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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6633 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/07/2012, dalla cui CP_1
unione era nato il figlio ( nato a [...] il [...]),rappresentavano la Persona_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. La sig.ra Parte_1
resterà nell'esclusivo godimento ed uso della casa domestica, ubicata in Napoli alla Via
[...]
Francesco Pinto n°46, ed il Sig. si obbliga senza riserva alcuna a concedere Controparte_1
ciò;
2. Il Sig. riconosce, altresì, che tutti i beni mobili, gli accessori, le Controparte_1 pertinenze, le suppellettili e quant'altro contenuto nella casa coniugale, resteranno nel godimento esclusivo della NO rinunciando pertanto sin d'ora a qualsivoglia Parte_1
pretesa o diritto sugli stessi;
3. Il Sig. abbandonerà definitivamente la casa Controparte_1
coniugale e provvederà a trasferire la propria residenza altrove;
4. Al fine di garantire l'equilibrio dei rapporti patrimoniali tra le parti il signor si impegna a Controparte_1 corrispondere alla NO un assegno mensile di €.450,00 di cui €.300,00 Parte_1
quale contributo economico volto al mantenimento del figlio minore , ed Persona_1
€.150,00 quale contributo economico volto al mantenimento della NO . Parte_1
Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. Il signor al fine di garantire al proprio figlio il rispetto Controparte_1
delle elementari esigenze di vita si impegna a contribuire per il 50% al pagamento delle spese mediche relative alla salute del figlio non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 nonché si impegna a versare il 50% delle somme che sono e saranno necessarie per l'istruzione delle stesse e infine si impegna a contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute e documentate dalla NO . Rientrano nell'assegno di mantenimento come Parte_1
sopra determinato le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione in cui vive il minore, il materiale scolastico e di cancelleria per scuola primaria, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
6. Il signor Controparte_1
contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per i minori secondo il distinguo che segue: I- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
2 corsi di specializzazione, master e quanto altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per i figli;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
7. In ordine infine all'affidamento del figlio minore occorre rilevare che sebbene il quadro Per_1 normativo di riferimento per la soluzione delle problematiche relative all'affidamento dei figli abbia subito una sostanziale modifica con la novella legge 8 febbraio 2006 n.54, che ha introdotto
“l'affidamento condiviso dei figli”, tuttavia alla luce delle considerazioni sopra formulate, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del figlio, logica e buon senso, ma soprattutto al fine di permettere ai minori di continuare a vivere nei rispettivi ambienti scolastici e culturali originari, appare opportuno che venga stabilito che l'affidamento del minore Per_1 sia condiviso ferma restando la residenza privilegiata del figlio presso la mamma, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e il figlio, il padre potrà vedere quando vorrà il figlio compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni Per_1
precedentemente assunti, con il consenso della madre e con un preavviso di almeno 24 ore. Solo in caso di disaccordo tra i coniugi si conviene che il padre potrà avere con sé il figlio Per_1
secondo le seguenti modalità: A) Ogni settimana il mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore
20,00 nei periodi invernali, mentre nei periodi estivi dalle 17,00 alle 21,00; Week-end alterni dalle 15,30 del sabato alle 21,00 della domenica, tuttavia qualora i giorni sopra prestabiliti per il diritto di vista al minore dovesse coincidere con i turni di lavoro del sig. di Controparte_1
volta di in volta saranno concordati tra le parti dei giorni di visita compatibili con le esigenze di lavoro di quest'ultimo, nonché con le esigenze del minore;
I coniugi convengono che il figlio minore per due volte al mese, possa dunque pernottare presso l'abitazione dove risiede Per_1
il padre, ciò avverrà in ogni caso nel pieno rispetto e compatibilmente con le esigenze del minore;
B) Per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre alternativamente per anno trascorrerà le vacanze con il figlio minore: il giorno 24 dicembre fino alle ore 13:00 del 25
3 dicembre, per il primo anno, in modo che trascorrerà poi con la mamma la residua parte della giornata del 25 dicembre ed il 26 dicembre incluso, e viceversa per gli anni a seguire;
sempre per il primo anno, il piccolo trascorrerà con il padre il giorno 31 dicembre sino alle ore 13:00 del 1 gennaio incluso, per il secondo anno invece alterneranno la visita in modo che il piccolo resterà con la mamma il giorno 31 dicembre sino al 1 gennaio per poi consegnarlo al padre che lo riporterà verso le ore 21; e così di seguito fino all'anno del raggiungimento della maggior età del figlio C) Per le festività pasquali, il piccolo trascorrerà per il primo anno, la domenica Per_1
Pasquale con la mamma, mentre con il padre il lunedì di Pasqua, il secondo anno invece, trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua, e con la madre il lunedì, e cosi di seguito, alternativamente per anno;
D) Durante le vacanze estive, per il mese di agosto di ogni anno, il figlio dovrà trascorrere quindici giorni con il padre, ferragosto incluso, e quindici giorni con la madre alternativamente per anno, ferma restando la possibilità per entrambi i coniugi di organizzare periodi di vacanza diversi che andranno concordati almeno 60 giorni prima;
8. I coniugi si obbligano a comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti o cambi di residenza;
9. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ordine a ulteriori beni mobili e immobili di proprietà esclusiva rispettivamente del sig. e della Controparte_1
NO ; 10. I coniugi si rilasciano sin da ora reciprocamente il consenso Parte_1 per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo di detti documenti”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
[...] (atto n.5 ,parte I s. , Sez. H , reg. Atti Matrimonio anno 2012) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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