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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19280/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Mogliano Veneto, via Garibaldi, n. 3/A, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gianluca Sicchiero (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Torino, n. Email_1
180 – lo stesso è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._2
Dorsoduro 891, rappresentata e difesa dall'avv. Vianello Cleo del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, n.468/B – la Email_2 stessa è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter in data
19.03.2025 (che richiamano quelle del 13.03.2025) in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 20.03.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
N. R.G. 19280/2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in data 3.10.2024, il Sig. ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la modifica della sentenza di divorzio n. 428/2019 del 4.03.2019 (come modificata dal provvedimento del Tribunale di Venezia del 21.04.2021) e in particolare di disporre la modifica della regolamentazione del regime di mantenimento e frequentazione con il figlio minore;
Per_1 ritenuto che si costituiva in giudizio chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da Controparte_1 quelli richiesti dal ricorrente aventi il medesimo oggetto;
ritenuto che, prima dell'udienza di comparizione fissata per il 20.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente la modifica della sentenza di divorzio nei seguenti termini:
1. prendere atto dei nuovi impegni lavorativi del signor che lo porteranno a lavorare per circa 4 mesi all'anno (divisi Pt_1 in due mesi l'anno per due volte l'anno) negli Stati Uniti d'America;
2. disporre, per l'effetto, che durante tali mesi di trasferta lavorativa del Signor negli Stati Uniti il figlio Pt_1 Per_1 rimanga collocato presso la madre (ove il minore ha già collocazione prevalente e residenza), con facoltà per la madre, ove ve ne fosse bisogno nei predetti periodi di trasferta del padre di di esercitare la responsabilità genitoriale per le questioni Per_1 di ordinaria amministrazione in via esclusiva, ed in modo uguale per il padre, ove ve ne fosse bisogno, nei brevi periodi di trasferta lavorativa della madre;
3. disporre che il signor comunichi alla sig.ra con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di Pt_1 CP_1 partenza, i periodi in cui lo stesso soggiornerà per motivi di lavoro negli Stati Uniti;
del pari la Signora comunicherà CP_1 al signor , sempre con due mesi di anticipo, i propri eventuali brevi periodi di trasferta lavorativa durante i quali il Pt_1 signor si occuperà del figlio con collocazione del minore presso l'abitazione del padre a Mogliano Veneto;
Pt_1 Per_1
4. le parti concordano che le reciproche trasferte lavorative non avvengano durante la chiusura scolastica estiva essendo in tale lungo periodo più complessa la gestione del figlio;
5. disporre che durante il periodo in cui il Signor sarà negli Stati Uniti, questi versi a favore della signora Pt_1 CP_1
€ 474,00 al mese per ogni mese di assenza oltre ai 474,00 € che egli già versa mensilmente a titolo di mantenimento del figlio oltre aggiornamenti annuali Istat;
Per_1
6. disponga che, una volta che il signor rientrerà dal soggiorno lavorativo negli Stati Uniti, possa Parte_1 recuperare il tempo in cui non ha potuto godere del figlio in base ad un calendario che sarà stabilito di comune accordo con Controparte_ la signora ed il figlio che tenga in considerazioni gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
Per_1
7. fermo il resto.” ritenuto che il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
visto il parere del P.M. che è intervenuto nel processo e ha concluso in data 24.06.2025 come in epigrafe;
ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non sono contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo N. R.G. 19280/2024
sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio minore con entrambi i genitori;
Per_1 ritenuto che neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore. ritenuto di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 428/2019 del 28.02.2019
(pubbl. il 4.03.2019) come modificata con provvedimento del Tribunale di Venezia del 21.04.2021 (dep. il 14.05.2021), vengano modificate nei termini indicati in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamati;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19280/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Mogliano Veneto, via Garibaldi, n. 3/A, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gianluca Sicchiero (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Torino, n. Email_1
180 – lo stesso è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._2
Dorsoduro 891, rappresentata e difesa dall'avv. Vianello Cleo del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, n.468/B – la Email_2 stessa è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter in data
19.03.2025 (che richiamano quelle del 13.03.2025) in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 20.03.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
N. R.G. 19280/2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in data 3.10.2024, il Sig. ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la modifica della sentenza di divorzio n. 428/2019 del 4.03.2019 (come modificata dal provvedimento del Tribunale di Venezia del 21.04.2021) e in particolare di disporre la modifica della regolamentazione del regime di mantenimento e frequentazione con il figlio minore;
Per_1 ritenuto che si costituiva in giudizio chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da Controparte_1 quelli richiesti dal ricorrente aventi il medesimo oggetto;
ritenuto che, prima dell'udienza di comparizione fissata per il 20.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente la modifica della sentenza di divorzio nei seguenti termini:
1. prendere atto dei nuovi impegni lavorativi del signor che lo porteranno a lavorare per circa 4 mesi all'anno (divisi Pt_1 in due mesi l'anno per due volte l'anno) negli Stati Uniti d'America;
2. disporre, per l'effetto, che durante tali mesi di trasferta lavorativa del Signor negli Stati Uniti il figlio Pt_1 Per_1 rimanga collocato presso la madre (ove il minore ha già collocazione prevalente e residenza), con facoltà per la madre, ove ve ne fosse bisogno nei predetti periodi di trasferta del padre di di esercitare la responsabilità genitoriale per le questioni Per_1 di ordinaria amministrazione in via esclusiva, ed in modo uguale per il padre, ove ve ne fosse bisogno, nei brevi periodi di trasferta lavorativa della madre;
3. disporre che il signor comunichi alla sig.ra con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di Pt_1 CP_1 partenza, i periodi in cui lo stesso soggiornerà per motivi di lavoro negli Stati Uniti;
del pari la Signora comunicherà CP_1 al signor , sempre con due mesi di anticipo, i propri eventuali brevi periodi di trasferta lavorativa durante i quali il Pt_1 signor si occuperà del figlio con collocazione del minore presso l'abitazione del padre a Mogliano Veneto;
Pt_1 Per_1
4. le parti concordano che le reciproche trasferte lavorative non avvengano durante la chiusura scolastica estiva essendo in tale lungo periodo più complessa la gestione del figlio;
5. disporre che durante il periodo in cui il Signor sarà negli Stati Uniti, questi versi a favore della signora Pt_1 CP_1
€ 474,00 al mese per ogni mese di assenza oltre ai 474,00 € che egli già versa mensilmente a titolo di mantenimento del figlio oltre aggiornamenti annuali Istat;
Per_1
6. disponga che, una volta che il signor rientrerà dal soggiorno lavorativo negli Stati Uniti, possa Parte_1 recuperare il tempo in cui non ha potuto godere del figlio in base ad un calendario che sarà stabilito di comune accordo con Controparte_ la signora ed il figlio che tenga in considerazioni gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
Per_1
7. fermo il resto.” ritenuto che il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
visto il parere del P.M. che è intervenuto nel processo e ha concluso in data 24.06.2025 come in epigrafe;
ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non sono contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo N. R.G. 19280/2024
sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio minore con entrambi i genitori;
Per_1 ritenuto che neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore. ritenuto di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 428/2019 del 28.02.2019
(pubbl. il 4.03.2019) come modificata con provvedimento del Tribunale di Venezia del 21.04.2021 (dep. il 14.05.2021), vengano modificate nei termini indicati in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamati;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero