Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
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15 gennaio 1952
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7 settembre 1993
Art. 5. Pubblicazione del piano.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.
L'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e in uno o piu' giornali fra quelli localmente piu' diffusi.
Decorso il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate.
Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.
Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovraintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata, competenza. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993