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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1153/2025 R.G. promosso da:
nato il [...] ad [...], residente in [...]
Vitale – Migliarino n. 3 – Lettera 2 (c.f. ), assistito e rappresentato C.F._1 dall'Avvocato Roberta Zanirato del Foro di Rovigo (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Villadose (RO), P.zza Corte Barchessa n. 39, nonché digitalmente presso il suo indirizzo Pec: tel. e fax 0425 405753, presso la cui pec Email_1 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, giusta procura alle liti congiunta telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] ( ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2) Nessuna statuizione di natura economica fra le parti. 3) Con vittoria dei compensi e spese di lite”.
pagina 1 di 3 Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni.
Letti gli atti e udito il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, chiedeva lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con a AR (RO) il 31 luglio 2004, esponendo che dalla CP_1 unione coniugale non erano nati figli, che l'unione si era ben presto rivelata infelice tanto che l'odierno ricorrente promuoveva causa civile n. 1345/2018 R.G., avanti al Tribunale di Rovigo, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione in proprio favore della casa coniugale e del relativo mobilio;
che si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi ed il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento;
che, emessi i provvedimenti provvisori, i coniugi addivenivano ad un accordo e precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà. 2) Nessuna statuizione di natura economica fra i coniugi. 3) Spese e compensi di lite compensati”; che la separazione veniva quindi pronunciata dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 574/2020, pubblicata in data 11/08/2020; che da allora le parti, entrambe economicamente indipendenti, non hanno più rapporti di alcun tipo, con conseguente impossibilità che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita.
Insisteva pertanto per la pronuncia di divorzio.
, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, né CP_1 compariva personalmente innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza celebratasi in data 29 ottobre 2025.
Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale di udienza in pari data.
All'udienza del 29 ottobre 2025 il ricorrente, interrogato liberamente dal giudice, confermando quando riportato in ricorso ha precisato di essersi separato dalla moglie nel 2020 e che da allora non l'ha più rivista.
All'esito dell'udienza, constatato l'intervento del P.M. la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a AR (RO) il 31 luglio 2004 in regime di comunione dei beni (cfr. doc. 1).
Dalla unione coniugale non sono nati.
pagina 2 di 3 La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rovigo n.
574/2020 del 28 luglio 2020 che ha accolto conclusioni congiunte (cfr. doc. 4).
Dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Rovigo in sede di separazione personale, le parti non hanno più ripreso la vita coniugale e da allora non è intervenuta alcuna riconciliazione, come comprovato dalla separazione protrattasi per svariati anni, dall'insistere nella domanda di divorzio da parte del ricorrente e dal comportamento processuale della resistente rimasta contumace senza opporsi alla domanda.
Lo scioglimento del matrimonio civile fra le parti deve, pertanto, essere senz'altro pronunziato, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Rovigo nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con il recepimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere.
La natura costitutiva della odierna pronuncia, l'assenza di statuizioni accessorie e la mancata opposizione di parte resistente consentono di compensare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a AR (RO) il 31 luglio 2004 fra nato il [...] ad [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Ferrara il 18.11.1963.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 2 Parte I
3) Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1153/2025 R.G. promosso da:
nato il [...] ad [...], residente in [...]
Vitale – Migliarino n. 3 – Lettera 2 (c.f. ), assistito e rappresentato C.F._1 dall'Avvocato Roberta Zanirato del Foro di Rovigo (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Villadose (RO), P.zza Corte Barchessa n. 39, nonché digitalmente presso il suo indirizzo Pec: tel. e fax 0425 405753, presso la cui pec Email_1 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, giusta procura alle liti congiunta telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] ( ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2) Nessuna statuizione di natura economica fra le parti. 3) Con vittoria dei compensi e spese di lite”.
pagina 1 di 3 Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni.
Letti gli atti e udito il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, chiedeva lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con a AR (RO) il 31 luglio 2004, esponendo che dalla CP_1 unione coniugale non erano nati figli, che l'unione si era ben presto rivelata infelice tanto che l'odierno ricorrente promuoveva causa civile n. 1345/2018 R.G., avanti al Tribunale di Rovigo, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione in proprio favore della casa coniugale e del relativo mobilio;
che si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi ed il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento;
che, emessi i provvedimenti provvisori, i coniugi addivenivano ad un accordo e precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà. 2) Nessuna statuizione di natura economica fra i coniugi. 3) Spese e compensi di lite compensati”; che la separazione veniva quindi pronunciata dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 574/2020, pubblicata in data 11/08/2020; che da allora le parti, entrambe economicamente indipendenti, non hanno più rapporti di alcun tipo, con conseguente impossibilità che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita.
Insisteva pertanto per la pronuncia di divorzio.
, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, né CP_1 compariva personalmente innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza celebratasi in data 29 ottobre 2025.
Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale di udienza in pari data.
All'udienza del 29 ottobre 2025 il ricorrente, interrogato liberamente dal giudice, confermando quando riportato in ricorso ha precisato di essersi separato dalla moglie nel 2020 e che da allora non l'ha più rivista.
All'esito dell'udienza, constatato l'intervento del P.M. la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a AR (RO) il 31 luglio 2004 in regime di comunione dei beni (cfr. doc. 1).
Dalla unione coniugale non sono nati.
pagina 2 di 3 La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rovigo n.
574/2020 del 28 luglio 2020 che ha accolto conclusioni congiunte (cfr. doc. 4).
Dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Rovigo in sede di separazione personale, le parti non hanno più ripreso la vita coniugale e da allora non è intervenuta alcuna riconciliazione, come comprovato dalla separazione protrattasi per svariati anni, dall'insistere nella domanda di divorzio da parte del ricorrente e dal comportamento processuale della resistente rimasta contumace senza opporsi alla domanda.
Lo scioglimento del matrimonio civile fra le parti deve, pertanto, essere senz'altro pronunziato, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Rovigo nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con il recepimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere.
La natura costitutiva della odierna pronuncia, l'assenza di statuizioni accessorie e la mancata opposizione di parte resistente consentono di compensare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a AR (RO) il 31 luglio 2004 fra nato il [...] ad [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Ferrara il 18.11.1963.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 2 Parte I
3) Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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