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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZA CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4089/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000207 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , impugnava l'avviso di accertamento in intestazione emesso dalla Publiservizi s.r.l., quale concessionario del Comune di Caserta, notificato il 9.7.2025 a titolo di IMU anno 2020.
Deduceva che per gli immobili indicati in ricorso dovevasi applicare un IMU ridotta del 25% trattandosi di locazioni a canone concordato mentre invece l'atto impugnato aveva applicato il 100% dell'imposta con una differenza richiesta di euro 763,91 oltre sanzioni ed interessi.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Non si costituiva la Publiservizi srl.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti in cui si dirà.
L'atto impugnato contiene molteplici immobili tra cui quelli al foglio N_1 p.lla N_2 sub N_3 e foglio N_4 p.lla N_5 sub N_7, N_6, N_8 e N_9.
Per tali immobili il ricorrente versa in giudizio tre contratti di locazione a canone concordato, debitamente registrati, che hanno decorrenza dall'1.12.2018 tranne quello a favore di Nominativo_2 con decorrenza 15.7.2018.
È pacifico che i contratti a canone concordato di cui alla L. n. 41 del 9.12.98, art. 2 comma 3, fruiscono ai fini IMU della parziale esenzione del 25% come stabilito dall'art. 1 comma 760 della L. 160/2019.
Il ricorrente documenta la trasmissione in data 27.12.2019 a mezzo PEC al Comune, relativamente agli immobili suddetti, delle dichiarazioni IMU anno 2018.
In calce a tali dichiarazioni IMU risultano indicati i contratti di locazione agevolata e la loro registrazione.
Ciò posto consegue che per i suindicati immobili spetta tale riduzione di imposta.
Esaminando l'atto impugnato si rileva come gli immobili suddetti espongono una IMU complessiva di euro
1.451,54 che va ridotta del 25% ovvero di euro 362,88 in virtù della summenzionata norma agevolativa.
Il ricorrente non contesta l'imposto complessivo dell'IMU indicato nell'atto impugnato di euro 4.053,90, tra acconto e saldo, e neppure contesta l'avvenuto versamento, sempre indicato nell'atto impugnato, dell'acconto di euro 2.026,95 ed il saldo di euro 1.263,05.
Tali importi, quindi, in difetto di contestazione specifica debbono ritenersi certi.
Si è detto che la riduzione del 25% sugli immobili a locazione agevolata era pari ad euro 362,88.
La somma che, pertanto, andava versata dalla ricorrente era quella complessiva di euro 4.053,90 meno
362,88 e così euro 3.691,02.
Avendo, invece, versato euro 2.026,95 (acconto) ed euro 1.263,05 (saldo) e così complessivamente euro
3.290,00, il ricorrente è ancora debitore della somma di euro 401,02 data dalla differenza del dovuto di euro
3.691,02 e l'effettivo corrisposto. A tale somma di euro 401,02 vanno aggiunti eventuali interessi e sanzioni.
Va, pertanto, il ricorso parzialmente accolto in tali limiti.
Tenuto conto del parziale accoglimento le spese possono liquidarsi nella misura del 50% come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara dovuta dal ricorrente la sola somma di euro 401,02 oltre interessi e sanzioni relative. Condanna la Publiservizi al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 150,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Caserta lì 19.01.2026 Il
Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZA CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4089/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000207 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , impugnava l'avviso di accertamento in intestazione emesso dalla Publiservizi s.r.l., quale concessionario del Comune di Caserta, notificato il 9.7.2025 a titolo di IMU anno 2020.
Deduceva che per gli immobili indicati in ricorso dovevasi applicare un IMU ridotta del 25% trattandosi di locazioni a canone concordato mentre invece l'atto impugnato aveva applicato il 100% dell'imposta con una differenza richiesta di euro 763,91 oltre sanzioni ed interessi.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Non si costituiva la Publiservizi srl.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti in cui si dirà.
L'atto impugnato contiene molteplici immobili tra cui quelli al foglio N_1 p.lla N_2 sub N_3 e foglio N_4 p.lla N_5 sub N_7, N_6, N_8 e N_9.
Per tali immobili il ricorrente versa in giudizio tre contratti di locazione a canone concordato, debitamente registrati, che hanno decorrenza dall'1.12.2018 tranne quello a favore di Nominativo_2 con decorrenza 15.7.2018.
È pacifico che i contratti a canone concordato di cui alla L. n. 41 del 9.12.98, art. 2 comma 3, fruiscono ai fini IMU della parziale esenzione del 25% come stabilito dall'art. 1 comma 760 della L. 160/2019.
Il ricorrente documenta la trasmissione in data 27.12.2019 a mezzo PEC al Comune, relativamente agli immobili suddetti, delle dichiarazioni IMU anno 2018.
In calce a tali dichiarazioni IMU risultano indicati i contratti di locazione agevolata e la loro registrazione.
Ciò posto consegue che per i suindicati immobili spetta tale riduzione di imposta.
Esaminando l'atto impugnato si rileva come gli immobili suddetti espongono una IMU complessiva di euro
1.451,54 che va ridotta del 25% ovvero di euro 362,88 in virtù della summenzionata norma agevolativa.
Il ricorrente non contesta l'imposto complessivo dell'IMU indicato nell'atto impugnato di euro 4.053,90, tra acconto e saldo, e neppure contesta l'avvenuto versamento, sempre indicato nell'atto impugnato, dell'acconto di euro 2.026,95 ed il saldo di euro 1.263,05.
Tali importi, quindi, in difetto di contestazione specifica debbono ritenersi certi.
Si è detto che la riduzione del 25% sugli immobili a locazione agevolata era pari ad euro 362,88.
La somma che, pertanto, andava versata dalla ricorrente era quella complessiva di euro 4.053,90 meno
362,88 e così euro 3.691,02.
Avendo, invece, versato euro 2.026,95 (acconto) ed euro 1.263,05 (saldo) e così complessivamente euro
3.290,00, il ricorrente è ancora debitore della somma di euro 401,02 data dalla differenza del dovuto di euro
3.691,02 e l'effettivo corrisposto. A tale somma di euro 401,02 vanno aggiunti eventuali interessi e sanzioni.
Va, pertanto, il ricorso parzialmente accolto in tali limiti.
Tenuto conto del parziale accoglimento le spese possono liquidarsi nella misura del 50% come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara dovuta dal ricorrente la sola somma di euro 401,02 oltre interessi e sanzioni relative. Condanna la Publiservizi al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 150,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Caserta lì 19.01.2026 Il
Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini