Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GL dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 17 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1187/2024 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Luisa D'Avino, presso cui domicilia in Napoli, alla Via Naccherino, n. 4
Ricorrente
CONTRO in persona del 1.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, CP_1
n.21
-Resistente contumace -
CONTRO
,CP_2 in persona del 1.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato
Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliata in CP 2 alla via Strada Statale 7
bis, n. 62
Altro resistente
CONTRO
Controparte 3 in persona del 1.r.p.t., con sede legale in Roma, al Largo Chigi n.
5
Altro resistente - contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024, e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
371 2023 00157391 50 000, asseritamente notificato il 12.01.2024, formato a
Gestione Separata Liberi Professionisti.
Per mezzo dell'atto introduttivo eccepiva, in particolare, l'avvenuta prescrizione del diritto all'ottenimento del pagamento dei contributi da parte dell' CP_1, essendo trascorso il periodo di cinque anni - termine previsto dall'art. 3, comma 9 della L. 335/1995 - entro il quale l'ente avrebbe dovuto far valere la propria pretesa contributiva;
l'eccezione in parola troverebbe conforto, secondo il ricorrente, nell'assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione, che avrebbe potuto eventualmente prolungare il predetto termine quinquennale.
In più, il ricorrente, la cui posizione si trova iscritta nei registri CP 1 relativi ai lavoratori dipendenti in virtù del lavoro svolto per ITALFERR, ha sempre versato all' CP 4 tutte le somme previdenziali obbligatorie per legge, sicché la pretesa dell'Ente impositore difetterebbe di giustificazione causale.
Pertanto, chiedeva al Tribunale l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione del credito di controparte e, in subordine, per sua inammissibilità per assenza dei presupposti di legge che lo giustificherebbero.
Si costituiva in giudizio l'CP_1, con memoria depositata il 08.05.2022, il quale deduceva, in particolare, stante l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata, alla luce della sua posizione lavorativa, la mancata maturazione della prescrizione del credito vantato nei suoi confronti in virtù della notifica a questo, in data 30.11.2022, dell'avviso bonario. Segnatamente, la doglianza de sig. viene ritenuta priva di pregio in considerazione della Parte 1
presentazione, in data 25.09.2017, della denuncia dei redditi, momento dal quale, secondo la resistente, avrebbe dovuto prendere avvio il computo della prescrizione, coincidendo tale dichiarazione con il momento in cui l'CP_1 avrebbe potuto conoscere la situazione reddituale di controparte e, dunque, esercitare il proprio diritto.
Di tanto, l'CP 1 chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente e la conseguente condanna di questa al pagamento di quanto dovuto, oltre spese, diritti e onorari, per vedere soddisfatta la propria pretesa contributiva.
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione in atti che questo
Giudicante ha tenuto in considerazione per l'emissione dell'odierna pronuncia.
La domanda di parte ricorrente non può essere accolta per le seguenti motivazioni. Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale, della c.d. “ragione più liquida" il Giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, secondo quanto disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che pur logicamente subordinata alle altre sia più evidente e
-
rapidamente risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, che trova fondamento nell'art. 111 della Costituzione, il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. in questo senso
Cass civ. Sez. Un. del 09.10.2008 n. 24883). In tal senso, dunque, da ultimo, la
Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere che il predetto principio della
"ragione più liquida" impone un approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. (cfr. sul punto Cass. Civ.
Sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Orbene, nel caso di specie, è senza dubbio dirimente la questione - preliminare - della prescrizione del credito, posto da parte ricorrente a fondamento della propria domanda.
Sul punto, deve innanzitutto sgomberarsi il campo da dubbi interpretativi circa il dies a quo, e cioè il momento a partire dal quale prende avvio il computo del termine di prescrizione, e, quindi, entro il quale l'ente creditore può legittimamente far valere la propria pretesa creditoria.
La questione de qua è stata recentemente affrontata dal Supremo Consesso di legittimità, con ordinanza n. 27294 del 25 settembre 2023, la quale si è posta in continuità con il già ampiamente consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (cfr.
Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass.13049/2020); sarebbe, dunque, errato,
“ritenere che il termine iniziale della prescrizione [sia] da individuarsi nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non invece nella data di scadenza del pagamento del credito” (cfr., ex multis, Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019);
Sicché, nel caso che ci occupa, essendo i contributi controversi relativi all'annualità
01/2016 12/2016, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione, va individuato, a voler considerare l'ultimo giorno disponibile per il pagamento delle imposte per l'anno 2014, nel 30.11.2016: infatti, secondo quanto previsto dalla circolare CP_1 n. 97 del 08.06.2016, "Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla
Gestione separata si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato
(per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l'anno
2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).".
Per ciò che attiene, invece, il computo e la durata del periodo di prescrizione, va chiarito che la disciplina della prescrizione è compiutamente regolata dalla L. n.
335/95: infatti, l'art. 3 di tale intervento normativo ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto, a partire dall'01/01/96, a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge)
e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma al comma 10, tuttavia, ha fatto salvi sia ai fini della “retroattività" della disposizione, dettata dal comma 9, che della "abrogazione” della sospensione gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). In altri termini, quindi, solo se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge troverà applicazione il risalente termine di prescrizione di dieci anni.
Di tanto, in applicazione della su esposta normativa, la prescrizione per la notifica, regolarmente avvenuta ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell'avviso di pagamento da parte dell'ente impositore deve ritenersi maturata il 30.11.2021.
Sennonché tale termine rientra nel periodo in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi in parola.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; l'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale, dunque, al termine di prescrizione per crediti rientranti in tale arco temporale devono computarsi 311 giorni di sospensione che, nella pratica, vanno aggiunti al periodo ordinario, al fine di vagliare la maturazione della prescrizione.
Pertanto, nel caso di specie, alla predetta data del 30.11.2021 va aggiunto tale periodo, sicché il definitivo termine di maturazione della prescrizione per il diritto di credito de quo deve individuarsi nel 07.10.2022.
Pertanto, risulta evidente che l'avviso bonario è stato notificato oltre l'anzidetto termine di prescrizione, calcolato tenendo conto anche della normativa emergenziale.
La pretesa previdenziale dell'Ente impositore è da ritenersi, dunque, prescritta.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere accolta, poiché parte resistente ha fatto valere il proprio diritto di credito, tramite la notifica dell'avviso bonario, dopo la scadenza del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' CP 1 al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n.
55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- dichiara prescritto l'avviso di addebito n. 371 2023 00157391 50 000 ed estinti i crediti in esso iscritti;
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.190,00 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario
Si comunichi
Nola, lì 17.04.2025
Il GL
Aristide Perrino