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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8261 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32058/2024, promossa con atto di comparsa in riassunzione notificato
DA nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Cernaia n. 11, con l'Avv. FABIO ANTONINI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C. F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via della Controparte_1 P.IVA_1
Guastalla n. 6, con gli Avv.ti ANTONELLO MANDARANO, STEFANIA PAGANO e
TI RE
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Nel merito, in via principale: accertato il diritto di credito del Sig. nei confronti del per un importo superiore rispetto a quanto indicato Pt_1 Controparte_1 nell'atto di intimazione opposto, annullare l'atto di intimazione opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. al . Sempre nel merito: accertato e dichiarato il Pt_1 Controparte_1 diritto di credito del Sig. nei confronti del condannare il Pt_1 Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore del Sig. dell'importo complessivo di € 8.809, 30,
[...] Pt_1 ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, e comunque sempre entro i limiti di competenza del Giudice adito. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15 %, CPA ed IVA come per legge”
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Parte convenuta opposta: “Respingere le domande formulate nei confronti del CP_1
, in quanto inammissibili, infondate e non provate, con ogni conseguenza ed effetto di
[...] legge e con integrale conferma della debenza delle somme dovute al e portate Controparte_1 dall'ingiunzione n. 20230430666872682895767, di € 4.213, 62. In via subordinata: accertare, in ogni caso, il credito comunale maturato dal Comune di Milano nei confronti di Parte_1
a titolo di canone di locazione e oneri accessori in relazione all'immobile sito in
[...] Milano, via Perticari n. 28. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di comparsa in riassunzione regolarmente notificato alla controparte, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Milano (sentenza n. 5081 del 29/7/2024), proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione della Parte_1 somma di € 4.213, 62 n. 20230430666872682895767 notificato in data 3/1/2024, emesso dal Comune di Milano per il mancato pagamento di canoni ed oneri accessori dovuti per la locazione dell'immobile sito in Milano, via Perticari n. 28 (scala C, piano 4, interno 46), relativi agli anni 2020/2021. Quale motivo di opposizione, sostiene di vantare un Parte_1 controcredito di importo superiore rispetto a quello portato dall'atto di riscossione opposto. Ha chiesto, quindi, che l'atto di riscossione opposto venisse annullato ed ha proposto domanda riconvenzionale di condannare il di Milano al pagamento della somma di € 8.809, 30. CP_1 Si costituiva regolarmente l'opposto che contestava la fondatezza delle Controparte_1 altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma dell'atto di riscossione ed il rigetto della domanda riconvenzionale. Il 23/12/2024 il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento. Esaurita la trattazione della controversia, il giudice assegnava alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per depositare precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 7/10/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è infondata e va respinta. Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Risulta chiaramente dagli atti (si veda doc. 8 di parte convenuta opposta) che Parte_1 in data 21/1/2020 ha sottoscritto con un contratto di locazione
[...] CP_2 dell'immobile sito in Milano, via Perticari n. 28 (immobile che nel 1982 era stato assegnato con deliberazione n. 6643 del 6/11/1982 al padre dell'attore, deceduto il 5/12/2010). Persona_1 In occasione della sottoscrizione del contratto, ha visionato e Parte_1 sottoscritto il foglio di calcolo analitico della nuova partita contabile (doc. 9 di parte convenuta opposta) da cui risultava un credito a suo favore di € 2.109, 20 (calcolato a chiusura della partita contabile del padre dell'attore opponente), credito poi precisato nella maggior somma di € 2.613,
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
73, tenendo conto dei conguagli per eccedenze di pagamento relative a bollette e del deposito cauzionale. A fronte di tale credito dell'opponente, tuttavia, il ha Controparte_1 successivamente maturato un ulteriore e più rilevante credito derivante dalla mancata corresponsione di canoni di locazione ed oneri accessori riferiti alle annualità 2022/2024 per un totale di € 11.305, 78 (si veda doc. 12 di parte convenuta opposta). Operata la compensazione tra i due crediti, isulta debitore nei confronti del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 8.692, 05. L'opposizione e la domanda riconvenzionale devono quindi essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 32058/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) respinge l'opposizione avverso l'atto di riscossione del n Controparte_1
20230430666872682895767;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1 confronti del;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) per
[...] compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 31/10/2025 Il Giudice Dr. Ilario Pontani
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- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32058/2024, promossa con atto di comparsa in riassunzione notificato
DA nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Cernaia n. 11, con l'Avv. FABIO ANTONINI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C. F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via della Controparte_1 P.IVA_1
Guastalla n. 6, con gli Avv.ti ANTONELLO MANDARANO, STEFANIA PAGANO e
TI RE
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Nel merito, in via principale: accertato il diritto di credito del Sig. nei confronti del per un importo superiore rispetto a quanto indicato Pt_1 Controparte_1 nell'atto di intimazione opposto, annullare l'atto di intimazione opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. al . Sempre nel merito: accertato e dichiarato il Pt_1 Controparte_1 diritto di credito del Sig. nei confronti del condannare il Pt_1 Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore del Sig. dell'importo complessivo di € 8.809, 30,
[...] Pt_1 ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, e comunque sempre entro i limiti di competenza del Giudice adito. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15 %, CPA ed IVA come per legge”
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Parte convenuta opposta: “Respingere le domande formulate nei confronti del CP_1
, in quanto inammissibili, infondate e non provate, con ogni conseguenza ed effetto di
[...] legge e con integrale conferma della debenza delle somme dovute al e portate Controparte_1 dall'ingiunzione n. 20230430666872682895767, di € 4.213, 62. In via subordinata: accertare, in ogni caso, il credito comunale maturato dal Comune di Milano nei confronti di Parte_1
a titolo di canone di locazione e oneri accessori in relazione all'immobile sito in
[...] Milano, via Perticari n. 28. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di comparsa in riassunzione regolarmente notificato alla controparte, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Milano (sentenza n. 5081 del 29/7/2024), proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione della Parte_1 somma di € 4.213, 62 n. 20230430666872682895767 notificato in data 3/1/2024, emesso dal Comune di Milano per il mancato pagamento di canoni ed oneri accessori dovuti per la locazione dell'immobile sito in Milano, via Perticari n. 28 (scala C, piano 4, interno 46), relativi agli anni 2020/2021. Quale motivo di opposizione, sostiene di vantare un Parte_1 controcredito di importo superiore rispetto a quello portato dall'atto di riscossione opposto. Ha chiesto, quindi, che l'atto di riscossione opposto venisse annullato ed ha proposto domanda riconvenzionale di condannare il di Milano al pagamento della somma di € 8.809, 30. CP_1 Si costituiva regolarmente l'opposto che contestava la fondatezza delle Controparte_1 altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma dell'atto di riscossione ed il rigetto della domanda riconvenzionale. Il 23/12/2024 il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento. Esaurita la trattazione della controversia, il giudice assegnava alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per depositare precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 7/10/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è infondata e va respinta. Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Risulta chiaramente dagli atti (si veda doc. 8 di parte convenuta opposta) che Parte_1 in data 21/1/2020 ha sottoscritto con un contratto di locazione
[...] CP_2 dell'immobile sito in Milano, via Perticari n. 28 (immobile che nel 1982 era stato assegnato con deliberazione n. 6643 del 6/11/1982 al padre dell'attore, deceduto il 5/12/2010). Persona_1 In occasione della sottoscrizione del contratto, ha visionato e Parte_1 sottoscritto il foglio di calcolo analitico della nuova partita contabile (doc. 9 di parte convenuta opposta) da cui risultava un credito a suo favore di € 2.109, 20 (calcolato a chiusura della partita contabile del padre dell'attore opponente), credito poi precisato nella maggior somma di € 2.613,
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
73, tenendo conto dei conguagli per eccedenze di pagamento relative a bollette e del deposito cauzionale. A fronte di tale credito dell'opponente, tuttavia, il ha Controparte_1 successivamente maturato un ulteriore e più rilevante credito derivante dalla mancata corresponsione di canoni di locazione ed oneri accessori riferiti alle annualità 2022/2024 per un totale di € 11.305, 78 (si veda doc. 12 di parte convenuta opposta). Operata la compensazione tra i due crediti, isulta debitore nei confronti del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 8.692, 05. L'opposizione e la domanda riconvenzionale devono quindi essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 32058/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) respinge l'opposizione avverso l'atto di riscossione del n Controparte_1
20230430666872682895767;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1 confronti del;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) per
[...] compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 31/10/2025 Il Giudice Dr. Ilario Pontani
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