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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 311/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STRAFACE GIUSEPPE Parte_1
PARTE ATTRICE contro on il patrocinio dell'avv. ZAGARESE ETTORE CP_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatogli in data 2/2/2022 con il quale era stato intimato di pagare la somma di € 28.105.24 in forza di due assegni bancari rilasciati a titolo di caparra confirmatoria in occasione della stipula del contratto preliminare di compravendita del 20.10.2021 di vendita di un terreno per l'importo di € 135.000.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva la nullità del preliminare di vendita per la mancata sottoscrizione da parte della comproprietaria e, Persona_1
conseguentemente, la nullità e, quindi, l'assenza della promessa di pagamento posta a base del precetto.
, costituitosi in giudizio, evidenziava di aver sottoscritto il contratto a nome e CP_1
per conto del coniuge la quale non si era mai opposta alla vendita Persona_1
confermando la volontà nella missiva inviata il 29.12.2021.
Parte opposta, pertanto, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, rappresentava l'insussistenza dell'eccepita nullità del contratto e, quindi, della promessa di pagamento e del precetto.
La causa fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Preliminarmente occorre dare atto che con note depositate il 24.11.2025 entrambe le parti hanno rappresentato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere avendo raggiunto un accordo transattivo.
La sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, a seguito della definizione transattiva del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta. In considerazione delle ragioni di definizione del giudizio che non attengono direttamente ai motivi proposti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , rigettata ogni altra Parte_1 CP_1
istanza eccezione deduzione, così provvede:
◼ Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
◼ Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 311/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STRAFACE GIUSEPPE Parte_1
PARTE ATTRICE contro on il patrocinio dell'avv. ZAGARESE ETTORE CP_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatogli in data 2/2/2022 con il quale era stato intimato di pagare la somma di € 28.105.24 in forza di due assegni bancari rilasciati a titolo di caparra confirmatoria in occasione della stipula del contratto preliminare di compravendita del 20.10.2021 di vendita di un terreno per l'importo di € 135.000.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva la nullità del preliminare di vendita per la mancata sottoscrizione da parte della comproprietaria e, Persona_1
conseguentemente, la nullità e, quindi, l'assenza della promessa di pagamento posta a base del precetto.
, costituitosi in giudizio, evidenziava di aver sottoscritto il contratto a nome e CP_1
per conto del coniuge la quale non si era mai opposta alla vendita Persona_1
confermando la volontà nella missiva inviata il 29.12.2021.
Parte opposta, pertanto, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, rappresentava l'insussistenza dell'eccepita nullità del contratto e, quindi, della promessa di pagamento e del precetto.
La causa fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Preliminarmente occorre dare atto che con note depositate il 24.11.2025 entrambe le parti hanno rappresentato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere avendo raggiunto un accordo transattivo.
La sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, a seguito della definizione transattiva del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta. In considerazione delle ragioni di definizione del giudizio che non attengono direttamente ai motivi proposti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , rigettata ogni altra Parte_1 CP_1
istanza eccezione deduzione, così provvede:
◼ Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
◼ Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento