Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 624/2023 R.G. promossa da:
con sede in Vittoria nello Str.le per GL , Parte_1
Km1, 2 P. I.v.a. n. ; , nato a [...], il P.IVA_1 Parte_2
09/12/1967, c.f. ; , nata a [...] il 5 C.F._1 Parte_3
dicembre 1974, C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Maria C.F._2
Giuseppina Di Blasi, C.F. C.F._3
Appellanti contro c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, dagli avvocati ALBERTO GIACONIA, , e ANTONINO C.F._4
GITTO, C.F._5
Appellato
°°°
- 1 -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto ed i suoi soci e convenivano in giudizio Parte_4 Parte_2 Pt_3
la Esponevano di aver intrattenuto rapporti con Controparte_1
numerosi istituti bancari a far data dal 1996 (elencati in apposito prospetto contenuto nell'atto di citazione) e che tali rapporti, a seguito delle varie fusioni bancarie, erano confluiti nella Lamentavano che la banca avesse Controparte_1
gestito i rapporti non in buona fede e che varie delle condizioni economiche fossero state applicate illegittimamente.
Domandavano di accertare: “la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella gestione delle posizioni della società
[...]
; la nullità e/o inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Parte_5
Banca per interessi, commissioni, competenze e commissione di massimo scoperto per contrarietà al disposto della L.108/96, ….; illegittime, in assenza di pattuizione contrattuale, e quindi non dovute le somme corrisposte alla Controparte_1
a titolo di interessi ultralegali, l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della
[...]
variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo nei rapporti facenti capo alla società attrice;
illegittime e quindi non dovute le somme corrisposte alla a titolo di capitalizzazione trimestrale degli Controparte_1 interessi passivi e per l'effetto condannare la alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente percepito;
- non dovute per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso, perché sine causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi;
- In subordine, nella denegata ma non temuta ipotesi che il Giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicare il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B.; - Rideterminare il saldo effettivo dei
- 2 - rapporti bancari in oggetto, previa verifica del tasso, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura senza capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), di interessi passivi, senza commissione di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione della operazione. - Condannare, in conseguenza di quanto sopra la alla restituzione Controparte_1 della somma complessiva di € 336.778,65, o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata … o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà; -
Dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dei germani
. Condannare la convenuta nei confronti dei fratelli e Parte_1 CP_1 Parte_1
della società al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa oltre la pubblicazione della rettifica sui principali giornali nazionali”.
La banca convenuta domandava il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Ragusa, istruita la causa mediante consulenza tecnica, con sentenza n.
493/23 rigettava la domanda per difetto di prova individuata nell'incompletezza degli estratti dei vari conti correnti prodotti in atti;
nell'omessa prova della esistenza di continuità tra i vari conti correnti;
nell' omessa produzione dei contratti.
Avverso la sentenza di primo grado propongono appello nonché Parte_4
ed affidando la censura ai motivi di seguito esaminati. Pt_2 Parte_3
Resiste al gravame la banca chiedendone il rigetto. Controparte_1
In diritto
Omessa produzione dei contratti di conto corrente
Il tribunale, individuata la regola di distribuzione dell'onere probatorio che regola la domanda di ripetizione dell'indebito, ha ritenuto che gli attori non vi avessero ottemperato non avendo prodotto i vari contratti di conto corrente e che “… l'attrice non ha mai specificamente allegato, all'interno delle proprie difese (atto di citazione e memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.), l'inesistenza dei contratti – la cui stipula è sempre stata data per presupposta, né ne è stata richiesta in questa sede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. – lamentando, piuttosto, la pattuizione di interessi usurari, l'applicazione di anatocismo vietato e di commissioni di massimo scoperto mai pattuite (pattuizioni
- 3 - che, logicamente, presuppongono l'esistenza dei contratti, che si assumono pertanto viziati)”.
Secondo gli appellanti il contenuto dell'atto di citazione dovrebbe condurre alla conclusione opposta.
Si legge nell'atto di citazione “Ai rapporti facenti capo alla società sono stati applicati tassi di interesse passivi ultra legali maggiori di quelli originariamente pattuiti ...” (p.
4) il che significa, contrariamente all'assunto degli appellanti, che è esistita una pattuizione, cioè un accordo, un contratto.
Non smentisce tale conclusione l'ulteriore assunto difensivo (a p. 12) secondo il quale
“… l'inesistenza dei contratti si deduce dalle seguenti circostanze: - parte attrice non è mai stata in possesso di alcun contratto.; - a seguito della richiesta di consegna della documentazione alla quest'ultima ha solo consegnato alcuni estratti conto, ma CP_1 nessun contratto;
…”.
Neutro rimane, in proposito, il fatto che la banca costituendosi abbia prodotto un solo contratto (conto MPS 1363.16 del 19 aprile 1996).
In proposito, nella comparsa di risposta depositata in primo grado dalla banca si legge “I suddetti rapporti sono tutti disciplinati da lettere contratto debitamente sottoscritte dalla società correntista” e che “… va infatti rilevato che tutti i rapporti bancari oggetto del presente giudizio sono regolati da lettere contratto, debitamente sottoscritte dalla società odierna attrice, che disciplinano espressamente per iscritto misura del tasso creditore, misura del tasso debitore, misura c.m.s., spese di conto e c.d. giorni valuta ed ogni altra condizione economica ….” (così p. 6).
La difesa appena riferita smentisce la tesi degli appellanti dell'avvenuta ammissione da parte della banca dell'inesistenza dei contratti.
Infine, non appare superfluo ricordare che la banca, nel caso specifico, non è gravata dell'onere della prova e rimane libera, nell'esercizio del potere dispositivo della prova, di scegliere quali documenti produrre.
Il motivo in esame va, dunque, rigettato.
Omessa prova della continuità
- 4 - Sul punto il tribunale ha così motivato: “Preliminarmente deve osservarsi che non vi è prova, nei documenti prodotti, che tutti i menzionati rapporti siano stati intrattenuti senza soluzione di continuità, pur essendo poi confluiti presso la Controparte_1
. Infatti, dall'esame dei documenti risulta che:
[...]
- il conto n.050 127 -1 il cui saldo al 31.10.1999 era pari a lire 496.857.439, a debito per il correntista, è stato riversato sul conto n. 10118 U acceso presso Banca
IA OP NE, che è stato chiuso in data 20.9.2001 (con saldo zero).
- Una continuità può essere ravvisata solo in relazione al conto n. 106819 acceso presso il Banco di Credito OP, il quale è stato prima rinumerato in n. 10482M e, successivamente, in n. 10482.11.
E' il caso di sottolineare che per fornire la prova di detta continuatività, gli attori avrebbero dovuto allegare e produrre il saldo finale dei relativi conti e quello iniziale degli altri, dai quali deve risultare (eventualmente anche per sommatoria) che, alla data del trasferimento/chiusura del conto, il relativo saldo è confluito nel primo estratto conto successivo del conto finale “di destinazione”: in difetto di detta prova deve pertanto escludersi che i conti siano stati intrattenuti dalla correntista Parte_4
senza soluzione di continuità, con la conseguenza che anche il disposto
[...] accertamento tecnico risulta viziato da tale carenza probatoria”.
Gli appellanti criticano la decisione affermando che la banca non ha contestato l'esistenza della continuità tra i vari rapporti di conto e dovrebbe, quindi, operare l'art. 115 cpc ritenendosi così fatto provato e che, per alcuni conti, si trattava di rapporti da sempre intrattenuti con , venendo meno il problema di provare la Controparte_1
“continuità”.
Il motivo in esame non contiene censura al punto decisivo della statuizione.
Non è qui in discussione il se i conti siano poi confluiti in Controparte_1
trattandosi di fatto ammesso anche dalla banca appellata già in primo grado ma se
[...]
fosse possibile accertare una continuità tra i detti conti correnti, cioè, ad esempio se fosse possibile dimostrare che il conto “a” fosse poi proseguito divenendo conto “b”, confluendo in tale ultimo conto (“b”) il saldo finale del primo (conto “a”).
- 5 - Su questa questione si è incentrata l'attenzione del tribunale che ha dato la chiara risposta negativa sopra riferita cui il motivo in esame non ha opposto alcuna pertinente critica.
Omessa produzione integrale degli estratti conto e frammentarietà di quelli prodotti
Appare utile breve cenno ai principi fissati dal giudice di legittimità che regolano tale aspetto della domanda di ripetizione dell'indebito “bancario” proposta dal correntista.
“questa Corte, in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 30822 del 28/11/2018). Era stato, tuttavia, precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi", il saldo debitore del primo estratto conto disponibile (vedi Cass. n. 11543/2019). In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n.
11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto
- 6 - emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Infine, priva di fondamento è l'ulteriore doglianza della società ricorrente secondo cui la Corte d'Appello, pur dopo aver espunto dal giudizio le scritture contabili, avrebbe, in ogni caso, dovuto provvedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente, utilizzando quegli estratti (seppur parziali) comunque disponibili.
Se, da un lato, questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto (sopra enunciato) secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire (anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, dall'altro, non può pervenirsi alla stessa conclusione nel caso in cui
- come quello di specie - la documentazione bancaria prodotta dal correntista sia frammentaria, in quanto caratterizzata da periodi "coperti" dagli estratti conto, intervallati da altri in cui non sono documentate le operazioni compiute, né le movimentazioni del conto corrente possano desumersi da altri elementi di prova (o risultino da elementi ritenuti non attendibili dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici). In tale ipotesi utilizzando criteri presuntivi od approssimativi, come tali non ammissibili (vedi Cass. n. 20693 del 13/10/2016; Cass. n. 10/09/2013 n.
20688)” (così Cass. 20621/21).
L'appellante lamenta che il tribunale non abbia fatto corretta applicazione di tali principi e che “La mancata produzione di solo alcuni estratti conto intermedi al più, poteva prevedere la necessità di procedere a calcoli diversi per ogni periodo, come effettivamente ha operato nella specie il c.t.u., senza possibilità di collegamento diretto tra periodi così come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n.2660/2019, ma in nessun caso poteva legittimare il rigetto in blocco della domanda attorea per incompletezza degli estratti conto. Peraltro la mancanza di alcuni estratti conto può rendere difficoltosa la rideterminazione del saldo debitore effettivamente dovuto alla
- 7 - al momento della richiesta di rientro totale di ogni esposizione, ma non CP_1
impedisce la verifica degli interessi ed oneri addebitati trimestralmente. Ciò perché il calcolo trimestrale degli stessi interessi ed oneri non è influenzato in alcun modo dal saldo debitore del trimestre che precede”.
Il tribunale non sembra aver violato o male interpretato la regola posta dalla corte di legittimità che, in vero, nella decisione di primo grado trova ampi e corretti richiami quale premessa al concreto esame della documentazione prodotta che viene così esposto
“… la documentazione in atti è discontinua e totalmente inidonea a rappresentare anche solo parzialmente l'andamento dei dedotti rapporti. In particolare, a titolo esemplificativo può osservarsi che, quanto al rapporto n. 106819 (instaurato il 7.6.2000 con Banco di Credito OP e successivamente rinumerato n. 10482M e, poi, n.
10482.11), oltre alla mancata produzione degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto (7.6.2000), e a fronte di una rendicontazione del rapporto a mezzo estratti conto mensili (e non trimestrali), sono stati documentati solo i seguenti mesi: dicembre
2001 - marzo, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002 - marzo, giugno, settembre e dicembre 2003 – marzo, giugno e dicembre 2004 – marzo, giugno, settembre e dicembre 2005 – marzo, giugno, settembre e dicembre 2006 – marzo, giugno, settembre e dicembre 2007 – marzo 2008 (con la precisazione che da tale data il conto viene intrattenuto con Banca Antonveneta e riporta la seguente numerazione:
10482M, poi successivamente modificata nel n. 10482.11); ulteriormente, risultano prodotti gli estratti conto mensili relativi a dicembre 2010, da gennaio a settembre
2011, dicembre 2011 e marzo 2012. Non deve infatti indurre in errore la presenza dei soli estratti conto relativi a marzo, giugno, settembre e dicembre, i quali non rappresentano estratti conto trimestrali, bensì mensili. La circostanza è facilmente verificabile attraverso il riscontro del saldo finale riportato in calce al singolo estratto conto (mensile), saldo che (ovviamente) non coincide con quello del “trimestre” successivo. Effettuando tale semplice verifica, si rileva che il saldo finale dell'estratto conto precedente non è mai uguale al saldo iniziale dell'estratto conto successivo. Tale carenza documentale (peraltro riscontrata, seppur non adeguatamente valorizzata, dal
- 8 - nominato consulente) inficia tutti i rapporti oggetto di causa (cfr. superiore elencazione della documentazione depositata), con sparute eccezioni comunque non significative: in tal senso si rileva, ad esempio, che il conto n. 11080 pur essendo incompleto, presenta continuità per un intervallo temporale intermedio di circa quattro anni (mancano infatti gli estratti conto successivi al 31 maggio 2008 e fino alla estinzione del conto)….. Né è possibile – come pare aver fatto il consulente – ricostruire i rapporti (ovviando alle carenze documentali in relazione alla produzione degli estratti conto integrali) creando raccordi tra i (frammentari) estratti conto disponibili (cfr. ad esempio pag. 24 relazione
“la sottoscritta ha, dunque, provveduto a rideterminare il saldo del c/c; si specifica che, poiché non sono stati rinvenuti in atti gli ee/cc relativi al 4° trimestre 1996 ed al 4° trimestre 1997, per tali periodi si è provveduto a rilevare un unico movimento, pari alla differenza tra il saldo finale relativo al periodo precedente (3° trim. 1996 e 3° trim.
1997) e quello iniziale relativo al periodo successivo (1° trim. 1997 e 1° trim. 1998”) o facendo ricorso agli scalari (alle volte costituenti, peraltro, gli unici documenti contabili disponibili, ad esempio per il conto n. 058 127-1)…. In definitiva parte attrice, avendo prodotto e/c incompleti e – in buona parte - meri riassunti scalari, non ha adempiuto l'onere (gravante sull'attore) della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto. D'altro canto, come rilevato da Cass. 29632/2022, sopra citata,
l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio fondata su riassunti scalari non permette di ottenere risultati matematicamente corretti.
In sintesi, date l'inidoneità probatoria dei riassunti scalari prodotti, le lacune nella produzione documentale effettuata da parte attrice e l'assenza di mezzi di prova ulteriori, tali da fornire indicazioni certe e complete, il ricalcolo del saldo per l'intera durata del rapporto non può essere effettuato avvalendosi della relazione del consulente tecnico d'ufficio, che (come si è detto) opera in base a quanto emergente dai documenti prodotti, che devono fornire indicazioni certe e complete. D'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio non ha chiarito per quali ragioni la sua ricostruzione, contestata specificamente dalla banca convenuta (sotto lo specifico profilo delle
- 9 - carenze documentali), potesse comunque ritenersi attendibile nella ricostruzione del saldo, nonostante le gravi lacune evidenziate”.
A fronte di tale articolata ed argomentata motivazione, il motivo di critica (sopra riferito) sconta una impostazione di fondo del tutto generica dal contenuto (solo) assertivo di meri principi (che, peraltro, non risultano violati dal primo giudice) senza alcun concreto riferimento ai singoli conti ed alla prospettazione di ipotesi di ricalcolo utilmente praticabili al fine di pervenire ad un risultato attendibile.
Nulla è, inoltre, detto in merito alle ragioni esposte dal primo giudice che hanno determinato una valutazione di inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado.
Applicazione di tassi usurari
Il motivo si fonda su un generico richiamo degli accertamenti svolti dal c.t.u., cioè su un accertamento che il tribunale ha ritenuto essere pervenuto a conclusioni inattendibili anzi tutto sotto il profilo metodologico. Gli appellanti hanno poi lamentato che con riferimento al conto anticipi 294660 (intrattenuto con il c.t.u. Controparte_1 avrebbe rilevato l'addebito di interessi usurari (da restituire) per euro 59.087,54 e che per tale accertamento non era necessaria una continuità degli estratti conto (p. 14-15 atto di appello).
Va anche in tal caso rilevata l'inattendibilità della c.t.u. che concorre insieme alla carenza probatoria documentale rilevata con l'esame dei precedenti motivi al rigetto del motivo ora in esame.
Nelle considerazioni relative al detto conto anticipi, il c.t.u. non specifica se esistesse e quale fosse il tasso previsto in contratto, se il tasso applicato alle anticipazioni fosse convenuto nel contratto di anticipazione ovvero se la contabilizzazione avvenisse su un rapporto di conto corrente seguendo, quindi, il suo tasso di interesse;
non è dato sapere se si tratti di usura originaria o sopravvenuta (anche se i trimestri indicati in cui sarebbe avvenuto il superamento della soglia farebbe propendere per usura sopravvenuta); non è chiaro quale criterio tra i vari prospettati abbia utilizzato il c.t.u. al fine di determinare la soglia degli interessi tempo per tempo vigente.
- 10 - Rigetto della domanda risarcitoria (per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi)
Il motivo rimane assorbito dal rigetto dei motivi precedenti
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 624/23
R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 6.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara gli appellanti tenuti, in solido, al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania il 04.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Dora Bonifacio
- 11 -