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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la se- guente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4724/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
INPS rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Oliva
E
AP IA rappresentata e difesa dall'avv.to Casaburo Lucia
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.09.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l'INPS, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. intro- dotto da OL IA al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la insussistenza del requisito sanitario.
Si costituiva in giudizio OL IA la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto del ricorso con vittoria del- le spese del giudizio. All' udienza del 13.11.2024 veniva disposta la rinnovazione della Ctu ed all'udienza del 2.4.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da ta- le disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle par- ti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono di- chiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del con- sulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consu- lente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introdutti- vo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un ulteriore approfondimento medico- legale ed è stata disposta la rinnovazione della
1 consulenza tecnica.
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, dott. Boc- cia Francesco ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente tra- scritti.
In particolare il CTU ha accertato che la signora OL IA è affetta dalle seguenti infermi- tà: “1) Carcinoma follicolare della tiroide su iperplasia nodulare, trattato con tiroidectomia totale e successiva terapia radiometabolica con Iodio131, in attuale follow-up; 2) Obesità di 2° grado (IMC 36,3) in soggetto con riferita sintomatologia algica poliarticolare;
3) Lievi note di cardiopa- tia ipertensiva;
4) Edentulia parziale protesizzata dell' arcata superiore.”. Ha evidenziato che fatta eccezione per la patologia odontoiatrica, la cui presenza risulta agli atti documentata per la prima volta solo nel mese di aprile 2023, epoca di effettuazione della visita peritale espletata nel corso del precedente procedimento di ATP (cfr. relativa relazione di CTU rinvenuta in atti), le restanti infer- mità erano tutte già presenti al momento della visita di revisione INPS del 18.07.2022 e nessuna di esse risulta essere successivamente andata incontro a significativo aggravamento nel corso del tem- po.
Rispetto alle contestazioni mosse dalla parte convenuta nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza in ordine alla valutazione da parte del CTU del carcinoma follicolare della tiroi- de, si osserva che è stata attribuita a tale patologia una percentuale di invalidità pari al 41% ed il dott. Boccia ha avuto cura di motivare esaustivamente tale percentualizzazione . Infatti, ha sottoli- neato che nella valutazione di tale condizione morbosa vi è innanzitutto da considerare che, sulla base sia delle caratteristiche istologiche della neoplasia con assenza di interessamento linfonodale e di localizzazioni a distanza, che di quelle clinico-evolutive, si tratta di una patologia che, se adegua- tamente e precocemente trattata, ha nella stragrande maggioranza dei casi un decorso assolutamente favorevole, con una elevatissima percentuale di sopravvivenza a lungo termine, per cui non può in alcun modo essere ritenuta una neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole. Pertanto, tenuto conto, oltre alla già citata assenza di segni di recidiva e/o progressione neoplastica al succes- sivo follow-up, anche del fatto che il trattamento ormonale sostitutivo poi praticato ha consentito un persistente e buon controllo clinico e laboratoristico, la conseguente riduzione della capacità lavora- tiva realizzatasi nel caso in esame a carico del ricorrente risulta congruamente valutabile nella misu- ra percentuale del 41% (quarantuno per cento), quale valore intermedio tra quello (70%) previsto dal codice tabellare 9323 (“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) e quello (11%) previsto invece dal codice 9322 (“neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”). La diversa valutazione del 50% proposta dal CTU nominato nel corso del precedente ATP sempre sulla base di un'applicazione congiunta degli stessi codici 9322 e 9323, è da ritenere che, in assenza di qualsivoglia reale motivazione espressa a tal proposito dallo stesso consulente, tale superiore per- centuale del 50% non sia assolutamente giustificata. Le conclusioni del CTU, il quale ha accertato che la perizianda presenta una riduzione permanente complessiva della capacità lavorativa pari al 64% (sessantaquattro per cento), trovano piena giusti- ficazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fat- te proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque accolta e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza.
Stante l'esito complessivo delle due fasi di giudizio , le spese di lite sono integralmente compen- sate tra le parti.
Le spese di Ctu di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell'INPS, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il ricono-
2 scimento dell'assegno mensile di assistenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone le spese di Ctu , redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione , come liquidate in separato decreto a carico dell'INPS Così deciso in Nola il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
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