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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68355/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 68355/2022
Oggi 14 gennaio 2025 alle ore 10,15 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:
i procuratori delle parti. Su invito del giudice l'Avv. Mariano, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella memoria autorizzata depositata in data 12.06.24, l'Avv. Fusi precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle 16,30 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola al verbale di udienza e provvedendo al successivo deposito.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68355/2022 promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. Rosamaria Mariano e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso la medesima in Roma, Via Guido De Ruggiero n. 5, in virtù di procura in atti;
- parte opponente – contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Fusi e domicilio eletto CP_1 CodiceFiscale_2 presso la medesima in Aprilia, via Nerva n. 38, in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 14.01.2024: per parte opponente (come da memorie autorizzate del 12.06.24)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda e eccezione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti a) in rito, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo, n. 15217/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 52126/2022 R.G., dall'intestato Tribunale di Roma, Giudice Dott. Castaldo, in data 23.8.2022, notificato in data 1.10.2022, e dichiarare non dovute le somme ingiunte perché infondata e non provata la relativa domanda per i motivi sopra esposti;
c) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della Sig.ra al Sig. ; d) condannare il Sig. al Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento, in favore dell'odierna opponente, delle spese di lite oltre al rimborso forfettario pari al 15% e oneri di legge”
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e istanza, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15217/22, emesso nel procedimento RG 52126/22 in pagina 2 di 5 data 20.08.2022, pubblicato il successivo 23.08.2022, rigettare l'opposizione proposta da
[...] e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese del Pt_1 procedimento.
OGGETTO: Opposizione a D.I.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo telematico n. 15217/2022 (n. 52126/2022 R.G.) emesso in data 20/23 agosto 2022 dal Tribunale Civile di Roma a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex coniuge Sig. dell'importo di € 11.700,00 (oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del CP_1 procedimento monitorio) a titolo di restituzione di quanto risultato in eccedenza ricevuto per il Per_ mantenimento del comune figlio ed, in parte esigua, per il proprio mantenimento relativamente al rateo del giugno 2017, posto che il giorno 16 del mese medesimo, l'assegno previsto in suo favore in sede di separazione (€ 500) era stato revocato all'esito dell'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di divorzio, a seguito di sua esplicita rinuncia.
Nello specifico, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, il Sig. aveva allegato che, CP_1 con sentenza di divorzio emessa in data 21.3.2022 n. 4383 (n. 5846/2017 R.G.), il Tribunale Civile di
Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda da lui proposta aveva revocato, con decorrenza dal 15.6.2017 (così confermando il provvedimento reso all'udienza presidenziale del 15.06.2017) l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra e contestualmente ridotto l'assegno di mantenimento Pt_1 Per_ in favore del figlio minore da € 700,00 (come rideterminato in sede di provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio rispetto alla originaria previsione di € 600) ad € 500,00. Tanto premesso aveva chiesto al Tribunale che venisse ingiunto alla il pagamento, a titolo di restituzione, Pt_1 dell'importo di € 11.700,00 “ovverosia 11.400 euro per i 57 mesi in cui sono stati versati € 200,00 poi revocati (luglio 2017 – marzo 2022) e € 300,00 per la metà dell'assegno di € 500,00 versato alla Per per il mese di giugno 2017 e la metà dell'importo versato in eccesso per per il mese di Pt_1 giugno 2017 (rispettivamente € 250,00 e € 50,00)”.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio la Signora deduceva la irripetibilità dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della coniuge e dei figli chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il Sig. contestando le deduzioni di controparte ed insistendo per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo e, nello specifico, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, in assenza di richiesta di prove orali ed attesa la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni ed, infine, perveniva all'udienza del 14.01.25 ex art. 281sexies c.p.c. per decisione e discussione.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla pretesa di restituzione delle somme corrisposte alla ex coniuge a titolo di mantenimento del pagina 3 di 5 figlio, in disparte la riserva di efficacia dei provvedimenti vigenti ratione temporis stabilita dalla sentenza di divorzio (“pone a carico di , a decorrere dal 15.6.2017 e fermi per il pregresso CP_1 i provvedimenti vigenti ratione temporis”), la stessa non può in ogni caso trovare accoglimento ritenendo questo giudice di dare continuità al principio da ultimo espresso dalla Cassazione (Cass.
32914/2022 e recentemente ripreso da Cass. Ord. 477/2023) secondo il quale “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Ora, nel caso di specie, il Tribunale con la sentenza definitiva di “divorzio” ha operato una semplice rimodulazione al ribasso dell'assegno per il figlio quantificato in via provvisoria in € 700 e poi definitivamente in € 500, con la conseguenza che la fattispecie deve agevolmente essere ricondotta all'ipotesi sub b) per la quale la Suprema Corte ha escluso la ripetibilità, soddisfatto anche il requisito della modesta entità della somma, tale dovendosi ritenere la differenza tra vecchio (€ 700) e nuovo (€
700) importo (€ 200 mensili) alla stregua delle condizioni economico- sociali delle parti quali emergenti dagli atti di causa ed, in particolare, dalla sentenza di divorzio.
Tanto anche in ragione della natura “para-alimentare”, dell'assegno di mantenimento del figlio rispondendo, quest'ultimo, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 26 aprile
2023 n. 10974).
Nulla è dovuto a titolo di restituzione di parte del rateo di mantenimento versato in favore della coniuge per il mese di giugno 2017 a fronte della revoca avvenuta in data 15.06.2017 (per la presunta eccedenza di 15 giorni), sul rilievo che in tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli minori o del coniuge quantificato in una somma fissa mensile, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato (Cass. civ. n. 18869 del 8 settembre 2014), il diritto al cui pagamento, nella fattispecie in esame, era già maturato al momento della ordinanza presidenzialedel 15.06.2017, essendone stato previsto in sede di separazione l'obbligo di versamento entro il 5 di ogni mese.
Tanto considerato, l'opposizione deve essere integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
pagina 4 di 5 In considerazione del fatto che la sentenza della Suprema Corte che ha stabilito il principio di diritto sopra richiamato, è sopraggiunta, definendo una questione controversa, successivamente al deposito del ricorso monitorio nonché in considerazione della natura degli interessi sottesi alla presente causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo, n. 15217/2022 (n..52126/2022
R.G.) emesso in data 20/23.8.2022 dal Tribunale di Roma.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione a verbale e deposito telematico.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 68355/2022
Oggi 14 gennaio 2025 alle ore 10,15 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:
i procuratori delle parti. Su invito del giudice l'Avv. Mariano, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella memoria autorizzata depositata in data 12.06.24, l'Avv. Fusi precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle 16,30 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola al verbale di udienza e provvedendo al successivo deposito.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68355/2022 promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. Rosamaria Mariano e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso la medesima in Roma, Via Guido De Ruggiero n. 5, in virtù di procura in atti;
- parte opponente – contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Fusi e domicilio eletto CP_1 CodiceFiscale_2 presso la medesima in Aprilia, via Nerva n. 38, in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 14.01.2024: per parte opponente (come da memorie autorizzate del 12.06.24)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda e eccezione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti a) in rito, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo, n. 15217/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 52126/2022 R.G., dall'intestato Tribunale di Roma, Giudice Dott. Castaldo, in data 23.8.2022, notificato in data 1.10.2022, e dichiarare non dovute le somme ingiunte perché infondata e non provata la relativa domanda per i motivi sopra esposti;
c) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della Sig.ra al Sig. ; d) condannare il Sig. al Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento, in favore dell'odierna opponente, delle spese di lite oltre al rimborso forfettario pari al 15% e oneri di legge”
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e istanza, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15217/22, emesso nel procedimento RG 52126/22 in pagina 2 di 5 data 20.08.2022, pubblicato il successivo 23.08.2022, rigettare l'opposizione proposta da
[...] e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese del Pt_1 procedimento.
OGGETTO: Opposizione a D.I.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo telematico n. 15217/2022 (n. 52126/2022 R.G.) emesso in data 20/23 agosto 2022 dal Tribunale Civile di Roma a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex coniuge Sig. dell'importo di € 11.700,00 (oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del CP_1 procedimento monitorio) a titolo di restituzione di quanto risultato in eccedenza ricevuto per il Per_ mantenimento del comune figlio ed, in parte esigua, per il proprio mantenimento relativamente al rateo del giugno 2017, posto che il giorno 16 del mese medesimo, l'assegno previsto in suo favore in sede di separazione (€ 500) era stato revocato all'esito dell'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di divorzio, a seguito di sua esplicita rinuncia.
Nello specifico, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, il Sig. aveva allegato che, CP_1 con sentenza di divorzio emessa in data 21.3.2022 n. 4383 (n. 5846/2017 R.G.), il Tribunale Civile di
Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda da lui proposta aveva revocato, con decorrenza dal 15.6.2017 (così confermando il provvedimento reso all'udienza presidenziale del 15.06.2017) l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra e contestualmente ridotto l'assegno di mantenimento Pt_1 Per_ in favore del figlio minore da € 700,00 (come rideterminato in sede di provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio rispetto alla originaria previsione di € 600) ad € 500,00. Tanto premesso aveva chiesto al Tribunale che venisse ingiunto alla il pagamento, a titolo di restituzione, Pt_1 dell'importo di € 11.700,00 “ovverosia 11.400 euro per i 57 mesi in cui sono stati versati € 200,00 poi revocati (luglio 2017 – marzo 2022) e € 300,00 per la metà dell'assegno di € 500,00 versato alla Per per il mese di giugno 2017 e la metà dell'importo versato in eccesso per per il mese di Pt_1 giugno 2017 (rispettivamente € 250,00 e € 50,00)”.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio la Signora deduceva la irripetibilità dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della coniuge e dei figli chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il Sig. contestando le deduzioni di controparte ed insistendo per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo e, nello specifico, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, in assenza di richiesta di prove orali ed attesa la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni ed, infine, perveniva all'udienza del 14.01.25 ex art. 281sexies c.p.c. per decisione e discussione.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla pretesa di restituzione delle somme corrisposte alla ex coniuge a titolo di mantenimento del pagina 3 di 5 figlio, in disparte la riserva di efficacia dei provvedimenti vigenti ratione temporis stabilita dalla sentenza di divorzio (“pone a carico di , a decorrere dal 15.6.2017 e fermi per il pregresso CP_1 i provvedimenti vigenti ratione temporis”), la stessa non può in ogni caso trovare accoglimento ritenendo questo giudice di dare continuità al principio da ultimo espresso dalla Cassazione (Cass.
32914/2022 e recentemente ripreso da Cass. Ord. 477/2023) secondo il quale “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Ora, nel caso di specie, il Tribunale con la sentenza definitiva di “divorzio” ha operato una semplice rimodulazione al ribasso dell'assegno per il figlio quantificato in via provvisoria in € 700 e poi definitivamente in € 500, con la conseguenza che la fattispecie deve agevolmente essere ricondotta all'ipotesi sub b) per la quale la Suprema Corte ha escluso la ripetibilità, soddisfatto anche il requisito della modesta entità della somma, tale dovendosi ritenere la differenza tra vecchio (€ 700) e nuovo (€
700) importo (€ 200 mensili) alla stregua delle condizioni economico- sociali delle parti quali emergenti dagli atti di causa ed, in particolare, dalla sentenza di divorzio.
Tanto anche in ragione della natura “para-alimentare”, dell'assegno di mantenimento del figlio rispondendo, quest'ultimo, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 26 aprile
2023 n. 10974).
Nulla è dovuto a titolo di restituzione di parte del rateo di mantenimento versato in favore della coniuge per il mese di giugno 2017 a fronte della revoca avvenuta in data 15.06.2017 (per la presunta eccedenza di 15 giorni), sul rilievo che in tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli minori o del coniuge quantificato in una somma fissa mensile, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato (Cass. civ. n. 18869 del 8 settembre 2014), il diritto al cui pagamento, nella fattispecie in esame, era già maturato al momento della ordinanza presidenzialedel 15.06.2017, essendone stato previsto in sede di separazione l'obbligo di versamento entro il 5 di ogni mese.
Tanto considerato, l'opposizione deve essere integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
pagina 4 di 5 In considerazione del fatto che la sentenza della Suprema Corte che ha stabilito il principio di diritto sopra richiamato, è sopraggiunta, definendo una questione controversa, successivamente al deposito del ricorso monitorio nonché in considerazione della natura degli interessi sottesi alla presente causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo, n. 15217/2022 (n..52126/2022
R.G.) emesso in data 20/23.8.2022 dal Tribunale di Roma.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione a verbale e deposito telematico.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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