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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.259/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n.7108/2021 pubblicata il 28.12.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to M. De Sica Parte_1
APPELLANTE
E
non costituiti Controparte_1
Impresa individuale non costituita CP_2
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.17 premettendo di Parte_1 essere stato assunto da il 17.8.98 presso la CP_1 ricevitoria sita in Napoli al Corso Garibaldi con regolare inquadramento solo dal 22-2-1999 (c.t.d. part time pur avendo lavorato per un numero di ore maggiore: lunedì dalle ore 14,00 alle ore 19,30, dal martedì al giovedì dalle ore 7,30 alle 19,30, il venerdì dalle 7,30 alle 14,00, mentre il sabato dalle 7,30 alle
20,00, sempre con pausa pranzo dalle ore 14,00 alle ore 15,00), svolgendo le mansioni di addetto alle vendite per il gioco del lotto, totocalcio e simili e percependo una retribuzione inadeguata rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto e solo un anticipo del trattamento di fine rapporto nel corso dell'anno 2013, riferiva di essere stato licenziato per cessata attività in data 29.5.2017 e chiedeva:
-di accertare l'inefficacia o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria fino all'effettiva reintegra;
-l'inquadramento nel IV livello del CCNL di riferimento e per l'effetto la condanna della parte convenuta al pagamento, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 303.099,18 di cui € 5.046,57 per residuo TFR, anche a titolo di maggior orario di lavoro svolto rispetto alle pattuizioni del part time.
Si costituiva contestando la ricostruzione e CP_1
l'esposizione dei fatti così come prospettata nel ricorso introduttivo, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio il GL autorizzava la chiamata in causa del terzo (subentrante nella titolarità della CP_2 tabaccheria) il quale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non avendo il ricorrente mai lavorato alle sue dipendenze;
deduceva che egli conduceva in proprio, con autonoma licenza, la ricevitoria un tempo gestita dalla Guida e che il rapporto di lavoro del ricorrente con l'originario Pt_1 datore di lavoro era già cessato allorquando egli aveva intrapreso la propria attività imprenditoriale.
Nel corso del giudizio decedeva la convenuta ed il CP_1 giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi dei quali si pag. 2/7 costituiva soltanto eccependo di aver formalmente Parte_2 rinunziato all'eredità della madre con atto del 14.1.2021.
Il GL, previo espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica contabile, accoglieva parzialmente la domanda nei confronti degli eredi di (quanto alle differenze CP_1 retributive per il maggiore orario di lavoro svolto), accertando la carenza di legittimazione passiva di e respingendo Parte_2 la domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro in quanto l'attività svolta dalla originaria resistente CP_1 era cessata prima del licenziamento ed escludendo che lo Pt_1 avesse provato il subentro di nell'azienda della CP_2
senza soluzione di continuità (rilevando che risultava che CP_1 il rapporto di lavoro del ricorrente si fosse interrotto a maggio
2017 prima della cessione d'azienda del novembre 2017), rigettando altresì la domanda di inquadramento nel livello superiore.
Ha proposto appello parziale lo limitatamente al rigetto Pt_1 della domanda afferente l'impugnativa di licenziamento diretta alla reintegra nel posto di lavoro eccependo che l'attività della resistente non era affatto cessata prima del suo CP_1 licenziamento, essendo nei fatti proseguita anche nel mese di giugno 2017 per cui il motivo posto alla base del licenziamento era falso, con conseguente diritto alla applicazione dell'art.2112 cc nei confronti del cessionario , chiedendo la condanna CP_2 del datore di lavoro in solido con il cessionario CP_2 alla reintegra nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento, con conferma della condanna degli eredi di in solido con il cessionario al CP_1 CP_2 pagamento in suo favore della somma di euro 144.810,75.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al pag. 3/7 nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 27.2.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del
27.2.25, in assenza di deposito di note, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 20.3.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione degli appellanti
(ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 20.3.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una pag. 4/7 interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè
Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda
a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in
pag. 5/7 termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue
l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)”
(in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 27.2.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 27.2.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione degli appellati non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
pag. 6/7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 20.3.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.259/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n.7108/2021 pubblicata il 28.12.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to M. De Sica Parte_1
APPELLANTE
E
non costituiti Controparte_1
Impresa individuale non costituita CP_2
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.17 premettendo di Parte_1 essere stato assunto da il 17.8.98 presso la CP_1 ricevitoria sita in Napoli al Corso Garibaldi con regolare inquadramento solo dal 22-2-1999 (c.t.d. part time pur avendo lavorato per un numero di ore maggiore: lunedì dalle ore 14,00 alle ore 19,30, dal martedì al giovedì dalle ore 7,30 alle 19,30, il venerdì dalle 7,30 alle 14,00, mentre il sabato dalle 7,30 alle
20,00, sempre con pausa pranzo dalle ore 14,00 alle ore 15,00), svolgendo le mansioni di addetto alle vendite per il gioco del lotto, totocalcio e simili e percependo una retribuzione inadeguata rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto e solo un anticipo del trattamento di fine rapporto nel corso dell'anno 2013, riferiva di essere stato licenziato per cessata attività in data 29.5.2017 e chiedeva:
-di accertare l'inefficacia o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria fino all'effettiva reintegra;
-l'inquadramento nel IV livello del CCNL di riferimento e per l'effetto la condanna della parte convenuta al pagamento, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 303.099,18 di cui € 5.046,57 per residuo TFR, anche a titolo di maggior orario di lavoro svolto rispetto alle pattuizioni del part time.
Si costituiva contestando la ricostruzione e CP_1
l'esposizione dei fatti così come prospettata nel ricorso introduttivo, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio il GL autorizzava la chiamata in causa del terzo (subentrante nella titolarità della CP_2 tabaccheria) il quale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non avendo il ricorrente mai lavorato alle sue dipendenze;
deduceva che egli conduceva in proprio, con autonoma licenza, la ricevitoria un tempo gestita dalla Guida e che il rapporto di lavoro del ricorrente con l'originario Pt_1 datore di lavoro era già cessato allorquando egli aveva intrapreso la propria attività imprenditoriale.
Nel corso del giudizio decedeva la convenuta ed il CP_1 giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi dei quali si pag. 2/7 costituiva soltanto eccependo di aver formalmente Parte_2 rinunziato all'eredità della madre con atto del 14.1.2021.
Il GL, previo espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica contabile, accoglieva parzialmente la domanda nei confronti degli eredi di (quanto alle differenze CP_1 retributive per il maggiore orario di lavoro svolto), accertando la carenza di legittimazione passiva di e respingendo Parte_2 la domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro in quanto l'attività svolta dalla originaria resistente CP_1 era cessata prima del licenziamento ed escludendo che lo Pt_1 avesse provato il subentro di nell'azienda della CP_2
senza soluzione di continuità (rilevando che risultava che CP_1 il rapporto di lavoro del ricorrente si fosse interrotto a maggio
2017 prima della cessione d'azienda del novembre 2017), rigettando altresì la domanda di inquadramento nel livello superiore.
Ha proposto appello parziale lo limitatamente al rigetto Pt_1 della domanda afferente l'impugnativa di licenziamento diretta alla reintegra nel posto di lavoro eccependo che l'attività della resistente non era affatto cessata prima del suo CP_1 licenziamento, essendo nei fatti proseguita anche nel mese di giugno 2017 per cui il motivo posto alla base del licenziamento era falso, con conseguente diritto alla applicazione dell'art.2112 cc nei confronti del cessionario , chiedendo la condanna CP_2 del datore di lavoro in solido con il cessionario CP_2 alla reintegra nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento, con conferma della condanna degli eredi di in solido con il cessionario al CP_1 CP_2 pagamento in suo favore della somma di euro 144.810,75.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al pag. 3/7 nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 27.2.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del
27.2.25, in assenza di deposito di note, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 20.3.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione degli appellanti
(ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 20.3.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una pag. 4/7 interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè
Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda
a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in
pag. 5/7 termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue
l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)”
(in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 27.2.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 27.2.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione degli appellati non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
pag. 6/7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 20.3.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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