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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8478/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
rappresentate e difese in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Sara Brazzini
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da note scritte depositate il 09.04.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; Parte_1 Parte_2
nata il [...]; nata il [...]; tutte nate in Parte_3
Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadine italiane jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
1 A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di , Persona_1
cittadino italiano nato in [...] il [...], figlio di e (cfr. Per_2 Persona_3
doc. 4: certificato di nascita trascritto nei registri dello Stato civile italiano presso il
Comune di Valli del Pasubio - VI) ivi deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Alla prima udienza del giorno 11.11.2024 trattata ex art. 127 ter cpc, la causa veniva rinviata al 10.04.2025, rilevato che: il certificato di matrimonio tra Persona_4
e la ricorrente, , depositato quale doc. 7, non
[...] Parte_2
risultava regolare in quanto la relativa traduzione in lingua italiana non era munita di
“apostilla”; mancava il “certificato di non naturalizzazione” relativo all'avo antenato, capostipite della discendenza italiana delle ricorrenti;
con nota di deposito del
31/03/2025 veniva prodotto e dedotto quanto richiesto e, richiamate le conclusioni precisate dalle sole ricorrenti con note scritte depositate il 09/04/2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dalle ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che, per quanto concerne la richiesta di produzione del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, con nota di deposito del 31.03.2025 le ricorrenti hanno correttamente dato atto che l'avo stesso “è nato in [...], pertanto egli era cittadino brasiliano iure soli, ed è stato riconosciuto italiano, come dimostrato dal certificato di nascita trascritto nei registri dello Stato civile italiano presso il Comune di Valli del Pasubio (VI) (cfr. doc. 4)”. Si rileva, infine, che la data di nascita della ricorrente va correttamente individuata in forza del rispettivo Parte_2
2 certificato allegato al ricorso (cfr. doc. 6) e non come invece indicato nell'epigrafe dell'atto.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, il certificato di nascita dell'avo, , risulta essere Persona_1
stato trascritto nei registri dello Stato civile italiano presso il Comune di Valli del
Pasubio (VI), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
3 Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_1
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, , che l'aveva a propria volta Parte_2
trasmessa alle sue discendenti, odierne ricorrenti, sicché anche queste ultime sono a loro volta cittadine italiane.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione (essendo la figlia dell'avo, , nata il [...]) e, Parte_2
dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Si osserva, ancora, che le ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma senza successo.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
4 anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_1
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che nata il Parte_1
27.04.1990 in Brasile, ivi residente in [...], Santa Catarina, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che nata il Parte_2
5 04.07.1960 in Brasile, ivi residente in [...], Rondonia, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_1
- accerta e dichiara che nata il [...] in Parte_3
Brasile, ivi residente in [...], Rondonia, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_1
;
[...]
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 23/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8478/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
rappresentate e difese in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Sara Brazzini
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da note scritte depositate il 09.04.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; Parte_1 Parte_2
nata il [...]; nata il [...]; tutte nate in Parte_3
Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadine italiane jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
1 A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di , Persona_1
cittadino italiano nato in [...] il [...], figlio di e (cfr. Per_2 Persona_3
doc. 4: certificato di nascita trascritto nei registri dello Stato civile italiano presso il
Comune di Valli del Pasubio - VI) ivi deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Alla prima udienza del giorno 11.11.2024 trattata ex art. 127 ter cpc, la causa veniva rinviata al 10.04.2025, rilevato che: il certificato di matrimonio tra Persona_4
e la ricorrente, , depositato quale doc. 7, non
[...] Parte_2
risultava regolare in quanto la relativa traduzione in lingua italiana non era munita di
“apostilla”; mancava il “certificato di non naturalizzazione” relativo all'avo antenato, capostipite della discendenza italiana delle ricorrenti;
con nota di deposito del
31/03/2025 veniva prodotto e dedotto quanto richiesto e, richiamate le conclusioni precisate dalle sole ricorrenti con note scritte depositate il 09/04/2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dalle ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che, per quanto concerne la richiesta di produzione del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, con nota di deposito del 31.03.2025 le ricorrenti hanno correttamente dato atto che l'avo stesso “è nato in [...], pertanto egli era cittadino brasiliano iure soli, ed è stato riconosciuto italiano, come dimostrato dal certificato di nascita trascritto nei registri dello Stato civile italiano presso il Comune di Valli del Pasubio (VI) (cfr. doc. 4)”. Si rileva, infine, che la data di nascita della ricorrente va correttamente individuata in forza del rispettivo Parte_2
2 certificato allegato al ricorso (cfr. doc. 6) e non come invece indicato nell'epigrafe dell'atto.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, il certificato di nascita dell'avo, , risulta essere Persona_1
stato trascritto nei registri dello Stato civile italiano presso il Comune di Valli del
Pasubio (VI), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
3 Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_1
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, , che l'aveva a propria volta Parte_2
trasmessa alle sue discendenti, odierne ricorrenti, sicché anche queste ultime sono a loro volta cittadine italiane.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione (essendo la figlia dell'avo, , nata il [...]) e, Parte_2
dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Si osserva, ancora, che le ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma senza successo.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
4 anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_1
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che nata il Parte_1
27.04.1990 in Brasile, ivi residente in [...], Santa Catarina, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che nata il Parte_2
5 04.07.1960 in Brasile, ivi residente in [...], Rondonia, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_1
- accerta e dichiara che nata il [...] in Parte_3
Brasile, ivi residente in [...], Rondonia, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_1
;
[...]
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 23/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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