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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
5147/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 23.06.2025
Alle ore 09.27, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LUCA DELLA PERUTA. CP_2
È presente per 'avv. DONATELLA CIRILLO. Controparte_3
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DELLA PERUTA precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e reiterate nelle note conclusive autorizzate insiste nell'affermare che la condotta dell'attrice non ha rivestito efficienza causale nella produzione del danno, chiede tenersi conto dei documenti da ultimo depositati relativi a spese mediche ad oggi sostenute dalla parte attrice e che rientrano in quelle spese mediche future che il ctu non avrebbe potuto quantificare in quanto prevedibili, ma non attuali e insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. CIRILLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, chiede il rigetto della domanda per essere la caduta interamente addebitabile alla disattenzione di parte attrice cui va parimenti addebitato di non aver tempestivamente denunciato la caduta ovvero entro le 24 h al comune che non ha potuto effettuare i necessari rilievi, si oppone alla produzione documentale attorea perché tardiva, in subordine chiede tenersi conto delle conclusioni rassegnate dal proprio ctp.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 23.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5147/2022 del Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Della Peruta, giusta procura alle liti rilasciata in CP_2
calce all'atto di citazione e presso il cui studio in Benevento, alla Via Avellino n. 18 elettivamente domiciliata oltre che presso il domicilio digitale indicato in atti
-attrice-
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti Controparte_3
dall' avv. Donatella Cirillo, presso il cui studio in alla Via Pietro d'Ercole n. 5 è elettivamente CP_3
domiciliato, oltre che presso il domicilio digitale indicato in atti
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 3.11.2022, – premesso in data CP_2
18.05.2022, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava in compagnia della madre e della GL Parte_1 [...]
nel Comune di alla Via Tripoli, in prossimità del civico n. 79 e n. 81, per acquistare Parte_2 CP_3
alcuni prodotti alimentari, nell'accingersi ad attraversare a piedi la suddetta strada comunale sulle strisce pedonali ivi presenti, scendeva dal marciapiede e cadeva per terra a causa di una rottura del cordolo non visibile, né segnalata;
di avere riportato “frattura ingranata collo chirurgico e trochite omerale destro.
Sospetta infrazione apice malleolo pereonale sinistro”, come da documentazione medica in atti;
che la responsabilità del sinistro è ascrivibile al custode del demanio stradale e pertanto tenuto Controparte_3
alla manutenzione di strade e marciapiedi;
di avere invano invitato il a stipulare Controparte_3
2 convenzione di negoziazione assistita – tutto quanto premesso ha convenuto in giudizio l'ente civico chiedendo: < accertare la responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., del CP_3
per le suddette lesioni psicofisiche subite;
condannare il in persona del Sindaco
[...] Controparte_3
p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati nell'importo di euro
16.656,08, o nella diversa somma stabilita dall'On. Giudice adito, anche a mezzo di CTU medico legale,
oltre ad interessi legali dal 29.06.2022 al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.2023 si è costituito il in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prove testimoniali e ctu medico legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
ha allegato di avere riportato lesioni il giorno 18.5.2022, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava CP_2
in compagnia della madre e della GL nel Comune di alla Via Parte_1 Parte_2 CP_3
Tripoli, in prossimità del civico n. 79 e n. 81, per acquistare alcuni prodotti alimentari, allorquando nell'accingersi ad attraversare la suddetta strada comunale sulle strisce pedonali ivi presenti, scendeva dal marciapiede e cadeva per terra a causa di una rottura del cordolo non visibile, né segnalata, riportando
“frattura ingranata collo chirurgico e trochite omerale destro. Sospetta infrazione apice malleolo pereonale sinistro”.
Sul posto non sono intervenute autorità, né il servizio del 118, ma è in atti il referto del pronto soccorso che registra l'accettazione della subito dopo il sinistro, alle 12.40 e riporta nell'anamnesi: “caduta CP_2
3 accidentale per strada”.
L'allegazione è dunque questa: mettendo il piede sul cordolo del marciapiede per effettuare la discesa in corrispondenza delle strisce pedonali, a causa della rottura del cordolo, la è inciampata, rovinando al CP_2
suolo.
Allegata all'atto di citazione vi è una sola fotografia che riprende il dettaglio di un cordolo di marciapiede danneggiato, tuttavia non riferibile al luogo del sinistro, di cui manca una raffigurazione più ampia.
Nella prima memoria, la ha per la prima volta riferito (anche rispetto al tenore dell'invito alla CP_2
negoziazione assistita) della presenza di volantini pubblicitari che avrebbero “contribuito a non rendere visibile il danneggiamento e/o insidia del predetto marciapiede”.
In diritto, assume la che la responsabilità di quanto occorsogli va ascritta ai sensi degli artt. 2051 o CP_2
2043 c.c. al proprietario e custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro. Controparte_3
Quanto alla responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha di recente affermato che la
responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato
deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere
la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del
danneggiato> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al
4 fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè, a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa> (Cass.
35991/2023).
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attrice e del nesso causale fra cosa nella custodia del e il danno lamentato. Controparte_3
Innanzitutto, come detto, la fotografia allegata all'atto di citazione non è certamente riferibile al tratto di strada in cui si riferisce essere avvenuta la caduta e il generico riconoscimento del punto in cui è avvenuta la caduta fatto dai testi è tamquam non esset, atteso che la riproduzione fotografica non consente di collegare quel marciapiede alla via Trippoli.
Quanto poi alla dinamica della caduta, la teste, ha reso dichiarazioni generiche, Parte_2
contrastanti e inverosimili.
Prima ha riferito che la madre è caduta a terra, senza altre specificazioni sulle modalità della caduta, poi ha riferito di avere notato solo una volta tornata indietro a prendere la madre per accompagnarla al pronto soccorso con la sua auto volantini pubblicitari sotto i quali, dopo averli spostati, si rivelava l'insidia del marciapiede rotto, dichiarazione questa inverosimile atteso che la teste e l'attrice si trovavano insieme al momento della caduta sicché i volantini per terra avrebbero dovuto essere visibili già prima della caduta;
quindi ha specificato che “nella data dell'incidente il marciapiede era danneggiato nella parte inferiore,
perché si vedeva molto bene”.
Cade in contraddizione il teste allorquando attribuisce la caduta ora alla presenza di volantini sotto i quali vi era il marciapiede rotto ora alla rottura ben visibile del marciapiede.
In ogni caso, neanche si comprende quanti fossero e come fossero posizionati i volantini sul marciapiede,
5 circostanza questa non chiarita nella prima memoria ove genericamente si introduce il riferimento a volantini che avrebbero concorso a non rendere visibile l'insidia.
Quanto al teste, , ha riferito: “mia GL era dietro, ci girammo e la trovammo a terra che era Parte_1
caduta, che piangeva per il dolore e la aiutavamo io e mia OT ”. Pt_2
Anche questo teste ha riferito di volantini “vicino al luogo della caduta”, di averli spostati e di aver visto il marciapiede rotto.
Dichiarazione poco verosimile tenuto conto che i volantini o erano stati spostati dalla OT oppure dalla stessa teste.
In ogni caso, non avendo assistito alla caduta, alcunché è in grado di provare quanto al nesso causale fra la res nella custodia del e il sinistro. CP_3
A tale stregua deve concludersi per la insussistenza della prova richiesta ai fini della responsabilità da cosa in custodia.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non
può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree
destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la
prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa
custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario
dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri
diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario
che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti> (Cass.
35991/2023).
Ebbene, nella vicenda in parola, per tutto quanto detto, non è stata provata la dinamica del sinistro e una volta esclusa questa e correttamente esclusa, quindi, per tale ragione, la sussistenza della stessa responsabilità
6 oggettiva dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., a maggior ragione non può riconoscersene la responsabilità colposa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.
In conclusione, la domanda è rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice a carico della quale vanno anche poste le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5147/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 3.11.2022; CP_2
2. dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore del in persona CP_2 Controparte_3
del Sindaco p.t. delle spese di lite di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
3. pone a carico dell'attrice anche le spese di ctu liquidate con decreto del 9.12.2024
Trani, 23.6.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 23.06.2025
Alle ore 09.27, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LUCA DELLA PERUTA. CP_2
È presente per 'avv. DONATELLA CIRILLO. Controparte_3
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DELLA PERUTA precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e reiterate nelle note conclusive autorizzate insiste nell'affermare che la condotta dell'attrice non ha rivestito efficienza causale nella produzione del danno, chiede tenersi conto dei documenti da ultimo depositati relativi a spese mediche ad oggi sostenute dalla parte attrice e che rientrano in quelle spese mediche future che il ctu non avrebbe potuto quantificare in quanto prevedibili, ma non attuali e insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. CIRILLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, chiede il rigetto della domanda per essere la caduta interamente addebitabile alla disattenzione di parte attrice cui va parimenti addebitato di non aver tempestivamente denunciato la caduta ovvero entro le 24 h al comune che non ha potuto effettuare i necessari rilievi, si oppone alla produzione documentale attorea perché tardiva, in subordine chiede tenersi conto delle conclusioni rassegnate dal proprio ctp.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 23.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5147/2022 del Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Della Peruta, giusta procura alle liti rilasciata in CP_2
calce all'atto di citazione e presso il cui studio in Benevento, alla Via Avellino n. 18 elettivamente domiciliata oltre che presso il domicilio digitale indicato in atti
-attrice-
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti Controparte_3
dall' avv. Donatella Cirillo, presso il cui studio in alla Via Pietro d'Ercole n. 5 è elettivamente CP_3
domiciliato, oltre che presso il domicilio digitale indicato in atti
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 3.11.2022, – premesso in data CP_2
18.05.2022, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava in compagnia della madre e della GL Parte_1 [...]
nel Comune di alla Via Tripoli, in prossimità del civico n. 79 e n. 81, per acquistare Parte_2 CP_3
alcuni prodotti alimentari, nell'accingersi ad attraversare a piedi la suddetta strada comunale sulle strisce pedonali ivi presenti, scendeva dal marciapiede e cadeva per terra a causa di una rottura del cordolo non visibile, né segnalata;
di avere riportato “frattura ingranata collo chirurgico e trochite omerale destro.
Sospetta infrazione apice malleolo pereonale sinistro”, come da documentazione medica in atti;
che la responsabilità del sinistro è ascrivibile al custode del demanio stradale e pertanto tenuto Controparte_3
alla manutenzione di strade e marciapiedi;
di avere invano invitato il a stipulare Controparte_3
2 convenzione di negoziazione assistita – tutto quanto premesso ha convenuto in giudizio l'ente civico chiedendo: < accertare la responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., del CP_3
per le suddette lesioni psicofisiche subite;
condannare il in persona del Sindaco
[...] Controparte_3
p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati nell'importo di euro
16.656,08, o nella diversa somma stabilita dall'On. Giudice adito, anche a mezzo di CTU medico legale,
oltre ad interessi legali dal 29.06.2022 al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.2023 si è costituito il in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prove testimoniali e ctu medico legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
ha allegato di avere riportato lesioni il giorno 18.5.2022, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava CP_2
in compagnia della madre e della GL nel Comune di alla Via Parte_1 Parte_2 CP_3
Tripoli, in prossimità del civico n. 79 e n. 81, per acquistare alcuni prodotti alimentari, allorquando nell'accingersi ad attraversare la suddetta strada comunale sulle strisce pedonali ivi presenti, scendeva dal marciapiede e cadeva per terra a causa di una rottura del cordolo non visibile, né segnalata, riportando
“frattura ingranata collo chirurgico e trochite omerale destro. Sospetta infrazione apice malleolo pereonale sinistro”.
Sul posto non sono intervenute autorità, né il servizio del 118, ma è in atti il referto del pronto soccorso che registra l'accettazione della subito dopo il sinistro, alle 12.40 e riporta nell'anamnesi: “caduta CP_2
3 accidentale per strada”.
L'allegazione è dunque questa: mettendo il piede sul cordolo del marciapiede per effettuare la discesa in corrispondenza delle strisce pedonali, a causa della rottura del cordolo, la è inciampata, rovinando al CP_2
suolo.
Allegata all'atto di citazione vi è una sola fotografia che riprende il dettaglio di un cordolo di marciapiede danneggiato, tuttavia non riferibile al luogo del sinistro, di cui manca una raffigurazione più ampia.
Nella prima memoria, la ha per la prima volta riferito (anche rispetto al tenore dell'invito alla CP_2
negoziazione assistita) della presenza di volantini pubblicitari che avrebbero “contribuito a non rendere visibile il danneggiamento e/o insidia del predetto marciapiede”.
In diritto, assume la che la responsabilità di quanto occorsogli va ascritta ai sensi degli artt. 2051 o CP_2
2043 c.c. al proprietario e custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro. Controparte_3
Quanto alla responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha di recente affermato che la
responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato
deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere
la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del
danneggiato> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al
4 fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè, a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa> (Cass.
35991/2023).
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attrice e del nesso causale fra cosa nella custodia del e il danno lamentato. Controparte_3
Innanzitutto, come detto, la fotografia allegata all'atto di citazione non è certamente riferibile al tratto di strada in cui si riferisce essere avvenuta la caduta e il generico riconoscimento del punto in cui è avvenuta la caduta fatto dai testi è tamquam non esset, atteso che la riproduzione fotografica non consente di collegare quel marciapiede alla via Trippoli.
Quanto poi alla dinamica della caduta, la teste, ha reso dichiarazioni generiche, Parte_2
contrastanti e inverosimili.
Prima ha riferito che la madre è caduta a terra, senza altre specificazioni sulle modalità della caduta, poi ha riferito di avere notato solo una volta tornata indietro a prendere la madre per accompagnarla al pronto soccorso con la sua auto volantini pubblicitari sotto i quali, dopo averli spostati, si rivelava l'insidia del marciapiede rotto, dichiarazione questa inverosimile atteso che la teste e l'attrice si trovavano insieme al momento della caduta sicché i volantini per terra avrebbero dovuto essere visibili già prima della caduta;
quindi ha specificato che “nella data dell'incidente il marciapiede era danneggiato nella parte inferiore,
perché si vedeva molto bene”.
Cade in contraddizione il teste allorquando attribuisce la caduta ora alla presenza di volantini sotto i quali vi era il marciapiede rotto ora alla rottura ben visibile del marciapiede.
In ogni caso, neanche si comprende quanti fossero e come fossero posizionati i volantini sul marciapiede,
5 circostanza questa non chiarita nella prima memoria ove genericamente si introduce il riferimento a volantini che avrebbero concorso a non rendere visibile l'insidia.
Quanto al teste, , ha riferito: “mia GL era dietro, ci girammo e la trovammo a terra che era Parte_1
caduta, che piangeva per il dolore e la aiutavamo io e mia OT ”. Pt_2
Anche questo teste ha riferito di volantini “vicino al luogo della caduta”, di averli spostati e di aver visto il marciapiede rotto.
Dichiarazione poco verosimile tenuto conto che i volantini o erano stati spostati dalla OT oppure dalla stessa teste.
In ogni caso, non avendo assistito alla caduta, alcunché è in grado di provare quanto al nesso causale fra la res nella custodia del e il sinistro. CP_3
A tale stregua deve concludersi per la insussistenza della prova richiesta ai fini della responsabilità da cosa in custodia.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non
può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree
destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la
prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa
custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario
dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri
diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario
che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti> (Cass.
35991/2023).
Ebbene, nella vicenda in parola, per tutto quanto detto, non è stata provata la dinamica del sinistro e una volta esclusa questa e correttamente esclusa, quindi, per tale ragione, la sussistenza della stessa responsabilità
6 oggettiva dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., a maggior ragione non può riconoscersene la responsabilità colposa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.
In conclusione, la domanda è rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice a carico della quale vanno anche poste le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5147/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 3.11.2022; CP_2
2. dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore del in persona CP_2 Controparte_3
del Sindaco p.t. delle spese di lite di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
3. pone a carico dell'attrice anche le spese di ctu liquidate con decreto del 9.12.2024
Trani, 23.6.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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