Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 26585/2023, avente ad oggetto: inadempimento in contratto di vendita di cose mobili vertente tra
corrente in Parte_1 P.IVA_1
Caupolicane 9450, Bodega 24-Quilicura-Santiago (Cile), in persona dei legali rappresentanti sigg.ri e Parte_2 Parte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orengia
[...]
Attrice
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, Via
Chiatamone n. 6
Convenuta/Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto di compravendita tra le parti in ordine ai container indicati in citazione;
2) Accertare e dichiarare che i container e la relativa merce sono stati consegnati da presso il Porto di Parte_1
Napoli e che dunque la venditrice ha adempiuto alla propria obbligazione;
4) Accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale della compravendita intercorsa tra le parti, per fatto e colpa imputabili alla società convenuta, e per l'effetto
5) Accertare e dichiarare la sussistenza di un danno economico in capo alla conchiudente, quantificato in euro 308.186,53
(USD 337.500,00) e, di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore della promovente dell'importo di euro 308.186,53 (pari al cambio odierno della somma di USD 337.500,00) o, comunque, quell'altra somma accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, corrispondente al cambio vigente al momento della pronuncia, oltre gli interessi commerciali ex D.Lvo 231/2002 come novellato dal giorno del dovuto al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare che la società attorea ha subito ulteriori danni economici, quali diretta conseguenza dell'inadempimento altrui, pari alle spese controstallia e magazzinaggio, viaggio e portuali e di rivendita, oltre al danno da immagine, come documentate, quantificabili in complessivi euro 440.388,53 (pari al cambio odierno della somma di USD 479.004,00);
7) In ogni caso, con il favore degli esposti, diritti, onorari, spese 15,00% a forfait, IVA e CPA e spese successive occorrende;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il tribunale di Parte_1
Napoli per ottenere la condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di euro 308186,53 sostenendo: che nell'estate 2022 era stata contattata dalla convenuta che era interessata all'acquisto di noci del Cile;
che in tali contatti erano stati coinvolti un proprio dipendente dell'area commerciale,
e un socio amministratore delegato, sig. Persona_1
che aveva ordinato 100.000 chilogrammi di Parte_4 CP_1 noci del Cile;
che le noci erano state consegnate presso il Porto di Napoli;
che i container con le noci erano stati scaricati ed allocati in attesa del ritiro da parte della società ordinante;
che i container erano pronti per il ritiro da parte della società convenuta previo pagamento del corrispettivo e presentazione all'autorità portuale dei documenti idonei, rilasciati dalla banca di appoggio;
che non aveva provveduto al pagamento CP_1 delle fatture emesse per le;
che queste erano rimaste in Pt_5 giacenza presso il Porto di Napoli;
che aveva subito ulteriori danni per le spese per il prolungamento della giacenza delle merci e magazzinaggio, per il viaggio, per le spese portuali e di rivendita per complessivi USD 179.004,00 al cambio euro
164.573,38, oltre al danno di immagine quantificabile in USD
300.000, al cambio euro 281.565,88; che in data 19.07.2023 aveva inoltrato alla convenuta formale diffida al pagamento.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, preso atto della mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta nonostante la tempestiva comunicazione dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio, la causa è stata rinviata per la decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Non è stata provata la conclusione del contratto avente ad oggetto la vendita di 100.000 Kg di noci dall'attrice alla convenuta.
In citazione l'attrice ha dedotto che la convenuta aveva avuto contatti con un suo dipendente dell'area commerciale e con un suo socio amministratore, che la convenuta aveva ordinato 100.000 kg di noci, che le noci erano state traportate a Napoli in 5 container, che la convenuta non aveva pagato il corrispettivo concordato.
Nessun documento depositato dimostra la conclusione di un accordo tra l'attrice e la convenuta riferito alla vendita dalla prima alla seconda di 100.000 kg di noci.
Quanto ai mezzi istruttori, con l'ordinanza del 15.07.2024 è stato rilevato: che i capi 2 e 3 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attrice non comprendevano le modalità con le quali la società convenuta avrebbe contattato i dipendenti dell'attrice ed in seguito ordinato 100.000 kg. di noci;
che nei capitoli di prova non era stato indicato il soggetto che per conto della convenuta aveva prima contattato l'attrice e poi ordinato i 100.000 kg di noci;
che i capitoli di prova erano, pertanto, da un lato generici e dell'altro irrilevanti in quanto inidonei a dimostrare la conclusione di un accordo tra l'attrice e la convenuta avente ad oggetto l'acquisto dei 100.000 kg. di noci.
Sulla base di tali argomenti è stata dichiarata l'inammissibilità
e l'irrilevanza della prova testi articolata dall'attrice.
Con l'ordinanza del 12.9.2024, emessa a seguito di istanza dell'attrice del 22.7.2024, è stato rilevato: che il principio di non contestazione, invocato dall'attrice, non opera in caso di contumacia del convenuto;
che gli elementi costitutivi del diritto azionato devono essere allegati da chi propone la domanda ed alla allegazione, in caso contestazione ovvero di contumacia del convenuto, deve seguire la loro dimostrazione;
che l'assunzione dei mezzi istruttori ha lo scopo di confermare o smentire le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa e non può servire a colmare eventuali lacune delle allegazioni di parte;
che i chiarimenti che possono essere richiesti ai testi dal giudice ex art. 253 c.p.c. possono riguardare fatti già oggetto della prova testimoniale;
che il rigetto delle istanze istruttorie era fondato sulla ritenuta inidoneità delle circostanze oggetto della prova a dimostrare la conclusione di un contratto tra l'attrice e la convenuta avente ad oggetto il trasferimento dalla prima alla seconda di un ingente quantitativo di noci in cambio del pagamento di una considerevole somma di denaro;
che in mancanza della allegazione di dati di fatto sufficienti per ritenere che sia stato concluso un contratto tra l'attrice e la convenuta non rileva che siano stati indicati il quantitativo di merce venduta, le modalità con la quale la stessa è stata trasportata in Italia,
i contenitori in cui la stessa è stata stipata.
Va aggiunto che la prova testimoniale richiesta dall'attrice è in contrasto con quanto previsto dall'art. 2721 c.c..
La mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta all'udienza fissata raccogliere il suo interrogatorio formale non
è sufficiente a sostenere la richiesta dell'attrice.
Rimangono incerte le modalità di conclusione del contratto.
Venendo in rilievo l'acquisto di un ingente quantitativo di merce eseguito da una società con sede in Italia da una società cilena era necessario specificare la persona fisica che per conto della società italiana aveva richiesto la merce, il suo ruolo nella società, il suo potere di impegnare la società all'acquisto e conseguentemente al pagamento.
In assenza di tali elementi non è possibile raggiungere la prova in merito al perfezionamento del contratto del quale è stato denunciato l'inadempimento.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1) Rigetta la domanda dell'attrice.
Napoli, 8.5.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa