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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15063 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 33216/2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello, n. 6, presso lo studio degli avv. Antonio e Adriano Tufariello, che lo rappresentano e difendono come da procura, depositata in via telematica, unitamente all'atto di opposizione
- opponente -
E
pagina 1 di 24 , elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Folco Portinari, n. 65, presso lo studio dell'avv. Valerio Gallo che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta
- opposto –
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opponente ha chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma, per essere competente il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ha evidenziato l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposto instaurato il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. 132/2014; ha reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 c.c. e, in via, gradata ha evidenziato la nullità degli accordi invocati per violazione del divieto di patto di quota lite e, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di ridurre il compenso concordato nei limiti dei parametri vigenti al tempo di conclusione degli incarichi. L'opposto si è riportato alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 24 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. Controparte_2 ha chiesto la condanna di al pagamento in
[...] Parte_1 suo favore della somma di € 37.309,96, comprensiva di IVA e cassa, quale onorario dovutogli per l'assistenza prestata nel giudizio innanzi al TAR
Lazio RGN 406/1999, introdotto per conseguire l'annullamento del provvedimento di esclusione dell dalla graduatoria per superato Parte_1 limite di età, evidenziando l'esito favorevole del giudizio e l'accoglimento della richiesta cautelare;
nel giudizio innanzi al TAR Lazio RGN
2113/2000, per l'annullamento della provvedimento di inidoneità per carenza di requisiti, evidenziando, anche in tal caso, l'accoglimento della richiesta cautelare e l'esito favorevole del giudizio;
nel giudizio RGN
11073/2001, innanzi al TAR Lazio, definito con la sentenza n. 5489/2014, introdotto al fine di ottenere il risarcimento del danno per ritardato arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria, e nel giudizio RGN
11074/2001, innanzi al TAR Lazio, definito con la sentenza n. 5499/2014 di accoglimento del ricorso, volto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento di inidoneità per carenza di requisiti.
Sul punto ha evidenziato che le parti, in data 10 giugno 2014, avevano concluso un contratto, con cui avevano concordato che l' Parte_1 avrebbe corrisposto in favore dell'avv. un compenso Controparte_1 pari al 35% della sorte capitale, degli emolumenti e dei risarcimenti danni liquidati in suo favore sicché considerato che, in forza della sentenza n.
5489/2014, era stata corrisposta in favore dell' la somma di € Parte_1
84.016,37, gli era dovuto un compenso di € 29.405,72 oltre accessori.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 8.04.2021, con atto di citazione, notificato il 10.05.2022, ha proposto Parte_1 opposizione.
pagina 3 di 24 Nel dettaglio l'opponente ha disconosciuto il contratto datato 10.06.2014 prodotto dalla controparte in sede monitoria, evidenziando di non averlo mai firmato e di non aver mai pattuito, neanche oralmente, il compenso indicato nel documento. Ha quindi eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Roma, adito in sede monitoria, osservando che doveva ritenersi competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere considerato che esso opponente, consumatore, aveva la propria residenza in quel circondario. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e la prescrizione ex art. 2956 c.c. per essere decorso oltre un triennio dalla conclusione di ciascuno degli incarichi indicati in sede monitoria, precisando di aver sempre pagato l'onorario al difensore in contanti e senza rilascio di fattura. Ha quindi evidenziato la nullità del contratto invocato ex adverso in quanto contrastante con il divieto del patto di quota lite e, sul punto, ha osservato che era stato chiesto un compenso sproporzionato, rapportato ad una somma lorda mai riscossa da esso opponente.
Ha quindi rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 13.12.2022 e, con comparsa depositata il 10.10.2022, si è costituito in giudizio l'avv. Giovanni Carlo
TE AR il quale, avanzata istanza di verificazione, al fine di accertare l'autenticità delle firme apposte dall' sul contratto del Parte_1
10.06.2014, ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, osservando che le parti avevano espressamente individuato il tribunale di Roma quale foro convenzionale, in deroga al foro del consumatore, con una pattuizione adottata all'esito di una trattativa individuale, come riportato nel testo del contratto.
pagina 4 di 24 Ha rilevato l'inoperatività dell'istituto della negoziazione assistita, alla luce della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, d,.l n. 132/2014, considerato che veniva in rilievo una controversia con un consumatore;
ha negato di aver ricevuto alcun compenso dalla controparte;
ha osservato l'inoperatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva in presenza di un accordo scritto sulla determinazione dei compensi;
ha rilevato la validità del contratto concluso tra le parti, contestando quanto dedotto da controparte in ordine al fatto che lo stesso integrava un patto di quota lite. Ha, infine, osservato che, in caso di nullità degli accordi raggiunti sul compenso dovuto, questo doveva essere determinato applicando le tariffe professionali, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto un corrispettivo di €
57.752,42.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 37.309,96 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto la condanna della parte opponente al pagamento in suo favore della somma di
€ 57.752,42 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quale compenso determinato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 o di quelli ritenuti applicabili.
2. Tanto esposto in ordine al contenuto della domanda e delle difese svolte, va preliminarmente disattesa l'istanza avanzata dall'opponente, negli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c., di rimessione della causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
pagina 5 di 24 Al riguardo va, in primo luogo, considerato che tali termini devono essere richiesti in prima udienza laddove, nel caso di specie, nessuna istanza in tal senso è stata avanzata alla prima udienza del 13.12.2022.
Si osserva, quindi, che l'opponente, nelle note di trattazione scritta, depositate in vista della successiva udienza del 28.06.2023, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. subordinatamente alla richiesta di definizione del giudizio, anche con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di accoglimento delle eccezioni preliminari di rito e di merito formulate.
Invero, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla richiesta dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. come sopra formulata, va rilevato che, espletata ctu grafologica e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, l'opponente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha precisato le conclusioni con riferimento al merito della controversia, globalmente inteso, e non limitatamente alle sollevate eccezioni preliminari, secondo quanto riportato in epigrafe, senza reiterare la richiesta dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e chiedendo, piuttosto, “assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Invero, alla luce di tali richieste deve intendersi rinunciata, comunque, l'istanza formulata per la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. già non reiterata all'udienza di giuramento e conferimento incarico al ctu, con la conseguenza che la successiva istanza avanzata per la relativa concessione in comparsa conclusionale è tardiva e inammissibile.
Analogamente tardiva e inammissibile è la produzione documentale effettuata dal medesimo opponente con le memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
pagina 6 di 24 3. Ciò posto si osserva che, disconosciuto il contratto del 10 giugno 2024, parte opposta ha proposto istanza di verificazione ed è stata disposta ctu grafologica all'esito della quale, a seguito di un'attenta disamina delle firme in verifica, di quelle di comparazione, concordemente individuate dalle parti, e di quelle acquisite nel corso del saggio grafico, ed esaminate, nel dettaglio, le caratteristiche grafodinamiche e strutturali, la ctu ha concluso per l'appartenenza ad un'unica mano delle firme apposte sul documento in verifica e per “la presenza di numerose e fondamentali concordanze non solo formali bensì anche sostanziali tra le sei firme in verifica e la documentazione comparativa autografa”, così da affermare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto del 10.06.2014 (cfr. elaborato peritale depositato in data 16.10.2024, le cui conclusioni, congruamente motivate, sono condivisibili tanto ciò vero che nessuna osservazione tecnica
è stata formulata dall' alla ctu). Parte_1
Ne consegue l'utilizzabilità del predetto documento ai fini del decidere.
4. Tanto premesso si osserva che, nel citato contratto del 10 giugno 2014, in cui le parti avevano concordato i compensi dovuti a parte opposta per l'assistenza prestata nei giudizi indicati in sede monitoria, era stata prevista la competenza del tribunale di Roma per ogni controversia tra professionista e cliente (cfr. all.
1.13 di parte opposta).
Considerato, quindi, che viene in rilievo un contratto concluso da un professionista, avv. con un consumatore, , Controparte_1 Parte_1 va valutato se possa considerarsi tale pattuizione quale valida deroga del foro del consumatore, determinato in ragione della residenza di parte opponente, nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
pagina 7 di 24 Va infatti considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. u) del d.lgs n. 206/2005, nei contratti tra professionista e consumatore, si reputano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, in particolare, si presumono tali le clausole che individuano, come giudice competente, un foro diverso da quello in cui il consumatore ha la propria residenza o il domicilio elettivo.
Sul punto va, tuttavia, considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 4 “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
Ne consegue che il foro del consumatore non è inderogabile e sono validi ed efficaci i patti che prevedono una deroga convenzionale a tale competenza, ove gli stessi abbiano costituito oggetto di una trattativa, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere seria ed effettiva, con onere per il professionista di darne dimostrazione (cfr. Cass.
8268 del 28.04.2020 e n. 6802 del 20.03.2010).
Tanto premesso, con riguardo al caso di specie, va, in primo luogo, rilevato che non viene in rilievo un contratto concluso per moduli e formulari atteso che, dalla disamina del testo del contratto, emerge che si tratta di un regolamento negoziale specificamente predisposto al fine di disciplinare una singola vicenda e, quindi, precipuamente redatto in considerazione del rapporto contrattuale esistente tra le parti.
pagina 8 di 24 Si osserva, quindi, che, diversamente da quanto evidenziato da parte opponente, il contratto per cui è causa non reca semplicemente una doppia sottoscrizione dell' in approvazione specifica della clausola Parte_1 derogatoria della competenza, ma reca in calce una dichiarazione del seguente tenore, firmata dall'opponente, “a seguito di trattativa individuale e a conferma di quanto stabilito nel punto 9 del presente contratto, le parti contraenti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere tra cliente e professionista, in ordine alla esecuzione ed interpretazione del presente contratto, sarà competente il foro di Roma”.
Si tratta, dunque, di una dichiarazione con cui è stata confermata la competenza del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale prescelto, ed
è stato precisato che ciò è avvenuto all'esito di una trattativa individuale.
Invero, come di recente chiarito dalla Corte di legittimità, si tratta di una dichiarazione di scienza, firmata dall'opponente, “dichiarazione che concerne pur sempre un fatto atteso che la parola “trattativa” rappresenta certamente un fatto o, se si vuole, una sequenza di fatti, attraverso i quali si manifesta. Simile dichiarazione deve allora essere intesa anche come una sorta di confessione stragiudiziale fatta alla controparte (art. 2735, primo comma, cod. civ.) che assume, appunto, lo stesso valore di quella giudiziale
e, dunque, spiega efficacia di prova. Il che viene a significare che, in mancanza di elementi idonei a dimostrarne la falsità, la dichiarazione deve ritenersi valida e soggetta in punto di revocabilità al regime dell'art. 2732 codice civile” (cfr. Cass. n. 21153 del 29.07.2024).
Alla luce di tale dichiarazione va, pertanto, ritenuta valida la clausola in esame in ciò peraltro valutato che non può ritenersi specificamente contestata la falsità della dichiarazione resa.
pagina 9 di 24 Invero, l'opponente non ha svolto alcuna considerazione in ordine all'assenza di una seria ed effettiva trattativa né in citazione né nelle articolate note di trattazione scritta depositate il 14 aprile 2025, dopo l'espletamento della ctu, ai fini della precisazione delle conclusioni.
La questione è stata tardivamente affrontata per la prima volta solo in comparsa conclusionale per evidenziare che la controparte non aveva dato prova di una seria ed effettiva trattativa individuale.
Ferma la tardività di tale rilievo, va peraltro, considerato che, come chiarito dalla Corte di legittimità, negare che la controparte, gravata dal relativo onere probatorio, non abbia dato prova adeguata di un fatto, quale, nel caso di specie, lo svolgimento di una trattativa individuale, non equivale a negare tale fatto nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. n . 17889 del 27 agosto 2020 in cui è evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Peraltro, come esposto, la prova del fatto che la clausola derogativa della competenza sia stata concordata all'esito di una trattativa individuale è data dalla dichiarazione, sopra esaminata, firmata dall'opponente in calce al contratto.
5. Ciò posto deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere l'opposto tentato la negoziazione assistita.
Si tratta, infatti, di un istituto che non trova applicazione nel caso di specie.
Viene, infatti, in rilievo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo così che deve aversi riguardo a quanto stabilito, dall'art. 3, comma 3 lett. a) del decreto legge n. 132/2014 a mente del quale l'istituto della negoziazione assistita non opera nei giudizi di ingiunzione, inclusa l'opposizione.
pagina 10 di 24 6. Tanto premesso si osserva che, in data 10.06.2014, le parti avevano concluso un contratto in cui avevano richiamato i giudizi in cui l'opposto aveva assistito l' , quali il giudizio innanzi al TAR Lazio RGN Parte_1
460/1999, in cui era stato impugnato il provvedimento di esclusione dell'opponente dal concorso per l'assunzione nel corpo della polizia penitenziaria per superamento del limite di età, definito con la sentenza n.
11845/2002 di accoglimento del ricorso;
il giudizio, anch'esso promosso innanzi al TAR Lazio, avverso l'esclusione dal concorso per l'assunzione nel corpo della polizia penitenziaria per inidoneità all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 122 lett. b) d.lgs n. 443/1992, definito con sentenza di accoglimento n. 3340/2013; il giudizio RGN 11073/2001, con cui era stato chiesto di accertare la responsabilità del per i Controparte_3 danni subiti dall' per il ritardo nell'arruolamento nel corpo di Parte_1 polizia penitenziaria e per la condanna del al risarcimento del CP_4 danno, definito con sentenza del TAR Lazio n. 5489/2014, e il giudizio promosso innanzi al TAR Lazio RGN 11074/2001per l'annullamento del provvedimento di inquadramento nell'organico del corpo di polizia penitenziaria con il grado di Agente, definito anch'esso con sentenza di accoglimento n. 5499/2014. Tanto premesso le parti avevano concordato il compenso dovuto all'avv. in un ammontare pari al Controparte_1
“35% oltre IVA e cap. della sorte capitale, degli emolumenti, dei risarcimenti e/o delle somme che a qualunque titolo verranno liquidate, giudizialmente o stragiudizialmente” in favore dell'opponente in conseguenza dei provvedimenti giurisdizionali adottati all'esito dei predetti giudizi, precisando che nulla sarebbe stato dovuto in caso di mancato riconoscimento delle pretese azionate. Sul punto si osserva che con la citata sentenza n. 5489/2014 il TAR Lazio aveva accolto la domanda di pagina 11 di 24 accertamento del diritto dell' ad essere inquadrato, ai fini Parte_1 giuridici, nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria a partire dall'1.4.1998 nonché la richiesta risarcitoria avanzata dallo stesso odierno opponente, quantificando il danno nel 50% della somma che avrebbe percepito tra l'1.04.1998 e il 12.05.2001 oltre all'integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali e assicurativi, con rivalutazione ISTAT a far tempo dall'1.04.1998 e interessi legali dal dovuto al saldo (cfr. all.
1.8 di parte opposta).
7. Ciò posto va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente che ha evidenziato l'avvenuto decorso del termine di tre anni, previsto dall'art. 2956 c.c.
Al riguardo si osserva che la prescrizione presuntiva, di cui all'invocato art. 2956 c.c., diversamente dalla prescrizione ordinaria, che presuppone unicamente l'inerzia del titolare del credito, che non esercita il suo diritto per il tempo normativamente previsto, si fonda sulla presunzione che il pagamento, in ragione della natura dell'obbligazione, sia intervenuto decorso un certo lasso di tempo.
In altre parole, il diritto di credito di un professionista per il pagamento del suo compenso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, ma, decorsi tre anni dall'esaurimento dell'incarico professionale, si presume che il debito sia stato onorato.
pagina 12 di 24 Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di prescrizione presuntiva non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione in parola il riconoscimento del credito nella misura richiesta (cfr. Cass. n. 7527 del 15.05.2012 e n. 7277 del 7.04.2005 in cui è chiarito che “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore. Ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito”).
Pertanto, deve ritenersi l'inefficacia dell'eccezione in parola attesa l'incompatibilità con le difese svolte da parte opponente al fine di contestare la pretesa creditoria azionata dall'avv. sia in Controparte_1 ragione della nullità degli accordi raggiunti per violazione del divieto del patto di quota lite sia per evidenziare la misura sproporzionata del compenso richiesto.
Sul punto si osserva, inoltre, che, come evidenziato dal professionista opposto, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, “le prescrizioni presuntive trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta” (cfr. Cass.
n. 34710 del 27.12.2024; n. 10379 del 30.04.2018 e n. 9930 dell'8.05.2014).
pagina 13 di 24 Ne discende, fermo quanto sopra esposto, l'inoperatività della prescrizione presuntiva a fronte del contratto scritto del 10.06.2014, non potendo condividersi il rilievo che, alla data della relativa stipula, era già maturato il termine di prescrizione in ciò valutato che, a tale data, non era ancora trascorso un triennio dalla definizione dei giudizi RGN 11073/2001;
11074/2001 e N. 2213/2000.
8. Tanto esposto si osserva che l'opposizione è, invece, fondata e va accolta nella misura in cui è stata evidenziata la nullità degli accordi raggiunti dalle parti per violazione del divieto del patto di quota lite, di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 247/2012.
Sul punto si osserva che l'art. 2233, comma 3, c.c., nella sua originaria formulazione, stabiliva che “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
Tale disposizione è stata, successivamente, abrogata dall'art. 2, comma 3 bis, del d.l. n. 233 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del
4.08.2006.
Il divieto in questione è stato, poi, ripristinato dalla legge n. 247 del
31.12.2012.
pagina 14 di 24 In particolare, la diposizione in esame, dopo aver stabilito al terzo comma, che “la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, al quarto comma, stabilisce che “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La ratio del divieto in parola è da ravvisare nella necessità di tutelare gli interessi del cliente, nonché la dignità e la moralità della professione forense e la funzione giurisdizionale suscettibile di essere pregiudicata da apporti di difesa viziati dall'interesse personale (cfr. Cass. n. 6073 del
4.12.1985). In particolare, il divieto mira ad impedire la partecipazione del professionista agli interessi economici finali esterni alla prestazione, dei quali ha assunto il patrocinio, “evitando in tal modo, la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo” (cfr. Cass. n. 23738 del 4.09.2024 e n. 11485 del
19.11.1997).
pagina 15 di 24 Ciò posto si osserva che il divieto del patto di quota lite, che va tenuto distinto dal divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c., a mente del quale gli avvocati, tra gli altri, “non possono neppure per interposta persona rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazioni davanti all'autorità giudiziaria (…) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni”, è violato non solo quando viene attribuita al difensore, a titolo di compenso, una parte dei diritti o dei beni litigiosi, conseguiti dal cliente, ma anche quando l'onorario è rapportato al relativo ammontare in una misura percentuale o in una somma determinata (cfr. Cass. n. 23738 del 4.09.2024
e n. 1701 del 13.05.1971 nonché da ultimo Cass. sezioni unite n. 14699 del
31.05.2025 in cui è stato ribadito che “il divieto trova rilievo non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta”).
Viene, invero, in rilievo un divieto di carattere assoluto, che trova applicazione sia in campo giudiziale che stragiudiziale, come emerge dal tenore della disposizione in questione e dalle generali locuzioni adoperate dal legislatore, a differenza delle più specifiche espressioni di cui al menzionato art. 1261 c.c. (cfr. Cass. n. 21420 del 6.07.2022 e n. 20069 del
30.07.2018, in cui è stato evidenziato che la nullità del contratto per violazione del divieto del patto di quota lite colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche a carattere non contenzioso, sempre che detto patto rappresenti il modo con cui il cliente si
è obbligato a retribuire il difensore o possa, comunque, incidere sul suo trattamento economico).
pagina 16 di 24 Tanto esposto in ordine alla lettura della norma di cui all'art. 13, comma 4, anche al fine di chiarirne il rapporto rispetto alla disposizione di cui all'art. 13, comma 3, che contempla, come del tutto legittima, la determinazione del compenso dovuto all'avvocato in una “percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, si osserva che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il coordinamento tra il terzo e quarto comma impone all'interprete la distinzione tra i patti commisurati, anche in percentuale sul valore dell'affare, che sono ammessi ed il patto di quota lite, che è vietato. Dal combinato disposto dalle due norme si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare
Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21420, non massimata ed i precedenti in essa richiamati), il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va
pagina 17 di 24 ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass.
11485/1997; Cass. 4777/1980)” (cfr. Cass. n. 23738 del 4.09.2024).
In particolare, viola il divieto di patto di quota lite l'accordo che commisura il compenso dell'avvocato al risultato effettivamente ottenuto dal cliente, mentre è lecito l'accordo che ha riguardo a quello che si presume possa essere il valore conseguibile dal procedimento, con la conseguenza che il compenso è rapportato ad un presunto valore economico attribuito ai beni o agli interessi in gioco. Nel dettaglio l'inciso “quanto si prevede possa giovarsene” richiama una valutazione prospettica delle parti in relazione ai vantaggi conseguibili, senza riferimenti al consuntivo dell'attività professionale espletata. Le parti possono, dunque, attribuire un valore alla controversia o alla pratica in cui il legale è chiamato a svolgere la sua opera e riconoscere all'avvocato un compenso percentuale rapportato a tale valore. Non è, invece, valido il patto che prevede un corrispettivo determinato in relazione a quanto la parte conseguirà a seguito dell'attività professionale, così da potersi quantificare il corrispettivo dovuto al legale solo all'esito della lite o, comunque, all'esaurimento della prestazione professionale, determinandone l'ammontare, in relazione a quanto conseguito dal cliente.
pagina 18 di 24 9. Venendo alla disamina del caso di specie, va rilevato che l'accordo economico raggiunto dalle parti è strutturato in modo tale da commisurare il compenso dovuto all'avv. al risultato ottenuto dal Controparte_1 cliente all'esito dell'attività svolta. L'ammontare del compenso è stato, infatti, determinato in una misura pari al 35% delle somme “liquidate giudizialmente o stragiudizialmente” in favore dell' e, quindi, Parte_1 delle somme che sarebbero state incassate da quest'ultimo, per effetto delle sentenze rese a definizione dei giudizi in cui l'opposto aveva prestato la sua opera.
Peraltro, dalla lettura del contratto del 10.06.2014 emerge che l'art. 5, dopo aver determinato il compenso dovuto all'opposto, in una misura pari al 35% delle somme liquidate in favore del cliente, stabiliva che nulla sarebbe stato dovuto dal patrocinato in caso di mancato riconoscimento delle pretese azionate, così realizzando la violazione del divieto del patto di quota lite nella sua massima espansione.
10. Ciò posto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere determinato il compenso dovuto all'avv. per l'opera Controparte_1 resa in favore dell'opponente, come, peraltro, dallo stesso richiesto in sede di costituzione, in via subordinata.
Al riguardo va, infatti, considerato che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, la nullità del patto di quota lite non determina la nullità dell'intero contratto di patrocinio, colpendo unicamente l'accordo relativo al compenso dovuto all'avvocato.
pagina 19 di 24 Ne consegue che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1419, secondo comma, c.c., gli onorari spettanti al legale vanno determinati in base alla normativa applicabile in assenza di accordo e, quindi, per quanto interessa in questa sede, in base ai parametri di cui alle tariffe professionali ovvero ai decreti ministeriali successivamente emessi in vigore alla data di esaurimento dell'incarico professionale (cfr. Cass. n. 20069 del
30.07.2018).
11. Nel dettaglio, con riferimento al giudizio svoltosi innanzi al TAR Lazio
RGN 460/1999, i compensi spettanti all'opposto non possono essere determinati in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014, come richiesto, in via subordinata, dall'opposto, dovendosi avere riguardo ai criteri di liquidazione di cui al DM 585/1994, vigente alla data di definizione del giudizio, con la pronuncia della sentenza n. 11845/2002.
Quanto all'attività svolta dalla documentazione in atti risulta l'elaborazione del ricorso introduttivo, la presentazione dell'istanza di sospensiva con partecipazione del difensore all'udienza in camera di consiglio, cui è seguita la pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, la presentazione dell'istanza di fissazione udienza, il deposito di tre memorie in data 9.11.2001, 3.10.2002 e 25.11.2000 e la partecipazione alla pubblica udienza di discussione in data 23.10.2002 (cfr. all. 1, 1.2 e 1.3 alla comparsa di risposta).
pagina 20 di 24 Ciò posto, premesso il carattere indeterminabile della controversia, vanno riconosciuti, atteso il tenore delle difese svolte, onorari ai valori medi per le attività di studio per € 680,43, consultazione cliente per € 344,73, per la predisposizione del ricorso per € 923,17, per la presentazione della istanza di sospensiva per € 176,91 e per la partecipazione alle due udienze per €
1.528,72, pari a € 764,36 per ciascuna udienza, mentre per la predisposizione delle tre memorie va riconosciuto un compenso di €
681,72, pari a € 227,24 per ciascuna memoria, in una misura corrispondente ai valori minimi atteso che il mancato deposito di tali atti processuali non consente di apprezzare in misura maggiore la prestazione resa, per una somma complessiva di € 4.335,68 oltre spese generali al 10% e così per un dovuto di € 4.769,24 oltre IVA e cassa come per legge.
A tale importo vanno aggiunti i diritti che, in assenza di una parcella redatta in conformità ai parametri di cui alle tariffe professionali al tempo vigenti, vanno quantificati considerando i soli diritti correlati ai suindicati atti e così
€ 12,9 per disamina, considerando € 2,58 per ciascun atto redatto, € 10,33 per la domanda, € 51,65 pari a € 10,33 per ciascuno dei seguenti atti istanza di sospensiva, richiesta di fissazione udienza, tre memorie, € 2,58 per autentica di firma, € 2,58 per iscrizione della causa sul ruolo, € 10,32 per esame dei provvedimenti del giudice, di cui € 5,16 per esame sentenza ed €
5,16 per esame ordinanza, € 5,16 per la partecipazione a ciascuna udienza per un importo complessivo di € 10,32 ed € 10,33 per consultazione con il cliente per un importo complessivo di € 111,01 che considerando le spese generali al 10% determina un dovuto di € 122,11.
In definitiva, dunque, i compensi dovuti all'opposto per il giudizio in esame sono pari a complessivi € 4.891,35 oltre IVA e cassa come per legge.
pagina 21 di 24 12. Si osserva, quindi, che i compensi dovuti all'opposto per l'assistenza prestata nel giudizio RGN 2113/2000 vanno determinati applicando i parametri di cui al DM 140/2012, vigente alla data di definizione del giudizio, con la sentenza n. 3340/2013.
Nel dettaglio, premesso il valore indeterminabile del giudizio, va riconosciuto un compenso pari ai valori medi per tutte le fasi di studio, per
€ 1.440,00, introduttiva, per € 720,00, di trattazione per € 1.440,00 e decisionale per € 1.800,00, per un importo complessivo di € 5.400,00 che comprende anche il compenso dovuto per l'istanza di sospensiva formulata nello stesso ricorso introduttivo (cfr. all. 1.4, 1.5 e 1.6). Il tenore delle difese svolte non giustifica il riconoscimento di compensi di maggiore ammontare.
13. Vanno applicati i parametri di cui al DM 55/2014 per determinare il compenso spettante all'opposto nel giudizio RGN 11073/2001 definito con la sentenza n. 5489 del 23 maggio 2014 (cfr. all.
1.8 alla comparsa).
In particolare, per tale giudizio può essere riconosciuto il compenso nella misura richiesta, pari ai minimi di cui al citato DM 55/2014, per le fasi di studio, in ragione di € 978,00, introduttiva, in ragione di € 675,00, di €
1.085 per la fase di trattazione e di € 1.653,00 per quella decisionale, risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di attività ascrivibili a tali fasi del procedimento (cfr. all.
1.7 e 1.9 alla comparsa). Nessun compenso può essere liquidato per la domanda cautelare, non risultandone la proposizione dalla documentazione in atti. In definitiva, va riconosciuto un compenso di € 4.391,00 pari a € 5.049,65 considerando le spese generali al 15%.
pagina 22 di 24 14.
Considerato che
anche il giudizio RGN 11074/2001 è stato definito quando
è entrato in vigore il DM 55/2014 (cfr. sentenza n. 5499/2014 del
23.05.2014 all.
1.11 alla comparsa di costituzione) e che anche per tale procedimento, dalla documentazione in atti, risultano svolte attività professionali ascrivibili alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, mentre non risulta proposta una domanda cautelare (cfr. all.
1.10 e 1.12), va liquidata la somma di € 5.049,65, incluse spese generali, in ciò considerata la richiesta di determinazione del compenso ai valori minimi formulata dallo stesso opponente.
15. In definitiva, va liquidato in favore della parte opposta un compenso di €
20.390,65 oltre IVA e cassa come per legge e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, rapportate al valore dell'accolto, ai valori medi, ridotti del 30%, per tutte le fasi del giudizio, atteso il carattere delle difese svolte, il mancato deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e di una sola memoria ex art. 190 c.p.c.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell'opponente.
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude il carattere temerario della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 23 di 24 • in parziale accoglimento dell'opposizione proposta: a) dichiara nullo il contatto concluso dalle parti in data 10.06.2014, nella parte relativa alla determinazione del compenso spettante all'opposto, b) revoca il decreto ingiuntivo n. 19746 emesso da questo Tribunale in data 13.11.2021 e c) condanna al Parte_1 pagamento in favore di Parte_2 ella somma di € 20.390,65 oltre IVA e cassa come
[...] per legge e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.553,90 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
• pone le spese di ctu a carico definitivo di parte opponente;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 33216/2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello, n. 6, presso lo studio degli avv. Antonio e Adriano Tufariello, che lo rappresentano e difendono come da procura, depositata in via telematica, unitamente all'atto di opposizione
- opponente -
E
pagina 1 di 24 , elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Folco Portinari, n. 65, presso lo studio dell'avv. Valerio Gallo che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta
- opposto –
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opponente ha chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma, per essere competente il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ha evidenziato l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposto instaurato il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. 132/2014; ha reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 c.c. e, in via, gradata ha evidenziato la nullità degli accordi invocati per violazione del divieto di patto di quota lite e, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di ridurre il compenso concordato nei limiti dei parametri vigenti al tempo di conclusione degli incarichi. L'opposto si è riportato alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 24 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. Controparte_2 ha chiesto la condanna di al pagamento in
[...] Parte_1 suo favore della somma di € 37.309,96, comprensiva di IVA e cassa, quale onorario dovutogli per l'assistenza prestata nel giudizio innanzi al TAR
Lazio RGN 406/1999, introdotto per conseguire l'annullamento del provvedimento di esclusione dell dalla graduatoria per superato Parte_1 limite di età, evidenziando l'esito favorevole del giudizio e l'accoglimento della richiesta cautelare;
nel giudizio innanzi al TAR Lazio RGN
2113/2000, per l'annullamento della provvedimento di inidoneità per carenza di requisiti, evidenziando, anche in tal caso, l'accoglimento della richiesta cautelare e l'esito favorevole del giudizio;
nel giudizio RGN
11073/2001, innanzi al TAR Lazio, definito con la sentenza n. 5489/2014, introdotto al fine di ottenere il risarcimento del danno per ritardato arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria, e nel giudizio RGN
11074/2001, innanzi al TAR Lazio, definito con la sentenza n. 5499/2014 di accoglimento del ricorso, volto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento di inidoneità per carenza di requisiti.
Sul punto ha evidenziato che le parti, in data 10 giugno 2014, avevano concluso un contratto, con cui avevano concordato che l' Parte_1 avrebbe corrisposto in favore dell'avv. un compenso Controparte_1 pari al 35% della sorte capitale, degli emolumenti e dei risarcimenti danni liquidati in suo favore sicché considerato che, in forza della sentenza n.
5489/2014, era stata corrisposta in favore dell' la somma di € Parte_1
84.016,37, gli era dovuto un compenso di € 29.405,72 oltre accessori.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 8.04.2021, con atto di citazione, notificato il 10.05.2022, ha proposto Parte_1 opposizione.
pagina 3 di 24 Nel dettaglio l'opponente ha disconosciuto il contratto datato 10.06.2014 prodotto dalla controparte in sede monitoria, evidenziando di non averlo mai firmato e di non aver mai pattuito, neanche oralmente, il compenso indicato nel documento. Ha quindi eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Roma, adito in sede monitoria, osservando che doveva ritenersi competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere considerato che esso opponente, consumatore, aveva la propria residenza in quel circondario. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e la prescrizione ex art. 2956 c.c. per essere decorso oltre un triennio dalla conclusione di ciascuno degli incarichi indicati in sede monitoria, precisando di aver sempre pagato l'onorario al difensore in contanti e senza rilascio di fattura. Ha quindi evidenziato la nullità del contratto invocato ex adverso in quanto contrastante con il divieto del patto di quota lite e, sul punto, ha osservato che era stato chiesto un compenso sproporzionato, rapportato ad una somma lorda mai riscossa da esso opponente.
Ha quindi rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 13.12.2022 e, con comparsa depositata il 10.10.2022, si è costituito in giudizio l'avv. Giovanni Carlo
TE AR il quale, avanzata istanza di verificazione, al fine di accertare l'autenticità delle firme apposte dall' sul contratto del Parte_1
10.06.2014, ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, osservando che le parti avevano espressamente individuato il tribunale di Roma quale foro convenzionale, in deroga al foro del consumatore, con una pattuizione adottata all'esito di una trattativa individuale, come riportato nel testo del contratto.
pagina 4 di 24 Ha rilevato l'inoperatività dell'istituto della negoziazione assistita, alla luce della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, d,.l n. 132/2014, considerato che veniva in rilievo una controversia con un consumatore;
ha negato di aver ricevuto alcun compenso dalla controparte;
ha osservato l'inoperatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva in presenza di un accordo scritto sulla determinazione dei compensi;
ha rilevato la validità del contratto concluso tra le parti, contestando quanto dedotto da controparte in ordine al fatto che lo stesso integrava un patto di quota lite. Ha, infine, osservato che, in caso di nullità degli accordi raggiunti sul compenso dovuto, questo doveva essere determinato applicando le tariffe professionali, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto un corrispettivo di €
57.752,42.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 37.309,96 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto la condanna della parte opponente al pagamento in suo favore della somma di
€ 57.752,42 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quale compenso determinato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 o di quelli ritenuti applicabili.
2. Tanto esposto in ordine al contenuto della domanda e delle difese svolte, va preliminarmente disattesa l'istanza avanzata dall'opponente, negli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c., di rimessione della causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
pagina 5 di 24 Al riguardo va, in primo luogo, considerato che tali termini devono essere richiesti in prima udienza laddove, nel caso di specie, nessuna istanza in tal senso è stata avanzata alla prima udienza del 13.12.2022.
Si osserva, quindi, che l'opponente, nelle note di trattazione scritta, depositate in vista della successiva udienza del 28.06.2023, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. subordinatamente alla richiesta di definizione del giudizio, anche con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di accoglimento delle eccezioni preliminari di rito e di merito formulate.
Invero, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla richiesta dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. come sopra formulata, va rilevato che, espletata ctu grafologica e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, l'opponente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha precisato le conclusioni con riferimento al merito della controversia, globalmente inteso, e non limitatamente alle sollevate eccezioni preliminari, secondo quanto riportato in epigrafe, senza reiterare la richiesta dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e chiedendo, piuttosto, “assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Invero, alla luce di tali richieste deve intendersi rinunciata, comunque, l'istanza formulata per la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. già non reiterata all'udienza di giuramento e conferimento incarico al ctu, con la conseguenza che la successiva istanza avanzata per la relativa concessione in comparsa conclusionale è tardiva e inammissibile.
Analogamente tardiva e inammissibile è la produzione documentale effettuata dal medesimo opponente con le memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
pagina 6 di 24 3. Ciò posto si osserva che, disconosciuto il contratto del 10 giugno 2024, parte opposta ha proposto istanza di verificazione ed è stata disposta ctu grafologica all'esito della quale, a seguito di un'attenta disamina delle firme in verifica, di quelle di comparazione, concordemente individuate dalle parti, e di quelle acquisite nel corso del saggio grafico, ed esaminate, nel dettaglio, le caratteristiche grafodinamiche e strutturali, la ctu ha concluso per l'appartenenza ad un'unica mano delle firme apposte sul documento in verifica e per “la presenza di numerose e fondamentali concordanze non solo formali bensì anche sostanziali tra le sei firme in verifica e la documentazione comparativa autografa”, così da affermare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto del 10.06.2014 (cfr. elaborato peritale depositato in data 16.10.2024, le cui conclusioni, congruamente motivate, sono condivisibili tanto ciò vero che nessuna osservazione tecnica
è stata formulata dall' alla ctu). Parte_1
Ne consegue l'utilizzabilità del predetto documento ai fini del decidere.
4. Tanto premesso si osserva che, nel citato contratto del 10 giugno 2014, in cui le parti avevano concordato i compensi dovuti a parte opposta per l'assistenza prestata nei giudizi indicati in sede monitoria, era stata prevista la competenza del tribunale di Roma per ogni controversia tra professionista e cliente (cfr. all.
1.13 di parte opposta).
Considerato, quindi, che viene in rilievo un contratto concluso da un professionista, avv. con un consumatore, , Controparte_1 Parte_1 va valutato se possa considerarsi tale pattuizione quale valida deroga del foro del consumatore, determinato in ragione della residenza di parte opponente, nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
pagina 7 di 24 Va infatti considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. u) del d.lgs n. 206/2005, nei contratti tra professionista e consumatore, si reputano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, in particolare, si presumono tali le clausole che individuano, come giudice competente, un foro diverso da quello in cui il consumatore ha la propria residenza o il domicilio elettivo.
Sul punto va, tuttavia, considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 4 “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
Ne consegue che il foro del consumatore non è inderogabile e sono validi ed efficaci i patti che prevedono una deroga convenzionale a tale competenza, ove gli stessi abbiano costituito oggetto di una trattativa, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere seria ed effettiva, con onere per il professionista di darne dimostrazione (cfr. Cass.
8268 del 28.04.2020 e n. 6802 del 20.03.2010).
Tanto premesso, con riguardo al caso di specie, va, in primo luogo, rilevato che non viene in rilievo un contratto concluso per moduli e formulari atteso che, dalla disamina del testo del contratto, emerge che si tratta di un regolamento negoziale specificamente predisposto al fine di disciplinare una singola vicenda e, quindi, precipuamente redatto in considerazione del rapporto contrattuale esistente tra le parti.
pagina 8 di 24 Si osserva, quindi, che, diversamente da quanto evidenziato da parte opponente, il contratto per cui è causa non reca semplicemente una doppia sottoscrizione dell' in approvazione specifica della clausola Parte_1 derogatoria della competenza, ma reca in calce una dichiarazione del seguente tenore, firmata dall'opponente, “a seguito di trattativa individuale e a conferma di quanto stabilito nel punto 9 del presente contratto, le parti contraenti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere tra cliente e professionista, in ordine alla esecuzione ed interpretazione del presente contratto, sarà competente il foro di Roma”.
Si tratta, dunque, di una dichiarazione con cui è stata confermata la competenza del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale prescelto, ed
è stato precisato che ciò è avvenuto all'esito di una trattativa individuale.
Invero, come di recente chiarito dalla Corte di legittimità, si tratta di una dichiarazione di scienza, firmata dall'opponente, “dichiarazione che concerne pur sempre un fatto atteso che la parola “trattativa” rappresenta certamente un fatto o, se si vuole, una sequenza di fatti, attraverso i quali si manifesta. Simile dichiarazione deve allora essere intesa anche come una sorta di confessione stragiudiziale fatta alla controparte (art. 2735, primo comma, cod. civ.) che assume, appunto, lo stesso valore di quella giudiziale
e, dunque, spiega efficacia di prova. Il che viene a significare che, in mancanza di elementi idonei a dimostrarne la falsità, la dichiarazione deve ritenersi valida e soggetta in punto di revocabilità al regime dell'art. 2732 codice civile” (cfr. Cass. n. 21153 del 29.07.2024).
Alla luce di tale dichiarazione va, pertanto, ritenuta valida la clausola in esame in ciò peraltro valutato che non può ritenersi specificamente contestata la falsità della dichiarazione resa.
pagina 9 di 24 Invero, l'opponente non ha svolto alcuna considerazione in ordine all'assenza di una seria ed effettiva trattativa né in citazione né nelle articolate note di trattazione scritta depositate il 14 aprile 2025, dopo l'espletamento della ctu, ai fini della precisazione delle conclusioni.
La questione è stata tardivamente affrontata per la prima volta solo in comparsa conclusionale per evidenziare che la controparte non aveva dato prova di una seria ed effettiva trattativa individuale.
Ferma la tardività di tale rilievo, va peraltro, considerato che, come chiarito dalla Corte di legittimità, negare che la controparte, gravata dal relativo onere probatorio, non abbia dato prova adeguata di un fatto, quale, nel caso di specie, lo svolgimento di una trattativa individuale, non equivale a negare tale fatto nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. n . 17889 del 27 agosto 2020 in cui è evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Peraltro, come esposto, la prova del fatto che la clausola derogativa della competenza sia stata concordata all'esito di una trattativa individuale è data dalla dichiarazione, sopra esaminata, firmata dall'opponente in calce al contratto.
5. Ciò posto deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere l'opposto tentato la negoziazione assistita.
Si tratta, infatti, di un istituto che non trova applicazione nel caso di specie.
Viene, infatti, in rilievo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo così che deve aversi riguardo a quanto stabilito, dall'art. 3, comma 3 lett. a) del decreto legge n. 132/2014 a mente del quale l'istituto della negoziazione assistita non opera nei giudizi di ingiunzione, inclusa l'opposizione.
pagina 10 di 24 6. Tanto premesso si osserva che, in data 10.06.2014, le parti avevano concluso un contratto in cui avevano richiamato i giudizi in cui l'opposto aveva assistito l' , quali il giudizio innanzi al TAR Lazio RGN Parte_1
460/1999, in cui era stato impugnato il provvedimento di esclusione dell'opponente dal concorso per l'assunzione nel corpo della polizia penitenziaria per superamento del limite di età, definito con la sentenza n.
11845/2002 di accoglimento del ricorso;
il giudizio, anch'esso promosso innanzi al TAR Lazio, avverso l'esclusione dal concorso per l'assunzione nel corpo della polizia penitenziaria per inidoneità all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 122 lett. b) d.lgs n. 443/1992, definito con sentenza di accoglimento n. 3340/2013; il giudizio RGN 11073/2001, con cui era stato chiesto di accertare la responsabilità del per i Controparte_3 danni subiti dall' per il ritardo nell'arruolamento nel corpo di Parte_1 polizia penitenziaria e per la condanna del al risarcimento del CP_4 danno, definito con sentenza del TAR Lazio n. 5489/2014, e il giudizio promosso innanzi al TAR Lazio RGN 11074/2001per l'annullamento del provvedimento di inquadramento nell'organico del corpo di polizia penitenziaria con il grado di Agente, definito anch'esso con sentenza di accoglimento n. 5499/2014. Tanto premesso le parti avevano concordato il compenso dovuto all'avv. in un ammontare pari al Controparte_1
“35% oltre IVA e cap. della sorte capitale, degli emolumenti, dei risarcimenti e/o delle somme che a qualunque titolo verranno liquidate, giudizialmente o stragiudizialmente” in favore dell'opponente in conseguenza dei provvedimenti giurisdizionali adottati all'esito dei predetti giudizi, precisando che nulla sarebbe stato dovuto in caso di mancato riconoscimento delle pretese azionate. Sul punto si osserva che con la citata sentenza n. 5489/2014 il TAR Lazio aveva accolto la domanda di pagina 11 di 24 accertamento del diritto dell' ad essere inquadrato, ai fini Parte_1 giuridici, nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria a partire dall'1.4.1998 nonché la richiesta risarcitoria avanzata dallo stesso odierno opponente, quantificando il danno nel 50% della somma che avrebbe percepito tra l'1.04.1998 e il 12.05.2001 oltre all'integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali e assicurativi, con rivalutazione ISTAT a far tempo dall'1.04.1998 e interessi legali dal dovuto al saldo (cfr. all.
1.8 di parte opposta).
7. Ciò posto va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente che ha evidenziato l'avvenuto decorso del termine di tre anni, previsto dall'art. 2956 c.c.
Al riguardo si osserva che la prescrizione presuntiva, di cui all'invocato art. 2956 c.c., diversamente dalla prescrizione ordinaria, che presuppone unicamente l'inerzia del titolare del credito, che non esercita il suo diritto per il tempo normativamente previsto, si fonda sulla presunzione che il pagamento, in ragione della natura dell'obbligazione, sia intervenuto decorso un certo lasso di tempo.
In altre parole, il diritto di credito di un professionista per il pagamento del suo compenso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, ma, decorsi tre anni dall'esaurimento dell'incarico professionale, si presume che il debito sia stato onorato.
pagina 12 di 24 Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di prescrizione presuntiva non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione in parola il riconoscimento del credito nella misura richiesta (cfr. Cass. n. 7527 del 15.05.2012 e n. 7277 del 7.04.2005 in cui è chiarito che “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore. Ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito”).
Pertanto, deve ritenersi l'inefficacia dell'eccezione in parola attesa l'incompatibilità con le difese svolte da parte opponente al fine di contestare la pretesa creditoria azionata dall'avv. sia in Controparte_1 ragione della nullità degli accordi raggiunti per violazione del divieto del patto di quota lite sia per evidenziare la misura sproporzionata del compenso richiesto.
Sul punto si osserva, inoltre, che, come evidenziato dal professionista opposto, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, “le prescrizioni presuntive trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta” (cfr. Cass.
n. 34710 del 27.12.2024; n. 10379 del 30.04.2018 e n. 9930 dell'8.05.2014).
pagina 13 di 24 Ne discende, fermo quanto sopra esposto, l'inoperatività della prescrizione presuntiva a fronte del contratto scritto del 10.06.2014, non potendo condividersi il rilievo che, alla data della relativa stipula, era già maturato il termine di prescrizione in ciò valutato che, a tale data, non era ancora trascorso un triennio dalla definizione dei giudizi RGN 11073/2001;
11074/2001 e N. 2213/2000.
8. Tanto esposto si osserva che l'opposizione è, invece, fondata e va accolta nella misura in cui è stata evidenziata la nullità degli accordi raggiunti dalle parti per violazione del divieto del patto di quota lite, di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 247/2012.
Sul punto si osserva che l'art. 2233, comma 3, c.c., nella sua originaria formulazione, stabiliva che “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
Tale disposizione è stata, successivamente, abrogata dall'art. 2, comma 3 bis, del d.l. n. 233 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del
4.08.2006.
Il divieto in questione è stato, poi, ripristinato dalla legge n. 247 del
31.12.2012.
pagina 14 di 24 In particolare, la diposizione in esame, dopo aver stabilito al terzo comma, che “la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, al quarto comma, stabilisce che “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La ratio del divieto in parola è da ravvisare nella necessità di tutelare gli interessi del cliente, nonché la dignità e la moralità della professione forense e la funzione giurisdizionale suscettibile di essere pregiudicata da apporti di difesa viziati dall'interesse personale (cfr. Cass. n. 6073 del
4.12.1985). In particolare, il divieto mira ad impedire la partecipazione del professionista agli interessi economici finali esterni alla prestazione, dei quali ha assunto il patrocinio, “evitando in tal modo, la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo” (cfr. Cass. n. 23738 del 4.09.2024 e n. 11485 del
19.11.1997).
pagina 15 di 24 Ciò posto si osserva che il divieto del patto di quota lite, che va tenuto distinto dal divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c., a mente del quale gli avvocati, tra gli altri, “non possono neppure per interposta persona rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazioni davanti all'autorità giudiziaria (…) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni”, è violato non solo quando viene attribuita al difensore, a titolo di compenso, una parte dei diritti o dei beni litigiosi, conseguiti dal cliente, ma anche quando l'onorario è rapportato al relativo ammontare in una misura percentuale o in una somma determinata (cfr. Cass. n. 23738 del 4.09.2024
e n. 1701 del 13.05.1971 nonché da ultimo Cass. sezioni unite n. 14699 del
31.05.2025 in cui è stato ribadito che “il divieto trova rilievo non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta”).
Viene, invero, in rilievo un divieto di carattere assoluto, che trova applicazione sia in campo giudiziale che stragiudiziale, come emerge dal tenore della disposizione in questione e dalle generali locuzioni adoperate dal legislatore, a differenza delle più specifiche espressioni di cui al menzionato art. 1261 c.c. (cfr. Cass. n. 21420 del 6.07.2022 e n. 20069 del
30.07.2018, in cui è stato evidenziato che la nullità del contratto per violazione del divieto del patto di quota lite colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche a carattere non contenzioso, sempre che detto patto rappresenti il modo con cui il cliente si
è obbligato a retribuire il difensore o possa, comunque, incidere sul suo trattamento economico).
pagina 16 di 24 Tanto esposto in ordine alla lettura della norma di cui all'art. 13, comma 4, anche al fine di chiarirne il rapporto rispetto alla disposizione di cui all'art. 13, comma 3, che contempla, come del tutto legittima, la determinazione del compenso dovuto all'avvocato in una “percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, si osserva che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il coordinamento tra il terzo e quarto comma impone all'interprete la distinzione tra i patti commisurati, anche in percentuale sul valore dell'affare, che sono ammessi ed il patto di quota lite, che è vietato. Dal combinato disposto dalle due norme si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare
Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21420, non massimata ed i precedenti in essa richiamati), il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va
pagina 17 di 24 ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass.
11485/1997; Cass. 4777/1980)” (cfr. Cass. n. 23738 del 4.09.2024).
In particolare, viola il divieto di patto di quota lite l'accordo che commisura il compenso dell'avvocato al risultato effettivamente ottenuto dal cliente, mentre è lecito l'accordo che ha riguardo a quello che si presume possa essere il valore conseguibile dal procedimento, con la conseguenza che il compenso è rapportato ad un presunto valore economico attribuito ai beni o agli interessi in gioco. Nel dettaglio l'inciso “quanto si prevede possa giovarsene” richiama una valutazione prospettica delle parti in relazione ai vantaggi conseguibili, senza riferimenti al consuntivo dell'attività professionale espletata. Le parti possono, dunque, attribuire un valore alla controversia o alla pratica in cui il legale è chiamato a svolgere la sua opera e riconoscere all'avvocato un compenso percentuale rapportato a tale valore. Non è, invece, valido il patto che prevede un corrispettivo determinato in relazione a quanto la parte conseguirà a seguito dell'attività professionale, così da potersi quantificare il corrispettivo dovuto al legale solo all'esito della lite o, comunque, all'esaurimento della prestazione professionale, determinandone l'ammontare, in relazione a quanto conseguito dal cliente.
pagina 18 di 24 9. Venendo alla disamina del caso di specie, va rilevato che l'accordo economico raggiunto dalle parti è strutturato in modo tale da commisurare il compenso dovuto all'avv. al risultato ottenuto dal Controparte_1 cliente all'esito dell'attività svolta. L'ammontare del compenso è stato, infatti, determinato in una misura pari al 35% delle somme “liquidate giudizialmente o stragiudizialmente” in favore dell' e, quindi, Parte_1 delle somme che sarebbero state incassate da quest'ultimo, per effetto delle sentenze rese a definizione dei giudizi in cui l'opposto aveva prestato la sua opera.
Peraltro, dalla lettura del contratto del 10.06.2014 emerge che l'art. 5, dopo aver determinato il compenso dovuto all'opposto, in una misura pari al 35% delle somme liquidate in favore del cliente, stabiliva che nulla sarebbe stato dovuto dal patrocinato in caso di mancato riconoscimento delle pretese azionate, così realizzando la violazione del divieto del patto di quota lite nella sua massima espansione.
10. Ciò posto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere determinato il compenso dovuto all'avv. per l'opera Controparte_1 resa in favore dell'opponente, come, peraltro, dallo stesso richiesto in sede di costituzione, in via subordinata.
Al riguardo va, infatti, considerato che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, la nullità del patto di quota lite non determina la nullità dell'intero contratto di patrocinio, colpendo unicamente l'accordo relativo al compenso dovuto all'avvocato.
pagina 19 di 24 Ne consegue che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1419, secondo comma, c.c., gli onorari spettanti al legale vanno determinati in base alla normativa applicabile in assenza di accordo e, quindi, per quanto interessa in questa sede, in base ai parametri di cui alle tariffe professionali ovvero ai decreti ministeriali successivamente emessi in vigore alla data di esaurimento dell'incarico professionale (cfr. Cass. n. 20069 del
30.07.2018).
11. Nel dettaglio, con riferimento al giudizio svoltosi innanzi al TAR Lazio
RGN 460/1999, i compensi spettanti all'opposto non possono essere determinati in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014, come richiesto, in via subordinata, dall'opposto, dovendosi avere riguardo ai criteri di liquidazione di cui al DM 585/1994, vigente alla data di definizione del giudizio, con la pronuncia della sentenza n. 11845/2002.
Quanto all'attività svolta dalla documentazione in atti risulta l'elaborazione del ricorso introduttivo, la presentazione dell'istanza di sospensiva con partecipazione del difensore all'udienza in camera di consiglio, cui è seguita la pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, la presentazione dell'istanza di fissazione udienza, il deposito di tre memorie in data 9.11.2001, 3.10.2002 e 25.11.2000 e la partecipazione alla pubblica udienza di discussione in data 23.10.2002 (cfr. all. 1, 1.2 e 1.3 alla comparsa di risposta).
pagina 20 di 24 Ciò posto, premesso il carattere indeterminabile della controversia, vanno riconosciuti, atteso il tenore delle difese svolte, onorari ai valori medi per le attività di studio per € 680,43, consultazione cliente per € 344,73, per la predisposizione del ricorso per € 923,17, per la presentazione della istanza di sospensiva per € 176,91 e per la partecipazione alle due udienze per €
1.528,72, pari a € 764,36 per ciascuna udienza, mentre per la predisposizione delle tre memorie va riconosciuto un compenso di €
681,72, pari a € 227,24 per ciascuna memoria, in una misura corrispondente ai valori minimi atteso che il mancato deposito di tali atti processuali non consente di apprezzare in misura maggiore la prestazione resa, per una somma complessiva di € 4.335,68 oltre spese generali al 10% e così per un dovuto di € 4.769,24 oltre IVA e cassa come per legge.
A tale importo vanno aggiunti i diritti che, in assenza di una parcella redatta in conformità ai parametri di cui alle tariffe professionali al tempo vigenti, vanno quantificati considerando i soli diritti correlati ai suindicati atti e così
€ 12,9 per disamina, considerando € 2,58 per ciascun atto redatto, € 10,33 per la domanda, € 51,65 pari a € 10,33 per ciascuno dei seguenti atti istanza di sospensiva, richiesta di fissazione udienza, tre memorie, € 2,58 per autentica di firma, € 2,58 per iscrizione della causa sul ruolo, € 10,32 per esame dei provvedimenti del giudice, di cui € 5,16 per esame sentenza ed €
5,16 per esame ordinanza, € 5,16 per la partecipazione a ciascuna udienza per un importo complessivo di € 10,32 ed € 10,33 per consultazione con il cliente per un importo complessivo di € 111,01 che considerando le spese generali al 10% determina un dovuto di € 122,11.
In definitiva, dunque, i compensi dovuti all'opposto per il giudizio in esame sono pari a complessivi € 4.891,35 oltre IVA e cassa come per legge.
pagina 21 di 24 12. Si osserva, quindi, che i compensi dovuti all'opposto per l'assistenza prestata nel giudizio RGN 2113/2000 vanno determinati applicando i parametri di cui al DM 140/2012, vigente alla data di definizione del giudizio, con la sentenza n. 3340/2013.
Nel dettaglio, premesso il valore indeterminabile del giudizio, va riconosciuto un compenso pari ai valori medi per tutte le fasi di studio, per
€ 1.440,00, introduttiva, per € 720,00, di trattazione per € 1.440,00 e decisionale per € 1.800,00, per un importo complessivo di € 5.400,00 che comprende anche il compenso dovuto per l'istanza di sospensiva formulata nello stesso ricorso introduttivo (cfr. all. 1.4, 1.5 e 1.6). Il tenore delle difese svolte non giustifica il riconoscimento di compensi di maggiore ammontare.
13. Vanno applicati i parametri di cui al DM 55/2014 per determinare il compenso spettante all'opposto nel giudizio RGN 11073/2001 definito con la sentenza n. 5489 del 23 maggio 2014 (cfr. all.
1.8 alla comparsa).
In particolare, per tale giudizio può essere riconosciuto il compenso nella misura richiesta, pari ai minimi di cui al citato DM 55/2014, per le fasi di studio, in ragione di € 978,00, introduttiva, in ragione di € 675,00, di €
1.085 per la fase di trattazione e di € 1.653,00 per quella decisionale, risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di attività ascrivibili a tali fasi del procedimento (cfr. all.
1.7 e 1.9 alla comparsa). Nessun compenso può essere liquidato per la domanda cautelare, non risultandone la proposizione dalla documentazione in atti. In definitiva, va riconosciuto un compenso di € 4.391,00 pari a € 5.049,65 considerando le spese generali al 15%.
pagina 22 di 24 14.
Considerato che
anche il giudizio RGN 11074/2001 è stato definito quando
è entrato in vigore il DM 55/2014 (cfr. sentenza n. 5499/2014 del
23.05.2014 all.
1.11 alla comparsa di costituzione) e che anche per tale procedimento, dalla documentazione in atti, risultano svolte attività professionali ascrivibili alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, mentre non risulta proposta una domanda cautelare (cfr. all.
1.10 e 1.12), va liquidata la somma di € 5.049,65, incluse spese generali, in ciò considerata la richiesta di determinazione del compenso ai valori minimi formulata dallo stesso opponente.
15. In definitiva, va liquidato in favore della parte opposta un compenso di €
20.390,65 oltre IVA e cassa come per legge e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, rapportate al valore dell'accolto, ai valori medi, ridotti del 30%, per tutte le fasi del giudizio, atteso il carattere delle difese svolte, il mancato deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e di una sola memoria ex art. 190 c.p.c.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell'opponente.
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude il carattere temerario della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 23 di 24 • in parziale accoglimento dell'opposizione proposta: a) dichiara nullo il contatto concluso dalle parti in data 10.06.2014, nella parte relativa alla determinazione del compenso spettante all'opposto, b) revoca il decreto ingiuntivo n. 19746 emesso da questo Tribunale in data 13.11.2021 e c) condanna al Parte_1 pagamento in favore di Parte_2 ella somma di € 20.390,65 oltre IVA e cassa come
[...] per legge e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.553,90 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
• pone le spese di ctu a carico definitivo di parte opponente;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
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