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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 674/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carmelita Alvaro;
ATTRICE E P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Romeo;
CONVENUTA E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 13.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente Controparte_1 subiti da essa attrice a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 09.01.2018. In particolare, a fondamento della propria domanda, deduceva: Parte_1
a) che, in data 09.01.2018, alle ore 15:00 circa, essa attrice stava percorrendo la via della Stazione Taureana in Palmi a bordo del ciclomotore condotto dal figlio - di proprietà di CP_2
tg. X623AC, assicurato con l' - in qualità di terza
[...] Controparte_3 trasportata quando il ciclomotore era slittato a causa delle anomalie del manto stradale e della condotta negligente del conducente e il conducente ed essa passeggera erano caduti a terra;
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b) che, a causa del sinistro, essa attrice aveva riportato delle lesioni personali consistite in
“frattura pluriframmentaria al calcagno sinistro” poiché il suo piede sinistro era rimasto incastrato tra la carena del motociclo ed il suolo;
c) che essa attrice, quale terza trasportata, aveva diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale in questione, complessivamente quantificabili nella somma di € 23.498,16. L si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda poiché proposta ex art. 141 cod. ass., articolo che non poteva trovare applicazione nel caso di specie perché il sinistro dedotto non coinvolgeva un secondo veicolo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. In corso di causa, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, che, seppur regolarmente citata in giudizio, restava Controparte_2 contumace. La causa veniva, poi, istruita mediante prova orale e l'espletamento di una CTU medico- legale. Infine, all'udienza del 13.06.205, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, ivi incluse le comparse conclusionali autorizzate, e discutevano la causa, anche in replica alle comparse conclusionali rispettivamente depositate. All'esito, il Tribunale riservava il deposito della sentenza in trenta giorni ex art. 281 quinquies ultimo comma c.p.c.
2. La domanda proposta da è infondata nel merito e, pertanto, va rigettata per Parte_1 quanto di seguito esposto.
2.1. Per tale ragione, si può omettere l'esame della questione preliminare sollevata da parte dell'assicurazione convenuta – relativa all'inammissibilità dell'azione proposta ex art. 141 cod. ass. - in virtù del principio della ragione più liquida (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019, secondo cui il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre).
2.2. Ciò premesso, si rileva che, come già evidenziato nelle premesse in fatto, l'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in qualità di terza trasportata, a causa del sinistro verificatosi in Palmi in data 09.01.2018 a bordo del ciclomotore tg. X623AC; nella specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma pari ad € 23.498,16 a titolo di danno non patrimoniale, deducendo di aver riportato, a causa del sinistro de quo, una frattura pluriframmentaria al calcagno sinistro. Manca, tuttavia, la prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e il sinistro oggetto di causa. Orbene, l'assenza di prova del nesso di causalità consente, nel caso di specie, di esaminare direttamente detto profilo, omettendo l'esame degli ulteriori elementi costituitivi della domanda risarcitoria sempre in virtù del richiamato principio della ragione più liquida (ed infatti, in
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applicazione di tale principio, si ammette che, proposta una domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, possa, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza di una condotta illecita, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore, v., ex multis, Cass. civ. nr. 23160/2015; Cass. civ. S.U. nr. 9936/2014; Cass. civ. nr. 12002/2014; il principio è ovviamente applicabile anche all'ipotesi di difetto di prova del nesso di causalità). Ciò chiarito, si evidenzia che, appunto, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere provato il nesso di causa tra il sinistro e il danno lamentato. In particolare, sul punto, devono richiamarsi le conclusioni del CTU nominato in corso di causa – che il Tribunale condivide in quanto logiche, coerenti e basate su un rigoroso metodo scientifico – che ha escluso la compatibilità tra il sinistro, per come dedotto da parte attrice, e la lesione lamentata dalla stessa parte (“Nel caso in esame il meccanismo della frattura pluriframmentaria del corpo del calcagno non appare compatibile con il meccanismo lesivo per come derivato dal denunciato sinistro”, v. pag. 16 della relazione del CTU). Secondo il CTU, in particolare, “una frattura pluriframmentaria del calcagno non può essere inquadrata nella dinamica e nell'azione lesiva di un moderato trauma contusivo/compressivo, per le sue caratteristiche e per il suo meccanismo traumatico rappresentato da un'azione diretta ad alta efficienza lesiva con carico assiale (come una caduta dall'alto sul tallone). Nel caso de quo manca proprio l'impatto violento al suolo del tallone” (v. pag. 16 della relazione del CTU). Ancora più precisamente, il CTU ha chiarito che, avendo l'attrice dedotto che - a causa della caduta dal motociclo - il suo piede sinistro sarebbe rimasto incastrato tra la carena del motociclo ed il suolo (v. dichiarazione spontanea in atti rilasciata dal in data 28/02/2018), la Parte_1 lesione connessa al sinistro si sarebbe dovuta manifestare come trauma contusivo con azione lesiva di tipo compressivo, a scarsa efficienza traumatogenetica, tenendo anche conto del peso dello scooter, che avrebbe agito verosimilmente sulla parte superiore del corpo del calcagno;
invece, nel caso di specie, non sono state documentate in atti eventuali lesioni a carico dei tessuti molli del piede sinistro, della gamba sinistra o di altre regioni corporee. Per tali ragioni, il CTU ha concluso che le modalità eziotraumatogenetiche non sono compatibili con la lesione riportata ed i postumi conseguenti stabilizzati e che non vi è, dunque, congruità medico-legale e non appaiono soddisfatti i principali criteri del nesso causale. In definitiva, secondo il CTU, non è soddisfatto il criterio dell'idoneità lesiva della causa, qualitativa e quantitativa, poiché l'azione lesiva (trauma contusivo/compressivo) non si ritiene, secondo il criterio del più probabile che non, idonea a produrre le lesioni riscontrate (frattura pluriframmentaria del corpo del calcagno) secondo un principio di causa-effetto proporzionale;
non vi è, cioè, compatibilità tra la natura dell'azione lesiva, le lesioni riscontrate ed il danno verificatosi, valutata l'idoneità lesiva della causa e le caratteristiche dell'osso del calcagno (il trauma da compressione non è, cioè, stato ritenuto idoneo a causare la frattura pluriframmentaria del corpo del calcagno).
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Ancora, il CTU ha precisato che neppure il criterio modale appare soddisfatto in quanto la modalità d'azione della causa – per come dedotta da parte attrice - appare incompatibile con la natura, il grado di gravità e la modalità di comparsa degli effetti prodotti. Secondo il CTU, infine, neppure il criterio di esclusione di altre cause appare soddisfatto perché, sulla scorta dell'analisi dei dati clinici e statistici, relative alle fratture pluriframmentarie del calcagno, possono essere individuate altre cause eziotraumatogenetiche di natura diversa causalmente idonee da sole a provocare le lesioni riscontrate. Per le ragioni esposte, manca, in definitiva, la prova del nesso di causa, secondo la regola civilistica “del più probabile che non”, tra il danno lamentato e il sinistro occorso (si precisa che nessuna specifica contestazione sui singoli profili analizzati in modo puntuale dal CTU è stata comunque sollevata da parte attrice). Pertanto, l'azione risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e deve essere rigettata, senza che sia necessario esaminare gli
[...] Controparte_2 ulteriori elementi costitutivi della domanda in virtù del citato principio della ragione più liquida.
3. La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
da liquidarsi, in conformità al DM 55/2014, nel valore medio di € Controparte_3
5.077,00 (trattasi di controversia dal valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), considerata la natura della causa e le questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
Nulla sulle spese di rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e ;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, Controparte_3 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU a carico di . Parte_1
Nulla sulle spese di , rimasta contumace. Controparte_2
Così deciso in Palmi, il 23 giugno 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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