TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3210/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AUTARIELLO Parte_1 P.IVA_1
GABRIELLA;
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2
TRENTO;
APPELLATO in punto: ricorso in appello contro la sentenza n. 100/2024 del 10.4.2024 emessa dal
Giudice di Pace di;
CP_1 causa discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n. 176/0403769- 176/0407331- 176/0407368- 176/0403774-
176/0401181- 176/0409403- 176/0409402- 176/0406387- 176/0409383- 176/0409397 per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
pagina 1 di 9 3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata:
Rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi o in subordine con loro compensazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso depositato in data 4.7.2022 presso il Giudice di Pace di , l'odierna CP_1 appellante, (di seguito anche solo ”), Parte_2 Pt_1 impugnava i seguenti verbali, relativi ad asserite violazioni dell'art. 176 comma 21 C.d.s. emessi dalla Polizia Stradale di : CP_1
Nr. 176-0403779 di data 24.12.2021;
Nr. 176-0403782 di data 24.12.2021;
Nr. 176-0406386 di data 30.12.2021;
Nr. 176-0407334 di data 03.01.2022;
Nr. 176-0407354 di data 03.01.2022;
Nr. 176-0407358 di data 03.01.2022:
Nr. 176-0407369 di data 03.01.2022;
Nr. 176-0409357 di data 10.01.2022;
Nr. 176-0409359 di data 10.01.2022;
Nr. 176/0409384 di data 10.01.2022.
Eccepiva la prescrizione perché i verbali risultavano notificati oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento previsto dalla L. 101/2015, e comunque evidenziava nel merito che non erano pervenute richieste da parte della società Controparte_2
relativamente al pagamento del pedaggio entro il termine di 15 giorni dal passaggio al casello.
1.2. Con comparsa depositata il 25.1.2023 si costituiva in giudizio, per la prima udienza del
19.10.2022, il Commissario del Governo chiedendo la conferma dei verbali di contestazione impugnati, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.3. Il Giudice di pace fissava udienza di discussione per il 10.4.2024, alla quale pronunciava la sentenza impugnata n. 100/2024, con cui rigettava il ricorso, confermava i verbali di contestazione impugnati e condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite all'amministrazione resistente. Il Giudice di prime cure evidenziava, inter alia, che:
pagina 2 di 9 “In conclusione, quindi, risulta provato che i verbali qui impugnati sono stati tutti legittimamente emessi e notificati nel termine di legge”.
2.1. Con ricorso depositato il 11.11.2024 dinnanzi al Tribunale di Bolzano, Pt_1
proponeva appello avverso la citata sentenza, formulando i seguenti due motivi di appello:
1) Omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione: nella sentenza impugnata la motivazione sarebbe fondata unicamente sull'eccezione di prescrizione, ma la parte ricorrente avrebbe eccepito anche l'omessa trasmissione alla ricorrente da parte di delle richieste di pagamento, con relativo Controparte_2
termine per impugnare, e sul punto il Giudice di prime cure non si sarebbe affatto pronunciato;
inoltre, il Giudice di Prime cure avrebbe richiamato il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e società , anche se non sarebbe stato provato in alcun Controparte_2 modo dall'amministrazione che si sia attenuta all'iter previsto nel protocollo, CP_2
anzi, sarebbe apparso evidente che i dipendenti di non avessero inoltrato alcun CP_2 accertamento del mancato pagamento all'odierna ricorrente, prima dell'emissione dei verbali impugnati.
Il Giudice di primo grado avrebbe ignorato quanto emerso in fase istruttoria, dalle dichiarazioni rese dalla teste essendo in realtà emersa l'insussistenza delle Tes_1 violazioni per l'acclarata applicazione di una procedura di addebito dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali tra e , nonché per il Parte_1 Controparte_2 mancato invio dei solleciti di pagamento all'odierna appellante prima della notifica dei verbali impugnati.
Dalle dichiarazioni rese si dedurrebbe inconfutabilmente la sussistenza dell'esimente della buona fede, che rappresenterebbe una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussisterebbero elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, avendo posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, instaurando una idonea procedura, affinché i mancati pagamenti confluissero su telepass dedicati, per cui nessun rimprovero potrebbe essergli mosso, il che risulterebbe dalla testimonianza assunta in primo grado.
Basterebbe poi leggere quanto pubblicato sul sito delle Autostrade del in merito CP_2 all'iter che la Concessionaria avrebbe adottato nel caso di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, in cui espressamente si ribadirebbe che, decorsi invano i 15 giorni, le pagina 3 di 9 avrebbero dato corso alla procedura di recupero forzato, con aggravio di spese e CP_2
con facoltà di trasmettere gli atti alla Polizia Stradale per le relative contestazioni.
Tale procedura, non risulterebbe rispettata, in quanto avrebbe dato CP_2 CP_2
impulso alla trasmissione facoltativa- non obbligatoria- degli atti alla Polizia Stradale, omettendo di trasmettere gli opportuni solleciti alla con le richieste di pagamento Pt_1 dei singoli pedaggi, pena l'applicazione della sanzione.
Il protocollo d'intesa, richiamo in sentenza dal Giudice di prime cure, non risulterebbe depositato da controparte e tale documento, cui l'odierna appellata riferirebbe nella comparsa a supporto dell'avvio delle notifiche dei verbali, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti sulle specifiche attività che gli organi dovrebbero svolgere congiuntamente durante il periodo di validità del protocollo stesso;
lo stesso protocollo, tra l'altro, richiamerebbe l'obbligo della Concessionaria Autostradale, di invitare, nel sollecito inviato all'utente, lo stesso nuovamente al pagamento del pedaggio, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176 comma 11 e 21 del Cds, ma non sarebbe stata fornita alcuna prova di solleciti trasmessi all'odierna appellante.
2) Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui afferma che “questi verbali sono stati notificati tutti nel termine di legge”, affermazione errata in quanto l'amministrazione non avrebbe fornito la prova della regolarità della notifica, ed avrebbe prodotto le comunicazione ricevute dal proprietario dei veicoli in leasing, che a dire della resistete avrebbero consentito la riassunzione dei termini di notifica, solo successivamente alla prima udienza, e dunque tardivamente.
In ogni caso tutti i verbali sarebbero stati notificati oltre il termine di 90 giorni previsto dal
Codice della Strada.
2.2. A seguito di fissazione della prima udienza nel presente procedimento di appello per il
6.3.2025, si è costituito l'appellato Commissariato del Governo con comparsa depositata il
27.2.2025, rassegnando le suesposte conclusioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
2.3. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata alla data odierna udienza di discussione e precisazione conclusioni, e per lettura dispositivo (art. 429 cpc).
3.1. Osserva il Tribunale quanto segue.
3.2. Preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, proposta dalla parte appellata.
Eccepisce l'appellata che il ricorso di primo grado risulta essere stato depositato pagina 4 di 9 tardivamente rispetto alla notifica dei verbali, notificati alla ricorrente in data 5.5.2022, di talché il termine per la proposizione del ricorso spirava ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 in data
30.6.2022.
Ebbene, se è vero che il ricorso risulta iscritto a ruolo dalla cancelleria del Giudice di pace solamente in data 4.7.2022, tuttavia la raccomandata r.r. risulta spedita dalla ricorrente il
30.6.2022, di talché la proposizione del ricorso deve ritenersi tempestiva.
3.3. In secondo luogo, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto nel caso di specie il giudice della sanzione amministrativa dovrebbe decidere di ben
10 verbali di accertamento, in assenza dei presupposti astratti previsti dal c.p.c. per una riunione di eventuali autonomi giudizi impugnatori.
Tale doglianza non appare fondata, tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa, citata dall'appellato Commissariato, non appare applicabile al caso di specie, dovendosi ritenere, invece, alla luce dell'art. 151 disp. att. c.p.c., applicabile a tutte le controversie dinanzi al giudice di pace, che vi sia un generale e dirimente favor legislativo per la trattazione unitaria di controversie come la presente, a maggior ragione, se coinvolgenti non soltanto questioni di diritto e di fatto identiche, o comunque del tutto assimilabili, ma anche pendenti tra le stesse identiche parti.
3.4. Venendo al merito dell'appello, il primo motivo di appello è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello e delle eccezioni e difese dell'appellato Commissariato;
queste ultime, peraltro, laddove integrano un vero e proprio appello incidentale, devono ritenersi già tardive, non essendosi l'appellato costituito tempestivamente (di seguito si ripercorre in larga parte nel suo tenore letterale la motivazione del precedente di questo Tribunale, Sent. dd. 11/4/2024, dr. in Persona_1
procedimento sub RG Nr. 2172/2023).
Va premesso che l'art. 176 Codice della Strada, al suo comma 11 prevede che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni
pagina 5 di 9 dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.”
Ai sensi dell'art. 11-bis, al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma 21, chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
Sulla base della normativa appena riportata, quel che rileva, affinché si possa ritenere integrata la violazione di cui al citato comma 11 dell'art. 176 C.d.S., è che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
Se è vero, che— secondo i singoli verbali qui impugnati— il mancato pagamento del
“pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi Controparte_2 dell'art. 12 comma 3 del Codice della Strada— per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. – va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una “norma in bianco”, venendo il precetto dell'art. 179 comma 11 C.d.S. integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato Commissariato.
Si ritiene quindi rilevante la circostanza addotta dalla parte appellante, secondo la quale, nel suo particolare caso, sia stata seguita una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, che ha comportato che l'appellante abbia comunicato il numero di telepass cui abbinare i pagamenti non effettuati al momento del passaggio al casello;
un tanto risulta sufficientemente comprovato sia dalla documentazione allegata dalla appellante in primo grado (comunicazione mail inviate alle , sia dalla CP_2
testimonianza della teste laddove la stessa ha, in sostanza, confermato tale prassi. Tes_1
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non sia stata assunta in primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale d.d.
pagina 6 di 9 8.3.2023 ha trovato ingresso quale prova atipica, essendo stato allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 28.9.2023 in vista dell'udienza di discussione fissata per il
10.04.2024; il deposito deve dunque ritenersi tempestivo, tenuto conto della data della testimonianza.
La testimone (sentita nel procedimento sub RG 1667/2022 davanti alla G.d.P. A. Demetz) ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di Pt_1 mancanti pagamenti e ci chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi Ad un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste richieste della Poi c'è stato il periodo del covid e dopo il mio Pt_1
caporeparto ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per una Persona_2
sola società e quindi ha invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente Pt_1 all'ufficio competente. Questo è stato fatto.
ADR: Probabilmente alcuni mancati pagamenti non sono stati consegnati dagli autisti della alla società. Questo lo penso io. Quindi parte un procedimento. Si scrive Pt_1
direttamente al titolare del veicolo che può essere o anche un veicolo preso in Pt_1
leasing p.e. Dopodiché si scrive alla ditta e se non sbaglio si scrive per ben due Pt_1
volte. Una in via formale e una avvertendo che se non viene pagato entro il termine previsto scatta la sanzione.
Posso dire che finché le abbiamo prese noi in carico allo sportello, le somme venivano immediatamente addebitate. Come funziona ora non lo so.
Ritengo che secondo me nel caso di tutte queste sanzioni non è stata fatta la richiesta di
l'addebito”.
Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati
“con le modalità e le tariffe di legge”— dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso- deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
pagina 7 di 9 commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può e deve essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001;
n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016; “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n.
10893/1996).
Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che abbiano generato nell'appellante la convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto
(che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che parte appellante - diversamente da quanto ritenuto in sede di sentenza di primo grado - non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto dalla concessionaria del servizio autostradale, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei verbali di contestazione di cui è causa. Nella copiosa documentazione dimessa dal Commissariato del
Governo non risulta infatti alcuna comunicazione proveniente da e Controparte_2
diretta ad come invece da prassi invalsa tra tali due soggetti, né si rinvengono in Pt_1
atti verbali di assunzione di prova testimoniale idonei a corroborare la ricostruzione dei fatti proposta dal Giudice di Pace di . CP_1
Ne consegue, senz'altro, l'accoglimento dell'appello.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di
pagina 8 di 9 celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Di fronte non soltanto alla novità della questione, ma anche della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e Le Autostrade del Brennero Spa), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza appellata del 10.4.2024, nr 100/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata il 10.4.2024, CP_1
annulla i verbali impugnati Nr. 176-0403779 di data 24.12.2021; Nr. 176-0403782 di data
24.12.2021; Nr. 176-0406386 di data 30.12.2021; Nr. 176-0407334 di data 03.01.2022; Nr.
176-0407354 di data 03.01.2022; Nr. 176-0407358 di data 03.01.2022: Nr. 176-0407369 di data 03.01.2022; Nr. 176-0409357 di data 10.01.2022; Nr. 176-0409359 di data
10.01.2022; Nr. 176/0409384 di data 10.01.2022, con tutte le conseguenze di legge;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 10/4/2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3210/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AUTARIELLO Parte_1 P.IVA_1
GABRIELLA;
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2
TRENTO;
APPELLATO in punto: ricorso in appello contro la sentenza n. 100/2024 del 10.4.2024 emessa dal
Giudice di Pace di;
CP_1 causa discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n. 176/0403769- 176/0407331- 176/0407368- 176/0403774-
176/0401181- 176/0409403- 176/0409402- 176/0406387- 176/0409383- 176/0409397 per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
pagina 1 di 9 3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata:
Rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi o in subordine con loro compensazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso depositato in data 4.7.2022 presso il Giudice di Pace di , l'odierna CP_1 appellante, (di seguito anche solo ”), Parte_2 Pt_1 impugnava i seguenti verbali, relativi ad asserite violazioni dell'art. 176 comma 21 C.d.s. emessi dalla Polizia Stradale di : CP_1
Nr. 176-0403779 di data 24.12.2021;
Nr. 176-0403782 di data 24.12.2021;
Nr. 176-0406386 di data 30.12.2021;
Nr. 176-0407334 di data 03.01.2022;
Nr. 176-0407354 di data 03.01.2022;
Nr. 176-0407358 di data 03.01.2022:
Nr. 176-0407369 di data 03.01.2022;
Nr. 176-0409357 di data 10.01.2022;
Nr. 176-0409359 di data 10.01.2022;
Nr. 176/0409384 di data 10.01.2022.
Eccepiva la prescrizione perché i verbali risultavano notificati oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento previsto dalla L. 101/2015, e comunque evidenziava nel merito che non erano pervenute richieste da parte della società Controparte_2
relativamente al pagamento del pedaggio entro il termine di 15 giorni dal passaggio al casello.
1.2. Con comparsa depositata il 25.1.2023 si costituiva in giudizio, per la prima udienza del
19.10.2022, il Commissario del Governo chiedendo la conferma dei verbali di contestazione impugnati, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.3. Il Giudice di pace fissava udienza di discussione per il 10.4.2024, alla quale pronunciava la sentenza impugnata n. 100/2024, con cui rigettava il ricorso, confermava i verbali di contestazione impugnati e condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite all'amministrazione resistente. Il Giudice di prime cure evidenziava, inter alia, che:
pagina 2 di 9 “In conclusione, quindi, risulta provato che i verbali qui impugnati sono stati tutti legittimamente emessi e notificati nel termine di legge”.
2.1. Con ricorso depositato il 11.11.2024 dinnanzi al Tribunale di Bolzano, Pt_1
proponeva appello avverso la citata sentenza, formulando i seguenti due motivi di appello:
1) Omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione: nella sentenza impugnata la motivazione sarebbe fondata unicamente sull'eccezione di prescrizione, ma la parte ricorrente avrebbe eccepito anche l'omessa trasmissione alla ricorrente da parte di delle richieste di pagamento, con relativo Controparte_2
termine per impugnare, e sul punto il Giudice di prime cure non si sarebbe affatto pronunciato;
inoltre, il Giudice di Prime cure avrebbe richiamato il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e società , anche se non sarebbe stato provato in alcun Controparte_2 modo dall'amministrazione che si sia attenuta all'iter previsto nel protocollo, CP_2
anzi, sarebbe apparso evidente che i dipendenti di non avessero inoltrato alcun CP_2 accertamento del mancato pagamento all'odierna ricorrente, prima dell'emissione dei verbali impugnati.
Il Giudice di primo grado avrebbe ignorato quanto emerso in fase istruttoria, dalle dichiarazioni rese dalla teste essendo in realtà emersa l'insussistenza delle Tes_1 violazioni per l'acclarata applicazione di una procedura di addebito dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali tra e , nonché per il Parte_1 Controparte_2 mancato invio dei solleciti di pagamento all'odierna appellante prima della notifica dei verbali impugnati.
Dalle dichiarazioni rese si dedurrebbe inconfutabilmente la sussistenza dell'esimente della buona fede, che rappresenterebbe una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussisterebbero elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, avendo posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, instaurando una idonea procedura, affinché i mancati pagamenti confluissero su telepass dedicati, per cui nessun rimprovero potrebbe essergli mosso, il che risulterebbe dalla testimonianza assunta in primo grado.
Basterebbe poi leggere quanto pubblicato sul sito delle Autostrade del in merito CP_2 all'iter che la Concessionaria avrebbe adottato nel caso di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, in cui espressamente si ribadirebbe che, decorsi invano i 15 giorni, le pagina 3 di 9 avrebbero dato corso alla procedura di recupero forzato, con aggravio di spese e CP_2
con facoltà di trasmettere gli atti alla Polizia Stradale per le relative contestazioni.
Tale procedura, non risulterebbe rispettata, in quanto avrebbe dato CP_2 CP_2
impulso alla trasmissione facoltativa- non obbligatoria- degli atti alla Polizia Stradale, omettendo di trasmettere gli opportuni solleciti alla con le richieste di pagamento Pt_1 dei singoli pedaggi, pena l'applicazione della sanzione.
Il protocollo d'intesa, richiamo in sentenza dal Giudice di prime cure, non risulterebbe depositato da controparte e tale documento, cui l'odierna appellata riferirebbe nella comparsa a supporto dell'avvio delle notifiche dei verbali, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti sulle specifiche attività che gli organi dovrebbero svolgere congiuntamente durante il periodo di validità del protocollo stesso;
lo stesso protocollo, tra l'altro, richiamerebbe l'obbligo della Concessionaria Autostradale, di invitare, nel sollecito inviato all'utente, lo stesso nuovamente al pagamento del pedaggio, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176 comma 11 e 21 del Cds, ma non sarebbe stata fornita alcuna prova di solleciti trasmessi all'odierna appellante.
2) Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui afferma che “questi verbali sono stati notificati tutti nel termine di legge”, affermazione errata in quanto l'amministrazione non avrebbe fornito la prova della regolarità della notifica, ed avrebbe prodotto le comunicazione ricevute dal proprietario dei veicoli in leasing, che a dire della resistete avrebbero consentito la riassunzione dei termini di notifica, solo successivamente alla prima udienza, e dunque tardivamente.
In ogni caso tutti i verbali sarebbero stati notificati oltre il termine di 90 giorni previsto dal
Codice della Strada.
2.2. A seguito di fissazione della prima udienza nel presente procedimento di appello per il
6.3.2025, si è costituito l'appellato Commissariato del Governo con comparsa depositata il
27.2.2025, rassegnando le suesposte conclusioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
2.3. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata alla data odierna udienza di discussione e precisazione conclusioni, e per lettura dispositivo (art. 429 cpc).
3.1. Osserva il Tribunale quanto segue.
3.2. Preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, proposta dalla parte appellata.
Eccepisce l'appellata che il ricorso di primo grado risulta essere stato depositato pagina 4 di 9 tardivamente rispetto alla notifica dei verbali, notificati alla ricorrente in data 5.5.2022, di talché il termine per la proposizione del ricorso spirava ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 in data
30.6.2022.
Ebbene, se è vero che il ricorso risulta iscritto a ruolo dalla cancelleria del Giudice di pace solamente in data 4.7.2022, tuttavia la raccomandata r.r. risulta spedita dalla ricorrente il
30.6.2022, di talché la proposizione del ricorso deve ritenersi tempestiva.
3.3. In secondo luogo, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto nel caso di specie il giudice della sanzione amministrativa dovrebbe decidere di ben
10 verbali di accertamento, in assenza dei presupposti astratti previsti dal c.p.c. per una riunione di eventuali autonomi giudizi impugnatori.
Tale doglianza non appare fondata, tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa, citata dall'appellato Commissariato, non appare applicabile al caso di specie, dovendosi ritenere, invece, alla luce dell'art. 151 disp. att. c.p.c., applicabile a tutte le controversie dinanzi al giudice di pace, che vi sia un generale e dirimente favor legislativo per la trattazione unitaria di controversie come la presente, a maggior ragione, se coinvolgenti non soltanto questioni di diritto e di fatto identiche, o comunque del tutto assimilabili, ma anche pendenti tra le stesse identiche parti.
3.4. Venendo al merito dell'appello, il primo motivo di appello è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello e delle eccezioni e difese dell'appellato Commissariato;
queste ultime, peraltro, laddove integrano un vero e proprio appello incidentale, devono ritenersi già tardive, non essendosi l'appellato costituito tempestivamente (di seguito si ripercorre in larga parte nel suo tenore letterale la motivazione del precedente di questo Tribunale, Sent. dd. 11/4/2024, dr. in Persona_1
procedimento sub RG Nr. 2172/2023).
Va premesso che l'art. 176 Codice della Strada, al suo comma 11 prevede che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni
pagina 5 di 9 dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.”
Ai sensi dell'art. 11-bis, al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma 21, chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
Sulla base della normativa appena riportata, quel che rileva, affinché si possa ritenere integrata la violazione di cui al citato comma 11 dell'art. 176 C.d.S., è che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
Se è vero, che— secondo i singoli verbali qui impugnati— il mancato pagamento del
“pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi Controparte_2 dell'art. 12 comma 3 del Codice della Strada— per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. – va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una “norma in bianco”, venendo il precetto dell'art. 179 comma 11 C.d.S. integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato Commissariato.
Si ritiene quindi rilevante la circostanza addotta dalla parte appellante, secondo la quale, nel suo particolare caso, sia stata seguita una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, che ha comportato che l'appellante abbia comunicato il numero di telepass cui abbinare i pagamenti non effettuati al momento del passaggio al casello;
un tanto risulta sufficientemente comprovato sia dalla documentazione allegata dalla appellante in primo grado (comunicazione mail inviate alle , sia dalla CP_2
testimonianza della teste laddove la stessa ha, in sostanza, confermato tale prassi. Tes_1
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non sia stata assunta in primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale d.d.
pagina 6 di 9 8.3.2023 ha trovato ingresso quale prova atipica, essendo stato allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 28.9.2023 in vista dell'udienza di discussione fissata per il
10.04.2024; il deposito deve dunque ritenersi tempestivo, tenuto conto della data della testimonianza.
La testimone (sentita nel procedimento sub RG 1667/2022 davanti alla G.d.P. A. Demetz) ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di Pt_1 mancanti pagamenti e ci chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi Ad un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste richieste della Poi c'è stato il periodo del covid e dopo il mio Pt_1
caporeparto ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per una Persona_2
sola società e quindi ha invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente Pt_1 all'ufficio competente. Questo è stato fatto.
ADR: Probabilmente alcuni mancati pagamenti non sono stati consegnati dagli autisti della alla società. Questo lo penso io. Quindi parte un procedimento. Si scrive Pt_1
direttamente al titolare del veicolo che può essere o anche un veicolo preso in Pt_1
leasing p.e. Dopodiché si scrive alla ditta e se non sbaglio si scrive per ben due Pt_1
volte. Una in via formale e una avvertendo che se non viene pagato entro il termine previsto scatta la sanzione.
Posso dire che finché le abbiamo prese noi in carico allo sportello, le somme venivano immediatamente addebitate. Come funziona ora non lo so.
Ritengo che secondo me nel caso di tutte queste sanzioni non è stata fatta la richiesta di
l'addebito”.
Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati
“con le modalità e le tariffe di legge”— dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso- deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
pagina 7 di 9 commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può e deve essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001;
n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016; “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n.
10893/1996).
Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che abbiano generato nell'appellante la convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto
(che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che parte appellante - diversamente da quanto ritenuto in sede di sentenza di primo grado - non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto dalla concessionaria del servizio autostradale, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei verbali di contestazione di cui è causa. Nella copiosa documentazione dimessa dal Commissariato del
Governo non risulta infatti alcuna comunicazione proveniente da e Controparte_2
diretta ad come invece da prassi invalsa tra tali due soggetti, né si rinvengono in Pt_1
atti verbali di assunzione di prova testimoniale idonei a corroborare la ricostruzione dei fatti proposta dal Giudice di Pace di . CP_1
Ne consegue, senz'altro, l'accoglimento dell'appello.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di
pagina 8 di 9 celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Di fronte non soltanto alla novità della questione, ma anche della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e Le Autostrade del Brennero Spa), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza appellata del 10.4.2024, nr 100/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata il 10.4.2024, CP_1
annulla i verbali impugnati Nr. 176-0403779 di data 24.12.2021; Nr. 176-0403782 di data
24.12.2021; Nr. 176-0406386 di data 30.12.2021; Nr. 176-0407334 di data 03.01.2022; Nr.
176-0407354 di data 03.01.2022; Nr. 176-0407358 di data 03.01.2022: Nr. 176-0407369 di data 03.01.2022; Nr. 176-0409357 di data 10.01.2022; Nr. 176-0409359 di data
10.01.2022; Nr. 176/0409384 di data 10.01.2022, con tutte le conseguenze di legge;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 10/4/2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 9 di 9