Art. 10. ((La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.
Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti e' assunto dallo Stato))
Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti e' assunto dallo Stato))