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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N° 1447/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1447/2022 R.G.A.C.
TRA
con avv. Aurelio DI MARIO;
Parte_1
ATTORE E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1
Avvocatura distrettuale dello Stato;
CONVENUTA All'udienza del 03.04.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore l'avv. Aurelio DI Parte_1 MARIO e per la convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., il procuratore dello Stato dr.ssa . E' Controparte_2 altresì presente, per la pratica forense la dr.ssa . Il G.O.T. Persona_1 invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, con reciproca impugnativa di quelli di parte avversa per i quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 03.04.2025 – proc. n° 1447/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 03.04.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1447/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Aurelio DI MARIO;
Parte_1
ATTORE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1
Avvocatura distrettuale dello Stato;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a colture da animali selvatici.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata sia in fatto sia, di riflesso, in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Ed infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata –
preliminarmente chiarito, si opus sit, che la mancata adozione da parte attrice della procedura prevista dalla L.R. 6/1983 per il risarcimento dei danni a colture da fauna selvatica, censurata dalla convenuta (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 9) e rilevata nella pur espletata C.T.U. (ivi pag. 14), su cui altresì infra, non è condizione per l'esperimento di azione giudiziaria – seppur ben possano delimitati incontrovertibilmente sia il petitum (risarcimento danni a colture da fauna selvatica) sia la causa petendi (violazione, in particolare, dei dettami di cui alla L.R. 6/1983 cit. e ss. mm. e ii.), vi è, tuttavia ed in ogni caso,
3 che l'attore non ha minimamente contestato l'assenza d'inerzia ovvero il difetto di una qualunque condotta omissiva sostanzialmente ritenute dalla convenuta come non configurabili in capo a sé stante l'indicato insieme di iniziative ed azioni asseritamente intraprese per il contenimento della fauna selvatica e la tutela del patrimonio agricolo/zootecnico (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi da fondo pag. 4 a pag. 10).
A tanto l'attore non ha provveduto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo
(e da individuarsi nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 04.05.2023,
quivi essendosi limitato soltanto ad un'impugnativa e contestazione delle avverse “deduzioni” unicamente valutandole, senza alcuna argomentazione e con formula generica e di mero stile, come “infondate ed inammissibili”) né in prosieguo di giudizio (a questo punto ove mai tempestivamente, peraltro non intendendo fruire nemmeno del 1° dei pur concessi termini, anche su suo stesso impulso formalizzato in dette note, ex art. 183, 6° co., c.p.c.), così
irrimediabilmente soffrendo delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c..
Il tutto pur volendo ritenere come in ipotesi provati lo an (cfr. “Relazione di
servizio” dei C.C. forestali della Stazione di Torella del Sannio (CB), in all. n°
2 all'atto introduttivo e cfr. le concordi risultanze, all'udienza del 07.02.2024,
delle pur ammesse prove testimoniali) oltre che il quantum, benché fortemente limitato rispetto a quello azionato [cfr. ancora C.T.U. – ivi pag. 17 e, di poi,
relazione integrativa, ivi pag. 3 – d'altronde ammessa con espressa salvezza di diversa valutazione in termini di rilevanza in sede di decisione finale giusta inimpugnato provvedimento reso all'udienza del 07.02.2024 e benché dal sottoscritto giudicante condivisa (in sé strettamente intesa ed ai fini della conferma del Decreto di liquidazione dei relativi compensi reso il 11.09.2024)
4 e così fatta propria nelle valutazioni operate, negli accertamenti condotti e nei risultati conclusivi raggiunti poiché immuni da vizi di metodo o logico-
giuridici di sorta], in quanto tali circostanze appaiono ad ogni modo vanificate,
processualmente, dalle determinanti e predominanti considerazioni sopra esplicitate id est risultano comunque superate e private (repetita iuvant:
processualmente) di valenza/rilevanza dalle valutazioni che precedono.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata.
Si è consigliati nel compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa stante una pur sussistente (e sostanzialmente accertata) potenzialità lato
sensu lesiva determinata dalla presenza, ad oggi notoriamente eccessiva, della fauna selvatica dedotta in giudizio.
Sempre per le medesime ragioni si è parimenti consigliati nel porre
5 definitivamente le spese ed i compensi per la ridetta C.T.U., secondo quanto sopra anticipato già liquidati con Decreto del 11.09.2024, per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta, con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quella di esse parti sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore di quest'ultimo e siccome di competenza dell'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
contro ”, in persona del legale rappresentante Pt_1 CP_1
p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione o conclusione, così
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa;
3) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico della convenuta Parte_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., le spese ed CP_1
i compensi per la C.T.U. già liquidati con Decreto del 11.09.2024.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 03.04.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1447/2022 R.G.A.C.
TRA
con avv. Aurelio DI MARIO;
Parte_1
ATTORE E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1
Avvocatura distrettuale dello Stato;
CONVENUTA All'udienza del 03.04.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore l'avv. Aurelio DI Parte_1 MARIO e per la convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., il procuratore dello Stato dr.ssa . E' Controparte_2 altresì presente, per la pratica forense la dr.ssa . Il G.O.T. Persona_1 invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, con reciproca impugnativa di quelli di parte avversa per i quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 03.04.2025 – proc. n° 1447/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 03.04.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1447/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Aurelio DI MARIO;
Parte_1
ATTORE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1
Avvocatura distrettuale dello Stato;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a colture da animali selvatici.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata sia in fatto sia, di riflesso, in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Ed infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata –
preliminarmente chiarito, si opus sit, che la mancata adozione da parte attrice della procedura prevista dalla L.R. 6/1983 per il risarcimento dei danni a colture da fauna selvatica, censurata dalla convenuta (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 9) e rilevata nella pur espletata C.T.U. (ivi pag. 14), su cui altresì infra, non è condizione per l'esperimento di azione giudiziaria – seppur ben possano delimitati incontrovertibilmente sia il petitum (risarcimento danni a colture da fauna selvatica) sia la causa petendi (violazione, in particolare, dei dettami di cui alla L.R. 6/1983 cit. e ss. mm. e ii.), vi è, tuttavia ed in ogni caso,
3 che l'attore non ha minimamente contestato l'assenza d'inerzia ovvero il difetto di una qualunque condotta omissiva sostanzialmente ritenute dalla convenuta come non configurabili in capo a sé stante l'indicato insieme di iniziative ed azioni asseritamente intraprese per il contenimento della fauna selvatica e la tutela del patrimonio agricolo/zootecnico (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi da fondo pag. 4 a pag. 10).
A tanto l'attore non ha provveduto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo
(e da individuarsi nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 04.05.2023,
quivi essendosi limitato soltanto ad un'impugnativa e contestazione delle avverse “deduzioni” unicamente valutandole, senza alcuna argomentazione e con formula generica e di mero stile, come “infondate ed inammissibili”) né in prosieguo di giudizio (a questo punto ove mai tempestivamente, peraltro non intendendo fruire nemmeno del 1° dei pur concessi termini, anche su suo stesso impulso formalizzato in dette note, ex art. 183, 6° co., c.p.c.), così
irrimediabilmente soffrendo delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c..
Il tutto pur volendo ritenere come in ipotesi provati lo an (cfr. “Relazione di
servizio” dei C.C. forestali della Stazione di Torella del Sannio (CB), in all. n°
2 all'atto introduttivo e cfr. le concordi risultanze, all'udienza del 07.02.2024,
delle pur ammesse prove testimoniali) oltre che il quantum, benché fortemente limitato rispetto a quello azionato [cfr. ancora C.T.U. – ivi pag. 17 e, di poi,
relazione integrativa, ivi pag. 3 – d'altronde ammessa con espressa salvezza di diversa valutazione in termini di rilevanza in sede di decisione finale giusta inimpugnato provvedimento reso all'udienza del 07.02.2024 e benché dal sottoscritto giudicante condivisa (in sé strettamente intesa ed ai fini della conferma del Decreto di liquidazione dei relativi compensi reso il 11.09.2024)
4 e così fatta propria nelle valutazioni operate, negli accertamenti condotti e nei risultati conclusivi raggiunti poiché immuni da vizi di metodo o logico-
giuridici di sorta], in quanto tali circostanze appaiono ad ogni modo vanificate,
processualmente, dalle determinanti e predominanti considerazioni sopra esplicitate id est risultano comunque superate e private (repetita iuvant:
processualmente) di valenza/rilevanza dalle valutazioni che precedono.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata.
Si è consigliati nel compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa stante una pur sussistente (e sostanzialmente accertata) potenzialità lato
sensu lesiva determinata dalla presenza, ad oggi notoriamente eccessiva, della fauna selvatica dedotta in giudizio.
Sempre per le medesime ragioni si è parimenti consigliati nel porre
5 definitivamente le spese ed i compensi per la ridetta C.T.U., secondo quanto sopra anticipato già liquidati con Decreto del 11.09.2024, per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta, con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quella di esse parti sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore di quest'ultimo e siccome di competenza dell'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
contro ”, in persona del legale rappresentante Pt_1 CP_1
p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione o conclusione, così
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa;
3) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico della convenuta Parte_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., le spese ed CP_1
i compensi per la C.T.U. già liquidati con Decreto del 11.09.2024.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 03.04.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
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