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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.2906 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
( ) nata a Parte_1 Parte_2
PO CH, AL (Stati Uniti d'America) il 21.06.1969, c.f. residente in 2940 S. C.F._1
Lisa Pl, Tucson, AZ 85730 (Stati Uniti d'America) elettivamente domiciliata presso l'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo rappresentante e difensore unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * *
Con ricorso depositato in data 6.3.2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente diretta di
[...]
(altrimenti conosciuto come A_ [...]
) nato a [...] Persona_2
Golfo (TP) l'11.01.1902 (doc. 1 e 2 all. al ricorso) e coniugatosi il 25.11.1936 (doc.3) a New York, New York (Stati Uniti
d'America) con (altrimenti conosciuta come CP_2
), anch'ella nata a [...] Controparte_3
Golfo (TP) e da tale unione, il 15.01.1942, nasceva a New
York, New York (Stati Uniti d'America- doc.4) il SI. CP_4
(altrimenti conosciuto come ). Persona_3
Il SI. si naturalizzava A_ cittadino statunitense in data 07.02.1944 (doc.6 e 7).
In data 02.12.1967 a PO CH, AL (Stati Uniti
d'America-doc.8), il SI. contraeva Persona_3 matrimonio con la SI.ra , nata il Persona_4
22.06.1942 in AD (Stati Uniti d'America) e da tale unione, in data 21.06.1969, nasceva la ricorrente
[...]
(correntemente ) alias Parte_1 C.F._2 Parte_2
a PO CH AL (Stati Uniti Persona_5
d'America – doc.9) la quale contraeva matrimonio in data
24.08.1996 a Las Vegas, NE (Stati Uniti d'America- doc.
10 e 11) con il SI. , nato il [...] in Persona_6
AL (Stati Uniti d'America).
Va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dalla ricorrente sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
2 Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, risulta in atti che A_
, che si assume in ricorso essere colui dal quale, secondo
[...] la ricorrente, discenderebbe il suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, si naturalizzò cittadino statunitense il 7.2.1944, rinunciando espressamente alla Per_ cittadinanza italiana (all.6 e 7 al ricorso), quando il figlio aveva due anni, essendo nato il [...].
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai
3 nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza
(Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che abbia ritenuto di avvalersi, CP_4 non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n. 555 del 1912, (applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Sulla base di tali elementi, ne consegue il rigetto del ricorso.
4 Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Lascia le spese di lite a carico della ricorrente
Così deciso in Palermo, il 7 giugno 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.2906 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
( ) nata a Parte_1 Parte_2
PO CH, AL (Stati Uniti d'America) il 21.06.1969, c.f. residente in 2940 S. C.F._1
Lisa Pl, Tucson, AZ 85730 (Stati Uniti d'America) elettivamente domiciliata presso l'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo rappresentante e difensore unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * *
Con ricorso depositato in data 6.3.2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente diretta di
[...]
(altrimenti conosciuto come A_ [...]
) nato a [...] Persona_2
Golfo (TP) l'11.01.1902 (doc. 1 e 2 all. al ricorso) e coniugatosi il 25.11.1936 (doc.3) a New York, New York (Stati Uniti
d'America) con (altrimenti conosciuta come CP_2
), anch'ella nata a [...] Controparte_3
Golfo (TP) e da tale unione, il 15.01.1942, nasceva a New
York, New York (Stati Uniti d'America- doc.4) il SI. CP_4
(altrimenti conosciuto come ). Persona_3
Il SI. si naturalizzava A_ cittadino statunitense in data 07.02.1944 (doc.6 e 7).
In data 02.12.1967 a PO CH, AL (Stati Uniti
d'America-doc.8), il SI. contraeva Persona_3 matrimonio con la SI.ra , nata il Persona_4
22.06.1942 in AD (Stati Uniti d'America) e da tale unione, in data 21.06.1969, nasceva la ricorrente
[...]
(correntemente ) alias Parte_1 C.F._2 Parte_2
a PO CH AL (Stati Uniti Persona_5
d'America – doc.9) la quale contraeva matrimonio in data
24.08.1996 a Las Vegas, NE (Stati Uniti d'America- doc.
10 e 11) con il SI. , nato il [...] in Persona_6
AL (Stati Uniti d'America).
Va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dalla ricorrente sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
2 Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, risulta in atti che A_
, che si assume in ricorso essere colui dal quale, secondo
[...] la ricorrente, discenderebbe il suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, si naturalizzò cittadino statunitense il 7.2.1944, rinunciando espressamente alla Per_ cittadinanza italiana (all.6 e 7 al ricorso), quando il figlio aveva due anni, essendo nato il [...].
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai
3 nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza
(Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che abbia ritenuto di avvalersi, CP_4 non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n. 555 del 1912, (applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Sulla base di tali elementi, ne consegue il rigetto del ricorso.
4 Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Lascia le spese di lite a carico della ricorrente
Così deciso in Palermo, il 7 giugno 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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