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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S ENTEN ZA nella causa civile iscritta al n. 1510 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'avv. Celestino Federici Parte_1
OPPONENTE
E
, con l'avv. Daniele Zega Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
, proponendo opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc.
[...]
civ., ed esponendo essergli stato intimato dalla convenuta atto di precetto, per complessivi euro 2.421,28, incluse spese di notifica e accessori, contemplante quale titolo esecutivo il decreto del Tribunale di Tivoli n. cronol. 2126/2021 del 8.6.2012, emesso nel procedimento allibrato al n.r.g. 829/2011, relativo al mantenimento dei figli minori a carico dell'odierno
Pagina 1 di 7 opponente, in forza del quale ha chiesto il pagamento delle somme maturate Controparte_1
tra agosto 2019 e ottobre 2019, per essere successivamente inter partes intervenuto, in data
11 novembre 2020, accordo di scioglimento del matrimonio.
2. – ha dedotto, quali motivi di opposizione, l'“abuso del processo nel Parte_1
procedere ad esecuzione”, nonché l'illegittimità dell'atto di precetto per insussistenza del sotteso rapporto creditorio, in ragione del fatto che quegli avrebbe anticipatamente corrisposto, come da scrittura prodotta in copia in atti, a la somma di euro Controparte_1
5.000,00, con riguardo agli importi dovuti a decorrere dal mese di agosto 2019.
3. – ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1
adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: 1) In via preliminare disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, di ogni altro atto successivo e dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti. 2) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto di CP_1
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'Atto di precetto notificato in data 21.03.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.”.
4. – Si è costituita in giudizio, in data 5.7.2023, , contestando quanto dedotto Controparte_1
dall'opponente nonché disconoscendo le sottoscrizioni presenti nella scrittura privata prodotta da parte opponente.
5. – Parte opposta ha così concluso: “si chiede che venga integralmente rigettata
l'opposizione proposta dal Sig. , confermando la validità ed efficacia dell'atto di Pt_1
precetto notificato in data 21.03.2023, con ogni conseguenza in ordine alla rifusione delle spese di lite”.
6. – Avvenuta in data 6.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, è stata fissata l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ciò posto, l'opposizione deve essere respinta, alla luce delle seguenti ragioni.
Pagina 2 di 7 7. – Costituisce questione controversa tra le parti la tempestività dell'istanza di verificazione formulata da parte opponente con memoria di cui all'art. 171 ter, n. 1, cod. proc. civ., depositata in data 28.12.2023; tale istanza è ritenuta siccome tardiva da parte opposta, atteso che l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. è stata fissata in citazione al 15.9.2023, differita d'ufficio, ai sensi dell'art. 268 bis, quarto comma, cod. proc. civ., al 20.9.2023.
Sostiene, sul punto, di aver calcolato i termini di cui all'art. 171 ter avendo Parte_1
come riferimento l'udienza del 7.2.2024, alla quale la causa è stata differita, per mutamento di ruolo del Giudice allora assegnatario, con decreto del Presidente del Tribunale depositato il 6.9.2023, il quale ha rinviato tutti i procedimenti fissati in quattro successive udienze del menzionato Giudice.
7.1. – Orbene, merita rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “la richiesta di verificazione in via incidentale può essere compiuta, entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria e, comunque, se ed in quanto siano potuti avvenire la produzione
e il disconoscimento. In difetto della sua proposizione, il giudice non può tener conto del documento disconosciuto anche se ritiene di avere elementi a sostegno della valutazione della sua autenticità” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 02/08/2011, n. 16915).
7.2. – Assume dunque rilevanza l'indagine in ordine alla tempestività del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ. da parte dell'odierno opponente.
7.3. – Sul punto, ritiene il Tribunale che, in mancanza di decreto adottato ai sensi dell'art. 171 bis cod. proc. civ. dal Giudice istruttore allora titolare della causa, i termini di cui al successivo art. 171 ter debbano ritenersi decorrere con riferimento all'udienza fissata in citazione, non rilevando come noto il rinvio d'ufficio alla prima udienza utile operato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 268 bis, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 17032/2008).
7.4. – D'altro canto, l'ultimo comma dell'art. 171 bis cod. proc. civ., alla cui stregua, “Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.”, è stato
Pagina 3 di 7 introdotto con decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, adottato quando, nel presente giudizio, non solo erano già decorsi i termini di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ. ma anche celebrata l'udienza di trattazione, non implicando tale disposizione la generale regressione di tutti i processi in cui è già consumata la fase del deposito delle memorie integrative.
7.5. – Né assume valore ed efficacia di decreto in materia di verifiche preliminari il provvedimento organizzatorio adottato dal Presidente del Tribunale, e dunque non dal
Giudice istruttore come previsto dall'art. 171 bis cod. proc. civ., depositato in data 6 settembre 2025, con cui sono stati unitariamente rinviati tutti i procedimenti fissati in quattro udienze del Giudice degli stessi già titolare, tramutato ad altro ruolo.
7.6. – Sul punto, osserva inoltre in via dirimente il Tribunale che il suddetto decreto presidenziale è stato depositato in data 6 settembre 2025, allorché erano già scaduti i termini per tutte le memorie integrative con riguardo all'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione (15 settembre 2025), con la conseguenza che, in ogni caso, il successivo decreto di rinvio non può comportare l'effetto di produrre la reviviscenza di termini già inutilmente elassi.
7.7. – Sicché l'istanza di verificazione formulata da parte opponente per la prima volta con memoria depositata in data 28.12.2023 deve ritenersi tardiva in quanto svolta, pur a fronte di disconoscimento operato con comparsa del 5.7.2023, dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
7.8. – D'altro canto, tale tardività non può essere superata mediante la produzione, in allegato alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., di copia di consulenza tecnica d'ufficio grafologica svolta in un diverso giudizio, ciò da cui discenderebbe l'obliterazione del principio delle preclusioni istruttorie, con conseguente compressione del contraddittorio processuale e delle prerogative difensive della parte opposta nel presente giudizio, non avendo peraltro l'opponente, nel produrre il suddetto documento, alcunché specificamente allegato in ordine al suo carattere sopravvenuto rispetto al maturarsi delle anzidette preclusioni.
8. – Tanto premesso, quanto alla doglianza attorea circa la sussistenza di “abuso del processo nel procedere ad esecuzione”, osserva il Tribunale come, alla stregua della stessa
Pagina 4 di 7 prospettazione dell'opponente, i titoli dei due intimati precetti, in cui in tesi l'abuso si invererebbe, sono diversi, l'uno consistente nel decreto del Tribunale di Tivoli n. cronol.
2126/2021 del 8.6.2012, l'altro nel successivo accordo di divorzio, così come diversi sono i crediti maturati, in forza dei suddetti titoli, nell'arco temporale di rispettiva vigenza.
8.1. – D'altro canto, merita osservare come il precetto non sia atto dell'esecuzione bensì alla stessa precedente, con la conseguenza che non colgono nel segno le deduzioni, così come i riferimenti giurisprudenziali, relativi all'effettuazione di diversi pignoramenti per il medesimo credito, trattandosi peraltro, come suindicato, di crediti diversi.
9. – Ciò posto, quanto al merito, occorre in primo luogo rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
9.1. – Ne consegue, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Cass. n. 25412 del 2013).
9.2. – L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr., Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
9.3. – Tanto premesso, merita considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel
Pagina 5 di 7 presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n.
3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n.
9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass.
29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
9.4. – In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto
(o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
Pagina 6 di 7 10. – Orbene, il titolo posto a fondamento del precetto qui opposto è costituito, come rammentato, dal decreto del Tribunale di Tivoli n. cronol. 2126/2021 del 8.6.2012, emesso nel procedimento allibrato al n.r.g. 829/2011, con la conseguenza che, in quanto titolo giudiziale, non possono essere messi in discussione, attraverso una rivalutazione delle statuizioni di tale provvedimento beninteso non ammissibile in questa sede, l'accertamento e la determinazione del credito ivi consegnati e tradotti nel precetto tramite mere operazioni matematiche.
10.1. – D'altro canto, richiamato quanto osservato in ordine alla tardività dell'istanza di verificazione, non è stata data la prova della sussistenza di atti estintivi o modificativi del credito venuti in essere successivamente alla formazione del titolo.
11. – Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da deve essere Parte_1
respinta in quanto infondata.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
12. – Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione anticipata di parte opposta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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