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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2024, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 327/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 327/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 12 NOVEMBRE 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 327/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 06 Parte_1 CodiceFiscale_1 agosto 1968 e residente in OF (AV), rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Carlo La Sala, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in IN, al viale Italia n.
10;
AVV. ANTONIO CARLO LA SALA (C.F. ), nato ad CodiceFiscale_2
AL (AV9 il 27 aprile 1943, quale difensore di se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in IN, al viale Italia n. 10;
ATTORI
E
(C.F. ), nata ad [...] il 30 RO CodiceFiscale_3 giugno 2970;
(C.F. ), nata ad [...] il 31 Controparte_2 CodiceFiscale_4 marzo 1975, entrambe rappresentate e difese, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfonso Lenza (C.F. CodiceFiscale_5 R.G. n. 327/2019
C), presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Mercato San
Severino (SA), alla via Ferrovia n. 23;
CONVENUTE
NONCHÉ
(C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
(C.F. , quali genitori esercenti la
[...] CodiceFiscale_6 responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...] e C.F._7 [...]
(C.F. , nato ad [...] il 09 CP_4 CodiceFiscale_8 dicembre 2009 e residente in [...];
(C.F. ), quale padre esercente Controparte_5 CodiceFiscale_9 la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
(C.F. , residente in [...]
[...] CodiceFiscale_10
(AV), alla via Tavernole snc;
CONVENUTI CONTUMACI
E
(C.F. , nata ad [...] il CP_6 CodiceFiscale_11
05/09/1969 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv.
Rosangela De Feo (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_12 elettivamente domiciliata in IN, alla via Francesco Guarini n. 69;
INTERVENTRICE ADESIVA AUTONOMA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali R.G. n. 327/2019
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
l'Avv. Antonio Carlo La Sala hanno evocato in giudizio , RO anche quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
e , anche quale esercente la Persona_2 Controparte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
nonchè , quale padre esercente la responsabilità CP_4 Controparte_5 genitoriale sulla minore e Persona_2 CP_3
quale padre esercente la responsabilità la responsabilità genitoriale
[...] sui minori e , al fine di sentir “revocare Persona_1 Controparte_4 ex art. 2901 c.c. gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare effettuati dalle signore e con gli atti sub VII) RO Controparte_2 indicati, documentati dal rogito per not. del 28/1/2014 rep. 218788, PE dal rogito per notar del 12/11/2014 rep. 219894 nonché dell'atto PE per not. del 30/1/2015 rep. n. 220185 e quindi dichiarare inefficaci PE nei confronti del sig. e dell'avv. Antonio Carlo La Sala i Parte_1 negozi di trasferimento documentati da detti rogiti”.
In subordine, gli attori hanno chiesto di “condannare i convenuti in solido al pagamento – anche a titolo di risarcimento del danno – di importo pari al credito a tutela del quale si è agito o comunque oggetto della azione revocatoria, ivi compresi gli accessori di legge ed interessi”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
a) di esser titolari di un credito nei confronti delle convenute CP_1
e , in forza della sentenza n. 62/2016 con cui, in data
[...] Controparte_2
12 gennaio 2016, ha accolto la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e, per l'effetto, condannato al RO pagamento in favore di di € 831.217,86, oltre interessi al Parte_1 tasso legale a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo e al Controparte_2 pagamento di € 63.469,90, oltre interessi legali a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo, oltre alle spese di lite, quantificate in € 2.297,35 per esborsi ed €
25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Carlo La Sala;
R.G. n. 327/2019
b) che avverso tale sentenza , e RO Controparte_2 Parte_2
[...
hanno proposto appello e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.
4897 del 29 ottobre 2018, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da ed ha rigettato l'appello proposto da Parte_2 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
c) che, pertanto, l'attore è creditore, nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma pari ad € 831.217,86, oltre interessi al tasso CP_1 legale a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo e, nei confronti di
[...]
, di € 63.469,90, oltre interessi legali a far data dal 26 giugno 1995 CP_2 al soddisfo;
mentre l'attore l'Avv. Antonio Carlo La Sala è creditore nei confronti di ed della somma complessiva di € RO CP_2
38.775,35 per le spese di lite di primo grado ed € 19.728,12 per le spese del grado di appello;
d) che, previa notifica dell'atto di precetto e proposizione dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c., al fine di effettuare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, l'attore ha avviato nei confronti delle convenute Parte_1 la procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi e la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta, con ordinanza del 07 marzo
2017 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 773/2016, in considerazione delle dichiarazioni negative resa dagli otto istituti bancari terzi pignorati presso i quali le convenute intrattenevano i loro rapporti bancari;
e) che, invero, nel corso del giudizio di primo grado, le convenute
[...]
e si sono spogliate dei propri beni immobili e, in CP_2 CP_1 particolare, ha venduto, con atto per notar del RO PE
28 gennaio 2014 (rep. 218788) alla sorella la propria quota Controparte_2 di ½ della villa in OF, identificata al fl. 3 p.lla 1211 della consistenza di
18 vani catastali e, con atto per notar del 12 novembre 2014 (rep. PE
219894), ha donato alla figlia Persona_2
l'appartamento in OF (AV), individuato in NCEU al fl. 5, p.lla 519 sub 12, con garage sub. 15, riservandosi il diritto di abitazione e la quota pari ad ½ del terreno sito in OF (AV), fl. 3, plle. 491, 541, 543, 544, 502 della consistenza di 27 are e 12 ca;
con rogito per notar del 15 settembre Per_4
2014 (reo. 35872), inoltre, ha venduto ad RO Parte_3
e la villa sita in IN, alla c. da
[...] Controparte_7 Per_5 R.G. n. 327/2019
identificata in NCEU al fl. 16, p.lla 396 sub 3.5, della consistenza di 14 vani ed autorimessa di 56 mq con terreno circostante, mentre ha, Controparte_2 con atto per notar del 30 gennaio 2015 (rep. 220185), donato ai PE figli ed tutti i beni immobili in sua proprietà e, in Persona_1 CP_4 particolare, i locali in OF (AV), al viale Principe Amodeo, fl. 5, p.lle 519, sub 13, sub. 5 e sub 14 nonché la villa in OF, alla via Sant'Andrea n. 3, al fl. 3, p.lla 1211, le quote di comproprietà vantate sui seguenti immobili: terreno sito in OF (AV), al fl. 3, p.lla 491, terreno sito in OF (AV), al fl. 3, p.lla 541, terreno sito in OF (AV), al fl. 3, p.lla n. 543, terreno sito in OF, al fl. 3, p.lla n. 544 e locale sito in OF, al viale Principe
Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e terreno sito in OF, fl. 3, p.lla 502;
f) che tali atti di disposizione compiuti dalle germane e Controparte_2 CP_1
hanno inciso sulla garanzia patrimoniale del credito, essendosi le
[...] convenute private di tutti i beni;
g) che, al momento del compimento di tali atti dispositivi, le convenute erano ben consapevoli del pregiudizio che avrebbero arrecato alle ragioni creditizie degli attori, in quanto il giudizio ereditario, fin dal compimento del primo atto dispositivo del 28 gennaio 2014, era già pendente;
h) che, con riguardo alle donazioni, l'elemento psicologico da parte delle sole debitrici è sufficiente ai fini dell'ottenimento della revocatoria;
i) che, quanto agli atti dispositivi a titolo oneroso, essi sono tutti avvenuti nel contesto familiare;
j) che, laddove gli attori non potessero, per causa imputabile alle convenute, ottenere la declaratoria di inefficacia, i convenuti vanno condannati in solido, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di un importo pari al credito a tutela del quale hanno agito o al valore di mercato dei beni negoziati, oltre accessori.
3. Si sono costituite, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09 novembre 2019, e , instando per il rigetto Controparte_2 CP_1 della domanda di revocatoria per assenza del consilium fraudis, in quanto gli atti di disposizione sono stati posti in essere in data antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta nel 2016 e, in particolare, nel 2014 e nel 2015. R.G. n. 327/2019
Le convenute hanno, altresì, fatto rilevare di esser titolari di conti correnti loro intestati e di emolumenti stipendiali sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi.
Hanno, pertanto, concluso, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione per intervento volontario ad adiuvandum, l'Avv. , premettendo di aver richiesto ed ottenuto CP_6 dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1039/18 del 21/8/18, per i compensi professionali dovuti per le prestazioni stragiudiziali svolte in favore di per l'importo di €. 14.632,96, oltre le spese della RO procedura monitoria e notificato alla debitrice in data 4/10/2018; che a tale decreto ingiuntivo n. 1039/18, non opposto, è stata apposta la formula esecutiva in data 11/1/2019; che, in virtù del predetto titolo, a CP_1
in data 28/2/2019 è stato notificato l'atto di precetto per la
[...] complessiva somma di €. 15.981,05, comprensiva delle spese e competenze maturate successivamente alla notifica del D.I. n. 1039/18; che l'Avv. CP_6 non è riuscita a recuperare le somme precettate, nonostante l'esecuzione di un pignoramento mobiliare presso l'abitazione di residenza della debitrice, risultato infruttuoso e la notifica, all'esito della consultazione dei dati presenti nell'anagrafe tributaria ed autorizzata ex art. 492 bis c.p.c. di un atto di pignoramento presso terzi e precisamente presso l'Istituto di Credito
Cooperativo BCC di Serino, che ha reso dichiarazione negativa;
che l'avv.
ha reso la proprio attività professionale in favore di CP_6 Parte_2
[...
, e nel giudizio civile n. R.G. RO Controparte_2
2977/05, svoltosi innanzi al Tribunale di IN ed avente ad oggetto la divisione ereditaria e la lesione della quota di riserva ex art. 536 e segg. c.c. introdotto da con atto di citazione notificato il 23/6/2005 e Parte_1 che si è concluso con la sentenza n. 62/2016 del 12/1/2016; che l'Avv.
, non avendo ancora percepito il pagamento per le prestazioni CP_6 professionali svolte per l'intero giudizio civile n. RG 2977/05, nonostante l'espletamento delle procedure normativamente previste per il recupero dei crediti professionali ed analiticamente indicate nel ricorso introduttivo, è stata costretta a notificare alle predette convenute un ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. R.G. n. 327/2019
150 del 01/09/2011, introducendo il giudizio n. 2909/18, innanzi al Tribunale in composizione collegiale, al fine di ottenere la relativa ordinanza di pagamento dell'importo complessivo di €. 56.797,12, di cui risulta essere creditrice, giusta liquidazione delle competenze professionali espletate per il giudizio n. RG 2977/05 e calcolate con i medesimi parametri applicati dal
Tribunale nella sentenza n. 62/2016 per la liquidazione delle spese legali in favore della controparte, maggiorati delle percentuali previste dal D.M. n.
55/14 nell'ipotesi di difesa di più parti (fol. 3); che l'Avv. , avendo CP_6 consultato i registri per la pubblicità immobiliare, al fine di reperire eventuali beni immobili pignorabili di proprietà delle sue debitrici, è venuta a conoscenza della pendenza del presente giudizio introdotto da
[...]
e dall'avv. Antonio Carlo La Sala, quali creditori delle convenute Parte_1
e , in virtù della sentenza n. 62/16 resa RO Controparte_2 dal Tribunale di IN e della sentenza n. 4897/18 resa dalla Corte di
Appello di Napoli ed avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ivi ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di trasferimento di beni immobili descritti nel predetto atto di citazione;
che nonostante la regolare notifica in data 18/1/2019 dell'atto introduttivo, le parti convenute non si sono costituite nel presente giudizio, nel quale, dunque, risultano tutte contumaci;
che l'Avv. intende spiegare, ai CP_6 sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., intervento volontario ad adiuvandum nell'azione revocatoria dei seguenti atti: 1) atto di compravendita per notar del 28/1/2014 rep. 218788, con il quale ha PE RO venduto alla sorella la villa in OF (Av) alla Via S. Andrea, Controparte_2 fl. 3, p.lla 1211, 2) atto di donazione per notar del 12/11/2014 (rep. PE
219894), con il quale ha donato alla figlia RO [...]
l'appartamento sito in OF (AV), individuato Persona_2 nel NCEU, al fl. 5, p.lla 519 sub 12 con garage sub 15 e quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (Av) al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 – 544 – 502 della consistenza di 27 are e 12 ca. 3) atto di donazione per del PE
30/1/2015 (rep. 220185), con il quale ha donato ai figli Controparte_2
e i seguenti immobili in sua proprietà: Persona_1 Controparte_4
1) i locali siti in OF (AV), al viale Principe Amedeo a fl. 5 p.lle 519 sub 13, sub 5 e sub 14; 2) la villa in OF alla Via S. Andrea n. 3 a fl. 3 p.lla 1211; R.G. n. 327/2019
3) le quote di comproprietà dalla stessa vantate sui seguenti beni immobili:
a) terreno sito in OF al fl.3 p.lla 491; b) terreno sito in OF a fl. 3 p.lla
541; c) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 543; c) terreno sito in OF al fl.
3 p.lla 544; d) locale sito in OF al Viale Principe Amedeo al fl. 9 p.lla 417 sub 2 e e) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 502.
Sul punto, l'interventrice ha dedotto di esser legittimata ad agire nei confronti delle parti convenute nel presente giudizio, quale creditrice di CP_1
in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal D.I. n. 1039/18,
[...] divenuto definitivamente esecutivo con l'apposizione della relativa formula in data 11/1/2019 e quale creditrice di entrambe le germane CP_1
e , in virtù del mandato ad litem conferito all'avv.
[...] Controparte_2
da queste ultime e da per la causa civile R.G. n. CP_6 Parte_2
2977/05 e, dunque, della relativa parcella professionale;
che sussiste il credito, il quale non deve necessariamente presentare i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, potendo l'azione essere promossa anche dal titolare di un credito litigioso;
che l'eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento del credito non influisce sul processo per revocatoria, dovendosi escludere che possa sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e l'eventuale sentenza negativa dell'esistenza del credito;
che ricorre, altresì, l'eventus damni integrato dal pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dagli atti di trasferimento impugnati, posto che con essi sono state completamente annullate le garanzie patrimoniali delle debitrici, tanto che allo stato, nella sfera patrimoniale delle stesse, non figura alcun bene aggredibile per il recupero dei crediti vantati;
che, trattandosi di atti di disposizione successivi al sorgere dei crediti, sussiste l'elemento psicologico, atteso che le debitrici avevano perfettamente conoscenza del pregiudizio che arrecavano alle ragioni creditorie ed, infatti, all'epoca del primo atto di trasferimento del
28/1/2014 da parte della erano già sorti i crediti dell'avv. RO
sia per le prestazioni professionali svolte in favore della suddetta e CP_6 per le quali è stato reso il D.I. n. 1039/18 che per le prestazioni professionali svolte in favore delle germane e e della RO Controparte_2 madre , quale loro difensore nel giudizio n. 2977/05, peraltro Parte_2 all'epoca ancora pendente e prossimo alla conclusione;
che, quanto alle R.G. n. 327/2019
donazioni fatte dalle debitrici e , RO Controparte_2 trattandosi di atti a titolo gratuito, l'elemento psicologico da parte delle donanti è requisito sufficiente ai fini della revocatoria;
che per la compravendita del 28/1/2014 rep. 218788 tra e RO [...]
sussiste anche il consilium fraudis, o comunque, la scientia damni CP_2 da parte dell'acquirente, , atteso che la stessa era, Controparte_2 unitamente alla madre ed alla sorella , Parte_2 RO parte convenuta nel giudizio n. 2977/05 incardinato dal fratello
[...]
ed, inoltre, tutti gli atti di trasferimento eseguiti tra il 2014 e il Parte_1
2015, sono avvenuti nell'ambito del medesimo contesto familiare.
L'interventrice ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di
“dichiarare ammissibile il presente atto di intervento” ed “in adesione alle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto di citazione: in via principale b)
Revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. i seguenti atti di trasferimento compiuti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso:
1)- rogito per notar del 28/1/2014 rep. 218788 con il quale PE [...]
ha venduto alla sorella la villa in OF (AV), CP_1 Controparte_2 alla via S. Andrea fl. 3 p.lla 1211 della consistenza di 18 vani catastali;
2)- rogito per notar del 12/11/2014 rep. 219894 con il quale PE [...]
ha donato alla figlia CP_1 Persona_2 appartamento sito in OF (Av) individuato nel NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub
12 con garage sub 15, riservandosi il diritto di abitazione e quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (Av) al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 – 544 –502 della consistenza di 27 are e 12 ca.
3)- rogito per notar del 30/1/2015 rep. 220185 con il quale PE [...]
ha donato ai figli e tutti i beni CP_2 Persona_1 Controparte_4 immobili di sua proprietà, compresi quelli ricevuti dalla sorella CP_1
come descritti al superiore punto 1) ed in particolare i locali siti in
[...]
OF (Av) al Viale Principe Amedeo a fl. 5 p.lle 519 sub 13, sub 5 e sub 14, nonché la villa in OF alla Via S. Andrea n. 3 a fl. 3 p.lla 1211. Ha, inoltre, donato sempre ai figli le quote di comproprietà dalla stessa vantate sui seguenti beni immobili: a) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 491; b) terreno sito in OF a fl. 3 p.lla 541; c) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 543; c) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 544; d) locale sito in OF al Viale R.G. n. 327/2019
Principe Amedeo al fl. 9 p.lla 417 sub 2 e e) terreno sito in OF al fl. 3
p.lla 502 e di conseguenza dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'avv.
, con ogni conseguenza di legge”. CP_6
In via subordinata, l'interventrice ha chiesto di “condannare tutte le parti convenute al pagamento in solido, in favore dell'avv. , di una CP_6 somma pari al credito totale vantato dalla stessa, compresi accessori di legge ed interessi, anche a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle descritte azioni poste in essere dalle parti convenute ed in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'esponente”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione trattazione celebrata in data 14 maggio 2019, previa declaratoria di contumacia di e di Controparte_2
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_3
e e di quale Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
[...]
c.p.c. e, non essendo state richieste istruttorie, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo, all'udienza del 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di IN in pari data.
7. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo spiegato dall'Avv. con comparsa di costituzione CP_6 ritualmente notificata in data 07 novembre 2019 ai convenuti contumaci ex art. 292 c.p.c. e depositata in data 08 novembre 2019, essendo pacificamente ammesso un intervento di tal fatta da parte di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi – attore ed interventore
(cfr. Cass. Civ. 5621/2017). R.G. n. 327/2019
8. Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come è noto, riveste carattere personale e giova solo al creditore che la esercita.
Il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, condizione indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901
c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. e segnatamente dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito hanno tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa esser esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
In particolare, è stato evidenziato — con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere — che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso" ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub judice;
e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte R.G. n. 327/2019
negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis,
Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile
2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n. 8013).
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche laddove, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito.
Con specifico riferimento all'eventus damni, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n.
12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
Peraltro, sul pacifico assunto secondo cui, ai fini della revocabilità di un atto di disposizione compiuto dal debitore, non è necessario che da esso sia derivata la totale compromissione della consistenza del patrimonio dell'obbligato ma è sufficiente che, per effetto di un tale atto, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo — in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali — grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus R.G. n. 327/2019
damni (Cass. Civ., Sent. n. 15527/2004; conf. Cass. Civ., sent. n.
11471/2003).
Va rammentato, infine, che l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo (cd. consilium fraudis), la cui prova, come è noto, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il cennato requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, invero, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte R.G. n. 327/2019
costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, anche risalente, evidenziando che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non pure nel suo accertamento giudiziale, sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato. (Cass. Civ., 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. Civ., 8 maggio
1984, n. 2801; Corte Appello Milano, 27 ottobre 1967).
Resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'accertamento dell'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario;
requisito soggettivo che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ove l'atto di disposizione sia successivo alla nascita del credito, richiedendosi, invece, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis) nel caso di atto di disposizione posto in essere prima del sorgere del credito.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'istante deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è esperito il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. nonché il cd. eventus damni, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale generica per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e, infine, il requisito soggettivo (nei termini innanzi specificati).
É, invece, sul convenuto in revocatoria che grava l'onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio ben atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901 c.c.
9. Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, l'azione revocatoria proposta da e Parte_1 dall'Avv. Antonio Carlo La Sala e la domanda ex art. 2901 c.p.c. proposta dall'interventrice adesiva autonoma Avv. sono fondate e CP_6 devono, pertanto, trovare accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che seguono. R.G. n. 327/2019
10. In primo luogo, va osservato che – per quanto inferibile dalla documentazione in atti – e l'Avv. Antonio Carlo Della Sala vantano indubbie Parte_1 ragioni di credito nei confronti delle convenute e RO [...]
; ragioni di credito che trovano titolo nella sentenza n. 62/2016 con CP_2 cui il Tribunale di IN, in data 12-13 gennaio 2016, in sede di divisione ereditaria dei beni del de cuius , ha accolto la domanda di Persona_6 accertamento della lesione della quota di legittima formulata da
[...]
e, per l'effetto, ha condannato al pagamento Parte_1 RO in favore di di € 831.217,86, oltre interessi al tasso legale a Parte_1 far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo e al pagamento di € Controparte_2
63.469,90, oltre interessi legali a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo, oltre alle spese di lite, quantificate in € 2.297,35 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Carlo La Sala.
Avverso tale sentenza , e RO Controparte_2 Parte_2 hanno proposto appello e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4897 del 29 ottobre 2018, ha dichiarato, da un lato, l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. proposto da Parte_2
[...
e, dall'altro, ha rigettato l'appello proposto da e RO
, con conferma della sentenza impugnata. Controparte_2
Del pari, risulta documentalmente provata l'esistenza di un credito professionale in capo all'interventrice Avv. , derivante dell'opera CP_6 professionale da quest'ultima resa in favore di e RO [...]
nel giudizio civile n. 2977/05, svoltosi innanzi al Tribunale di CP_2
IN ed avente ad oggetto la summenzionata divisione ereditaria e la lesione della quota di riserva ex art. 536 e segg. c.c. introdotto da Parte_1
e concluso con la sentenza n. 62/2016 del 12/1/2016 e per il quale è
[...] stato introdotto il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 innanzi al
Tribunale di IN (recante R.G. n. 2909/18).
Risulta, altresì, documentalmente provata l'esistenza del credito vantato dall'interventrice nei confronti di e consacrato nel RO decreto ingiuntivo n. 1039/18 del 21/8/18, per i compensi professionali dovuti per le prestazioni stragiudiziali svolte in favore di RO per l'importo di €. 14.632,96, oltre le spese della procedura monitoria. R.G. n. 327/2019
11. Va, poi, rimarcato – anche e soprattutto ai fini dell'apprezzamento del requisito soggettivo – che il credito per la cui tutela gli attori e l'interventrice hanno esperito l'azione revocatoria risulta insorto in epoca antecedente agli atti di disposizione di disposizione in contestazione (posti in essere nel 2014 e nel 2015) e ciò in considerazione del fatto che, al fine di stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione da revocare, deve aversi riguardo – diversamente da quanto dedotto dalle convenute - non già alla data dell'accertamento giudiziale bensì al momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'atto o il fatto generatore della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile
(cass. n. 2748/2005).
Ne consegue che, quanto al credito vantato dagli attori ed Parte_1 all'Avv. Antonio La Sala, esso risale al 23 giugno 2005, epoca di introduzione del giudizio di divisione ereditaria e di lesione di legittima da parte di
[...]
e, quanto all'interventrice Avv. , esso risale all'epoca Parte_1 CP_6 in cui gli incarichi giudiziali e stragiudiziali sono stati espletati ed è, dunque, insorto in epoca antecedente rispetto al compimento del primo atto dispositivo.
12. Ritiene, poi, il Tribunale che, nel caso di specie, sia dato apprezzare anche il requisito dell'eventus damni richiesto ai fini dell'utile accesso al rimedio previsto dall'art. 2901 c.c.
In proposito, va rimarcato che la sussistenza del requisito in parola va valutata con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria.
Sul punto, assume parte convenuta che tali atti dispositivi non avrebbero in realtà comportato alcun impoverimento, difettando così il requisito dell'eventus damni, posto che vi sarebbero “dei conti correnti a loro intestati ed anche degli emolumenti stipendiali” (cfr. comparsa di costituzione e risposta) delle convenute ed . RO CP_2
Sul punto, deve ribadirsi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità R.G. n. 327/2019
dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Ad ogni buon conto, ritiene il Tribunale che alcun elemento degno di nota hanno fornito le convenute al fine di vagliare la solidità della propria posizione patrimoniale, non avendo dimostrato l'inesistenza del rischio della compromissione della garanzia patrimoniale e, dunque, l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a garanzia dei crediti vantati dagli attori e dall'interventrice.
13. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, con riguardo all'atto a titolo gratuito per notar del 12/11/2014 rep. 219894 con il quale PE [...]
ha donato alla figlia CP_1 Persona_2
l'appartamento sito in OF (AV), al Viale Principe Amodeo, individuato nel
NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub 12 con locale deposito posto al fl. 5, p.lla 519 sub.
15 e la quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea
Apostolo al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 – 544 nonché la quota pari 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lla 502 e, con riguardo all'atto a titolo gratuito per notar del 30/1/2015 (rep. PE
220185), con il quale ha donato ai figli e Controparte_2 Persona_1
i locali siti in OF (AV), al via G. Maffei n. 35 a fl. 5 Controparte_4
p.lle 519 sub 13 e sub 5 nonché la villa in OF (AV), alla via S. Andrea
Apostolo n. 170, fl. 3 p.lla 1211 e la quota di ½ sul terreno sito in OF
(AV) alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 491, sul terreno sito in
OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 541, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170 al fl. 3, p.lla n. 543, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170 al fl. 3,
p.lla n. 544, sul terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo n.
170, al fl. 3 p.lla 502 nonché la proprietà del locale sito in OF (AV), al viale Principe Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e locale ad uso deposito sito in
OF (AV) alla via Principe Amedeo, al fl. 5, p.lla 519 sub 14, nel momento in cui le convenute e hanno posto in Controparte_2 RO essere le donazioni de quibus in data 12 novembre 2014 e 30 gennaio 2015 erano già a conoscenza della posizione debitoria nei confronti degli attori e dell'interventrice, essendo, da un lato, stato già avviato, sia pure infruttuosamente, un pignoramento mobiliare presso terzi da parte degli R.G. n. 327/2019
attori e Avv. Antonio Carlo La Sala ed essendo, quanto Parte_1 all'interventrice Avv. , già maturato il credito professionale dalla CP_6 stessa poi rivendicato in sede monitoria e con ricorso ex art. 14 d.lgs.
150/2011.
Può, dunque, presumersi che le debitrici e Controparte_2 CP_1
conoscessero il pregiudizio che gli atti avrebbero arrecato alle ragioni
[...] dei creditori.
Quanto all'elemento soggettivo dell'atto a titolo oneroso compiuto da
[...]
per notar del 28/1/2014 rep. 218788, con il quale CP_1 PE
ha venduto alla sorella la quota di ½ del RO Controparte_2 fabbricato su tre livelli sito in OF (AV), alla Via S. Andrea Apostolo n.
170, identificato al NCEU al fl. 3 p.lla 1211, risulta comprovata la sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente , essendo Controparte_2 quest'ultima direttamente coinvolta nelle vicende giudiziarie successorie in uno alla germana ed alla di loro madre . RO Parte_2
D'altronde, l'esistenza del vincolo parentale, la circostanza che alcuna giustificazione al compimento di tali molteplici atti dispositivi sia stata fornita dalle convenute e l'assenza di prova circa la solidità della propria posizione patrimoniale costituiscono tutti elementi che, per la loro forza ed univocità, integrano addirittura dolosa preordinazione degli atti dispositivi a pregiudicare le ragioni creditorie, sicchè vi è prova dell'elemento soggettivo anche laddove si fosse realizzata l'ipotesi di atti antecedenti al sorgere del credito.
Sussiste, dunque, in ogni caso il requisito del consilium fraudis.
14. Ne consegue che deve esser dichiarata l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c., nei confronti degli attori ed Avv. Antonio Carlo La Sala e Parte_1 dell'interventrice Avv. dei seguenti atti dispositivi: a) atto di CP_6 compravendita compiuto da per notar del RO PE
28/1/2014 rep. 218788, con il quale ha venduto alla RO sorella la quota di ½ del fabbricato su tre livelli sito in Controparte_2
OF (AV), alla Via S. Andrea Apostolo n. 170, identificato al NCEU al fl. 3
p.lla 1211; 2) atto a titolo gratuito per notar del 12/11/2014 rep. PE
219894, con il quale ha donato alla figlia RO [...]
l'appartamento sito in OF (AV), al Viale Principe Persona_2
Amodeo, individuato nel NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub 12 con locale deposito R.G. n. 327/2019
posto al fl. 5, p.lla 519 sub. 15 e la quota pari ad 1/2 del terreno sito in
OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 –
544 nonché la quota pari 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via
Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lla 502; 3) atto a titolo gratuito per notar del 30/1/2015 (rep. 220185), con il quale ha PE Controparte_2 donato ai figli e i locali siti in OF Persona_1 Controparte_4
(AV), al via G. Maffei n. 35 a fl. 5 p.lle 519 sub 13 e sub 5 nonché la villa in
OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3 p.lla 1211 e la quota di
½ sul terreno sito in OF (AV) alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3,
p.lla 491, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 541, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n.
170 al fl. 3, p.lla n. 543, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea
Apostolo n. 170 al fl. 3, p.lla n. 544, sul terreno sito in OF (AV), alla via
Sant'Andrea Apostolo n. 170, al fl. 3 p.lla 502 nonché la proprietà del locale sito in OF (AV), al viale Principe Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e locale ad uso deposito sito in OF (AV) alla via Principe Amedeo, al fl. 5, p.lla 519 sub 14.
L'accoglimento delle domande principali comporta l'assorbimento delle domande proposte in via subordinata.
15. In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito degli attori e dell'interventrice), delle questioni affrontate nonché delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
327/2019 R.G., così provvede: R.G. n. 327/2019
a) dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti degli attori e Avv. Antonio Carlo La Sala e nei Parte_1 confronti dell'interventrice Avv. , l'atto di compravendita per CP_6 notar del 28/1/2014 rep. 218788, con il quale PE RO ha venduto alla sorella la quota di ½ del fabbricato su tre Controparte_2 livelli sito in OF (AV), alla Via S. Andrea Apostolo n. 170, identificato al
NCEU al fl. 3 p.lla 1211; l'atto a titolo gratuito per notar del PE
12/11/2014 rep. 219894, con il quale ha donato alla RO figlia l'appartamento sito in OF (AV), Persona_2 al Viale Principe Amodeo, individuato nel NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub 12 con locale deposito posto al fl. 5, p.lla 519 sub. 15 e la quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lle 491 –
541 – 543 – 544 nonché la quota pari 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lla 502 nonché l'atto a titolo gratuito per notar del 30/1/2015 (rep. 220185), con il quale ha PE Controparte_2 donato ai figli e i locali siti in OF Persona_1 Controparte_4
(AV), al via G. Maffei n. 35 a fl. 5 p.lle 519 sub 13 e sub 5 nonché la villa in
OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3 p.lla 1211 e la quota di
½ sul terreno sito in OF (AV) alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3,
p.lla 491, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 541, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n.
170 al fl. 3, p.lla n. 543, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea
Apostolo n. 170 al fl. 3, p.lla n. 544, sul terreno sito in OF (AV), alla via
Sant'Andrea Apostolo n. 170, al fl. 3 p.lla 502 nonché la proprietà del locale sito in OF (AV), al viale Principe Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e locale ad uso deposito sito in OF (AV) alla via Principe Amedeo, al fl. 5, p.lla 519 sub 14. condanna i convenuti , anche quale esercente la potestà RO genitoriale sulla figlia minore e Persona_2 [...]
, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori CP_2
e , quale padre Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
e quale padre esercente la responsabilità
[...] Controparte_3 genitoriale sui minori e , al pagamento, Persona_1 Controparte_4 R.G. n. 327/2019
in solido tra loro ed in favore degli attori e Avv. Antonio Parte_1
Carlo La Sala, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per spese vive ed € 22.426,00, per compensi professionali – oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Carlo La Sala, dichiaratosi antistatario;
b) condanna i convenuti , , anche quale RO Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
, quale padre esercente la Controparte_4 Controparte_5 responsabilità genitoriale sulla minore e Persona_2
, quale padre esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_3 minori e , al pagamento, in solido tra Persona_1 Controparte_4 loro ed in favore dell'interventrice Avv. , delle spese di lite, che CP_6 liquida in € 11.268,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa all'udienza del giorno 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 327/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 12 NOVEMBRE 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 327/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 06 Parte_1 CodiceFiscale_1 agosto 1968 e residente in OF (AV), rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Carlo La Sala, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in IN, al viale Italia n.
10;
AVV. ANTONIO CARLO LA SALA (C.F. ), nato ad CodiceFiscale_2
AL (AV9 il 27 aprile 1943, quale difensore di se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in IN, al viale Italia n. 10;
ATTORI
E
(C.F. ), nata ad [...] il 30 RO CodiceFiscale_3 giugno 2970;
(C.F. ), nata ad [...] il 31 Controparte_2 CodiceFiscale_4 marzo 1975, entrambe rappresentate e difese, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfonso Lenza (C.F. CodiceFiscale_5 R.G. n. 327/2019
C), presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Mercato San
Severino (SA), alla via Ferrovia n. 23;
CONVENUTE
NONCHÉ
(C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
(C.F. , quali genitori esercenti la
[...] CodiceFiscale_6 responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...] e C.F._7 [...]
(C.F. , nato ad [...] il 09 CP_4 CodiceFiscale_8 dicembre 2009 e residente in [...];
(C.F. ), quale padre esercente Controparte_5 CodiceFiscale_9 la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
(C.F. , residente in [...]
[...] CodiceFiscale_10
(AV), alla via Tavernole snc;
CONVENUTI CONTUMACI
E
(C.F. , nata ad [...] il CP_6 CodiceFiscale_11
05/09/1969 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv.
Rosangela De Feo (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_12 elettivamente domiciliata in IN, alla via Francesco Guarini n. 69;
INTERVENTRICE ADESIVA AUTONOMA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali R.G. n. 327/2019
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
l'Avv. Antonio Carlo La Sala hanno evocato in giudizio , RO anche quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
e , anche quale esercente la Persona_2 Controparte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
nonchè , quale padre esercente la responsabilità CP_4 Controparte_5 genitoriale sulla minore e Persona_2 CP_3
quale padre esercente la responsabilità la responsabilità genitoriale
[...] sui minori e , al fine di sentir “revocare Persona_1 Controparte_4 ex art. 2901 c.c. gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare effettuati dalle signore e con gli atti sub VII) RO Controparte_2 indicati, documentati dal rogito per not. del 28/1/2014 rep. 218788, PE dal rogito per notar del 12/11/2014 rep. 219894 nonché dell'atto PE per not. del 30/1/2015 rep. n. 220185 e quindi dichiarare inefficaci PE nei confronti del sig. e dell'avv. Antonio Carlo La Sala i Parte_1 negozi di trasferimento documentati da detti rogiti”.
In subordine, gli attori hanno chiesto di “condannare i convenuti in solido al pagamento – anche a titolo di risarcimento del danno – di importo pari al credito a tutela del quale si è agito o comunque oggetto della azione revocatoria, ivi compresi gli accessori di legge ed interessi”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
a) di esser titolari di un credito nei confronti delle convenute CP_1
e , in forza della sentenza n. 62/2016 con cui, in data
[...] Controparte_2
12 gennaio 2016, ha accolto la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e, per l'effetto, condannato al RO pagamento in favore di di € 831.217,86, oltre interessi al Parte_1 tasso legale a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo e al Controparte_2 pagamento di € 63.469,90, oltre interessi legali a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo, oltre alle spese di lite, quantificate in € 2.297,35 per esborsi ed €
25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Carlo La Sala;
R.G. n. 327/2019
b) che avverso tale sentenza , e RO Controparte_2 Parte_2
[...
hanno proposto appello e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.
4897 del 29 ottobre 2018, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da ed ha rigettato l'appello proposto da Parte_2 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
c) che, pertanto, l'attore è creditore, nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma pari ad € 831.217,86, oltre interessi al tasso CP_1 legale a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo e, nei confronti di
[...]
, di € 63.469,90, oltre interessi legali a far data dal 26 giugno 1995 CP_2 al soddisfo;
mentre l'attore l'Avv. Antonio Carlo La Sala è creditore nei confronti di ed della somma complessiva di € RO CP_2
38.775,35 per le spese di lite di primo grado ed € 19.728,12 per le spese del grado di appello;
d) che, previa notifica dell'atto di precetto e proposizione dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c., al fine di effettuare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, l'attore ha avviato nei confronti delle convenute Parte_1 la procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi e la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta, con ordinanza del 07 marzo
2017 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 773/2016, in considerazione delle dichiarazioni negative resa dagli otto istituti bancari terzi pignorati presso i quali le convenute intrattenevano i loro rapporti bancari;
e) che, invero, nel corso del giudizio di primo grado, le convenute
[...]
e si sono spogliate dei propri beni immobili e, in CP_2 CP_1 particolare, ha venduto, con atto per notar del RO PE
28 gennaio 2014 (rep. 218788) alla sorella la propria quota Controparte_2 di ½ della villa in OF, identificata al fl. 3 p.lla 1211 della consistenza di
18 vani catastali e, con atto per notar del 12 novembre 2014 (rep. PE
219894), ha donato alla figlia Persona_2
l'appartamento in OF (AV), individuato in NCEU al fl. 5, p.lla 519 sub 12, con garage sub. 15, riservandosi il diritto di abitazione e la quota pari ad ½ del terreno sito in OF (AV), fl. 3, plle. 491, 541, 543, 544, 502 della consistenza di 27 are e 12 ca;
con rogito per notar del 15 settembre Per_4
2014 (reo. 35872), inoltre, ha venduto ad RO Parte_3
e la villa sita in IN, alla c. da
[...] Controparte_7 Per_5 R.G. n. 327/2019
identificata in NCEU al fl. 16, p.lla 396 sub 3.5, della consistenza di 14 vani ed autorimessa di 56 mq con terreno circostante, mentre ha, Controparte_2 con atto per notar del 30 gennaio 2015 (rep. 220185), donato ai PE figli ed tutti i beni immobili in sua proprietà e, in Persona_1 CP_4 particolare, i locali in OF (AV), al viale Principe Amodeo, fl. 5, p.lle 519, sub 13, sub. 5 e sub 14 nonché la villa in OF, alla via Sant'Andrea n. 3, al fl. 3, p.lla 1211, le quote di comproprietà vantate sui seguenti immobili: terreno sito in OF (AV), al fl. 3, p.lla 491, terreno sito in OF (AV), al fl. 3, p.lla 541, terreno sito in OF (AV), al fl. 3, p.lla n. 543, terreno sito in OF, al fl. 3, p.lla n. 544 e locale sito in OF, al viale Principe
Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e terreno sito in OF, fl. 3, p.lla 502;
f) che tali atti di disposizione compiuti dalle germane e Controparte_2 CP_1
hanno inciso sulla garanzia patrimoniale del credito, essendosi le
[...] convenute private di tutti i beni;
g) che, al momento del compimento di tali atti dispositivi, le convenute erano ben consapevoli del pregiudizio che avrebbero arrecato alle ragioni creditizie degli attori, in quanto il giudizio ereditario, fin dal compimento del primo atto dispositivo del 28 gennaio 2014, era già pendente;
h) che, con riguardo alle donazioni, l'elemento psicologico da parte delle sole debitrici è sufficiente ai fini dell'ottenimento della revocatoria;
i) che, quanto agli atti dispositivi a titolo oneroso, essi sono tutti avvenuti nel contesto familiare;
j) che, laddove gli attori non potessero, per causa imputabile alle convenute, ottenere la declaratoria di inefficacia, i convenuti vanno condannati in solido, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di un importo pari al credito a tutela del quale hanno agito o al valore di mercato dei beni negoziati, oltre accessori.
3. Si sono costituite, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09 novembre 2019, e , instando per il rigetto Controparte_2 CP_1 della domanda di revocatoria per assenza del consilium fraudis, in quanto gli atti di disposizione sono stati posti in essere in data antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta nel 2016 e, in particolare, nel 2014 e nel 2015. R.G. n. 327/2019
Le convenute hanno, altresì, fatto rilevare di esser titolari di conti correnti loro intestati e di emolumenti stipendiali sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi.
Hanno, pertanto, concluso, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione per intervento volontario ad adiuvandum, l'Avv. , premettendo di aver richiesto ed ottenuto CP_6 dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1039/18 del 21/8/18, per i compensi professionali dovuti per le prestazioni stragiudiziali svolte in favore di per l'importo di €. 14.632,96, oltre le spese della RO procedura monitoria e notificato alla debitrice in data 4/10/2018; che a tale decreto ingiuntivo n. 1039/18, non opposto, è stata apposta la formula esecutiva in data 11/1/2019; che, in virtù del predetto titolo, a CP_1
in data 28/2/2019 è stato notificato l'atto di precetto per la
[...] complessiva somma di €. 15.981,05, comprensiva delle spese e competenze maturate successivamente alla notifica del D.I. n. 1039/18; che l'Avv. CP_6 non è riuscita a recuperare le somme precettate, nonostante l'esecuzione di un pignoramento mobiliare presso l'abitazione di residenza della debitrice, risultato infruttuoso e la notifica, all'esito della consultazione dei dati presenti nell'anagrafe tributaria ed autorizzata ex art. 492 bis c.p.c. di un atto di pignoramento presso terzi e precisamente presso l'Istituto di Credito
Cooperativo BCC di Serino, che ha reso dichiarazione negativa;
che l'avv.
ha reso la proprio attività professionale in favore di CP_6 Parte_2
[...
, e nel giudizio civile n. R.G. RO Controparte_2
2977/05, svoltosi innanzi al Tribunale di IN ed avente ad oggetto la divisione ereditaria e la lesione della quota di riserva ex art. 536 e segg. c.c. introdotto da con atto di citazione notificato il 23/6/2005 e Parte_1 che si è concluso con la sentenza n. 62/2016 del 12/1/2016; che l'Avv.
, non avendo ancora percepito il pagamento per le prestazioni CP_6 professionali svolte per l'intero giudizio civile n. RG 2977/05, nonostante l'espletamento delle procedure normativamente previste per il recupero dei crediti professionali ed analiticamente indicate nel ricorso introduttivo, è stata costretta a notificare alle predette convenute un ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. R.G. n. 327/2019
150 del 01/09/2011, introducendo il giudizio n. 2909/18, innanzi al Tribunale in composizione collegiale, al fine di ottenere la relativa ordinanza di pagamento dell'importo complessivo di €. 56.797,12, di cui risulta essere creditrice, giusta liquidazione delle competenze professionali espletate per il giudizio n. RG 2977/05 e calcolate con i medesimi parametri applicati dal
Tribunale nella sentenza n. 62/2016 per la liquidazione delle spese legali in favore della controparte, maggiorati delle percentuali previste dal D.M. n.
55/14 nell'ipotesi di difesa di più parti (fol. 3); che l'Avv. , avendo CP_6 consultato i registri per la pubblicità immobiliare, al fine di reperire eventuali beni immobili pignorabili di proprietà delle sue debitrici, è venuta a conoscenza della pendenza del presente giudizio introdotto da
[...]
e dall'avv. Antonio Carlo La Sala, quali creditori delle convenute Parte_1
e , in virtù della sentenza n. 62/16 resa RO Controparte_2 dal Tribunale di IN e della sentenza n. 4897/18 resa dalla Corte di
Appello di Napoli ed avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ivi ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di trasferimento di beni immobili descritti nel predetto atto di citazione;
che nonostante la regolare notifica in data 18/1/2019 dell'atto introduttivo, le parti convenute non si sono costituite nel presente giudizio, nel quale, dunque, risultano tutte contumaci;
che l'Avv. intende spiegare, ai CP_6 sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., intervento volontario ad adiuvandum nell'azione revocatoria dei seguenti atti: 1) atto di compravendita per notar del 28/1/2014 rep. 218788, con il quale ha PE RO venduto alla sorella la villa in OF (Av) alla Via S. Andrea, Controparte_2 fl. 3, p.lla 1211, 2) atto di donazione per notar del 12/11/2014 (rep. PE
219894), con il quale ha donato alla figlia RO [...]
l'appartamento sito in OF (AV), individuato Persona_2 nel NCEU, al fl. 5, p.lla 519 sub 12 con garage sub 15 e quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (Av) al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 – 544 – 502 della consistenza di 27 are e 12 ca. 3) atto di donazione per del PE
30/1/2015 (rep. 220185), con il quale ha donato ai figli Controparte_2
e i seguenti immobili in sua proprietà: Persona_1 Controparte_4
1) i locali siti in OF (AV), al viale Principe Amedeo a fl. 5 p.lle 519 sub 13, sub 5 e sub 14; 2) la villa in OF alla Via S. Andrea n. 3 a fl. 3 p.lla 1211; R.G. n. 327/2019
3) le quote di comproprietà dalla stessa vantate sui seguenti beni immobili:
a) terreno sito in OF al fl.3 p.lla 491; b) terreno sito in OF a fl. 3 p.lla
541; c) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 543; c) terreno sito in OF al fl.
3 p.lla 544; d) locale sito in OF al Viale Principe Amedeo al fl. 9 p.lla 417 sub 2 e e) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 502.
Sul punto, l'interventrice ha dedotto di esser legittimata ad agire nei confronti delle parti convenute nel presente giudizio, quale creditrice di CP_1
in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal D.I. n. 1039/18,
[...] divenuto definitivamente esecutivo con l'apposizione della relativa formula in data 11/1/2019 e quale creditrice di entrambe le germane CP_1
e , in virtù del mandato ad litem conferito all'avv.
[...] Controparte_2
da queste ultime e da per la causa civile R.G. n. CP_6 Parte_2
2977/05 e, dunque, della relativa parcella professionale;
che sussiste il credito, il quale non deve necessariamente presentare i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, potendo l'azione essere promossa anche dal titolare di un credito litigioso;
che l'eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento del credito non influisce sul processo per revocatoria, dovendosi escludere che possa sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e l'eventuale sentenza negativa dell'esistenza del credito;
che ricorre, altresì, l'eventus damni integrato dal pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dagli atti di trasferimento impugnati, posto che con essi sono state completamente annullate le garanzie patrimoniali delle debitrici, tanto che allo stato, nella sfera patrimoniale delle stesse, non figura alcun bene aggredibile per il recupero dei crediti vantati;
che, trattandosi di atti di disposizione successivi al sorgere dei crediti, sussiste l'elemento psicologico, atteso che le debitrici avevano perfettamente conoscenza del pregiudizio che arrecavano alle ragioni creditorie ed, infatti, all'epoca del primo atto di trasferimento del
28/1/2014 da parte della erano già sorti i crediti dell'avv. RO
sia per le prestazioni professionali svolte in favore della suddetta e CP_6 per le quali è stato reso il D.I. n. 1039/18 che per le prestazioni professionali svolte in favore delle germane e e della RO Controparte_2 madre , quale loro difensore nel giudizio n. 2977/05, peraltro Parte_2 all'epoca ancora pendente e prossimo alla conclusione;
che, quanto alle R.G. n. 327/2019
donazioni fatte dalle debitrici e , RO Controparte_2 trattandosi di atti a titolo gratuito, l'elemento psicologico da parte delle donanti è requisito sufficiente ai fini della revocatoria;
che per la compravendita del 28/1/2014 rep. 218788 tra e RO [...]
sussiste anche il consilium fraudis, o comunque, la scientia damni CP_2 da parte dell'acquirente, , atteso che la stessa era, Controparte_2 unitamente alla madre ed alla sorella , Parte_2 RO parte convenuta nel giudizio n. 2977/05 incardinato dal fratello
[...]
ed, inoltre, tutti gli atti di trasferimento eseguiti tra il 2014 e il Parte_1
2015, sono avvenuti nell'ambito del medesimo contesto familiare.
L'interventrice ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di
“dichiarare ammissibile il presente atto di intervento” ed “in adesione alle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto di citazione: in via principale b)
Revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. i seguenti atti di trasferimento compiuti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso:
1)- rogito per notar del 28/1/2014 rep. 218788 con il quale PE [...]
ha venduto alla sorella la villa in OF (AV), CP_1 Controparte_2 alla via S. Andrea fl. 3 p.lla 1211 della consistenza di 18 vani catastali;
2)- rogito per notar del 12/11/2014 rep. 219894 con il quale PE [...]
ha donato alla figlia CP_1 Persona_2 appartamento sito in OF (Av) individuato nel NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub
12 con garage sub 15, riservandosi il diritto di abitazione e quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (Av) al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 – 544 –502 della consistenza di 27 are e 12 ca.
3)- rogito per notar del 30/1/2015 rep. 220185 con il quale PE [...]
ha donato ai figli e tutti i beni CP_2 Persona_1 Controparte_4 immobili di sua proprietà, compresi quelli ricevuti dalla sorella CP_1
come descritti al superiore punto 1) ed in particolare i locali siti in
[...]
OF (Av) al Viale Principe Amedeo a fl. 5 p.lle 519 sub 13, sub 5 e sub 14, nonché la villa in OF alla Via S. Andrea n. 3 a fl. 3 p.lla 1211. Ha, inoltre, donato sempre ai figli le quote di comproprietà dalla stessa vantate sui seguenti beni immobili: a) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 491; b) terreno sito in OF a fl. 3 p.lla 541; c) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 543; c) terreno sito in OF al fl. 3 p.lla 544; d) locale sito in OF al Viale R.G. n. 327/2019
Principe Amedeo al fl. 9 p.lla 417 sub 2 e e) terreno sito in OF al fl. 3
p.lla 502 e di conseguenza dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'avv.
, con ogni conseguenza di legge”. CP_6
In via subordinata, l'interventrice ha chiesto di “condannare tutte le parti convenute al pagamento in solido, in favore dell'avv. , di una CP_6 somma pari al credito totale vantato dalla stessa, compresi accessori di legge ed interessi, anche a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle descritte azioni poste in essere dalle parti convenute ed in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'esponente”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione trattazione celebrata in data 14 maggio 2019, previa declaratoria di contumacia di e di Controparte_2
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_3
e e di quale Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
[...]
c.p.c. e, non essendo state richieste istruttorie, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo, all'udienza del 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di IN in pari data.
7. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo spiegato dall'Avv. con comparsa di costituzione CP_6 ritualmente notificata in data 07 novembre 2019 ai convenuti contumaci ex art. 292 c.p.c. e depositata in data 08 novembre 2019, essendo pacificamente ammesso un intervento di tal fatta da parte di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi – attore ed interventore
(cfr. Cass. Civ. 5621/2017). R.G. n. 327/2019
8. Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come è noto, riveste carattere personale e giova solo al creditore che la esercita.
Il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, condizione indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901
c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. e segnatamente dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito hanno tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa esser esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
In particolare, è stato evidenziato — con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere — che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso" ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub judice;
e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte R.G. n. 327/2019
negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis,
Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile
2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n. 8013).
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche laddove, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito.
Con specifico riferimento all'eventus damni, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n.
12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
Peraltro, sul pacifico assunto secondo cui, ai fini della revocabilità di un atto di disposizione compiuto dal debitore, non è necessario che da esso sia derivata la totale compromissione della consistenza del patrimonio dell'obbligato ma è sufficiente che, per effetto di un tale atto, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo — in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali — grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus R.G. n. 327/2019
damni (Cass. Civ., Sent. n. 15527/2004; conf. Cass. Civ., sent. n.
11471/2003).
Va rammentato, infine, che l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo (cd. consilium fraudis), la cui prova, come è noto, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il cennato requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, invero, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte R.G. n. 327/2019
costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, anche risalente, evidenziando che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non pure nel suo accertamento giudiziale, sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato. (Cass. Civ., 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. Civ., 8 maggio
1984, n. 2801; Corte Appello Milano, 27 ottobre 1967).
Resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'accertamento dell'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario;
requisito soggettivo che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ove l'atto di disposizione sia successivo alla nascita del credito, richiedendosi, invece, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis) nel caso di atto di disposizione posto in essere prima del sorgere del credito.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'istante deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è esperito il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. nonché il cd. eventus damni, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale generica per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e, infine, il requisito soggettivo (nei termini innanzi specificati).
É, invece, sul convenuto in revocatoria che grava l'onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio ben atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901 c.c.
9. Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, l'azione revocatoria proposta da e Parte_1 dall'Avv. Antonio Carlo La Sala e la domanda ex art. 2901 c.p.c. proposta dall'interventrice adesiva autonoma Avv. sono fondate e CP_6 devono, pertanto, trovare accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che seguono. R.G. n. 327/2019
10. In primo luogo, va osservato che – per quanto inferibile dalla documentazione in atti – e l'Avv. Antonio Carlo Della Sala vantano indubbie Parte_1 ragioni di credito nei confronti delle convenute e RO [...]
; ragioni di credito che trovano titolo nella sentenza n. 62/2016 con CP_2 cui il Tribunale di IN, in data 12-13 gennaio 2016, in sede di divisione ereditaria dei beni del de cuius , ha accolto la domanda di Persona_6 accertamento della lesione della quota di legittima formulata da
[...]
e, per l'effetto, ha condannato al pagamento Parte_1 RO in favore di di € 831.217,86, oltre interessi al tasso legale a Parte_1 far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo e al pagamento di € Controparte_2
63.469,90, oltre interessi legali a far data dal 26 giugno 1995 al soddisfo, oltre alle spese di lite, quantificate in € 2.297,35 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Carlo La Sala.
Avverso tale sentenza , e RO Controparte_2 Parte_2 hanno proposto appello e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4897 del 29 ottobre 2018, ha dichiarato, da un lato, l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. proposto da Parte_2
[...
e, dall'altro, ha rigettato l'appello proposto da e RO
, con conferma della sentenza impugnata. Controparte_2
Del pari, risulta documentalmente provata l'esistenza di un credito professionale in capo all'interventrice Avv. , derivante dell'opera CP_6 professionale da quest'ultima resa in favore di e RO [...]
nel giudizio civile n. 2977/05, svoltosi innanzi al Tribunale di CP_2
IN ed avente ad oggetto la summenzionata divisione ereditaria e la lesione della quota di riserva ex art. 536 e segg. c.c. introdotto da Parte_1
e concluso con la sentenza n. 62/2016 del 12/1/2016 e per il quale è
[...] stato introdotto il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 innanzi al
Tribunale di IN (recante R.G. n. 2909/18).
Risulta, altresì, documentalmente provata l'esistenza del credito vantato dall'interventrice nei confronti di e consacrato nel RO decreto ingiuntivo n. 1039/18 del 21/8/18, per i compensi professionali dovuti per le prestazioni stragiudiziali svolte in favore di RO per l'importo di €. 14.632,96, oltre le spese della procedura monitoria. R.G. n. 327/2019
11. Va, poi, rimarcato – anche e soprattutto ai fini dell'apprezzamento del requisito soggettivo – che il credito per la cui tutela gli attori e l'interventrice hanno esperito l'azione revocatoria risulta insorto in epoca antecedente agli atti di disposizione di disposizione in contestazione (posti in essere nel 2014 e nel 2015) e ciò in considerazione del fatto che, al fine di stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione da revocare, deve aversi riguardo – diversamente da quanto dedotto dalle convenute - non già alla data dell'accertamento giudiziale bensì al momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'atto o il fatto generatore della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile
(cass. n. 2748/2005).
Ne consegue che, quanto al credito vantato dagli attori ed Parte_1 all'Avv. Antonio La Sala, esso risale al 23 giugno 2005, epoca di introduzione del giudizio di divisione ereditaria e di lesione di legittima da parte di
[...]
e, quanto all'interventrice Avv. , esso risale all'epoca Parte_1 CP_6 in cui gli incarichi giudiziali e stragiudiziali sono stati espletati ed è, dunque, insorto in epoca antecedente rispetto al compimento del primo atto dispositivo.
12. Ritiene, poi, il Tribunale che, nel caso di specie, sia dato apprezzare anche il requisito dell'eventus damni richiesto ai fini dell'utile accesso al rimedio previsto dall'art. 2901 c.c.
In proposito, va rimarcato che la sussistenza del requisito in parola va valutata con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria.
Sul punto, assume parte convenuta che tali atti dispositivi non avrebbero in realtà comportato alcun impoverimento, difettando così il requisito dell'eventus damni, posto che vi sarebbero “dei conti correnti a loro intestati ed anche degli emolumenti stipendiali” (cfr. comparsa di costituzione e risposta) delle convenute ed . RO CP_2
Sul punto, deve ribadirsi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità R.G. n. 327/2019
dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Ad ogni buon conto, ritiene il Tribunale che alcun elemento degno di nota hanno fornito le convenute al fine di vagliare la solidità della propria posizione patrimoniale, non avendo dimostrato l'inesistenza del rischio della compromissione della garanzia patrimoniale e, dunque, l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a garanzia dei crediti vantati dagli attori e dall'interventrice.
13. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, con riguardo all'atto a titolo gratuito per notar del 12/11/2014 rep. 219894 con il quale PE [...]
ha donato alla figlia CP_1 Persona_2
l'appartamento sito in OF (AV), al Viale Principe Amodeo, individuato nel
NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub 12 con locale deposito posto al fl. 5, p.lla 519 sub.
15 e la quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea
Apostolo al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 – 544 nonché la quota pari 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lla 502 e, con riguardo all'atto a titolo gratuito per notar del 30/1/2015 (rep. PE
220185), con il quale ha donato ai figli e Controparte_2 Persona_1
i locali siti in OF (AV), al via G. Maffei n. 35 a fl. 5 Controparte_4
p.lle 519 sub 13 e sub 5 nonché la villa in OF (AV), alla via S. Andrea
Apostolo n. 170, fl. 3 p.lla 1211 e la quota di ½ sul terreno sito in OF
(AV) alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 491, sul terreno sito in
OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 541, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170 al fl. 3, p.lla n. 543, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170 al fl. 3,
p.lla n. 544, sul terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo n.
170, al fl. 3 p.lla 502 nonché la proprietà del locale sito in OF (AV), al viale Principe Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e locale ad uso deposito sito in
OF (AV) alla via Principe Amedeo, al fl. 5, p.lla 519 sub 14, nel momento in cui le convenute e hanno posto in Controparte_2 RO essere le donazioni de quibus in data 12 novembre 2014 e 30 gennaio 2015 erano già a conoscenza della posizione debitoria nei confronti degli attori e dell'interventrice, essendo, da un lato, stato già avviato, sia pure infruttuosamente, un pignoramento mobiliare presso terzi da parte degli R.G. n. 327/2019
attori e Avv. Antonio Carlo La Sala ed essendo, quanto Parte_1 all'interventrice Avv. , già maturato il credito professionale dalla CP_6 stessa poi rivendicato in sede monitoria e con ricorso ex art. 14 d.lgs.
150/2011.
Può, dunque, presumersi che le debitrici e Controparte_2 CP_1
conoscessero il pregiudizio che gli atti avrebbero arrecato alle ragioni
[...] dei creditori.
Quanto all'elemento soggettivo dell'atto a titolo oneroso compiuto da
[...]
per notar del 28/1/2014 rep. 218788, con il quale CP_1 PE
ha venduto alla sorella la quota di ½ del RO Controparte_2 fabbricato su tre livelli sito in OF (AV), alla Via S. Andrea Apostolo n.
170, identificato al NCEU al fl. 3 p.lla 1211, risulta comprovata la sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente , essendo Controparte_2 quest'ultima direttamente coinvolta nelle vicende giudiziarie successorie in uno alla germana ed alla di loro madre . RO Parte_2
D'altronde, l'esistenza del vincolo parentale, la circostanza che alcuna giustificazione al compimento di tali molteplici atti dispositivi sia stata fornita dalle convenute e l'assenza di prova circa la solidità della propria posizione patrimoniale costituiscono tutti elementi che, per la loro forza ed univocità, integrano addirittura dolosa preordinazione degli atti dispositivi a pregiudicare le ragioni creditorie, sicchè vi è prova dell'elemento soggettivo anche laddove si fosse realizzata l'ipotesi di atti antecedenti al sorgere del credito.
Sussiste, dunque, in ogni caso il requisito del consilium fraudis.
14. Ne consegue che deve esser dichiarata l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c., nei confronti degli attori ed Avv. Antonio Carlo La Sala e Parte_1 dell'interventrice Avv. dei seguenti atti dispositivi: a) atto di CP_6 compravendita compiuto da per notar del RO PE
28/1/2014 rep. 218788, con il quale ha venduto alla RO sorella la quota di ½ del fabbricato su tre livelli sito in Controparte_2
OF (AV), alla Via S. Andrea Apostolo n. 170, identificato al NCEU al fl. 3
p.lla 1211; 2) atto a titolo gratuito per notar del 12/11/2014 rep. PE
219894, con il quale ha donato alla figlia RO [...]
l'appartamento sito in OF (AV), al Viale Principe Persona_2
Amodeo, individuato nel NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub 12 con locale deposito R.G. n. 327/2019
posto al fl. 5, p.lla 519 sub. 15 e la quota pari ad 1/2 del terreno sito in
OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lle 491 – 541 – 543 –
544 nonché la quota pari 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via
Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lla 502; 3) atto a titolo gratuito per notar del 30/1/2015 (rep. 220185), con il quale ha PE Controparte_2 donato ai figli e i locali siti in OF Persona_1 Controparte_4
(AV), al via G. Maffei n. 35 a fl. 5 p.lle 519 sub 13 e sub 5 nonché la villa in
OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3 p.lla 1211 e la quota di
½ sul terreno sito in OF (AV) alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3,
p.lla 491, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 541, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n.
170 al fl. 3, p.lla n. 543, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea
Apostolo n. 170 al fl. 3, p.lla n. 544, sul terreno sito in OF (AV), alla via
Sant'Andrea Apostolo n. 170, al fl. 3 p.lla 502 nonché la proprietà del locale sito in OF (AV), al viale Principe Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e locale ad uso deposito sito in OF (AV) alla via Principe Amedeo, al fl. 5, p.lla 519 sub 14.
L'accoglimento delle domande principali comporta l'assorbimento delle domande proposte in via subordinata.
15. In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito degli attori e dell'interventrice), delle questioni affrontate nonché delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
327/2019 R.G., così provvede: R.G. n. 327/2019
a) dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti degli attori e Avv. Antonio Carlo La Sala e nei Parte_1 confronti dell'interventrice Avv. , l'atto di compravendita per CP_6 notar del 28/1/2014 rep. 218788, con il quale PE RO ha venduto alla sorella la quota di ½ del fabbricato su tre Controparte_2 livelli sito in OF (AV), alla Via S. Andrea Apostolo n. 170, identificato al
NCEU al fl. 3 p.lla 1211; l'atto a titolo gratuito per notar del PE
12/11/2014 rep. 219894, con il quale ha donato alla RO figlia l'appartamento sito in OF (AV), Persona_2 al Viale Principe Amodeo, individuato nel NCEU al fl. 5 p.lla 519 sub 12 con locale deposito posto al fl. 5, p.lla 519 sub. 15 e la quota pari ad 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lle 491 –
541 – 543 – 544 nonché la quota pari 1/2 del terreno sito in OF (AV), alla via Sant'Andrea Apostolo al fl. 3 p.lla 502 nonché l'atto a titolo gratuito per notar del 30/1/2015 (rep. 220185), con il quale ha PE Controparte_2 donato ai figli e i locali siti in OF Persona_1 Controparte_4
(AV), al via G. Maffei n. 35 a fl. 5 p.lle 519 sub 13 e sub 5 nonché la villa in
OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3 p.lla 1211 e la quota di
½ sul terreno sito in OF (AV) alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3,
p.lla 491, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n. 170, fl. 3, p.lla 541, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea Apostolo n.
170 al fl. 3, p.lla n. 543, sul terreno sito in OF (AV), alla via S. Andrea
Apostolo n. 170 al fl. 3, p.lla n. 544, sul terreno sito in OF (AV), alla via
Sant'Andrea Apostolo n. 170, al fl. 3 p.lla 502 nonché la proprietà del locale sito in OF (AV), al viale Principe Amedeo, fl. 9, p.lla 417 sub 2 e locale ad uso deposito sito in OF (AV) alla via Principe Amedeo, al fl. 5, p.lla 519 sub 14. condanna i convenuti , anche quale esercente la potestà RO genitoriale sulla figlia minore e Persona_2 [...]
, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori CP_2
e , quale padre Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
e quale padre esercente la responsabilità
[...] Controparte_3 genitoriale sui minori e , al pagamento, Persona_1 Controparte_4 R.G. n. 327/2019
in solido tra loro ed in favore degli attori e Avv. Antonio Parte_1
Carlo La Sala, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per spese vive ed € 22.426,00, per compensi professionali – oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Carlo La Sala, dichiaratosi antistatario;
b) condanna i convenuti , , anche quale RO Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
, quale padre esercente la Controparte_4 Controparte_5 responsabilità genitoriale sulla minore e Persona_2
, quale padre esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_3 minori e , al pagamento, in solido tra Persona_1 Controparte_4 loro ed in favore dell'interventrice Avv. , delle spese di lite, che CP_6 liquida in € 11.268,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa all'udienza del giorno 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani