Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08133/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8133 del 2021, proposto da -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rolando Grossi e Simona Salvatori, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale si è comunicato ai ricorrenti l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e si è disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo ed area di corte individuati al catasto fabbricati al Foglio -OMISSIS-;
- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi, collegati e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 9 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità della determinazione n. -OMISSIS-, con la quale il Comune resistente, preso atto dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire già notificata alla stessa, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e delle area di corte, come indicata in oggetto.
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti vizi:
“I-Eccesso di potere (difetto di motivazione, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto di istruttoria)”.
Con il presente motivo di gravame la parte ricorrente si duole della dedotta carenza di motivazione che, in tesi, vizierebbe il provvedimento impugnato. Secondo la prospettazione del ricorrente l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, avrebbe omesso di prendere posizione sulla particolare condizione di salute del ricorrente, asseritamente nota all’ente ed agli uffici preposti alla erogazione dei servizi sociali, nonché di motivare adeguatamente avuto riguardo al lunghissimo periodo di tempo trascorso fra l’adozione del provvedimento de quo e l’ordinanza di demolizione allo stesso presupposta. Inoltre il provvedimento gravato presenterebbe evidenti profili di illogicità ed irragionevolezza, concretando una fattispecie di disparità di trattamento: secondo la parte ricorrente, infatti, la zona ove insiste l’immobile oggetto della determinazione impugnata sarebbe fortemente urbanizzata, insistendo sulla stessa una molteplicità di costruzioni di carattere residenziale nonché, proprio dinanzi all’abitazione del ricorrente, un centro commerciale.
“II - Eccesso di Potere. Violazione del principio di proporzionalità”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente il provvedimento gravato violerebbe il principio di proporzionalità, determinando, in tesi, un ingiustificato sacrificio della propria vita privata e familiare e del proprio domicilio.
“III- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione”. Secondo la parte ricorrente il provvedimento gravato avrebbe determinato una situazione di ingiusta disuguaglianza fra la stessa ed altri cittadini che avrebbero, invece, realizzato opere edificatorie nella medesima zona.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Frascati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare il ridetto Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del diniego di condono, provvedimento evidentemente presupposto al provvedimento impugnato.
3. In esito alla camera di consiglio del 6 settembre 2021, con ordinanza 4743 dell’8 settembre 2021, la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente è stata rigettata.
4. Alla udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in parte in parte infondato ed in parte inammissibile.
6. Il primo motivo di ricorso è, innanzitutto, infondato con riguardo all’asserito difetto di motivazione. Inammissibile è, invece, la censura, pure dedotta al motivo sub I, di eccesso di potere sub specie di “ irragionevolezza, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto di istruttori”.
6.1. Quanto alla motivazione del provvedimento gravato, vero è che, nello stesso, l’Amministrazione dichiara acquisite ope legis al patrimonio comunale le opere edilizie abusivamente realizzate dal ricorrente, richiamando espressamente, quali atti presupposti di tale effetto legale, il diniego della istanza di condono, di cui alla Determinazione n. -OMISSIS-, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, recante espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza alla stessa, le opere sarebbero state acquisite al patrimonio comunale, nonché il verbale prot. -OMISSIS-, recante accertamento della mancata demolizione delle opere.
Va rilevato che la parte ricorrente ha omesso di gravare il diniego di condono e ha lasciato perimere il ricorso a suo tempo proposto contro l’ordinanza di demolizione.
Tanto premesso, va altresì rilevato che, ai sensi dell’art.31, comma 3: “ Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”. Il successivo comma 4 prescrive, ancora, che: “ 4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
Dalle citate disposizioni si evince chiaramente che l’acquisizione al patrimonio dell’ente dell’abuso, rispetto al quale non sia stato ottemperato l’ordine di demolizione, è un mero effetto legale dell’accertata omessa esecuzione di quest’ultimo ordine, con la conseguenza che il provvedimento, che a tale effetto di riferisce, ha natura meramente dichiarativa e si limita a formalizzare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate, siccome già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione.
Ne consegue che il provvedimento di acquisizione deve considerarsi adeguatamente motivato alla luce della sola constatata inottemperanza all’ordine di demolizione, soprattutto quando il privato non indichi, come nella specie, fatti impeditivi al consolidarsi di tale effetto. ( Ex multis Cons. St., sez. III, 4 novembre 2024, n.8769).
Venendo in rilievo un provvedimento espressivo di un potere-dovere privo di margini di discrezionalità, avente natura vincolata, ai fini della sua adozione, una volta avveratisi i presupposti di legge, non incombe, dunque, sulla P.A. un peculiare obbligo di motivazione; di talché il provvedimento risulta adeguatamente sorretto dalla descrizione dell’abuso contestato e dal richiamo ai richiamati atti presupposti.
Quanto al tempo trascorso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in ragione del carattere automatico dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’abuso non demolito, in senso ostativo all’acquisizione (…) “ non può assumere rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento eventualmente riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere realizzate, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’acquisizione (Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014, n. 4213; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4 dicembre 2015, n. 3198;TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4322)” (T.A.R. ZI, Roma, Sez. II-quater, 13 giugno 2019, n. 7681).
Donde l’insussistenza del lamentato vizio di motivazione.
6.2. Inammissibile è poi la doglianza relativa all’eccesso di potere pure recata nel primo motivo.
Con tale doglianza, in effetti, la parte ricorrente si lagna della valutazione serbata dall’Amministrazione circa la non sanabilità dell’abuso, valutazione che avrebbe dovuto essere contestata dal ricorrente in sede di tempestiva impugnazione del diniego di condono invece rimasto inoppugnato: le argomentazioni riferite alla urbanizzazione della zona sulla quale insiste l’abuso, infatti, riguardando aspetti connessi alla sanabilità dell’illecito edilizio, mirano a far emergere vizi del presupposto diniego di condono e non anche vizi propri del provvedimento gravato che, come già visto, è un atto dovuto e meramente conseguenziale alla inottemperanza dell’ordine di demolizione emessa a valle del rigetto della istanza di sanatoria.
Peraltro la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, a fronte del consolidarsi dell’effetto dell’ordinanza di demolizione, divenuta anch’essa inoppugnabile a seguito della perenzione del relativo ricorso, il provvedimento di acquisizione gratuita possa essere impugnato solo per i vizi propri e non anche come nella specie, per ragioni legate alla natura abusiva delle opere ed alla conseguenziale misura demolitoria. In merito è stato infatti chiarito dal giudice dell’appello che “ a fronte del consolidarsi dell’effetto dell’ordinanza di demolizione, divenuta inoppugnabile a seguito della perenzione del relativo ricorso — dato occorso nel caso di specie — il provvedimento di acquisizione gratuita può essere impugnato per vizi proprie non per ragioni legate alla natura abusiva delle opere. ". (Cons. St. sez. VI, 22 novembre 2023, n.10033).Si evidenzia, infine, che ogni esigenza attinente alle condizioni personali del destinatario della misura in esame non ne inficia la legittimità, bensì può riflettersi eventualmente sulle modalità di esecuzione.
6.3. Infondati sono poi i motivi di ricorso sub II e III.
Quanto al motivo sub II la doglianza riferita alla dedotta violazione del principio di proporzionalità non coglie nel segno: l’acquisizione al patrimonio comunale consegue, infatti, ex lege, alla inottemperanza all’ordine di demolizione. Trattasi di una sanzione che punisce proprio la omessa esecuzione dell’ordine comunale; rispetto a tale misura il legislatore, prevedendone l’automatismo e sancendo, al comma 3, un limite legale alla dimensione dell’area acquisibile, ha già evidentemente serbato, ex ante , il vaglio di proporzionalità ed idoneità, nel bilanciamento fra interesse privato alla conservazione del bene ed interesse pubblico alla tutela della legalità, così esaurendo, a monte, ogni potere di scelta.
L’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 si limita, in effetti, solo a stabilire il tetto massimo dell’area acquisibile (che non può, comunque, essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita), “ma ciò non implica che l’Amministrazione goda di alcun potere discrezionale per modulare la sanzione e adattarla secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità alle circostanze del caso di specie. Si tratta di un’attività vincolata, di natura tecnica, che consiste nella mera ricognizione della disciplina urbanistica dettata per l’area in questione e di applicazione dei criteri di calcolo da quest’ultima desumibili ” (Tar ZI Roma, sez. II, 02 marzo /2020, n.2666).
Né sussiste violazione del principio di uguaglianza, siccome censurato dalla parte ricorrente con il motivo sub 3: in disparte la genericità ed aspecificità della doglianza, non può non ribadirsi che l’urbanizzazione della zona e la presenza di altri fabbricati non incide sull’abusività delle opere realizzate dal ricorrente, abusività non più revocabile in dubbio a seguito dell’intervenuta definitività del diniego di condono.
7. In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato nei sensi di cui innanzi.
8. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della fattispecie e la condizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il ZI (sezione seconda quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta perché infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.