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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 28.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 575 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1
in via Marconi n. 29, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Fadda n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Lidia ARRU e dell'Avv. Antonello ARRU, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. PA
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio FADDA del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“A) Dichiarare che le malattie sono di natura professionale, conseguenza delle
mansioni svolte;
B) Dichiarare che le stesse hanno reliquato postumi inabilitanti permanenti
indennizzabili nella misura del 26% o in quella maggiore o minore che risulterà
dagli accertamenti peritali;
C) Condannare, per l'effetto, l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore del sig. delle somme corrispondenti, con interessi e Pt_1
rivalutazione;
D) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi
a favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di averle anticipate”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' PA
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
pagina 2 In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato dal 1987 al 1992 come manovale edile e dall'agosto
1992 a tutt'oggi come operatore di gru semoventi;
− di essere addetto alla guida di autoarticolati e gru gommate, al carico,
trasporto e scarico di merci e container dalle stive delle navi alla banchina e viceversa;
− di essere esposto a una movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, l'esposizione a vibrazioni, al mantenimento di posizioni incongrue e a fattori climatici;
− di avere il 14.03.2022 presentato all' una denunzia di aver CP_3
contratto tre malattie professionali ernia discale lombare, severa spondilo artrosi in ernie discali cervicali e spondilodiscopatie del tratto lombare chiedendo che venissero indennizzate;
− che domande ed opposizioni non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione dei testi e sentiti nell'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 15.06.2023, i quali, colleghi del ricorrente fin dall'inizio della sua carriera lavorativa, hanno dichiarato di avere visto svolgere le mansioni Parte_1
descritte in ricorso, secondo le modalità specificamente indicate.
pagina 3 Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 04.12.2024, ha ritenuto che
“è parere dello scrivente che, tranne l'angioneurosi, di cui non vi è alcun
documento, debbano essere accolte le domande presentate all' . CP_3
“esiti di ernia lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”. Voce 213 delle
tabelle DM 12.07.2000, valutata nella misura complessiva dell' 8%.
“Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili
strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione
funzionale.” Voce 225, al quale va aggiunta anche la voce 223 delle tabelle DM
12.07.2000, valutata complessivamente nella misura complessiva dell' 4%.
Mentre per quanto riguarda la patologia a carico delle ginocchia è parere dello
scrivente che debba intendersi come malattia comune e non riconducibile a
malattia professionale, non avendo riscontrato alcun'esposizione professionale.
Appare congrua una valutazione globale nella misura del 12%”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del sanitario di parte ricorrente, riportate anche nelle note di trattazione scritta del 27.02.2025.
I rilievi della Difesa di parte ricorrente, ancora svolti nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, pertanto, sono inconferenti in quanto il Consulente
dell'Ufficio ha condotto le operazioni peritali attraverso l'esame obiettivo svolto all'atto della visita, dando compiutamente conto degli esiti complessivi della stessa, con particolare riferimento alle mansioni espletate, come risultate provate.
pagina 4 In definitiva, non deve essere disposta alcuna chiamata a chiarimenti del C.T.U.,
essendo più che esaustivi gli accertamenti medico-legali espletati.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo dell'12% dalla data della domanda amministrativa del 14.03.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_3
capitale in favore del ricorrente, rapportato un danno biologico complessivo dell'12% dalla data della domanda amministrativa del 14.03.2022.
Tenuto conto della notevole differenza tra quanto domandato nel ricorso introduttivo e quanto riconosciuto a deve essere disposta la Parte_1
compensazione delle spese di lite nella misura della metà e l' deve CP_3
essere condannato a rifondere della restante metà delle spese di Parte_1
lite che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_2
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato un danno biologico complessivo dell'12% dalla data della domanda amministrativa del 14.03.2022;
2. condanna l' PA
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
pagina 5 costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
4. condanna l' PA
, in persona del Presidente pro tempore, a
[...]
rifondere della restante metà delle spese del giudizio, che liquida Parte_1
in euro 1.452,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al
15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.
Lidia ARRU e dell'Avv. Antonello ARRU, dichiaratisi antistatari;
5. essendo agli atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., pone definitivamente e interamente a carico dell'
[...]
, in persona del PA
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6