TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11986/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. NARDULLO GIANFRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 02/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00482 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
I coniugi, in costanza di matrimonio, hanno adottato , nata a [...], il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Verona in data 23.01.2020.
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni attinenti alla ordinaria amministrazione, mantenendo la collocazione abitativa principale presso il padre in Torino, Via Val della Torre n. 37;
DISPONE che la madre possa incontrare la figlia liberamente previo accordo con il padre, tenendo conto degli impegni scolastici della ragazza e degli impegni lavorativi dei genitori;
in ogni caso - in caso di mancato accordo o collaborazione - potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: - almeno due fine settimana al mese a Torino o a Reggio Emilia, dal Venerdì pomeriggio/sabato mattina sino alle Domenica pomeriggio/sera; - Una settimana durante le vacanze natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni, le vacanze Pasquali seguono l'iter dei week end ordinari;
- Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà circa due mesi e mezzo, o comunque gran parte delle vacanze estive, a casa della madre, dalla fine della Scuola sino a fine Agosto/inizio Settembre, ad eccezione di due settimane, anche non consecutive che la figlia trascorrerà in vacanza con il padre, nel periodo da concordarsi previamente con la sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
DISPONE che la Sig.ra versi al Sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 500,00 mensili mediante bonifico (IBAN: IT 38 L 03062 34210 0000 0207 5795), somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese mediche-sanitarie (si precisa che la minore ha un handicap dovuto ad una emiparesi destra) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale né da eventuali polizze sanitarie private o aziendali (a titolo di esempio: spese sanitarie per visite mediche e terapie di carattere specialistico, spese per apparecchi correttivi, per educazione motoria, per assistenza specializzata relativa all'handicap di cui la minore è affetta), spese scolastiche/universitarie (iscrizione, libri e materiale scolastico, scuole e/o corsi di formazione, tasse universitarie), spese ludico-sportive-ricreative (comprese vacanze estive che la figlia farà senza uno dei genitori) previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi per il resto espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE, analogamente, che nei due mesi estivi (tra Giugno, finita la scuola, e fine Agosto/inizio Settembre) il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 500,00 mensili mediante bonifico (IBAN: IT 53 B 03062 34210 0000 0203 6490), somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico venga percepito in parti uguali dai genitori;
le detrazioni fiscali, relative alla figlia , spetteranno a ciascuno dei genitori in ragione Per_1 del 50%: le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali relativi a spese deducibili/detraibili;
DÀ ATTO che, in considerazione delle capacità di reddito di entrambi, i coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, alla richiesta di assegni alimentari o contributi al proprio mantenimento;
DÀ ATTO che ogni altra questione e/o rapporto di carattere economico e patrimoniale è stato precedentemente risolto e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente sotto tale profilo;
DÀ ATTO che i coniugi danno reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11986/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. NARDULLO GIANFRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 02/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00482 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
I coniugi, in costanza di matrimonio, hanno adottato , nata a [...], il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Verona in data 23.01.2020.
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni attinenti alla ordinaria amministrazione, mantenendo la collocazione abitativa principale presso il padre in Torino, Via Val della Torre n. 37;
DISPONE che la madre possa incontrare la figlia liberamente previo accordo con il padre, tenendo conto degli impegni scolastici della ragazza e degli impegni lavorativi dei genitori;
in ogni caso - in caso di mancato accordo o collaborazione - potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: - almeno due fine settimana al mese a Torino o a Reggio Emilia, dal Venerdì pomeriggio/sabato mattina sino alle Domenica pomeriggio/sera; - Una settimana durante le vacanze natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni, le vacanze Pasquali seguono l'iter dei week end ordinari;
- Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà circa due mesi e mezzo, o comunque gran parte delle vacanze estive, a casa della madre, dalla fine della Scuola sino a fine Agosto/inizio Settembre, ad eccezione di due settimane, anche non consecutive che la figlia trascorrerà in vacanza con il padre, nel periodo da concordarsi previamente con la sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
DISPONE che la Sig.ra versi al Sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 500,00 mensili mediante bonifico (IBAN: IT 38 L 03062 34210 0000 0207 5795), somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese mediche-sanitarie (si precisa che la minore ha un handicap dovuto ad una emiparesi destra) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale né da eventuali polizze sanitarie private o aziendali (a titolo di esempio: spese sanitarie per visite mediche e terapie di carattere specialistico, spese per apparecchi correttivi, per educazione motoria, per assistenza specializzata relativa all'handicap di cui la minore è affetta), spese scolastiche/universitarie (iscrizione, libri e materiale scolastico, scuole e/o corsi di formazione, tasse universitarie), spese ludico-sportive-ricreative (comprese vacanze estive che la figlia farà senza uno dei genitori) previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi per il resto espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE, analogamente, che nei due mesi estivi (tra Giugno, finita la scuola, e fine Agosto/inizio Settembre) il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 500,00 mensili mediante bonifico (IBAN: IT 53 B 03062 34210 0000 0203 6490), somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico venga percepito in parti uguali dai genitori;
le detrazioni fiscali, relative alla figlia , spetteranno a ciascuno dei genitori in ragione Per_1 del 50%: le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali relativi a spese deducibili/detraibili;
DÀ ATTO che, in considerazione delle capacità di reddito di entrambi, i coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, alla richiesta di assegni alimentari o contributi al proprio mantenimento;
DÀ ATTO che ogni altra questione e/o rapporto di carattere economico e patrimoniale è stato precedentemente risolto e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente sotto tale profilo;
DÀ ATTO che i coniugi danno reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.