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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g. 6092/2023, instaurato da nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina ed Assunta
Lombardo, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata in
Messina via del Vespro n.57 presso lo studio degli stessi ricorrente nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Dirigente generale pro-tempore della , c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi is. 122, presso gli uffici dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi per procura generale alle liti a rogito Notaio
di Palermo in data 19.1.2023, Rep. n. 2536 – Racc. n. 1915 Persona_1
resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 28/11/2023, ha adito il Tribunale per Parte_2
l'accertamento del danno biologico residuato all'infortunio sul lavoro - occorso il
03/07/2022 e già riconosciuto dall' con provvedimento del 15/10/2022 – nella CP_3
misura pari ad almeno l'8% o nella diversa percentuale da determinarsi espletando c.t.u. medico-legale e prova istruttoria, con condanna dell' alla corresponsione del CP_3 relativo indennizzo “dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato denunziato l'infortunio sul lavoro”. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori.
Si costituiva in giudizio l resistente, che deduceva l'infondatezza della domanda CP_1
e della indicata decorrenza delle eventuali prestazioni previdenziali, chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa con rigetto del ricorso, non residuando percentuali di danno biologico indennizzabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti di diritto.
Per accertare lo stato invalidante ed i postumi residuati in capo al ricorrente si confrontano i referti medici più rilevanti.
In data 15/10/2022 , responsabile del provvedimento per la sede di Parte_3 CP_3
Messina, riconosceva alla ricorrente un danno biologico pari al 3%; Parte_2
successivamente presentava opposizione in sede amministrativa in data 09/12/2022, che veniva respinta.
Infine veniva svolta c.t.u. medico-legale, con la nomina del dott. , il quale Persona_2
accertava i postumi dell'evento lesivo nella misura del 3%, relativi agli “Esiti di trauma da schiacciamento mano sinistra con allegata frattura falange prossimale V° dito e pregiudizio cicatriziale loco-regionale da ferita lacero-contusa”, il medico rappresentando che “sono risultate infermità distrettuali composite con postumi idonei alla determinazione di un danno biologico pari al 3%”.
Orbene, in relazione alla liquidazione del danno biologico, nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, l' è obbligata ad indennizzare qualunque danno permanente CP_3
all'integrità psicofisica del lavoratore, purchè superiore al 6% di invalidità ed a corrispondere una rendita vitalizia per il danno biologico pari o superiore al 16%.
Nel caso in esame i postumi da infortunio sul lavoro sono stati valutati e quantificati congruamente dal consulente medico nominato nel presente giudizio, che concludeva confermando la valutazione espressa in sede amministrativa del danno biologico nella misura del 3%; tanto premesso, la domanda della ricorrente viene respinta.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc., nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara sussistente in una percentuale di danno biologico pari Parte_2
al 3%, come accertato dal c.t.u. e rigetta il ricorso;
2) dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_3
della procedura;
3) in ragione della suddetta esenzione, pone a carico dell' le spese di Ctu, che CP_3
liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. . Persona_2
Così deciso in Messina, il 14 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando