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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1238 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 promossa da (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Messina, via Cesare Battisti n. 265, presso lo studio dell'avv. Antonino Bucchiarone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro (C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
“ (C.F. e P.I. , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata dallo (C.F. e P.I. , in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Email_1
Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura in atti,
CONDOMINIO IS. 274/A di Messina (C.F. ), in persona P.IVA_4 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Rocca Guelfonia n. 6, presso lo studio dell'avv. Grazia Pinzone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opposti avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2022, ha Parte_1 introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., azionata con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva, avverso l'ordinanza di delega alle operazioni di vendita del 30 maggio 2019, resa nella procedura esecutiva immobiliare n. 361/2017, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondate le doglianze alla perizia sollevate dalla debitrice e incaricato il delegato alla prosecuzione delle operazioni di vendita dell'immobile pignorato. In particolare, nel provvedimento impugnato è stato ritenuto corretto l'operato dell'esperto il quale, dopo aver rilevato l'insanabilità dei soppalchi e delle aperture di collegamento interne abusivamente realizzate in entrambi i beni staggiti, ha provveduto a stimare i costi di ripristino dello status quo ante decurtandone i relativi importi dai rispettivi valori di vendita giudiziaria. A fondamento dell'opposizione svolta, ha censurato la Parte_1 violazione dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., non avendo l'esperto nominato dal Tribunale comunicato alla società debitrice e ai terzi pignorati la copia della relazione di stima, impendendogli così di presentare tempestivamente le dovute osservazioni all'udienza di comparizione del 28 maggio 2019; ha insistito, inoltre, sull'erroneità dell'indicazione di valore del compendio pignorato effettuata dal c.t.u. (individuata complessivamente in € 240.000,00 a fronte di una superficie di 206,77 mq. e di un valore auspicato pari ad € 330.832,00), con conseguente necessità di dichiarare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e del successivo avviso di vendita, stante la sussistenza dei presupposti necessari all'accoglimento dell'istanza cautelare. e il Condominio is. 274/A, costituendosi in Controparte_1 giudizio, hanno contestato la fondatezza dell'azione e, insistendo sulla validità dell'azione esecutiva intrapresa e sulla tardività delle contestazioni mosse dall'opponente con il presente giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione. Secondo la prospettazione degli opposti, infatti, sarebbe Parte_1 decaduto dalla possibilità di formulare osservazioni sulla stima dei beni pignorati, sia perché non avrebbe tempestivamente provveduto (all'udienza del 28 maggio 2019) a richiedere un rinvio per l'esame della perizia la cui bozza non era stata comunicata, sia perché le medesime doglianze oggetto del presente giudizio sono già state oggetto di una prima opposizione, tempestivamente proposta in data 19.06.2019 ma successivamente non coltivata dall'opponente e quindi dichiarata inammissibile, cosicché la seconda opposizione del 17.11.2020 è stata ritenuta tardiva dal Giudice dell'esecuzione che, pertanto, l'ha rigettata fissando il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. In assenza di attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025. L'opposizione promossa da è inammissibile. Parte_1
Per la ragione più liquida va rilevato che non è invocabile, nel caso di specie, alcuna invalidità derivata dell'ordinanza di vendita in quanto tale opposizione, proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., risulta tardiva, considerato che la stessa è stata avanzata nei confronti di un'ordinanza di delega alla vendita la cui comunicazione dell'odierno opponente risale pacificamente al 30 maggio 2019.
2 Il termine di venti giorni per la presentazione dell'opposizione agli atti esecutivi è un termine decadenziale, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Dopo lo spirare del termine previsto all'art. 617 c.p.c. senza che sia stata proposta opposizione l'atto esecutivo asseritamente viziato deve ritenersi in ogni caso sanato e definitivamente acquisito al processo esecutivo, anche se verosimilmente affetto da irregolarità. L'unica eccezione a tale principio si ha nel caso di nullità insanabile, cioè di un vizio dell'atto che impedisce al processo esecutivo di perseguire il suo scopo, come tale opponibile anche oltre lo spirare del termine decadenziale.
Ma una simile circostanza non risulta verificatasi nel caso di specie. Invero, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la mancata trasmissione della copia della relazione di stima non determina automaticamente l'invalidità della procedura esecutiva – e quindi l'illegittimità dell'ordinanza di delega alle operazioni di vendita – anzitutto perché una simile conseguenza sanzionatoria non è normativamente prevista, secondariamente perché, alcuna violazione del contraddittorio si è verificata in concreto nel caso in esame. La disciplina di cui all'art. 173 bis disp. att. c.p.c. sulla stima dell'immobile pignorato, attua una forma semplificata di contraddittorio ed è costruita dal legislatore come una fattispecie a formazione progressiva, articolata in più fasi che terminano con il deposito della relazione finale. Considerato poi che l'invio della bozza e i termini per le osservazioni sono funzionali alla formazione della relazione nel contraddittorio delle parti, anche qualora dovesse ritenersi viziata la relazione depositata in giudizio senza la preventiva trasmissione alle parti, si tratterebbe comunque di un'ipotesi di nullità relativa, sanata se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, cioè all'udienza del 28 maggio 2019 fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass., ord., 11 settembre 2018, n. 21984; nonché Cass., ord., 9 ottobre 2017, n. 23493, in tema di consulenza tecnica d'ufficio). La decadenza conseguente all'inosservanza del termine, peraltro, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e quindi anche in sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo (sottratta, dunque, alla disponibilità delle parti).
Tale conclusione trova fondamento nella ratio posta a base del sistema normativo che disciplina il processo esecutivo che, per quanto d'interesse, è quella di garantire la ragionevole durata della procedura esecutiva, anche con riferimento alla fase della vendita – atteso che la dilatazione dei tempi pregiudica in primo luogo e soprattutto l'interesse del debitore esecutato – e, al contempo, di salvaguardare il rispetto del diritto di difesa delle parti, garantendo il contraddittorio là dove previsto.
3 Nel presente giudizio, invero, non ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, tenuto conto che è stata fissata un'apposita udienza (28 maggio 2019) per provocare il contraddittorio tra le parti e in tale occasione il debitore ha effettivamente formulato delle contestazioni all'elaborato peritale, confermando così di aver avuto adeguata conoscenza del contenuto della relazione. In tale occasione, in particolare, il debitore ha eccepito l'incompletezza della perizia di stima ritenendo che la stessa non avesse adeguatamente tenuto conto del “soppalco esistente e regolarmente catastato”, contestando la sottrazione dal valore di stima delle spese per la regolarizzazione e richiedendo un “richiamo del CTU” (cfr. verbale del 28 maggio 2019, in atti). Tali osservazioni, però, sono state ritenute infondate dal Giudice dell'esecuzione, che le ha respinte. Anche la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è apparsa condivisibilmente infondata e deve ritenersi pretestuosa, dal momento che le divergenti valutazioni espresse dalle parti e dal consulente tecnico d'ufficio non possono confondersi con la violazione del contraddittorio. Ancora, alla constatazione della mancata trasmissione della bozza di relazione non è seguita alcuna richiesta di rinvio dell'udienza, né da parte del debitore né dei terzi pignorati, con la conseguenza che qualsiasi successiva contestazione al riguardo è tardiva e, come tale, inammissibile. In altri termini, le censure avanzate dall'opponente con il presente giudizio sono smentite dalla produzione documentale in atti ove, avuto riguardo agli atti del fascicolo dell'esecuzione immobiliare, emerge come il debitore esecutato, in occasione dell'udienza del 28 maggio 2019, abbia avanzato osservazioni di merito in ordine al contenuto dell'elaborato peritale, mentre i terzi pignorati, benché facultati, non hanno avanzato alcuna richiesta di un rinvio per l'esame della perizia la cui bozza non era stata loro comunicata. Ciò considerato, deve ritenersi che nella specie la procedura attuata sia pienamente legittima e conforme alla ratio sottesa alle norme di rito, avendo assicurato il pieno rispetto del principio del contraddittorio, in quanto tutte le parti del processo sono state messe in condizione di esaminare la relazione ed avanzare eventuali contestazioni. Pertanto, la censura svolta dall'odierno opponente resta in ogni caso oltrechè inammissibile infondata, avendo lo stesso avuto in concreto la possibilità di far valere le proprie ragioni nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. Alla luce dei principi esposti, in conclusione, il motivo relativo all'invalidità dell'ordinanza di vendita in conseguenza della mancata trasmissione della copia della relazione, dalla quale conseguirebbe l'illegittimità dell'esecuzione per violazione del contraddittorio è inammissibile, in quanto tardivamente proposta, oltre che infondata nel merito.
4 Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile - complessità bassa, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di Parte_1 nei confronti di e del Condominio is. 274/A. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1238/2022 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara l'opposizione proposta da inammissibile;
Parte_1
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di e del Condominio is. 274/A, che liquida in Controparte_1
€ 3.809,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1238 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 promossa da (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Messina, via Cesare Battisti n. 265, presso lo studio dell'avv. Antonino Bucchiarone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro (C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
“ (C.F. e P.I. , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata dallo (C.F. e P.I. , in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Email_1
Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura in atti,
CONDOMINIO IS. 274/A di Messina (C.F. ), in persona P.IVA_4 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Rocca Guelfonia n. 6, presso lo studio dell'avv. Grazia Pinzone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opposti avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2022, ha Parte_1 introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., azionata con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva, avverso l'ordinanza di delega alle operazioni di vendita del 30 maggio 2019, resa nella procedura esecutiva immobiliare n. 361/2017, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondate le doglianze alla perizia sollevate dalla debitrice e incaricato il delegato alla prosecuzione delle operazioni di vendita dell'immobile pignorato. In particolare, nel provvedimento impugnato è stato ritenuto corretto l'operato dell'esperto il quale, dopo aver rilevato l'insanabilità dei soppalchi e delle aperture di collegamento interne abusivamente realizzate in entrambi i beni staggiti, ha provveduto a stimare i costi di ripristino dello status quo ante decurtandone i relativi importi dai rispettivi valori di vendita giudiziaria. A fondamento dell'opposizione svolta, ha censurato la Parte_1 violazione dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., non avendo l'esperto nominato dal Tribunale comunicato alla società debitrice e ai terzi pignorati la copia della relazione di stima, impendendogli così di presentare tempestivamente le dovute osservazioni all'udienza di comparizione del 28 maggio 2019; ha insistito, inoltre, sull'erroneità dell'indicazione di valore del compendio pignorato effettuata dal c.t.u. (individuata complessivamente in € 240.000,00 a fronte di una superficie di 206,77 mq. e di un valore auspicato pari ad € 330.832,00), con conseguente necessità di dichiarare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e del successivo avviso di vendita, stante la sussistenza dei presupposti necessari all'accoglimento dell'istanza cautelare. e il Condominio is. 274/A, costituendosi in Controparte_1 giudizio, hanno contestato la fondatezza dell'azione e, insistendo sulla validità dell'azione esecutiva intrapresa e sulla tardività delle contestazioni mosse dall'opponente con il presente giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione. Secondo la prospettazione degli opposti, infatti, sarebbe Parte_1 decaduto dalla possibilità di formulare osservazioni sulla stima dei beni pignorati, sia perché non avrebbe tempestivamente provveduto (all'udienza del 28 maggio 2019) a richiedere un rinvio per l'esame della perizia la cui bozza non era stata comunicata, sia perché le medesime doglianze oggetto del presente giudizio sono già state oggetto di una prima opposizione, tempestivamente proposta in data 19.06.2019 ma successivamente non coltivata dall'opponente e quindi dichiarata inammissibile, cosicché la seconda opposizione del 17.11.2020 è stata ritenuta tardiva dal Giudice dell'esecuzione che, pertanto, l'ha rigettata fissando il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. In assenza di attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025. L'opposizione promossa da è inammissibile. Parte_1
Per la ragione più liquida va rilevato che non è invocabile, nel caso di specie, alcuna invalidità derivata dell'ordinanza di vendita in quanto tale opposizione, proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., risulta tardiva, considerato che la stessa è stata avanzata nei confronti di un'ordinanza di delega alla vendita la cui comunicazione dell'odierno opponente risale pacificamente al 30 maggio 2019.
2 Il termine di venti giorni per la presentazione dell'opposizione agli atti esecutivi è un termine decadenziale, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Dopo lo spirare del termine previsto all'art. 617 c.p.c. senza che sia stata proposta opposizione l'atto esecutivo asseritamente viziato deve ritenersi in ogni caso sanato e definitivamente acquisito al processo esecutivo, anche se verosimilmente affetto da irregolarità. L'unica eccezione a tale principio si ha nel caso di nullità insanabile, cioè di un vizio dell'atto che impedisce al processo esecutivo di perseguire il suo scopo, come tale opponibile anche oltre lo spirare del termine decadenziale.
Ma una simile circostanza non risulta verificatasi nel caso di specie. Invero, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la mancata trasmissione della copia della relazione di stima non determina automaticamente l'invalidità della procedura esecutiva – e quindi l'illegittimità dell'ordinanza di delega alle operazioni di vendita – anzitutto perché una simile conseguenza sanzionatoria non è normativamente prevista, secondariamente perché, alcuna violazione del contraddittorio si è verificata in concreto nel caso in esame. La disciplina di cui all'art. 173 bis disp. att. c.p.c. sulla stima dell'immobile pignorato, attua una forma semplificata di contraddittorio ed è costruita dal legislatore come una fattispecie a formazione progressiva, articolata in più fasi che terminano con il deposito della relazione finale. Considerato poi che l'invio della bozza e i termini per le osservazioni sono funzionali alla formazione della relazione nel contraddittorio delle parti, anche qualora dovesse ritenersi viziata la relazione depositata in giudizio senza la preventiva trasmissione alle parti, si tratterebbe comunque di un'ipotesi di nullità relativa, sanata se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, cioè all'udienza del 28 maggio 2019 fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass., ord., 11 settembre 2018, n. 21984; nonché Cass., ord., 9 ottobre 2017, n. 23493, in tema di consulenza tecnica d'ufficio). La decadenza conseguente all'inosservanza del termine, peraltro, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e quindi anche in sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo (sottratta, dunque, alla disponibilità delle parti).
Tale conclusione trova fondamento nella ratio posta a base del sistema normativo che disciplina il processo esecutivo che, per quanto d'interesse, è quella di garantire la ragionevole durata della procedura esecutiva, anche con riferimento alla fase della vendita – atteso che la dilatazione dei tempi pregiudica in primo luogo e soprattutto l'interesse del debitore esecutato – e, al contempo, di salvaguardare il rispetto del diritto di difesa delle parti, garantendo il contraddittorio là dove previsto.
3 Nel presente giudizio, invero, non ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, tenuto conto che è stata fissata un'apposita udienza (28 maggio 2019) per provocare il contraddittorio tra le parti e in tale occasione il debitore ha effettivamente formulato delle contestazioni all'elaborato peritale, confermando così di aver avuto adeguata conoscenza del contenuto della relazione. In tale occasione, in particolare, il debitore ha eccepito l'incompletezza della perizia di stima ritenendo che la stessa non avesse adeguatamente tenuto conto del “soppalco esistente e regolarmente catastato”, contestando la sottrazione dal valore di stima delle spese per la regolarizzazione e richiedendo un “richiamo del CTU” (cfr. verbale del 28 maggio 2019, in atti). Tali osservazioni, però, sono state ritenute infondate dal Giudice dell'esecuzione, che le ha respinte. Anche la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è apparsa condivisibilmente infondata e deve ritenersi pretestuosa, dal momento che le divergenti valutazioni espresse dalle parti e dal consulente tecnico d'ufficio non possono confondersi con la violazione del contraddittorio. Ancora, alla constatazione della mancata trasmissione della bozza di relazione non è seguita alcuna richiesta di rinvio dell'udienza, né da parte del debitore né dei terzi pignorati, con la conseguenza che qualsiasi successiva contestazione al riguardo è tardiva e, come tale, inammissibile. In altri termini, le censure avanzate dall'opponente con il presente giudizio sono smentite dalla produzione documentale in atti ove, avuto riguardo agli atti del fascicolo dell'esecuzione immobiliare, emerge come il debitore esecutato, in occasione dell'udienza del 28 maggio 2019, abbia avanzato osservazioni di merito in ordine al contenuto dell'elaborato peritale, mentre i terzi pignorati, benché facultati, non hanno avanzato alcuna richiesta di un rinvio per l'esame della perizia la cui bozza non era stata loro comunicata. Ciò considerato, deve ritenersi che nella specie la procedura attuata sia pienamente legittima e conforme alla ratio sottesa alle norme di rito, avendo assicurato il pieno rispetto del principio del contraddittorio, in quanto tutte le parti del processo sono state messe in condizione di esaminare la relazione ed avanzare eventuali contestazioni. Pertanto, la censura svolta dall'odierno opponente resta in ogni caso oltrechè inammissibile infondata, avendo lo stesso avuto in concreto la possibilità di far valere le proprie ragioni nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. Alla luce dei principi esposti, in conclusione, il motivo relativo all'invalidità dell'ordinanza di vendita in conseguenza della mancata trasmissione della copia della relazione, dalla quale conseguirebbe l'illegittimità dell'esecuzione per violazione del contraddittorio è inammissibile, in quanto tardivamente proposta, oltre che infondata nel merito.
4 Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile - complessità bassa, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di Parte_1 nei confronti di e del Condominio is. 274/A. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1238/2022 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara l'opposizione proposta da inammissibile;
Parte_1
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di e del Condominio is. 274/A, che liquida in Controparte_1
€ 3.809,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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