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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Saverio Rotondò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Montalto Uffugo (CS) via
RO AR n. 3;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv.to Angela Guzzo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via
PP NT n. 44;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 727/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 25/04/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << L'attrice, premesso che
[...]
ed , con atto del 23.1.98, hanno donato al Persona_1 Controparte_2
nipote figlio di la piena proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Luzzi (CS), riportato in catasto al foglio 19, particella n. 253 e che con atto del 15.3.99 hanno donato alle due figlie, e ulteriori beni immobili in CP_1 Parte_1
comune di Luzzi, tra i quali gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 232, 242, 236, 70, 238, 234, 244 in favore della prima, gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 65, 66, 233,
63, 118, 239, 235, 243, 240, 245, 210, 206, 207 in favore della seconda, che prima della donazione in favore del e della divisione dei fondi CP_3
agricoli tra le due loro eredi legittime, i detti danti causa avevano costruito,
a servizio di tutti i fondi di cui erano proprietari, un pozzo sulla p.lla n. 253,
e, all'incirca nell'anno 1992, una stradina interpoderale ricadente in gran parte nella proprietà attuale di essa istante, con la conseguenza che e hanno acquisito Controparte_3 Parte_1 CP_1
reciprocamente le relative servitù di utilizzo del pozzo e di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., deduce che i
2 convenuti le hanno sempre vietato l'utilizzo del pozzo e che hanno esercitato, con violenza e senza alcun titolo, ponendo peraltro in essere atti di vandalismo e danneggiamenti vari, oltre che intollerabili turpiloqui in suo danno, il diritto di passaggio sui terreni di sua proprietà, anche al di fuori della detta strada interpoderale, per raggiungere le particelle n. 65 e n. 66 di proprietà di Su tali premesse, chiede: “In via principale: Parte_1
Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri Controparte_3
e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da essi autorizzati, di Parte_1
effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove non è presente la strada CP_1
edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i detti convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale realizzata dai soggetti donanti, Sigg.ri Persona_1
ed , potendo, invero, essi convenuti, raggiungere tutte
[...] Controparte_2
le particelle di loro proprietà, senza arrecare danno e/o disturbo alla Signora
direttamente dalla loro stessa abitazione (particelle n. 241, sub CP_1
2, ex n. 170 e n. 273 del foglio 19), da cui essi hanno l'accesso diretto a tutti i propri fondi agricoli, comprese le particelle n. 65 e 66, raggiungibili, tranquillamente, sia a piedi che con mezzi meccanici;
In via meramente subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da Controparte_3 Parte_1
essi autorizzati, di effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove CP_1
non è presente la strada edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i citati convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale, presente nelle particelle n.
236, n. 242, n. 232, di proprietà esclusiva della Sig.ra che non CP_1
ha accesso diretto ai fondi agricoli intestati alla particelle n. Parte_1
65 e n. 66, …; ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni molestia
3 e/o turbativa del pacifico godimento esclusivo della proprietà della Sig.ra con condanna dei Sigg.ri e al CP_1 Controparte_3 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice, da stabilirsi in via equitativa;
accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla Sig.ra della CP_1
titolarità della servitù, ex art. 1079 c.c., di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253, del foglio 19, in agro del Comune di Luzzi, intestata al Sig.
costituitasi per destinazione del padre di famiglia, con Controparte_3
contestuale ordine di cessazione di qualsivoglia tipo di impedimento e/o turbativa, oltre al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa”. I convenuti resistono alla pretesa. chiede, in via Controparte_3
riconvenzionale, “accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla Sig.ra di una titolarità della servitù di utilizzo del pozzo presente sulla CP_1
particella n. 253 del foglio 19 essendo stato lo stesso costruito dal Sig. dopo aver ricevuto in donazione l'appezzamento di terreno Controparte_3
(particella 253 foglio di mappa 19 del Comune di Luzzi) dai propri nonni e;
accertare e dichiarare che il Sig. Persona_1 Controparte_2
unitamente alla Sig.ra ha sulla stradina Controparte_3 Parte_1
interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra per CP_1
raggiungere le particelle n. 65 e 66 un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia”. chiede a sua volta, in via Parte_1
riconvenzionale: “accertare e dichiarare che la Sig.ra ha sulla Parte_1
stradina interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra CP_1
un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per
[...]
raggiungere le particelle n. 65 e 66”.>>
La causa veniva istruita a mezzo prova testi e CTU, quindi sulle precisate conclusioni veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 § 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 727/2023 così statuiva: << rigetta le domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 CP_3
aventi ad oggetto la servitù di passaggio;
- in accoglimento della
[...]
domanda proposta dall'attrice, dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232 del foglio 19 CP_1
del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di ed ordina ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o Parte_1
turbativa; - rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3
dichiara l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19; - compensa le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e - condanna Controparte_3
al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Angela
[...]
Guzzo che ne ha fatto richiesta, in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone le spese di ctu a carico dello Stato.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Così sintetizzate le posizioni delle parti, appare opportuno precisare che, in tema di azione negatoria, quale quella proposta da in relazione alla servitù di CP_1
passaggio, l'istante deve unicamente provare la proprietà del fondo, gravando sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del preteso diritto (cfr., tra le altre, Cass. 12762/91). Considerato che la proprietà dei fondi in oggetto in capo all'attrice non è in contestazione, deve procedersi all'esame delle domande riconvenzionali ex art. 1079 c.c. di accertamento della esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Al riguardo, va premesso che, determinando la servitù un rapporto tra fondi (di cui uno fornisce utilità all'altro), la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove è contestata l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che al
5 momento della domanda sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù (cfr. Cass.
819/83).
Nella specie, dalla stessa prospettazione dei fatti operata in comparsa di risposta emerge che l'istante in riconvenzionale non è proprietario del fondo preteso dominante (p.lle 65 e 66 del foglio 19) pacificamente appartenente alla madre Pertanto, non avendo il neanche Parte_1 CP_3
allegato la titolarità di altro diritto reale, quale quello di usufrutto, idonea a conferirgli la legittimazione ad agire in confessoria, la domanda dallo stesso proposta deve essere disattesa, anche a prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito svolte. La domanda proposta da deve Parte_1
essere rigettata. La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato
- il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (cfr. Cass.
11348/04). Nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, è necessaria la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (cfr., tra le altre, Cass.
8039/04). Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, ai fini dell'acquisto della stessa in base a detta modalità non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/21). Nella specie, pacifica
6 l'esistenza, al momento della donazione in favore delle EL , di Pt_1
una strada interpoderale o, meglio, vicinale privata (secondo la qualificazione che ne ha dato il ctu nominato in corso di causa), realizzata a cura dei comuni danti causa, l'espletata ctu, i cui esiti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della convenuta, ha consentito di accertare che essa non conduce ai pretesi fondi dominanti, p.lle 65 e 66, e neanche alla p.lla 233. Per raggiungere detti fondi è infatti necessario attraversare la proprietà dell'attrice al di fuori del percorso della strada vicinale per ulteriori
15 metri circa (cfr. chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 24.5.22). Pertanto, considerato che non risulta nemmeno allegato che tra la strada vicinale e le p.lle 65 e 66, per i detti 15 metri circa, fossero presenti, al momento delle donazioni, visibili percorsi di raccordo con la strada medesima, e che, anzi, la stessa istante deduce di avere realizzato “un incanalamento con tubazione in cemento vibro compresso coperta da malta cementizia” al fine di oltrepassare il fosso di scolo denominato “SS San IE” e accedere alle p.lle 65 e 66, deve ritenersi che allorquando i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario non ricorreva una situazione di obiettivo asservimento delle p.lle pervenute all'attrice alle p.lle 65 e 66 attualmente in proprietà della convenuta. Non possono pertanto ritenersi integrati gli estremi dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. Va poi precisato che indifferente si profila nel presente giudizio l'inesistenza di accessi alternativi, che potrebbe semmai rilevare ai fini della costituzione di servitù coattiva, evidenziandosi che la mera deduzione difensiva di una situazione di fatto di oggettiva interclusione del fondo non accompagnata da una domanda di pronunzia costitutiva non è idonea a paralizzare l'azione negatoria (cfr. Cass. 2974/98,
20325/21). In considerazione di quanto affermato nell'esaminare le domande riconvenzionali formulate dai convenuti ed in accoglimento della domanda attrice deve essere pertanto dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù di
7 passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232, che CP_1
identificano, secondo l'assunto dei convenuti, i fondi pretesi serventi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di Parte_1
precisandosi che l'affermazione dell'attrice della mancanza di utilità del passaggio sulla strada vicinale nella parte in cui non conduce ai detti fondi pretesi dominanti va intesa, in ragione della motivazione che la sorregge
(basata, appunto, sull'originaria mancanza di accesso agli stessi), come deduzione di una situazione ostativa all'insorgenza della servitù medesima anche sul relativo tratto di strada. Deve inoltre ordinarsi ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o turbativa. Per quanto attiene agli ulteriori fondi in proprietà dei convenuti serviti dalla strada vicinale in oggetto, la domanda deve essere rigettata, considerato che l'istante non enuncia né una situazione impeditiva originaria alla costituzione della servitù, né una sopravvenienza rispetto agli atti di donazione che abbia inciso sul requisito dell'utilitas producendo l'effetto estintivo della servitù medesima (che peraltro presuppone, a norma dell'art. 1074 c.c., anche il decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1073 c.c.). Va peraltro rilevato, ad abundantiam, che l'utilitas di una servitù di passaggio (non coattiva) sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (cfr. Cass.
6973/11, 4036/04). La domanda risarcitoria deve essere rigettata, considerato che le generiche risultanze della prova testimoniale sul punto espletata non consentono di ritenere provato il pregiudizio, per la quantificazione del quale l'istante non ha peraltro fornito alcun parametro specifico;
il che preclude l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., il quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non
8 debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr., tra le altre, Cass. 127/16). Deve essere parimenti rigettata l'azione confessoria volta all'accertamento della “servitù di utilizzo” del pozzo che insiste sulla p.lla 253 di proprietà di In coerenza Controparte_3
con i principi sopra richiamati, ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (cfr. Cass., Sez. Un., 2949/16, Cass. 14654707). Nella specie,
l'esistenza di opere di tal genere al momento della donazione in favore del non risulta nemmeno dedotta. L'attrice ritiene infatti di poter CP_3
ricavare il requisito dell'apparenza unicamente dalla presenza del pozzo realizzato sul fondo del convenuto (cfr. atto di citazione, pag. 17), opera non idonea di per sé a rivelare l'asservimento dello stesso in funzione dell'utilità delle porzioni di terreno successivamente a lei donate. Risulta pertanto superfluo soffermarsi sulla questione dell'epoca di realizzazione del pozzo che ha formato oggetto di contrastanti emergenze in sede di prova orale. A quanto osservato consegue che, in accoglimento dell'azione negatoria promossa in via riconvenzionale da deve dichiararsi Controparte_3
l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19. Le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e devono essere compensate in Controparte_3
9 ragione della reciproca soccombenza. Quelle concernenti il rapporto processuale con seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.390,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. sulla scorta delle risultanze delle visure catastali allegate alla relazione di ctu. Le spese di ctu devono essere poste a carico dell'erario, essendo e Parte_1
soccombenti rispetto alla domanda che ha reso necessaria Controparte_3
l'istruttoria tecnica, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Va infine disattesa la richiesta di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto del presupposto della totale soccombenza degli stessi.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, non titolato, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<voglia l'ecc.ma corte di appello catanzaro, Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Saverio Rotondò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Montalto Uffugo (CS) via
RO AR n. 3;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv.to Angela Guzzo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via
PP NT n. 44;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 727/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 25/04/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << L'attrice, premesso che
[...]
ed , con atto del 23.1.98, hanno donato al Persona_1 Controparte_2
nipote figlio di la piena proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Luzzi (CS), riportato in catasto al foglio 19, particella n. 253 e che con atto del 15.3.99 hanno donato alle due figlie, e ulteriori beni immobili in CP_1 Parte_1
comune di Luzzi, tra i quali gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 232, 242, 236, 70, 238, 234, 244 in favore della prima, gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 65, 66, 233,
63, 118, 239, 235, 243, 240, 245, 210, 206, 207 in favore della seconda, che prima della donazione in favore del e della divisione dei fondi CP_3
agricoli tra le due loro eredi legittime, i detti danti causa avevano costruito,
a servizio di tutti i fondi di cui erano proprietari, un pozzo sulla p.lla n. 253,
e, all'incirca nell'anno 1992, una stradina interpoderale ricadente in gran parte nella proprietà attuale di essa istante, con la conseguenza che e hanno acquisito Controparte_3 Parte_1 CP_1
reciprocamente le relative servitù di utilizzo del pozzo e di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., deduce che i
2 convenuti le hanno sempre vietato l'utilizzo del pozzo e che hanno esercitato, con violenza e senza alcun titolo, ponendo peraltro in essere atti di vandalismo e danneggiamenti vari, oltre che intollerabili turpiloqui in suo danno, il diritto di passaggio sui terreni di sua proprietà, anche al di fuori della detta strada interpoderale, per raggiungere le particelle n. 65 e n. 66 di proprietà di Su tali premesse, chiede: “In via principale: Parte_1
Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri Controparte_3
e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da essi autorizzati, di Parte_1
effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove non è presente la strada CP_1
edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i detti convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale realizzata dai soggetti donanti, Sigg.ri Persona_1
ed , potendo, invero, essi convenuti, raggiungere tutte
[...] Controparte_2
le particelle di loro proprietà, senza arrecare danno e/o disturbo alla Signora
direttamente dalla loro stessa abitazione (particelle n. 241, sub CP_1
2, ex n. 170 e n. 273 del foglio 19), da cui essi hanno l'accesso diretto a tutti i propri fondi agricoli, comprese le particelle n. 65 e 66, raggiungibili, tranquillamente, sia a piedi che con mezzi meccanici;
In via meramente subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da Controparte_3 Parte_1
essi autorizzati, di effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove CP_1
non è presente la strada edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i citati convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale, presente nelle particelle n.
236, n. 242, n. 232, di proprietà esclusiva della Sig.ra che non CP_1
ha accesso diretto ai fondi agricoli intestati alla particelle n. Parte_1
65 e n. 66, …; ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni molestia
3 e/o turbativa del pacifico godimento esclusivo della proprietà della Sig.ra con condanna dei Sigg.ri e al CP_1 Controparte_3 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice, da stabilirsi in via equitativa;
accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla Sig.ra della CP_1
titolarità della servitù, ex art. 1079 c.c., di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253, del foglio 19, in agro del Comune di Luzzi, intestata al Sig.
costituitasi per destinazione del padre di famiglia, con Controparte_3
contestuale ordine di cessazione di qualsivoglia tipo di impedimento e/o turbativa, oltre al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa”. I convenuti resistono alla pretesa. chiede, in via Controparte_3
riconvenzionale, “accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla Sig.ra di una titolarità della servitù di utilizzo del pozzo presente sulla CP_1
particella n. 253 del foglio 19 essendo stato lo stesso costruito dal Sig. dopo aver ricevuto in donazione l'appezzamento di terreno Controparte_3
(particella 253 foglio di mappa 19 del Comune di Luzzi) dai propri nonni e;
accertare e dichiarare che il Sig. Persona_1 Controparte_2
unitamente alla Sig.ra ha sulla stradina Controparte_3 Parte_1
interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra per CP_1
raggiungere le particelle n. 65 e 66 un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia”. chiede a sua volta, in via Parte_1
riconvenzionale: “accertare e dichiarare che la Sig.ra ha sulla Parte_1
stradina interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra CP_1
un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per
[...]
raggiungere le particelle n. 65 e 66”.>>
La causa veniva istruita a mezzo prova testi e CTU, quindi sulle precisate conclusioni veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 § 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 727/2023 così statuiva: << rigetta le domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 CP_3
aventi ad oggetto la servitù di passaggio;
- in accoglimento della
[...]
domanda proposta dall'attrice, dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232 del foglio 19 CP_1
del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di ed ordina ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o Parte_1
turbativa; - rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3
dichiara l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19; - compensa le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e - condanna Controparte_3
al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Angela
[...]
Guzzo che ne ha fatto richiesta, in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone le spese di ctu a carico dello Stato.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Così sintetizzate le posizioni delle parti, appare opportuno precisare che, in tema di azione negatoria, quale quella proposta da in relazione alla servitù di CP_1
passaggio, l'istante deve unicamente provare la proprietà del fondo, gravando sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del preteso diritto (cfr., tra le altre, Cass. 12762/91). Considerato che la proprietà dei fondi in oggetto in capo all'attrice non è in contestazione, deve procedersi all'esame delle domande riconvenzionali ex art. 1079 c.c. di accertamento della esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Al riguardo, va premesso che, determinando la servitù un rapporto tra fondi (di cui uno fornisce utilità all'altro), la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove è contestata l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che al
5 momento della domanda sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù (cfr. Cass.
819/83).
Nella specie, dalla stessa prospettazione dei fatti operata in comparsa di risposta emerge che l'istante in riconvenzionale non è proprietario del fondo preteso dominante (p.lle 65 e 66 del foglio 19) pacificamente appartenente alla madre Pertanto, non avendo il neanche Parte_1 CP_3
allegato la titolarità di altro diritto reale, quale quello di usufrutto, idonea a conferirgli la legittimazione ad agire in confessoria, la domanda dallo stesso proposta deve essere disattesa, anche a prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito svolte. La domanda proposta da deve Parte_1
essere rigettata. La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato
- il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (cfr. Cass.
11348/04). Nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, è necessaria la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (cfr., tra le altre, Cass.
8039/04). Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, ai fini dell'acquisto della stessa in base a detta modalità non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/21). Nella specie, pacifica
6 l'esistenza, al momento della donazione in favore delle EL , di Pt_1
una strada interpoderale o, meglio, vicinale privata (secondo la qualificazione che ne ha dato il ctu nominato in corso di causa), realizzata a cura dei comuni danti causa, l'espletata ctu, i cui esiti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della convenuta, ha consentito di accertare che essa non conduce ai pretesi fondi dominanti, p.lle 65 e 66, e neanche alla p.lla 233. Per raggiungere detti fondi è infatti necessario attraversare la proprietà dell'attrice al di fuori del percorso della strada vicinale per ulteriori
15 metri circa (cfr. chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 24.5.22). Pertanto, considerato che non risulta nemmeno allegato che tra la strada vicinale e le p.lle 65 e 66, per i detti 15 metri circa, fossero presenti, al momento delle donazioni, visibili percorsi di raccordo con la strada medesima, e che, anzi, la stessa istante deduce di avere realizzato “un incanalamento con tubazione in cemento vibro compresso coperta da malta cementizia” al fine di oltrepassare il fosso di scolo denominato “SS San IE” e accedere alle p.lle 65 e 66, deve ritenersi che allorquando i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario non ricorreva una situazione di obiettivo asservimento delle p.lle pervenute all'attrice alle p.lle 65 e 66 attualmente in proprietà della convenuta. Non possono pertanto ritenersi integrati gli estremi dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. Va poi precisato che indifferente si profila nel presente giudizio l'inesistenza di accessi alternativi, che potrebbe semmai rilevare ai fini della costituzione di servitù coattiva, evidenziandosi che la mera deduzione difensiva di una situazione di fatto di oggettiva interclusione del fondo non accompagnata da una domanda di pronunzia costitutiva non è idonea a paralizzare l'azione negatoria (cfr. Cass. 2974/98,
20325/21). In considerazione di quanto affermato nell'esaminare le domande riconvenzionali formulate dai convenuti ed in accoglimento della domanda attrice deve essere pertanto dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù di
7 passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232, che CP_1
identificano, secondo l'assunto dei convenuti, i fondi pretesi serventi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di Parte_1
precisandosi che l'affermazione dell'attrice della mancanza di utilità del passaggio sulla strada vicinale nella parte in cui non conduce ai detti fondi pretesi dominanti va intesa, in ragione della motivazione che la sorregge
(basata, appunto, sull'originaria mancanza di accesso agli stessi), come deduzione di una situazione ostativa all'insorgenza della servitù medesima anche sul relativo tratto di strada. Deve inoltre ordinarsi ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o turbativa. Per quanto attiene agli ulteriori fondi in proprietà dei convenuti serviti dalla strada vicinale in oggetto, la domanda deve essere rigettata, considerato che l'istante non enuncia né una situazione impeditiva originaria alla costituzione della servitù, né una sopravvenienza rispetto agli atti di donazione che abbia inciso sul requisito dell'utilitas producendo l'effetto estintivo della servitù medesima (che peraltro presuppone, a norma dell'art. 1074 c.c., anche il decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1073 c.c.). Va peraltro rilevato, ad abundantiam, che l'utilitas di una servitù di passaggio (non coattiva) sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (cfr. Cass.
6973/11, 4036/04). La domanda risarcitoria deve essere rigettata, considerato che le generiche risultanze della prova testimoniale sul punto espletata non consentono di ritenere provato il pregiudizio, per la quantificazione del quale l'istante non ha peraltro fornito alcun parametro specifico;
il che preclude l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., il quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non
8 debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr., tra le altre, Cass. 127/16). Deve essere parimenti rigettata l'azione confessoria volta all'accertamento della “servitù di utilizzo” del pozzo che insiste sulla p.lla 253 di proprietà di In coerenza Controparte_3
con i principi sopra richiamati, ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (cfr. Cass., Sez. Un., 2949/16, Cass. 14654707). Nella specie,
l'esistenza di opere di tal genere al momento della donazione in favore del non risulta nemmeno dedotta. L'attrice ritiene infatti di poter CP_3
ricavare il requisito dell'apparenza unicamente dalla presenza del pozzo realizzato sul fondo del convenuto (cfr. atto di citazione, pag. 17), opera non idonea di per sé a rivelare l'asservimento dello stesso in funzione dell'utilità delle porzioni di terreno successivamente a lei donate. Risulta pertanto superfluo soffermarsi sulla questione dell'epoca di realizzazione del pozzo che ha formato oggetto di contrastanti emergenze in sede di prova orale. A quanto osservato consegue che, in accoglimento dell'azione negatoria promossa in via riconvenzionale da deve dichiararsi Controparte_3
l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19. Le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e devono essere compensate in Controparte_3
9 ragione della reciproca soccombenza. Quelle concernenti il rapporto processuale con seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.390,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. sulla scorta delle risultanze delle visure catastali allegate alla relazione di ctu. Le spese di ctu devono essere poste a carico dell'erario, essendo e Parte_1
soccombenti rispetto alla domanda che ha reso necessaria Controparte_3
l'istruttoria tecnica, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Va infine disattesa la richiesta di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto del presupposto della totale soccombenza degli stessi.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, non titolato, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza,
Sezione Ci-vile, Giudice Dott. Palma, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2774/2018, depositata in cancelleria in data 25.04.2023, notificata il
27.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate e riformare la sentenza nella parte in cui non riconosce alla Sig.ra il diritto di servitù di passaggio per Parte_1
destinazione del padre e per l'effetto dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di ( p.lle236,242,232 del CP_1
foglio 19 del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle n. 65 e 66 del foglio
19 di proprietà di Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_1
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
10 § 4. 1– Si costituiva in giudizio per eccepire l'inammissibilità CP_1
dell'appello per difetto di specificità dei motivi, per manifesta infondatezza e per violazione degli atti. 342 e 345 c.p.c., risultando formulate domande nuove;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:c.p.c. e 345 c.p.c.; - NEL MERITO, rigettare lo spiegato appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per come proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 727/2023, emessa dal Tribunale di Parte_1
Cosenza, Sezione II Civile, - in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Andrea Palma -, in data 25.04.2023, pubblicata in pari data, e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza di primo grado, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarre in favore dello scrivente procuratore costituito.>>
§ 4.2 – Il consigliere istruttore disponeva il rinvio della causa per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, successivamente, all'udienza del giorno 9 aprile 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, provvedendo con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 352
c.p.c. riservava di riferire al collegio sull'istanza di inibitorie;
rinviava la causa all'udienza dell' 11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola
11 precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Il Collegio con ordinanza in data 6-8 maggio 2024 rigettava l'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – Le parti costituite hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
In particolare, ha depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni il solo difensore di parte appellata che ha concluso riportandosi.
Quanto al difensore di parte appellante, non risultano precisate le richieste sollevate con le note di trattazione scritta sostitutive delle udienze di prima comparizione e trattazione con cui veniva sollecitata la Corte all'espunzione ex art. 89 c.p.c. di espressioni sconvenienti ed offensive, sollecitazione che deve perciò intendersi abbandonata e ciò anche alla luce del contenuto degli atti successivi, ovvero la comparsa conclusionale depositata il 9/10/2025 e la memoria di replica depositata il 27/10/2025 nel cui contenuto il difensore non ne fa menzione e conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza il difensore di parte appellata.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con unico motivo, non titolato, l'appellante ha dichiarato di voler impugnare la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto in favore dei fondi di essa e, segnatamente, delle particelle 65 e Parte_1
66 la costituzione della servitù di passaggio sul fondo di CP_1
12 attraverso la stradina interpoderale, essendo tale tratto l'unico possibile per accedere alle suddette particelle di sua proprietà. Deduceva che nel corso del processo di primo grado era emerso che i fondi, successivamente divisi per donazione, appartenevano ai genitori di esse ER;
lamentava Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che tra la strada vicinale e le particelle 65 e 66 (per circa 15 metri) non fossero presenti “visibili percorsi di raccordo con la strada medesima” dal momento che era emerso che allorché << i fondi erano di un unico proprietario (..) tale percorso è l'unico modo per raggiungere le particelle 65 e 66.>> Sosteneva che tale passaggio, di circa 15 metri, era sempre esistito per accedere alle particelle 65 e 66 ed era sempre stato utilizzato dal genitori di esse EL
e, successivamente, da essa divenutane proprietaria. Pt_1 Parte_1
Sosteneva, altresì, che l'incanalamento con tubazione in cemento per oltrepassare il fondo era stato eseguito solo per rendere più agevole e meno pericoloso l'accesso; rappresentava che l'obiettivo asservimento risultava dalla circostanza che tale passaggio - ovvero attraversare il fondo di Per_2
per circa 15 metri dopo aver lasciato la strada interpoderale realizzata
[...]
dai danti causa – era l'unico possibile per accedervi. Illustrava la necessità del passaggio attraverso le particelle 232-242- 236 di proprietà di CP_1
e di poter attraversare il fosso di scolo, denominato SS S. IE, sul
[...]
quale da sempre esisteva detto passaggio, successivamente solo migliorato mediante la realizzazione di un incanalamento, con tubazione in cemento vibro compresso, coperta da malta cementizia per poterlo oltrepassare in condizioni di sicurezza. Chiariva che l'esistenza di opere visibili e permanenti veniva desunta dalla planimetria in cui poteva individuarsi la preesistenza del canale di scolo e dal fatto che i genitori avevano donato alle figlie zone contigue a detto canale, segno evidente dell'esistenza di servitù poste a carico ed a favore, per destinazione del padre di famiglia. Evidenziava, ulteriormente, che il primo giudice aveva negato l'esistenza della servitù di
13 passaggio sul presupposto che per accedere alle particelle 65 e 66 esistesse un altro accesso, circostanza che invece risultava smentita dal CTU.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni illustrate dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifiche e chiare e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n.
4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del
14 precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.3 – Sempre preliminarmente va, invece, accolta l'eccezione di parte appellata di declaratoria di inammissibilità della domanda nuova formulata dall'appellante nelle conclusioni del presente grado, difformi da quelle rassegnate da detta convenuta con la riconvenzionale spiegata in primo grado.
Osserva la Corte che in primo grado, ha formulato la Parte_1
seguente domanda riconvenzionale: <<
4. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha sulla stradina Parte_1
interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra un CP_1
diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per raggiungere le particelle n. 65 e 66.>>.
Nel presente grado ha, invece, chiesto :<< accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate e riformare la sentenza nella parte in cui non riconosce alla Sig.ra il diritto Parte_1
di servitù di passaggio per destinazione del padre e per l'effetto dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di CP_1
( p.lle236,242,232 del foglio 19 del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle n. 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di . Parte_1
Le conclusioni suddette vanno intese che va accertata unicamente l'esistenza o meno del diritto di passaggio sulle particelle n. 236,242,232 del foglio 19 di per accedere alle particelle n. 65 e 66 di per CP_1 Parte_1
servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
15 § 7 – L'analisi del motivo di gravame
§ 7.1 – Il motivo non è fondato
Giova premettere che la domanda formulata in primo grado in via riconvenzionale da concerne l'accertamento che essa abbia Parte_1
sulla stradina interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per CP_1
raggiungere le particelle n. 65 e 66 ed in tali limiti va esaminata.
Orbene, si osserva in iure che la domanda trova il suo titolo nella costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia che si caratterizza per costituirsi: << ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla>> (così tra le tante, recentemente Cass. n. 4646/2024). Dunque, il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 cod. civ. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.
Nel caso in esame, l'atto di donazione da parte di e Persona_1
in favore delle figlie – per quel che qui ancora rileva non Controparte_2
essendo più in contestazione la questione relativa al pozzo – e Pt_1 CP_1
risale al 15 marzo 1999.
Il CTU ha incontrovertibilmente accertato che e Persona_1 CP_2
avevano realizzato sul loro fondo una via vicinale che non inizia e
[...]
16 non termina nella proprietà divenuta per donazione, dal 1999, di CP_1
e ma prosegue e va oltre il punto denominato B (dal CTU Parte_1
con quota m 364,00 all. n. 1D) collocato nella proprietà di La CP_1
conformazione della via vicinale induce l'ausiliare ad ipotizzare, fondatamente, che possa essere stata realizzata d'accordo con altri proprietari confinanti ed abitanti “più a valle“ dal momento che detta strada vicinale consentiva di salire a monte sulla strada comunale o scendere ancora più a valle. Il CTU ha accertato che non presenta infrastrutture e di fatto si tratta di una pista battuta. La carreggiata si sviluppa per metri 750,00 con larghezza media di metri 2.30 – 2.40 e si diparte dal punto A di intersezione con la strada comunale (cfr. anche allegati fotografici alla CTU).
Il CTU ha chiarito che tutte le particelle donate a contraddistinte CP_1
dai numeri 232,234, 236, 238 e 242 sono attraversate da detta strada;
mentre per essa insiste sulle sole particelle contraddistinte dai numeri Parte_1
235 e 239.
Tanto premesso, osserva la Corte che ha formulato la Parte_1
domanda in primo grado in relazione alle sole particelle 65 e 66. Nel presente grado, nel corpo dell'impugnazione e nei successivi scritti difensivi, il difensore di estende - come visto al superiore paragrafo 6.3 - Parte_1
le considerazioni sulla fondatezza della domanda, inammissibilmente, anche alla particella 233. A titolo esemplificativo si riporta il contenuto di pag. 7 dell'atto di appello:Parte_1
particelle 65 e 66, nonché la particella, 233, deve percorrere il tratto di strada attraversante le particelle 232-242-236 di proprietà di e CP_1
attraversare i fosso di scolo denominato SS S. IE sul quale da tempo la signor ha realizzato un incanalamento con tubazione in Parte_1
cemento.>>
17 La domanda può essere disattesa già osservandosi che in primo grado Pt_1
non ha mai dedotto che la particella 233, di sua proprietà, fosse
[...]
favorita da servitù di passaggio di talché mancando la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia in favore di detta particella risulta infondata la domanda di accertamento della servitù di passaggio in favore delle particelle 65 e 66 che si collocano oltre la detta particella n. 233. Invero, la situazione di fatto sottesa alla domanda come prospettata in primo grado deve intendersi che la particella attigua alle opere visibili, ovvero la strada vicinale in terra battuta, non è interessata da un percorso o altra opera visibile su di essa, di talché l'impossibilità di individuare una servitù in favore delle particelle 65 e 66 poste più a monte della 233 che doveva, invece, invece a sua volta essere necessariamente gravata da servitù di passaggio essendo necessario che il percorso abbia continuità e non sia interrotto in un punto qui pari e corrispondente all'estensione della particella 233.
Risulta accertato che alla data di separazione del fondo in testa ai genitori delle parti in causa per effetto degli atti di donazione del 15 marzo 1999
l'unica opera visibile era la strada vicinale in terra battuta che non ha un tracciato sulle particelle 233 (mai allegato e richiesto dall'appellante) e sulle particelle 65-66.
Alcuno dei testi ha affermato che vi era una deviazione in terra battuta sulla particella 233 per poi proseguire verso le particelle 65 e 66.
In mancanza di dette opere visibili la prova presuntiva - che si fonda sulla considerazione che necessariamente detto passaggio vi fosse in quanto era l'unico modo per accedere alle particelle 65 e 66 - è fallita dovendosi considerare, innanzitutto, che non è stata fornita la prova che i genitori delle attuali parti in causa, fino al momento in cui rimasero proprietari dei fondi
(15 marzo 1999) avessero realizzato in loco una deviazione di circa 15 metri
18 di lunghezza che si dipartiva dalla strada vicinale battuta verso le particelle
233, 65 e 66 – fatto già sufficiente al rigetto dalla domanda- e, in secondo luogo essendo anche emerso che i genitori pervenivano alle particelle 65 e 66 percorrendo le proprietà e che avevano autorizzato CP_4 CP_5 [...]
e a transitare sui loro fondi ( così teste Persona_1 CP_6 [...]
Tes_1
Risulta versato in atti il rogito 21marzo 1968 con cui e Parte_2
vendono a un immobile meglio descritto in CP_7 Parte_3
atti e sempre i predetti vendono a e Parte_4 Persona_1 CP_2
l'appezzamento di terreno denominato Scalieri. Per effetto dell'atto
[...]
di vendita suddetto si volturano a del foglio 19 le particelle Parte_3
65 sub a) e la 66 sub a) ed ai coniugi del foglio 19 le particelle CP_8
65 sub b) e 66 sub b). In tale atto è pattuito che i coniugi CP_8
< stradella esistente sul terreno con quest'atto acquistato dal sig. Pt_3
.>>
[...]
Il teste , genero di ha riferito: << mio suocero Testimone_2 Persona_1
mi diceva che il fondo aveva accesso dalla strada comunale attraverso un fondo di proprietà che all'epoca era di proprietà di e adesso Parte_3
è di > Parte_5
I testi e confermano quindi che vi era un passaggio verso le Tes_1 Tes_2
particelle 65 e 66 di attraverso il fondo di Persona_1 Parte_3
(teste ) ora di (teste ) e la testimonianza è suffragata Tes_2 CP_4 Tes_1
dalla prova documentale.
Osserva la Corte che nel presente giudizio, nel quale si controverte, per quel che qui ancora rileva, della prova dell'acquisto della servitù di passaggio di circa 15 metri che devia verso le particelle 65 e 66 ( e non la 233 mai richiesto in primo grado) per destinazione del padre di famiglia, con accertamento da 19 compiersi in relazione alla situazione di fatto esistente al 15 marzo 1999 – data degli atti di donazione con cui il fondo in testa agli unici proprietari fu suddiviso tra le due EL – rimane irrilevante la conformazione oggettiva dei luoghi all'attualità dal momento che non risulta avanzata domanda di costituzione di servitù ma, si ripete, di accertamento della servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, sicché sono superflui gli accertamenti compiuti dal CTU circa l'individuazione di un possibile passaggio verso dette particelle dovendosi accertare, esclusivamente, se il 15 marzo 1999 vi fossero tracce obiettive di detto passaggio lasciate dai genitori delle parti in causa.
Prova che non è emersa essendo emerso che solo successivamente Pt_1
una volta divenuta proprietaria, per donazione, delle particelle 65 e
[...]
66 ha realizzato ella e non i suoi genitori le opere ora visibili.
Osserva la Corte che tanto risulta affermato da nella sua Parte_1
comparsa di costituzione di primo grado nei seguenti termini: < risulta obbligatorio e necessario che la signora per poter Parte_1
raggiungere la sua proprietà costituita dalle particelle 65 e 66, nonché la particella 233, deve percorrere il tratto di strada attraversante le particelle
232-242-236 di proprietà della e attraversare il fosso di scolo CP_1
denominato SS S. IE (e non la strada C.le San IE come erroneamente afferma il Geom. nella sua consulenza) sul quale, per CP_9
come detto in precedenza e per come riferito dai signori Parte_6
da tempo la signora ha realizzato un incanalamento con Parte_1
tubazione in cemento vibro compresso coperta da malta cementizia per poterlo oltrepassare e accedere alle particelle 65 e 66 di sua proprietà. (Vedi foto n 30 e 31).>>
Osserva la Corte che il grassetto è nel testo e valorizza il dato difensivo che le particelle 65 e 66 sarebbero altrimenti intercluse, considerazione che sarebbe rilevante se risultasse introdotta una domanda di costituzione di
20 servitù e non già la domanda di accertamento di servitù costituta per destinazione del padre di famiglia.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – le spese di lite
L' appellante va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di in applicazione dell'ordinario criterio della CP_1
soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, con distrazione.
Va osservato, invero, che parte appellante risulta aver proposto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, per giurisprudenza costante, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (cfr. tra le tante Cass. n. 8388/2017; 25653/2020)
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] CP_1
Tribunale di Cosenza n. 727/2023 pubblicata in data 25/04/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
21 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dellavv.to Angela Guzzo dichiaratasi antistataria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Saverio Rotondò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Montalto Uffugo (CS) via
RO AR n. 3;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv.to Angela Guzzo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via
PP NT n. 44;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 727/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 25/04/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << L'attrice, premesso che
[...]
ed , con atto del 23.1.98, hanno donato al Persona_1 Controparte_2
nipote figlio di la piena proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Luzzi (CS), riportato in catasto al foglio 19, particella n. 253 e che con atto del 15.3.99 hanno donato alle due figlie, e ulteriori beni immobili in CP_1 Parte_1
comune di Luzzi, tra i quali gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 232, 242, 236, 70, 238, 234, 244 in favore della prima, gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 65, 66, 233,
63, 118, 239, 235, 243, 240, 245, 210, 206, 207 in favore della seconda, che prima della donazione in favore del e della divisione dei fondi CP_3
agricoli tra le due loro eredi legittime, i detti danti causa avevano costruito,
a servizio di tutti i fondi di cui erano proprietari, un pozzo sulla p.lla n. 253,
e, all'incirca nell'anno 1992, una stradina interpoderale ricadente in gran parte nella proprietà attuale di essa istante, con la conseguenza che e hanno acquisito Controparte_3 Parte_1 CP_1
reciprocamente le relative servitù di utilizzo del pozzo e di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., deduce che i
2 convenuti le hanno sempre vietato l'utilizzo del pozzo e che hanno esercitato, con violenza e senza alcun titolo, ponendo peraltro in essere atti di vandalismo e danneggiamenti vari, oltre che intollerabili turpiloqui in suo danno, il diritto di passaggio sui terreni di sua proprietà, anche al di fuori della detta strada interpoderale, per raggiungere le particelle n. 65 e n. 66 di proprietà di Su tali premesse, chiede: “In via principale: Parte_1
Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri Controparte_3
e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da essi autorizzati, di Parte_1
effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove non è presente la strada CP_1
edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i detti convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale realizzata dai soggetti donanti, Sigg.ri Persona_1
ed , potendo, invero, essi convenuti, raggiungere tutte
[...] Controparte_2
le particelle di loro proprietà, senza arrecare danno e/o disturbo alla Signora
direttamente dalla loro stessa abitazione (particelle n. 241, sub CP_1
2, ex n. 170 e n. 273 del foglio 19), da cui essi hanno l'accesso diretto a tutti i propri fondi agricoli, comprese le particelle n. 65 e 66, raggiungibili, tranquillamente, sia a piedi che con mezzi meccanici;
In via meramente subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da Controparte_3 Parte_1
essi autorizzati, di effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove CP_1
non è presente la strada edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i citati convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale, presente nelle particelle n.
236, n. 242, n. 232, di proprietà esclusiva della Sig.ra che non CP_1
ha accesso diretto ai fondi agricoli intestati alla particelle n. Parte_1
65 e n. 66, …; ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni molestia
3 e/o turbativa del pacifico godimento esclusivo della proprietà della Sig.ra con condanna dei Sigg.ri e al CP_1 Controparte_3 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice, da stabilirsi in via equitativa;
accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla Sig.ra della CP_1
titolarità della servitù, ex art. 1079 c.c., di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253, del foglio 19, in agro del Comune di Luzzi, intestata al Sig.
costituitasi per destinazione del padre di famiglia, con Controparte_3
contestuale ordine di cessazione di qualsivoglia tipo di impedimento e/o turbativa, oltre al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa”. I convenuti resistono alla pretesa. chiede, in via Controparte_3
riconvenzionale, “accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla Sig.ra di una titolarità della servitù di utilizzo del pozzo presente sulla CP_1
particella n. 253 del foglio 19 essendo stato lo stesso costruito dal Sig. dopo aver ricevuto in donazione l'appezzamento di terreno Controparte_3
(particella 253 foglio di mappa 19 del Comune di Luzzi) dai propri nonni e;
accertare e dichiarare che il Sig. Persona_1 Controparte_2
unitamente alla Sig.ra ha sulla stradina Controparte_3 Parte_1
interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra per CP_1
raggiungere le particelle n. 65 e 66 un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia”. chiede a sua volta, in via Parte_1
riconvenzionale: “accertare e dichiarare che la Sig.ra ha sulla Parte_1
stradina interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra CP_1
un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per
[...]
raggiungere le particelle n. 65 e 66”.>>
La causa veniva istruita a mezzo prova testi e CTU, quindi sulle precisate conclusioni veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 § 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 727/2023 così statuiva: << rigetta le domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 CP_3
aventi ad oggetto la servitù di passaggio;
- in accoglimento della
[...]
domanda proposta dall'attrice, dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232 del foglio 19 CP_1
del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di ed ordina ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o Parte_1
turbativa; - rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3
dichiara l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19; - compensa le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e - condanna Controparte_3
al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Angela
[...]
Guzzo che ne ha fatto richiesta, in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone le spese di ctu a carico dello Stato.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Così sintetizzate le posizioni delle parti, appare opportuno precisare che, in tema di azione negatoria, quale quella proposta da in relazione alla servitù di CP_1
passaggio, l'istante deve unicamente provare la proprietà del fondo, gravando sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del preteso diritto (cfr., tra le altre, Cass. 12762/91). Considerato che la proprietà dei fondi in oggetto in capo all'attrice non è in contestazione, deve procedersi all'esame delle domande riconvenzionali ex art. 1079 c.c. di accertamento della esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Al riguardo, va premesso che, determinando la servitù un rapporto tra fondi (di cui uno fornisce utilità all'altro), la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove è contestata l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che al
5 momento della domanda sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù (cfr. Cass.
819/83).
Nella specie, dalla stessa prospettazione dei fatti operata in comparsa di risposta emerge che l'istante in riconvenzionale non è proprietario del fondo preteso dominante (p.lle 65 e 66 del foglio 19) pacificamente appartenente alla madre Pertanto, non avendo il neanche Parte_1 CP_3
allegato la titolarità di altro diritto reale, quale quello di usufrutto, idonea a conferirgli la legittimazione ad agire in confessoria, la domanda dallo stesso proposta deve essere disattesa, anche a prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito svolte. La domanda proposta da deve Parte_1
essere rigettata. La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato
- il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (cfr. Cass.
11348/04). Nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, è necessaria la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (cfr., tra le altre, Cass.
8039/04). Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, ai fini dell'acquisto della stessa in base a detta modalità non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/21). Nella specie, pacifica
6 l'esistenza, al momento della donazione in favore delle EL , di Pt_1
una strada interpoderale o, meglio, vicinale privata (secondo la qualificazione che ne ha dato il ctu nominato in corso di causa), realizzata a cura dei comuni danti causa, l'espletata ctu, i cui esiti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della convenuta, ha consentito di accertare che essa non conduce ai pretesi fondi dominanti, p.lle 65 e 66, e neanche alla p.lla 233. Per raggiungere detti fondi è infatti necessario attraversare la proprietà dell'attrice al di fuori del percorso della strada vicinale per ulteriori
15 metri circa (cfr. chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 24.5.22). Pertanto, considerato che non risulta nemmeno allegato che tra la strada vicinale e le p.lle 65 e 66, per i detti 15 metri circa, fossero presenti, al momento delle donazioni, visibili percorsi di raccordo con la strada medesima, e che, anzi, la stessa istante deduce di avere realizzato “un incanalamento con tubazione in cemento vibro compresso coperta da malta cementizia” al fine di oltrepassare il fosso di scolo denominato “SS San IE” e accedere alle p.lle 65 e 66, deve ritenersi che allorquando i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario non ricorreva una situazione di obiettivo asservimento delle p.lle pervenute all'attrice alle p.lle 65 e 66 attualmente in proprietà della convenuta. Non possono pertanto ritenersi integrati gli estremi dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. Va poi precisato che indifferente si profila nel presente giudizio l'inesistenza di accessi alternativi, che potrebbe semmai rilevare ai fini della costituzione di servitù coattiva, evidenziandosi che la mera deduzione difensiva di una situazione di fatto di oggettiva interclusione del fondo non accompagnata da una domanda di pronunzia costitutiva non è idonea a paralizzare l'azione negatoria (cfr. Cass. 2974/98,
20325/21). In considerazione di quanto affermato nell'esaminare le domande riconvenzionali formulate dai convenuti ed in accoglimento della domanda attrice deve essere pertanto dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù di
7 passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232, che CP_1
identificano, secondo l'assunto dei convenuti, i fondi pretesi serventi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di Parte_1
precisandosi che l'affermazione dell'attrice della mancanza di utilità del passaggio sulla strada vicinale nella parte in cui non conduce ai detti fondi pretesi dominanti va intesa, in ragione della motivazione che la sorregge
(basata, appunto, sull'originaria mancanza di accesso agli stessi), come deduzione di una situazione ostativa all'insorgenza della servitù medesima anche sul relativo tratto di strada. Deve inoltre ordinarsi ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o turbativa. Per quanto attiene agli ulteriori fondi in proprietà dei convenuti serviti dalla strada vicinale in oggetto, la domanda deve essere rigettata, considerato che l'istante non enuncia né una situazione impeditiva originaria alla costituzione della servitù, né una sopravvenienza rispetto agli atti di donazione che abbia inciso sul requisito dell'utilitas producendo l'effetto estintivo della servitù medesima (che peraltro presuppone, a norma dell'art. 1074 c.c., anche il decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1073 c.c.). Va peraltro rilevato, ad abundantiam, che l'utilitas di una servitù di passaggio (non coattiva) sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (cfr. Cass.
6973/11, 4036/04). La domanda risarcitoria deve essere rigettata, considerato che le generiche risultanze della prova testimoniale sul punto espletata non consentono di ritenere provato il pregiudizio, per la quantificazione del quale l'istante non ha peraltro fornito alcun parametro specifico;
il che preclude l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., il quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non
8 debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr., tra le altre, Cass. 127/16). Deve essere parimenti rigettata l'azione confessoria volta all'accertamento della “servitù di utilizzo” del pozzo che insiste sulla p.lla 253 di proprietà di In coerenza Controparte_3
con i principi sopra richiamati, ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (cfr. Cass., Sez. Un., 2949/16, Cass. 14654707). Nella specie,
l'esistenza di opere di tal genere al momento della donazione in favore del non risulta nemmeno dedotta. L'attrice ritiene infatti di poter CP_3
ricavare il requisito dell'apparenza unicamente dalla presenza del pozzo realizzato sul fondo del convenuto (cfr. atto di citazione, pag. 17), opera non idonea di per sé a rivelare l'asservimento dello stesso in funzione dell'utilità delle porzioni di terreno successivamente a lei donate. Risulta pertanto superfluo soffermarsi sulla questione dell'epoca di realizzazione del pozzo che ha formato oggetto di contrastanti emergenze in sede di prova orale. A quanto osservato consegue che, in accoglimento dell'azione negatoria promossa in via riconvenzionale da deve dichiararsi Controparte_3
l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19. Le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e devono essere compensate in Controparte_3
9 ragione della reciproca soccombenza. Quelle concernenti il rapporto processuale con seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.390,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. sulla scorta delle risultanze delle visure catastali allegate alla relazione di ctu. Le spese di ctu devono essere poste a carico dell'erario, essendo e Parte_1
soccombenti rispetto alla domanda che ha reso necessaria Controparte_3
l'istruttoria tecnica, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Va infine disattesa la richiesta di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto del presupposto della totale soccombenza degli stessi.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, non titolato, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<voglia l'ecc.ma corte di appello catanzaro, Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Saverio Rotondò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Montalto Uffugo (CS) via
RO AR n. 3;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv.to Angela Guzzo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via
PP NT n. 44;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 727/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 25/04/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << L'attrice, premesso che
[...]
ed , con atto del 23.1.98, hanno donato al Persona_1 Controparte_2
nipote figlio di la piena proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Luzzi (CS), riportato in catasto al foglio 19, particella n. 253 e che con atto del 15.3.99 hanno donato alle due figlie, e ulteriori beni immobili in CP_1 Parte_1
comune di Luzzi, tra i quali gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 232, 242, 236, 70, 238, 234, 244 in favore della prima, gli appezzamenti di terreno riportati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 65, 66, 233,
63, 118, 239, 235, 243, 240, 245, 210, 206, 207 in favore della seconda, che prima della donazione in favore del e della divisione dei fondi CP_3
agricoli tra le due loro eredi legittime, i detti danti causa avevano costruito,
a servizio di tutti i fondi di cui erano proprietari, un pozzo sulla p.lla n. 253,
e, all'incirca nell'anno 1992, una stradina interpoderale ricadente in gran parte nella proprietà attuale di essa istante, con la conseguenza che e hanno acquisito Controparte_3 Parte_1 CP_1
reciprocamente le relative servitù di utilizzo del pozzo e di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., deduce che i
2 convenuti le hanno sempre vietato l'utilizzo del pozzo e che hanno esercitato, con violenza e senza alcun titolo, ponendo peraltro in essere atti di vandalismo e danneggiamenti vari, oltre che intollerabili turpiloqui in suo danno, il diritto di passaggio sui terreni di sua proprietà, anche al di fuori della detta strada interpoderale, per raggiungere le particelle n. 65 e n. 66 di proprietà di Su tali premesse, chiede: “In via principale: Parte_1
Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri Controparte_3
e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da essi autorizzati, di Parte_1
effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove non è presente la strada CP_1
edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i detti convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale realizzata dai soggetti donanti, Sigg.ri Persona_1
ed , potendo, invero, essi convenuti, raggiungere tutte
[...] Controparte_2
le particelle di loro proprietà, senza arrecare danno e/o disturbo alla Signora
direttamente dalla loro stessa abitazione (particelle n. 241, sub CP_1
2, ex n. 170 e n. 273 del foglio 19), da cui essi hanno l'accesso diretto a tutti i propri fondi agricoli, comprese le particelle n. 65 e 66, raggiungibili, tranquillamente, sia a piedi che con mezzi meccanici;
In via meramente subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto, per i Sigg.ri e ed ulteriori loro congiunti e/o terzi, da Controparte_3 Parte_1
essi autorizzati, di effettuare il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, sui fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra laddove CP_1
non è presente la strada edificata dai donanti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il venir meno dell'utilità, per i citati convenuti, di esercitare la servitù di passaggio sulla strada interpoderale, presente nelle particelle n.
236, n. 242, n. 232, di proprietà esclusiva della Sig.ra che non CP_1
ha accesso diretto ai fondi agricoli intestati alla particelle n. Parte_1
65 e n. 66, …; ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni molestia
3 e/o turbativa del pacifico godimento esclusivo della proprietà della Sig.ra con condanna dei Sigg.ri e al CP_1 Controparte_3 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice, da stabilirsi in via equitativa;
accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla Sig.ra della CP_1
titolarità della servitù, ex art. 1079 c.c., di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253, del foglio 19, in agro del Comune di Luzzi, intestata al Sig.
costituitasi per destinazione del padre di famiglia, con Controparte_3
contestuale ordine di cessazione di qualsivoglia tipo di impedimento e/o turbativa, oltre al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa”. I convenuti resistono alla pretesa. chiede, in via Controparte_3
riconvenzionale, “accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla Sig.ra di una titolarità della servitù di utilizzo del pozzo presente sulla CP_1
particella n. 253 del foglio 19 essendo stato lo stesso costruito dal Sig. dopo aver ricevuto in donazione l'appezzamento di terreno Controparte_3
(particella 253 foglio di mappa 19 del Comune di Luzzi) dai propri nonni e;
accertare e dichiarare che il Sig. Persona_1 Controparte_2
unitamente alla Sig.ra ha sulla stradina Controparte_3 Parte_1
interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra per CP_1
raggiungere le particelle n. 65 e 66 un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia”. chiede a sua volta, in via Parte_1
riconvenzionale: “accertare e dichiarare che la Sig.ra ha sulla Parte_1
stradina interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra CP_1
un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per
[...]
raggiungere le particelle n. 65 e 66”.>>
La causa veniva istruita a mezzo prova testi e CTU, quindi sulle precisate conclusioni veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 § 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 727/2023 così statuiva: << rigetta le domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 CP_3
aventi ad oggetto la servitù di passaggio;
- in accoglimento della
[...]
domanda proposta dall'attrice, dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232 del foglio 19 CP_1
del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di ed ordina ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o Parte_1
turbativa; - rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3
dichiara l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19; - compensa le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e - condanna Controparte_3
al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Angela
[...]
Guzzo che ne ha fatto richiesta, in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone le spese di ctu a carico dello Stato.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Così sintetizzate le posizioni delle parti, appare opportuno precisare che, in tema di azione negatoria, quale quella proposta da in relazione alla servitù di CP_1
passaggio, l'istante deve unicamente provare la proprietà del fondo, gravando sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del preteso diritto (cfr., tra le altre, Cass. 12762/91). Considerato che la proprietà dei fondi in oggetto in capo all'attrice non è in contestazione, deve procedersi all'esame delle domande riconvenzionali ex art. 1079 c.c. di accertamento della esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Al riguardo, va premesso che, determinando la servitù un rapporto tra fondi (di cui uno fornisce utilità all'altro), la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove è contestata l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che al
5 momento della domanda sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù (cfr. Cass.
819/83).
Nella specie, dalla stessa prospettazione dei fatti operata in comparsa di risposta emerge che l'istante in riconvenzionale non è proprietario del fondo preteso dominante (p.lle 65 e 66 del foglio 19) pacificamente appartenente alla madre Pertanto, non avendo il neanche Parte_1 CP_3
allegato la titolarità di altro diritto reale, quale quello di usufrutto, idonea a conferirgli la legittimazione ad agire in confessoria, la domanda dallo stesso proposta deve essere disattesa, anche a prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito svolte. La domanda proposta da deve Parte_1
essere rigettata. La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato
- il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (cfr. Cass.
11348/04). Nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, è necessaria la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (cfr., tra le altre, Cass.
8039/04). Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, ai fini dell'acquisto della stessa in base a detta modalità non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/21). Nella specie, pacifica
6 l'esistenza, al momento della donazione in favore delle EL , di Pt_1
una strada interpoderale o, meglio, vicinale privata (secondo la qualificazione che ne ha dato il ctu nominato in corso di causa), realizzata a cura dei comuni danti causa, l'espletata ctu, i cui esiti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della convenuta, ha consentito di accertare che essa non conduce ai pretesi fondi dominanti, p.lle 65 e 66, e neanche alla p.lla 233. Per raggiungere detti fondi è infatti necessario attraversare la proprietà dell'attrice al di fuori del percorso della strada vicinale per ulteriori
15 metri circa (cfr. chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 24.5.22). Pertanto, considerato che non risulta nemmeno allegato che tra la strada vicinale e le p.lle 65 e 66, per i detti 15 metri circa, fossero presenti, al momento delle donazioni, visibili percorsi di raccordo con la strada medesima, e che, anzi, la stessa istante deduce di avere realizzato “un incanalamento con tubazione in cemento vibro compresso coperta da malta cementizia” al fine di oltrepassare il fosso di scolo denominato “SS San IE” e accedere alle p.lle 65 e 66, deve ritenersi che allorquando i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario non ricorreva una situazione di obiettivo asservimento delle p.lle pervenute all'attrice alle p.lle 65 e 66 attualmente in proprietà della convenuta. Non possono pertanto ritenersi integrati gli estremi dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. Va poi precisato che indifferente si profila nel presente giudizio l'inesistenza di accessi alternativi, che potrebbe semmai rilevare ai fini della costituzione di servitù coattiva, evidenziandosi che la mera deduzione difensiva di una situazione di fatto di oggettiva interclusione del fondo non accompagnata da una domanda di pronunzia costitutiva non è idonea a paralizzare l'azione negatoria (cfr. Cass. 2974/98,
20325/21). In considerazione di quanto affermato nell'esaminare le domande riconvenzionali formulate dai convenuti ed in accoglimento della domanda attrice deve essere pertanto dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù di
7 passaggio sulla proprietà di (p.lle 236, 242, 232, che CP_1
identificano, secondo l'assunto dei convenuti, i fondi pretesi serventi) per accedere alle p.lle 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di Parte_1
precisandosi che l'affermazione dell'attrice della mancanza di utilità del passaggio sulla strada vicinale nella parte in cui non conduce ai detti fondi pretesi dominanti va intesa, in ragione della motivazione che la sorregge
(basata, appunto, sull'originaria mancanza di accesso agli stessi), come deduzione di una situazione ostativa all'insorgenza della servitù medesima anche sul relativo tratto di strada. Deve inoltre ordinarsi ai convenuti la cessazione di ogni molestia e/o turbativa. Per quanto attiene agli ulteriori fondi in proprietà dei convenuti serviti dalla strada vicinale in oggetto, la domanda deve essere rigettata, considerato che l'istante non enuncia né una situazione impeditiva originaria alla costituzione della servitù, né una sopravvenienza rispetto agli atti di donazione che abbia inciso sul requisito dell'utilitas producendo l'effetto estintivo della servitù medesima (che peraltro presuppone, a norma dell'art. 1074 c.c., anche il decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1073 c.c.). Va peraltro rilevato, ad abundantiam, che l'utilitas di una servitù di passaggio (non coattiva) sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (cfr. Cass.
6973/11, 4036/04). La domanda risarcitoria deve essere rigettata, considerato che le generiche risultanze della prova testimoniale sul punto espletata non consentono di ritenere provato il pregiudizio, per la quantificazione del quale l'istante non ha peraltro fornito alcun parametro specifico;
il che preclude l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., il quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non
8 debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr., tra le altre, Cass. 127/16). Deve essere parimenti rigettata l'azione confessoria volta all'accertamento della “servitù di utilizzo” del pozzo che insiste sulla p.lla 253 di proprietà di In coerenza Controparte_3
con i principi sopra richiamati, ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (cfr. Cass., Sez. Un., 2949/16, Cass. 14654707). Nella specie,
l'esistenza di opere di tal genere al momento della donazione in favore del non risulta nemmeno dedotta. L'attrice ritiene infatti di poter CP_3
ricavare il requisito dell'apparenza unicamente dalla presenza del pozzo realizzato sul fondo del convenuto (cfr. atto di citazione, pag. 17), opera non idonea di per sé a rivelare l'asservimento dello stesso in funzione dell'utilità delle porzioni di terreno successivamente a lei donate. Risulta pertanto superfluo soffermarsi sulla questione dell'epoca di realizzazione del pozzo che ha formato oggetto di contrastanti emergenze in sede di prova orale. A quanto osservato consegue che, in accoglimento dell'azione negatoria promossa in via riconvenzionale da deve dichiararsi Controparte_3
l'inesistenza, in capo all'attrice, del diritto di servitù di utilizzo del pozzo presente sulla particella n. 253 del foglio 19. Le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice e devono essere compensate in Controparte_3
9 ragione della reciproca soccombenza. Quelle concernenti il rapporto processuale con seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.390,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. sulla scorta delle risultanze delle visure catastali allegate alla relazione di ctu. Le spese di ctu devono essere poste a carico dell'erario, essendo e Parte_1
soccombenti rispetto alla domanda che ha reso necessaria Controparte_3
l'istruttoria tecnica, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Va infine disattesa la richiesta di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto del presupposto della totale soccombenza degli stessi.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, non titolato, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza,
Sezione Ci-vile, Giudice Dott. Palma, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2774/2018, depositata in cancelleria in data 25.04.2023, notificata il
27.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate e riformare la sentenza nella parte in cui non riconosce alla Sig.ra il diritto di servitù di passaggio per Parte_1
destinazione del padre e per l'effetto dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di ( p.lle236,242,232 del CP_1
foglio 19 del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle n. 65 e 66 del foglio
19 di proprietà di Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_1
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
10 § 4. 1– Si costituiva in giudizio per eccepire l'inammissibilità CP_1
dell'appello per difetto di specificità dei motivi, per manifesta infondatezza e per violazione degli atti. 342 e 345 c.p.c., risultando formulate domande nuove;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:
Cosenza, Sezione II Civile, - in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Andrea Palma -, in data 25.04.2023, pubblicata in pari data, e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza di primo grado, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarre in favore dello scrivente procuratore costituito.>>
§ 4.2 – Il consigliere istruttore disponeva il rinvio della causa per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, successivamente, all'udienza del giorno 9 aprile 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, provvedendo con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 352
c.p.c. riservava di riferire al collegio sull'istanza di inibitorie;
rinviava la causa all'udienza dell' 11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola
11 precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Il Collegio con ordinanza in data 6-8 maggio 2024 rigettava l'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – Le parti costituite hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
In particolare, ha depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni il solo difensore di parte appellata che ha concluso riportandosi.
Quanto al difensore di parte appellante, non risultano precisate le richieste sollevate con le note di trattazione scritta sostitutive delle udienze di prima comparizione e trattazione con cui veniva sollecitata la Corte all'espunzione ex art. 89 c.p.c. di espressioni sconvenienti ed offensive, sollecitazione che deve perciò intendersi abbandonata e ciò anche alla luce del contenuto degli atti successivi, ovvero la comparsa conclusionale depositata il 9/10/2025 e la memoria di replica depositata il 27/10/2025 nel cui contenuto il difensore non ne fa menzione e conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza il difensore di parte appellata.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con unico motivo, non titolato, l'appellante ha dichiarato di voler impugnare la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto in favore dei fondi di essa e, segnatamente, delle particelle 65 e Parte_1
66 la costituzione della servitù di passaggio sul fondo di CP_1
12 attraverso la stradina interpoderale, essendo tale tratto l'unico possibile per accedere alle suddette particelle di sua proprietà. Deduceva che nel corso del processo di primo grado era emerso che i fondi, successivamente divisi per donazione, appartenevano ai genitori di esse ER;
lamentava Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che tra la strada vicinale e le particelle 65 e 66 (per circa 15 metri) non fossero presenti “visibili percorsi di raccordo con la strada medesima” dal momento che era emerso che allorché << i fondi erano di un unico proprietario (..) tale percorso è l'unico modo per raggiungere le particelle 65 e 66.>> Sosteneva che tale passaggio, di circa 15 metri, era sempre esistito per accedere alle particelle 65 e 66 ed era sempre stato utilizzato dal genitori di esse EL
e, successivamente, da essa divenutane proprietaria. Pt_1 Parte_1
Sosteneva, altresì, che l'incanalamento con tubazione in cemento per oltrepassare il fondo era stato eseguito solo per rendere più agevole e meno pericoloso l'accesso; rappresentava che l'obiettivo asservimento risultava dalla circostanza che tale passaggio - ovvero attraversare il fondo di Per_2
per circa 15 metri dopo aver lasciato la strada interpoderale realizzata
[...]
dai danti causa – era l'unico possibile per accedervi. Illustrava la necessità del passaggio attraverso le particelle 232-242- 236 di proprietà di CP_1
e di poter attraversare il fosso di scolo, denominato SS S. IE, sul
[...]
quale da sempre esisteva detto passaggio, successivamente solo migliorato mediante la realizzazione di un incanalamento, con tubazione in cemento vibro compresso, coperta da malta cementizia per poterlo oltrepassare in condizioni di sicurezza. Chiariva che l'esistenza di opere visibili e permanenti veniva desunta dalla planimetria in cui poteva individuarsi la preesistenza del canale di scolo e dal fatto che i genitori avevano donato alle figlie zone contigue a detto canale, segno evidente dell'esistenza di servitù poste a carico ed a favore, per destinazione del padre di famiglia. Evidenziava, ulteriormente, che il primo giudice aveva negato l'esistenza della servitù di
13 passaggio sul presupposto che per accedere alle particelle 65 e 66 esistesse un altro accesso, circostanza che invece risultava smentita dal CTU.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni illustrate dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifiche e chiare e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n.
4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del
14 precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.3 – Sempre preliminarmente va, invece, accolta l'eccezione di parte appellata di declaratoria di inammissibilità della domanda nuova formulata dall'appellante nelle conclusioni del presente grado, difformi da quelle rassegnate da detta convenuta con la riconvenzionale spiegata in primo grado.
Osserva la Corte che in primo grado, ha formulato la Parte_1
seguente domanda riconvenzionale: <<
4. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha sulla stradina Parte_1
interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra un CP_1
diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per raggiungere le particelle n. 65 e 66.>>.
Nel presente grado ha, invece, chiesto :<< accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate e riformare la sentenza nella parte in cui non riconosce alla Sig.ra il diritto Parte_1
di servitù di passaggio per destinazione del padre e per l'effetto dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà di CP_1
( p.lle236,242,232 del foglio 19 del Comune di Luzzi) per accedere alle p.lle n. 65 e 66 del foglio 19 di proprietà di . Parte_1
Le conclusioni suddette vanno intese che va accertata unicamente l'esistenza o meno del diritto di passaggio sulle particelle n. 236,242,232 del foglio 19 di per accedere alle particelle n. 65 e 66 di per CP_1 Parte_1
servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
15 § 7 – L'analisi del motivo di gravame
§ 7.1 – Il motivo non è fondato
Giova premettere che la domanda formulata in primo grado in via riconvenzionale da concerne l'accertamento che essa abbia Parte_1
sulla stradina interpoderale realizzata sui terreni di proprietà della Sig.ra un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia per CP_1
raggiungere le particelle n. 65 e 66 ed in tali limiti va esaminata.
Orbene, si osserva in iure che la domanda trova il suo titolo nella costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia che si caratterizza per costituirsi: << ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla>> (così tra le tante, recentemente Cass. n. 4646/2024). Dunque, il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 cod. civ. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.
Nel caso in esame, l'atto di donazione da parte di e Persona_1
in favore delle figlie – per quel che qui ancora rileva non Controparte_2
essendo più in contestazione la questione relativa al pozzo – e Pt_1 CP_1
risale al 15 marzo 1999.
Il CTU ha incontrovertibilmente accertato che e Persona_1 CP_2
avevano realizzato sul loro fondo una via vicinale che non inizia e
[...]
16 non termina nella proprietà divenuta per donazione, dal 1999, di CP_1
e ma prosegue e va oltre il punto denominato B (dal CTU Parte_1
con quota m 364,00 all. n. 1D) collocato nella proprietà di La CP_1
conformazione della via vicinale induce l'ausiliare ad ipotizzare, fondatamente, che possa essere stata realizzata d'accordo con altri proprietari confinanti ed abitanti “più a valle“ dal momento che detta strada vicinale consentiva di salire a monte sulla strada comunale o scendere ancora più a valle. Il CTU ha accertato che non presenta infrastrutture e di fatto si tratta di una pista battuta. La carreggiata si sviluppa per metri 750,00 con larghezza media di metri 2.30 – 2.40 e si diparte dal punto A di intersezione con la strada comunale (cfr. anche allegati fotografici alla CTU).
Il CTU ha chiarito che tutte le particelle donate a contraddistinte CP_1
dai numeri 232,234, 236, 238 e 242 sono attraversate da detta strada;
mentre per essa insiste sulle sole particelle contraddistinte dai numeri Parte_1
235 e 239.
Tanto premesso, osserva la Corte che ha formulato la Parte_1
domanda in primo grado in relazione alle sole particelle 65 e 66. Nel presente grado, nel corpo dell'impugnazione e nei successivi scritti difensivi, il difensore di estende - come visto al superiore paragrafo 6.3 - Parte_1
le considerazioni sulla fondatezza della domanda, inammissibilmente, anche alla particella 233. A titolo esemplificativo si riporta il contenuto di pag. 7 dell'atto di appello:
particelle 65 e 66, nonché la particella, 233, deve percorrere il tratto di strada attraversante le particelle 232-242-236 di proprietà di e CP_1
attraversare i fosso di scolo denominato SS S. IE sul quale da tempo la signor ha realizzato un incanalamento con tubazione in Parte_1
cemento.>>
17 La domanda può essere disattesa già osservandosi che in primo grado Pt_1
non ha mai dedotto che la particella 233, di sua proprietà, fosse
[...]
favorita da servitù di passaggio di talché mancando la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia in favore di detta particella risulta infondata la domanda di accertamento della servitù di passaggio in favore delle particelle 65 e 66 che si collocano oltre la detta particella n. 233. Invero, la situazione di fatto sottesa alla domanda come prospettata in primo grado deve intendersi che la particella attigua alle opere visibili, ovvero la strada vicinale in terra battuta, non è interessata da un percorso o altra opera visibile su di essa, di talché l'impossibilità di individuare una servitù in favore delle particelle 65 e 66 poste più a monte della 233 che doveva, invece, invece a sua volta essere necessariamente gravata da servitù di passaggio essendo necessario che il percorso abbia continuità e non sia interrotto in un punto qui pari e corrispondente all'estensione della particella 233.
Risulta accertato che alla data di separazione del fondo in testa ai genitori delle parti in causa per effetto degli atti di donazione del 15 marzo 1999
l'unica opera visibile era la strada vicinale in terra battuta che non ha un tracciato sulle particelle 233 (mai allegato e richiesto dall'appellante) e sulle particelle 65-66.
Alcuno dei testi ha affermato che vi era una deviazione in terra battuta sulla particella 233 per poi proseguire verso le particelle 65 e 66.
In mancanza di dette opere visibili la prova presuntiva - che si fonda sulla considerazione che necessariamente detto passaggio vi fosse in quanto era l'unico modo per accedere alle particelle 65 e 66 - è fallita dovendosi considerare, innanzitutto, che non è stata fornita la prova che i genitori delle attuali parti in causa, fino al momento in cui rimasero proprietari dei fondi
(15 marzo 1999) avessero realizzato in loco una deviazione di circa 15 metri
18 di lunghezza che si dipartiva dalla strada vicinale battuta verso le particelle
233, 65 e 66 – fatto già sufficiente al rigetto dalla domanda- e, in secondo luogo essendo anche emerso che i genitori pervenivano alle particelle 65 e 66 percorrendo le proprietà e che avevano autorizzato CP_4 CP_5 [...]
e a transitare sui loro fondi ( così teste Persona_1 CP_6 [...]
Tes_1
Risulta versato in atti il rogito 21marzo 1968 con cui e Parte_2
vendono a un immobile meglio descritto in CP_7 Parte_3
atti e sempre i predetti vendono a e Parte_4 Persona_1 CP_2
l'appezzamento di terreno denominato Scalieri. Per effetto dell'atto
[...]
di vendita suddetto si volturano a del foglio 19 le particelle Parte_3
65 sub a) e la 66 sub a) ed ai coniugi del foglio 19 le particelle CP_8
65 sub b) e 66 sub b). In tale atto è pattuito che i coniugi CP_8
< stradella esistente sul terreno con quest'atto acquistato dal sig. Pt_3
.>>
[...]
Il teste , genero di ha riferito: << mio suocero Testimone_2 Persona_1
mi diceva che il fondo aveva accesso dalla strada comunale attraverso un fondo di proprietà che all'epoca era di proprietà di e adesso Parte_3
è di > Parte_5
I testi e confermano quindi che vi era un passaggio verso le Tes_1 Tes_2
particelle 65 e 66 di attraverso il fondo di Persona_1 Parte_3
(teste ) ora di (teste ) e la testimonianza è suffragata Tes_2 CP_4 Tes_1
dalla prova documentale.
Osserva la Corte che nel presente giudizio, nel quale si controverte, per quel che qui ancora rileva, della prova dell'acquisto della servitù di passaggio di circa 15 metri che devia verso le particelle 65 e 66 ( e non la 233 mai richiesto in primo grado) per destinazione del padre di famiglia, con accertamento da 19 compiersi in relazione alla situazione di fatto esistente al 15 marzo 1999 – data degli atti di donazione con cui il fondo in testa agli unici proprietari fu suddiviso tra le due EL – rimane irrilevante la conformazione oggettiva dei luoghi all'attualità dal momento che non risulta avanzata domanda di costituzione di servitù ma, si ripete, di accertamento della servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, sicché sono superflui gli accertamenti compiuti dal CTU circa l'individuazione di un possibile passaggio verso dette particelle dovendosi accertare, esclusivamente, se il 15 marzo 1999 vi fossero tracce obiettive di detto passaggio lasciate dai genitori delle parti in causa.
Prova che non è emersa essendo emerso che solo successivamente Pt_1
una volta divenuta proprietaria, per donazione, delle particelle 65 e
[...]
66 ha realizzato ella e non i suoi genitori le opere ora visibili.
Osserva la Corte che tanto risulta affermato da nella sua Parte_1
comparsa di costituzione di primo grado nei seguenti termini: < risulta obbligatorio e necessario che la signora per poter Parte_1
raggiungere la sua proprietà costituita dalle particelle 65 e 66, nonché la particella 233, deve percorrere il tratto di strada attraversante le particelle
232-242-236 di proprietà della e attraversare il fosso di scolo CP_1
denominato SS S. IE (e non la strada C.le San IE come erroneamente afferma il Geom. nella sua consulenza) sul quale, per CP_9
come detto in precedenza e per come riferito dai signori Parte_6
da tempo la signora ha realizzato un incanalamento con Parte_1
tubazione in cemento vibro compresso coperta da malta cementizia per poterlo oltrepassare e accedere alle particelle 65 e 66 di sua proprietà. (Vedi foto n 30 e 31).>>
Osserva la Corte che il grassetto è nel testo e valorizza il dato difensivo che le particelle 65 e 66 sarebbero altrimenti intercluse, considerazione che sarebbe rilevante se risultasse introdotta una domanda di costituzione di
20 servitù e non già la domanda di accertamento di servitù costituta per destinazione del padre di famiglia.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – le spese di lite
L' appellante va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di in applicazione dell'ordinario criterio della CP_1
soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, con distrazione.
Va osservato, invero, che parte appellante risulta aver proposto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, per giurisprudenza costante, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (cfr. tra le tante Cass. n. 8388/2017; 25653/2020)
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] CP_1
Tribunale di Cosenza n. 727/2023 pubblicata in data 25/04/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
21 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dellavv.to Angela Guzzo dichiaratasi antistataria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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