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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. IPPOLITO Parte_1 Parte_2
Umberto
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
, sia nella qualità di ex socia della estinta società Controparte_2 [...]
sia quale già liquidatrice della estinta società Controparte_3 [...]
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
e
CONVENUTA CONTUMACE Controparte_4
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“1)- in accoglimento della opposizione proposta ex art. 617 2° comma c.p.c. con ricorso del
20.06.2019, nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta della ordinanza di assegnazione del 22.05.2019, comunicata a mezzo p.e.c. in data 03.06.2019, per violazione del contraddittorio, ai sensi dell' art. 101 c.p.c., nell'ambito del giudizio sommario ex art. 549
c.p.c., quanto alla debitrice pignorata e Controparte_3 del terzo pignorato, ; Controparte_4
2)- sempre nel merito, a modifica della opposta ordinanza del 22.05.2019, comunicata, via p.e.c., il successivo 03.06.2019, subordinare l'assegnazione della somma di € 361.520,00 alla estinzione, da parte della debitrice pignorata di in CP_3 Controparte_3
pagina 1 di 7 liquidazione, della ipoteca iscritta da QU MO spa sull'immobile oggetto della sentenza del Tribunale di Larino n. 249/2011, passata in giudicato;
3)- sempre nel merito, a modifica della ordinanza opposta del 22.05.2019, disporre che dalla somma di € 361.520,00 deve essere detratta, a titolo di compensazione impropria, anche d'ufficio, la somma di € 40.000,00 o la diversa maggiore o minore di giustizia, costituente l'importo complessivo delle spese processuali liquidate in favore dei terzi RA ed in danno della società con le sentenze Controparte_3 del Tribunale di Larino n. 249/2011 e della Corte di Appello di Campobasso n.181/2015, mai pagate a nessuno dei tre terzi RA né dalla debitrice pignorata
[...]
, né dal socio superstite, , ovvero in Controparte_5 Controparte_2 subordine, detrarre, sempre a titolo di compensazione impropria, le spese processuali liquidate con le predette sentenze in favore di e;
Parte_1 Parte_2
4)- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di rinvio, del primo giudizio avanti al
Tribunale di Torino recante il n.ro 1729/2020 r.g. e del giudizio di legittimità”.
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, voglia il Giudice, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, respingere le avversarie domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese di lite, compresi rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, di questo grado di giudizio e di quello vertito avanti la Corte di Cassazione, nonché di condanna di controparte al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c. o alternativamente dell'art. 96, III comma, c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Il presente giudizio di rinvio 1 ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
e (in seguito anche “parte opponente” o “gli Parte_1 Parte_2 opponenti”) avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 22.5.2019 nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dal creditore procedente CP_1 ai danni della debitrice esecutata e che ha visto l'instaurarsi di un
[...] CP_3 procedimento endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c. concluso con l'ordinanza impugnata che ha accertato la sussistenza del credito e lo ha assegnato in pagamento al creditore procedente.
Gli opponenti si dolgono
(i) della violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nell'ambito del giudizio sommario ex art 549 c.p.c., per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza alla debitrice esecutata e alla terza pignorata Controparte_4
(ii) della violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e conseguente inesigibilità del credito portato dalla sentenza del tribunale di Larino n. 249/2011 e chiedono che l'assegnazione della somma di € 361.520,00 sia subordinata alla estinzione da parte della debitrice pignorata Controparte_3 dell'ipoteca iscritta da QU;
(iii) della omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della compensazione impropria quanto alle spese processuali liquidate a carico della debitrice ed CP_3 in favore dei terzi RA dalle sentenze del Tribunale di Larino n.249/2011 e della
Corte di Appello di Campobasso n.181/2015 e chiedono che, a modifica della ordinanza di assegnazione 22.5.2019, sia detratta dalla somma di € 361.520,00, a titolo di compensazione impropria, anche d'ufficio, la somma di € 40.000,00.
(in seguito ) evidenzia, in via preliminare, che la Corte di Cassazione Controparte_1 ha assunto la sua decisione di cassare con rinvio la sentenza n. 3909/2021 emessa dal
Tribunale di Torino su un presupposto di fatto del tutto falso – a suo dire surrettiziamente lasciato intendere in sede di giudizio di legittimità da parte opponente - ovvero sulla presunta estinzione della società debitrice , Controparte_3 atteso che con sentenza n. 1644/2018 emessa il 9.4.2018 dal Tribunale di Torino, passata in giudicato, era stata accertata la cancellazione della cancellazione dell'estinzione della società, che dunque era ancora esistente e chiede che di tale condotta si tenga conto ex art. 96 c.p.c.
Nel merito, domanda il rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. perché infondata in fatto e in diritto.
Parte opponente, con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., contesta di aver sostenuto l'avvenuta estinzione della società , approfittando di un errore della Corte di Cassazione CP_3
e ha richiamato le proprie conclusioni.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.Il primo motivo di opposizione concernente l'asserita vioalzione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nell'ambito del giudizio sommario ex art 549 c.p.c. per la omessa notificazione del decreto di fissazione alla debitrice esecutata e alla terza pignorata deve Controparte_4 essere rigettato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce nn. 26329/19 e
26185/2020: “nell'accertamento dell'obbligo del terzo, il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti, e tale principio deve pagina 3 di 7 essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., qui applicabili "ratione temporis", che hanno trasformato il giudizio in parola in un accertamento incidentale con rito camerale, devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest'ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.
Tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ultimo comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione”.
Nel caso di specie, il GE ha correttamente ritenuto che il contradittorio del giudizio endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo fosse instaurato anche con il debitore esecutato e con il terzo pignorato che avevano ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di esecuzione presso terzi con la citazione all'udienza davanti al GE indicata dal creditore procedente con il pignoramento.
In ogni caso, l'omessa notificazione del decreto di fissazione non avrebbe comportato una nullità insanabile ma al più un vizio dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo che avrebbe potuto essere dedotta esclusivamente dai soggetti pregiudicati dal compimento dell'atto non conforme al relativo modello legale.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
3.Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione con il quale parte opponente sostiene che l'ordinanza del 22.5.2019 viola il giudicato ex art. 2909 c.c. delle sentenze già citate del Tribunale di Larino e della Corte d'Appello di Campobasso ove condizionano il pagamento del residuo prezzo del trasferimento immobiliare, e quindi l'esistenza del credito del procedente, alla cancellazione dell'ipoteca iscritta da QU.
In primo luogo, il richiamo all'art. 2909 c.c. non risulta pertinente al caso di specie alla luce dell'autonomia funzionale e strutturale del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo rispetto al giudizio di cognizione. L'accertamento ex art. 549 c.p.c., infatti, fa stato in merito al rapporto tra creditore e terzo pignorato, nel senso che fornisce al primo un nuovo titolo esecutivo verso il secondo, mentre tra terzo e debitore ha effetto solo ai fini del processo di esecuzione e in chiave strumentale rispetto alla definizione della espropriazione.
A fortiori si osserva che l'eventuale contestazione relativa alla inesigibilità del credito può essere dedotta solo nel caso in cui il creditore assegnatario debba mettere in esecuzione l'ordinanza prima che il credito sia divenuto concretamente esigibile a causa del verificarsi della condizione sospensiva ovvero della scadenza del termine finale per il pagamento (Cass.
n. 15607 del 2017).
Ciò posto anche il presente motivo di opposizione deve essere rigettato. pagina 4 di 7 4. Con un ultimo motivo di opposizione, e Parte_1 [...]
si dolgono della mancata compensazione del credito vantato dalla debitrice Parte_2 esecutata nei loro confronti con il controcredito a titolo di spese legali liquidate in loro favore e a danno della debitrice con le richiamate sentenze del Tribunale di Larino CP_3
n.249/2011 e della Corte di Appello di Campobasso n.181/2015.
L'esistenza del contro credito è stata evidenziata dai terzi RA con la dichiarazione del
18.11.2016 successiva e integrativa rispetto a quella ex art 547 c.p.c. in cui i terzi avevano dichiarato l'esistenza di un credito condizionato alla cancellazione dell'ipoteca di QU all'epoca non cancellata. La dichiarazione integrativa deve ritenersi tempestiva in quanto le somme sono state assegnate con ordinanza del 22.5.2019.
La dichiarazione è del seguente tenore: “nella denegata ipotesi di assegnazione, dalla residua somma del prezzo pattuito pari ad € 361.520,00, deve essere detratta, per legge, la complessiva somma di € 40.000,00 ( euro quarantamila), costituente l'ammontare complessivo delle spese di giudizio di primo e secondo grado, liquidate, in favore degli odierni terzi RA, rispettivamente dal Tribunale di Larino con la sentenza n.249/2011 del 15/16-
09-2011 e della Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n.181/2015 del 20-05/05-08-
2015, sentenze agli atti di causa, nonché delle sostenute spese successive ( costo copie sentenze, costo notifica sentenze e costo trascrizione sentenza)”.
Il G.E. nell'ordinanza 22.5.2019 con la quale accerta il credito del terzo e assegna le somme non prende in considerazione l'eccezione di compensazione.
Tale eccezione, tempestivamente introdotta nel processo esecutivo con la dichiarazione integrativa, non può essere considerata tardiva atteso che nel subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, caratterizzato dall'essere deformalizzato, non sussistono le preclusioni che caratterizzano il processo di cognizione (Cass. n. 23123 del 2022).
Si ritiene, pertanto, che il G.E. avrebbe dovuto procedere alla compensazione tra il credito di €
361.520,00 e il controcredito di € 40.000,00 e procedere all'assegnazione della minor somma di € 321.520,00.
Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza di assegnazione 22.5.2019 deve essere parzialmente modificata riducendo la somma da assegnare da € 361.520,00 a € 321.520,00.
5.Le spese del presente giudizio di rinvio, del primo giudizio avanti al Tribunale di Torino recante il numero 1729/2020 r.g. e del giudizio di legittimità, alla luce della parziale soccombenza, devono essere compensate per un mezzo e poste per la restante metà a carico di Controparte_1
Le spese devono essere liquidate secondo Il D.M. 55/14 e s.m.i. ratione temporis vigente, scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, con la massima riduzione alla luce pagina 5 di 7 dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate e così per €
6.023,00 quanto al presente giudizio e così nel 50% per € 3.011,50, per € 5.737,00 quanto al giudizio RG. 1729/2020 e così per il 50% nella misura di € 2.868,50 e per € 5.387,00 quanto al giudizio di legittimità e così nel 50% per € 2.693,50.
La parziale soccombenza comporta che non possa essere delibata la richiesta di condanna proposta da parte ex art. 96 c.p.c.
Deve, infine, essere accolta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta da parte opponente con ordine di cancellazione delle seguenti espressioni contenuti nella comparsa conclusionale di parte che si ritengono sconvenienti od offensive: “Nonostante quanto sopra, i signori e pur pienamente consapevoli unitamente al loro legale della accertata, Parte_1 Pt_2 acclarata e pacifica non estinzione della , hanno continuato ancora con l'atto CP_5 introduttivo del presente giudizio a sostenere il contrario, tentando di approfittare del clamoroso inciampo in cui è incorsa, suo malgrado, la Corte di Cassazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta e a parziale modifica della ordinanza
22.05.2019 emessa dal G.E. nella procedura RGE n. 3996/16, dispone che la parte del provvedimento che così dispone,
“assegna in pagamento al creditore procedente salvo esazione e in Controparte_1 acconto del maggior credito come sopra determinato, le somme dovute al debitore esecutato società dai terzi RA;
; CP_3 Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_4
sia sostituita dalla seguente
“ASSEGNA in pagamento al creditore procedente salvo esazione e in Controparte_1 acconto del maggior credito come sopra determinato, le somme dovute alla debitrice esecutata società dai terzi RA , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , previa loro compensazione con il contro credito di € 40.000,00, e così Controparte_4 nella misura di € 321.520,00”;
CONFERMA per la restante parte l'ordinanza 22.5.2019.
RIGETTA la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da Controparte_1
Visto l'art. 89 c.p.c.
Dispone la cancellazione nella comparsa conclusionale di della seguente Controparte_1 espressione: “Nonostante quanto sopra, i signori e pur pienamente Parte_1 Pt_2 consapevoli unitamente al loro legale della accertata, acclarata e pacifica non estinzione della
, hanno continuato ancora con l'atto introduttivo del presente giudizio a CP_5 sostenere il contrario, tentando di approfittare del clamoroso inciampo in cui è incorsa, suo pagina 6 di 7 malgrado, la Corte di Cassazione”.
CONDANNA a rimborsare in favore di e Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese di lite così liquidate in tale percentuale: Parte_2
- € 3.011,50, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA per il presente giudizio, oltre a € 195,00 a titolo di esposti;
- € 2.868,50 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA per il giudizio svolto dinanzi al Tribunale iscritto al RG.1729/2020;
- € 2.693,50 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA per il giudizio di legittimità.
DISPONE la compensazione tra le parti del restante 50% delle spese di lite del presente giudizio, del giudizio svolto dinanzi al Tribunale iscritto al RG.1729/2020 e del giudizio di legittimità.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudizio di rinvio sorge a seguito dell'ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte in data 6.11.2023 n. 30847/23 che ha rimesso la causa al primo giudice, attesa la non integrità originaria del contraddittorio, cassando la sentenza del Tribunale di
Torino n. 3909/21. pagina 2 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. IPPOLITO Parte_1 Parte_2
Umberto
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
, sia nella qualità di ex socia della estinta società Controparte_2 [...]
sia quale già liquidatrice della estinta società Controparte_3 [...]
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
e
CONVENUTA CONTUMACE Controparte_4
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“1)- in accoglimento della opposizione proposta ex art. 617 2° comma c.p.c. con ricorso del
20.06.2019, nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta della ordinanza di assegnazione del 22.05.2019, comunicata a mezzo p.e.c. in data 03.06.2019, per violazione del contraddittorio, ai sensi dell' art. 101 c.p.c., nell'ambito del giudizio sommario ex art. 549
c.p.c., quanto alla debitrice pignorata e Controparte_3 del terzo pignorato, ; Controparte_4
2)- sempre nel merito, a modifica della opposta ordinanza del 22.05.2019, comunicata, via p.e.c., il successivo 03.06.2019, subordinare l'assegnazione della somma di € 361.520,00 alla estinzione, da parte della debitrice pignorata di in CP_3 Controparte_3
pagina 1 di 7 liquidazione, della ipoteca iscritta da QU MO spa sull'immobile oggetto della sentenza del Tribunale di Larino n. 249/2011, passata in giudicato;
3)- sempre nel merito, a modifica della ordinanza opposta del 22.05.2019, disporre che dalla somma di € 361.520,00 deve essere detratta, a titolo di compensazione impropria, anche d'ufficio, la somma di € 40.000,00 o la diversa maggiore o minore di giustizia, costituente l'importo complessivo delle spese processuali liquidate in favore dei terzi RA ed in danno della società con le sentenze Controparte_3 del Tribunale di Larino n. 249/2011 e della Corte di Appello di Campobasso n.181/2015, mai pagate a nessuno dei tre terzi RA né dalla debitrice pignorata
[...]
, né dal socio superstite, , ovvero in Controparte_5 Controparte_2 subordine, detrarre, sempre a titolo di compensazione impropria, le spese processuali liquidate con le predette sentenze in favore di e;
Parte_1 Parte_2
4)- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di rinvio, del primo giudizio avanti al
Tribunale di Torino recante il n.ro 1729/2020 r.g. e del giudizio di legittimità”.
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, voglia il Giudice, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, respingere le avversarie domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese di lite, compresi rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, di questo grado di giudizio e di quello vertito avanti la Corte di Cassazione, nonché di condanna di controparte al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c. o alternativamente dell'art. 96, III comma, c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Il presente giudizio di rinvio 1 ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
e (in seguito anche “parte opponente” o “gli Parte_1 Parte_2 opponenti”) avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 22.5.2019 nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dal creditore procedente CP_1 ai danni della debitrice esecutata e che ha visto l'instaurarsi di un
[...] CP_3 procedimento endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c. concluso con l'ordinanza impugnata che ha accertato la sussistenza del credito e lo ha assegnato in pagamento al creditore procedente.
Gli opponenti si dolgono
(i) della violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nell'ambito del giudizio sommario ex art 549 c.p.c., per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza alla debitrice esecutata e alla terza pignorata Controparte_4
(ii) della violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e conseguente inesigibilità del credito portato dalla sentenza del tribunale di Larino n. 249/2011 e chiedono che l'assegnazione della somma di € 361.520,00 sia subordinata alla estinzione da parte della debitrice pignorata Controparte_3 dell'ipoteca iscritta da QU;
(iii) della omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della compensazione impropria quanto alle spese processuali liquidate a carico della debitrice ed CP_3 in favore dei terzi RA dalle sentenze del Tribunale di Larino n.249/2011 e della
Corte di Appello di Campobasso n.181/2015 e chiedono che, a modifica della ordinanza di assegnazione 22.5.2019, sia detratta dalla somma di € 361.520,00, a titolo di compensazione impropria, anche d'ufficio, la somma di € 40.000,00.
(in seguito ) evidenzia, in via preliminare, che la Corte di Cassazione Controparte_1 ha assunto la sua decisione di cassare con rinvio la sentenza n. 3909/2021 emessa dal
Tribunale di Torino su un presupposto di fatto del tutto falso – a suo dire surrettiziamente lasciato intendere in sede di giudizio di legittimità da parte opponente - ovvero sulla presunta estinzione della società debitrice , Controparte_3 atteso che con sentenza n. 1644/2018 emessa il 9.4.2018 dal Tribunale di Torino, passata in giudicato, era stata accertata la cancellazione della cancellazione dell'estinzione della società, che dunque era ancora esistente e chiede che di tale condotta si tenga conto ex art. 96 c.p.c.
Nel merito, domanda il rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. perché infondata in fatto e in diritto.
Parte opponente, con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., contesta di aver sostenuto l'avvenuta estinzione della società , approfittando di un errore della Corte di Cassazione CP_3
e ha richiamato le proprie conclusioni.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.Il primo motivo di opposizione concernente l'asserita vioalzione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nell'ambito del giudizio sommario ex art 549 c.p.c. per la omessa notificazione del decreto di fissazione alla debitrice esecutata e alla terza pignorata deve Controparte_4 essere rigettato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce nn. 26329/19 e
26185/2020: “nell'accertamento dell'obbligo del terzo, il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti, e tale principio deve pagina 3 di 7 essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., qui applicabili "ratione temporis", che hanno trasformato il giudizio in parola in un accertamento incidentale con rito camerale, devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest'ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.
Tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ultimo comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione”.
Nel caso di specie, il GE ha correttamente ritenuto che il contradittorio del giudizio endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo fosse instaurato anche con il debitore esecutato e con il terzo pignorato che avevano ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di esecuzione presso terzi con la citazione all'udienza davanti al GE indicata dal creditore procedente con il pignoramento.
In ogni caso, l'omessa notificazione del decreto di fissazione non avrebbe comportato una nullità insanabile ma al più un vizio dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo che avrebbe potuto essere dedotta esclusivamente dai soggetti pregiudicati dal compimento dell'atto non conforme al relativo modello legale.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
3.Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione con il quale parte opponente sostiene che l'ordinanza del 22.5.2019 viola il giudicato ex art. 2909 c.c. delle sentenze già citate del Tribunale di Larino e della Corte d'Appello di Campobasso ove condizionano il pagamento del residuo prezzo del trasferimento immobiliare, e quindi l'esistenza del credito del procedente, alla cancellazione dell'ipoteca iscritta da QU.
In primo luogo, il richiamo all'art. 2909 c.c. non risulta pertinente al caso di specie alla luce dell'autonomia funzionale e strutturale del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo rispetto al giudizio di cognizione. L'accertamento ex art. 549 c.p.c., infatti, fa stato in merito al rapporto tra creditore e terzo pignorato, nel senso che fornisce al primo un nuovo titolo esecutivo verso il secondo, mentre tra terzo e debitore ha effetto solo ai fini del processo di esecuzione e in chiave strumentale rispetto alla definizione della espropriazione.
A fortiori si osserva che l'eventuale contestazione relativa alla inesigibilità del credito può essere dedotta solo nel caso in cui il creditore assegnatario debba mettere in esecuzione l'ordinanza prima che il credito sia divenuto concretamente esigibile a causa del verificarsi della condizione sospensiva ovvero della scadenza del termine finale per il pagamento (Cass.
n. 15607 del 2017).
Ciò posto anche il presente motivo di opposizione deve essere rigettato. pagina 4 di 7 4. Con un ultimo motivo di opposizione, e Parte_1 [...]
si dolgono della mancata compensazione del credito vantato dalla debitrice Parte_2 esecutata nei loro confronti con il controcredito a titolo di spese legali liquidate in loro favore e a danno della debitrice con le richiamate sentenze del Tribunale di Larino CP_3
n.249/2011 e della Corte di Appello di Campobasso n.181/2015.
L'esistenza del contro credito è stata evidenziata dai terzi RA con la dichiarazione del
18.11.2016 successiva e integrativa rispetto a quella ex art 547 c.p.c. in cui i terzi avevano dichiarato l'esistenza di un credito condizionato alla cancellazione dell'ipoteca di QU all'epoca non cancellata. La dichiarazione integrativa deve ritenersi tempestiva in quanto le somme sono state assegnate con ordinanza del 22.5.2019.
La dichiarazione è del seguente tenore: “nella denegata ipotesi di assegnazione, dalla residua somma del prezzo pattuito pari ad € 361.520,00, deve essere detratta, per legge, la complessiva somma di € 40.000,00 ( euro quarantamila), costituente l'ammontare complessivo delle spese di giudizio di primo e secondo grado, liquidate, in favore degli odierni terzi RA, rispettivamente dal Tribunale di Larino con la sentenza n.249/2011 del 15/16-
09-2011 e della Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n.181/2015 del 20-05/05-08-
2015, sentenze agli atti di causa, nonché delle sostenute spese successive ( costo copie sentenze, costo notifica sentenze e costo trascrizione sentenza)”.
Il G.E. nell'ordinanza 22.5.2019 con la quale accerta il credito del terzo e assegna le somme non prende in considerazione l'eccezione di compensazione.
Tale eccezione, tempestivamente introdotta nel processo esecutivo con la dichiarazione integrativa, non può essere considerata tardiva atteso che nel subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, caratterizzato dall'essere deformalizzato, non sussistono le preclusioni che caratterizzano il processo di cognizione (Cass. n. 23123 del 2022).
Si ritiene, pertanto, che il G.E. avrebbe dovuto procedere alla compensazione tra il credito di €
361.520,00 e il controcredito di € 40.000,00 e procedere all'assegnazione della minor somma di € 321.520,00.
Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza di assegnazione 22.5.2019 deve essere parzialmente modificata riducendo la somma da assegnare da € 361.520,00 a € 321.520,00.
5.Le spese del presente giudizio di rinvio, del primo giudizio avanti al Tribunale di Torino recante il numero 1729/2020 r.g. e del giudizio di legittimità, alla luce della parziale soccombenza, devono essere compensate per un mezzo e poste per la restante metà a carico di Controparte_1
Le spese devono essere liquidate secondo Il D.M. 55/14 e s.m.i. ratione temporis vigente, scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, con la massima riduzione alla luce pagina 5 di 7 dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate e così per €
6.023,00 quanto al presente giudizio e così nel 50% per € 3.011,50, per € 5.737,00 quanto al giudizio RG. 1729/2020 e così per il 50% nella misura di € 2.868,50 e per € 5.387,00 quanto al giudizio di legittimità e così nel 50% per € 2.693,50.
La parziale soccombenza comporta che non possa essere delibata la richiesta di condanna proposta da parte ex art. 96 c.p.c.
Deve, infine, essere accolta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta da parte opponente con ordine di cancellazione delle seguenti espressioni contenuti nella comparsa conclusionale di parte che si ritengono sconvenienti od offensive: “Nonostante quanto sopra, i signori e pur pienamente consapevoli unitamente al loro legale della accertata, Parte_1 Pt_2 acclarata e pacifica non estinzione della , hanno continuato ancora con l'atto CP_5 introduttivo del presente giudizio a sostenere il contrario, tentando di approfittare del clamoroso inciampo in cui è incorsa, suo malgrado, la Corte di Cassazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta e a parziale modifica della ordinanza
22.05.2019 emessa dal G.E. nella procedura RGE n. 3996/16, dispone che la parte del provvedimento che così dispone,
“assegna in pagamento al creditore procedente salvo esazione e in Controparte_1 acconto del maggior credito come sopra determinato, le somme dovute al debitore esecutato società dai terzi RA;
; CP_3 Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_4
sia sostituita dalla seguente
“ASSEGNA in pagamento al creditore procedente salvo esazione e in Controparte_1 acconto del maggior credito come sopra determinato, le somme dovute alla debitrice esecutata società dai terzi RA , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , previa loro compensazione con il contro credito di € 40.000,00, e così Controparte_4 nella misura di € 321.520,00”;
CONFERMA per la restante parte l'ordinanza 22.5.2019.
RIGETTA la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da Controparte_1
Visto l'art. 89 c.p.c.
Dispone la cancellazione nella comparsa conclusionale di della seguente Controparte_1 espressione: “Nonostante quanto sopra, i signori e pur pienamente Parte_1 Pt_2 consapevoli unitamente al loro legale della accertata, acclarata e pacifica non estinzione della
, hanno continuato ancora con l'atto introduttivo del presente giudizio a CP_5 sostenere il contrario, tentando di approfittare del clamoroso inciampo in cui è incorsa, suo pagina 6 di 7 malgrado, la Corte di Cassazione”.
CONDANNA a rimborsare in favore di e Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese di lite così liquidate in tale percentuale: Parte_2
- € 3.011,50, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA per il presente giudizio, oltre a € 195,00 a titolo di esposti;
- € 2.868,50 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA per il giudizio svolto dinanzi al Tribunale iscritto al RG.1729/2020;
- € 2.693,50 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA per il giudizio di legittimità.
DISPONE la compensazione tra le parti del restante 50% delle spese di lite del presente giudizio, del giudizio svolto dinanzi al Tribunale iscritto al RG.1729/2020 e del giudizio di legittimità.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudizio di rinvio sorge a seguito dell'ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte in data 6.11.2023 n. 30847/23 che ha rimesso la causa al primo giudice, attesa la non integrità originaria del contraddittorio, cassando la sentenza del Tribunale di
Torino n. 3909/21. pagina 2 di 7