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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6068/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra;
- RICORRENTE -
e
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1 con l'assistenza e difesa del Procuratore dello Stato;
Controparte_2
- RESISTENTE -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la domanda oggetto di causa la parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stata riconosciuta vittima del dovere con decreto ministeriale del 12.10.2017 e di aver ricevuto la speciale elargizione nella misura complessiva di Euro 226.200,00 – ha contestato il conteggio della rivalutazione della posta in argomento in quanto calcolata a decorrere dall'1.12.2007 anziché dall'1.1.2003 e quindi ha prospettato che in ragione di tale errore il non la ha corrisposto il maggiore importo di Euro CP_1 249.400,00. In ragione di tanto parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti richieste: <Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale disapplicazione del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per lo effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente: - alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1.1.2003, con ogni conseguente obbligo del
convenuto di erogare le differenze ancora dovute CP_1 pari ad € 23.200,00, maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. - condannare il CP_1 1 convenuto alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari>>. Il convenuto nel costituirsi ha prospettato la CP_1 correttezza del calcolo della rivalutazione monetaria eccependo anche la prescrizione dei crediti sicché ha chiesto il rigetto del ricorso. Venendo all'esame del merito, va osservato che è pacifico (oltre che documentato) che la parte ricorrente sia stata riconosciuta vittima del dovere con il precitato decreto ministeriale e che abbia percepito la precitata somma di Euro 226.200,00 a titolo di speciale elargizione con rivalutazione monetaria conteggiata a decorrere dall'1.12.2007. Orbene, l'eccezione di prescrizione è radicalmente infondata. Sul punto occorre ribadire che, nella presente sede, parte ricorrente ha azionato il proprio diritto di credito alle maggiori somme spettanti a titolo di speciale elargizione sicché è evidente che il dies a quo della prescrizione (quale momento a partire dal quale parte ricorrente avrebbe potuto materialmente esercitare il diritto a pretendere le maggiori somme) è quello del provvedimento ministeriale di riconoscimento della speciale elargizione per la somma prospettata come inferiore a quella dovuta (si veda, in relazione ad una fattispecie analoga di prescrizione del diritto al recupero di somme asseritamente versate in misura superiore al dovuto, Cass. civ. 3523/2024 in motivazione) sicchè, in ragione della data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (e cioè il 20.06.2022), il termine estintivo in argomento non può dirsi ininterrottamente decorso. Ciò posto, occorre evidenziare che il ha erogato CP_1 la speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge n. 466/1980, riconoscendo la rivalutazione sulla somma dovuta con decorrenza dall'1/12/2007 e cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 222/2007, di conversione del decreto-legge n. 159/2007, che ha esteso alle vittime del dovere le elargizioni già riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. A fronte di questo, la parte ricorrente ritiene che debba esserle riconosciuta la rivalutazione a decorrere dall'1/1/2003 e cioè dalla data da cui l'importo della speciale elargizione è stato elevato fino al massimo di € 200.000,00, in forza dell'art. 2, comma 1, del decreto- legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003. In punto di diritto, si controverte unicamente in ordine alla corretta identificazione del dies a quo di decorrenza della rivalutazione monetaria da applicare alla speciale elargizione riconosciuta alla parte ricorrente quale vittima del dovere.
2 Va, al riguardo, preliminarmente tracciata la cornice di riferimento normativo. L'art. 1 della legge n. 302/1990 (rubricato “Casi di elargizione”) prevede che: “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .... è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale ....”. Il successivo art. 8 della medesima legge n. 302/1990 stabilisce che: “1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”. In proposito, il riferimento della rivalutazione dell'elargizione prevista dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, “alla data della corresponsione” è un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità, ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, ha, per la prima volta, incrementato gli importi dovuti a titolo di speciale elargizione, prevedendo che: “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli artt. 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”. L'art. 5 della legge n. 206/2004 ha esteso, poi, a tutte le vittime del terrorismo, anche per eventi anteriori al 2003 ed indipendentemente se avvenuti in Italia o all'estero, lo stesso beneficio della speciale elargizione, incrementato a
€ 2.000,00 per punto percentuale già dal decreto-legge n. 337/2003 di cui sopra. In particolare, il comma 1 del citato art. 5 stabilisce che
“L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”, e il successivo comma 5 prevede che “L'elargizione di cui
3 all'art. 4, comma 1, e all'art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro...”. Infine, l'art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004. Orbene, dalla lettura delle summenzionate norme, emerge che, con successivi interventi, il legislatore è approdato ad una determinazione uniforme della speciale elargizione partendo dalla quantificazione all'1/1/2003 in € 2.000,00 per ogni punto, da rivalutarsi a partire da tale data fino alla data di corresponsione del beneficio;
ciò evidentemente, trattandosi di percezione una tantum, al fine di attribuire all'elargizione un valore, adeguato al costo della vita, pari a quello di € 2.000,00 a punto, all'1/1/2003, indipendentemente dal momento della liquidazione della somma spettante. La normativa relativa alla speciale elargizione già prevista per le vittime del terrorismo, nella sua ultima stesura risultante dall'art. 5 della legge n. 206/2004, è stata successivamente estesa alle vittime della criminalità organizzata, del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti. Infatti, l'art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, prevede che: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”. Quindi, l'estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 della legge n. 206/2004, che già prevedeva l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal decreto- legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, sicché anche per le vittime del dovere e gli equiparati la speciale elargizione negli importi incrementati a € 2.000,00 per punto percentuale o nella misura massima di € 200.000,00, deve essere rivalutata dall'1/1/2003. In altri termini, dalla sequenza della normativa sopra richiamata, si evince che l'intenzione del legislatore, nell'estendere nel 2007 alle vittime del dovere i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, era quella di equiparare tali categorie accordando loro la medesima prestazione una tantum (speciale elargizione). Se, dunque, la finalità della norma è quella di equiparare le diverse categorie in esame (vittime del dovere e vittime
4 del terrorismo), il beneficio va erogato ai nuovi aventi diritto in modo tale da assicurare loro lo stesso trattamento economico di cui ha goduto la categoria già beneficiaria in forza della precedente previsione di legge. Posto che, al momento dell'adozione del decreto di liquidazione, l'elargizione che era stata prevista in favore delle vittime del terrorismo non aveva più il valore stabilito nel 2003 ritenuto congruo dal legislatore, la speciale indennità doveva essere attualizzata e rivalutata dal a decorrere dall'1/1/2003. CP_1 Per quanto fin qui esposto, la domanda merita accoglimento sicché, a fronte della mancata contestazione dei conteggi all'interno della memoria di costituzione, il CP_1 deve essere condannato alla corresponsione dell'importo di Euro 23.200,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data del minore pagamento al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese processuali - da distrarre in favore dei difensori antistatari - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi al minimo in ragione della serialità della questione controversa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1.1.2003 e condanna il alla corresponsione dell'importo di CP_1 Euro 23.200,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data del minore pagamento al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna il resistente alla corresponsione CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.865 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A., c.p.a. e contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra;
- RICORRENTE -
e
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1 con l'assistenza e difesa del Procuratore dello Stato;
Controparte_2
- RESISTENTE -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la domanda oggetto di causa la parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stata riconosciuta vittima del dovere con decreto ministeriale del 12.10.2017 e di aver ricevuto la speciale elargizione nella misura complessiva di Euro 226.200,00 – ha contestato il conteggio della rivalutazione della posta in argomento in quanto calcolata a decorrere dall'1.12.2007 anziché dall'1.1.2003 e quindi ha prospettato che in ragione di tale errore il non la ha corrisposto il maggiore importo di Euro CP_1 249.400,00. In ragione di tanto parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti richieste: <Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale disapplicazione del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per lo effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente: - alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1.1.2003, con ogni conseguente obbligo del
convenuto di erogare le differenze ancora dovute CP_1 pari ad € 23.200,00, maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. - condannare il CP_1 1 convenuto alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari>>. Il convenuto nel costituirsi ha prospettato la CP_1 correttezza del calcolo della rivalutazione monetaria eccependo anche la prescrizione dei crediti sicché ha chiesto il rigetto del ricorso. Venendo all'esame del merito, va osservato che è pacifico (oltre che documentato) che la parte ricorrente sia stata riconosciuta vittima del dovere con il precitato decreto ministeriale e che abbia percepito la precitata somma di Euro 226.200,00 a titolo di speciale elargizione con rivalutazione monetaria conteggiata a decorrere dall'1.12.2007. Orbene, l'eccezione di prescrizione è radicalmente infondata. Sul punto occorre ribadire che, nella presente sede, parte ricorrente ha azionato il proprio diritto di credito alle maggiori somme spettanti a titolo di speciale elargizione sicché è evidente che il dies a quo della prescrizione (quale momento a partire dal quale parte ricorrente avrebbe potuto materialmente esercitare il diritto a pretendere le maggiori somme) è quello del provvedimento ministeriale di riconoscimento della speciale elargizione per la somma prospettata come inferiore a quella dovuta (si veda, in relazione ad una fattispecie analoga di prescrizione del diritto al recupero di somme asseritamente versate in misura superiore al dovuto, Cass. civ. 3523/2024 in motivazione) sicchè, in ragione della data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (e cioè il 20.06.2022), il termine estintivo in argomento non può dirsi ininterrottamente decorso. Ciò posto, occorre evidenziare che il ha erogato CP_1 la speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge n. 466/1980, riconoscendo la rivalutazione sulla somma dovuta con decorrenza dall'1/12/2007 e cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 222/2007, di conversione del decreto-legge n. 159/2007, che ha esteso alle vittime del dovere le elargizioni già riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. A fronte di questo, la parte ricorrente ritiene che debba esserle riconosciuta la rivalutazione a decorrere dall'1/1/2003 e cioè dalla data da cui l'importo della speciale elargizione è stato elevato fino al massimo di € 200.000,00, in forza dell'art. 2, comma 1, del decreto- legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003. In punto di diritto, si controverte unicamente in ordine alla corretta identificazione del dies a quo di decorrenza della rivalutazione monetaria da applicare alla speciale elargizione riconosciuta alla parte ricorrente quale vittima del dovere.
2 Va, al riguardo, preliminarmente tracciata la cornice di riferimento normativo. L'art. 1 della legge n. 302/1990 (rubricato “Casi di elargizione”) prevede che: “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .... è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale ....”. Il successivo art. 8 della medesima legge n. 302/1990 stabilisce che: “1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”. In proposito, il riferimento della rivalutazione dell'elargizione prevista dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, “alla data della corresponsione” è un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità, ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, ha, per la prima volta, incrementato gli importi dovuti a titolo di speciale elargizione, prevedendo che: “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli artt. 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”. L'art. 5 della legge n. 206/2004 ha esteso, poi, a tutte le vittime del terrorismo, anche per eventi anteriori al 2003 ed indipendentemente se avvenuti in Italia o all'estero, lo stesso beneficio della speciale elargizione, incrementato a
€ 2.000,00 per punto percentuale già dal decreto-legge n. 337/2003 di cui sopra. In particolare, il comma 1 del citato art. 5 stabilisce che
“L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”, e il successivo comma 5 prevede che “L'elargizione di cui
3 all'art. 4, comma 1, e all'art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro...”. Infine, l'art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004. Orbene, dalla lettura delle summenzionate norme, emerge che, con successivi interventi, il legislatore è approdato ad una determinazione uniforme della speciale elargizione partendo dalla quantificazione all'1/1/2003 in € 2.000,00 per ogni punto, da rivalutarsi a partire da tale data fino alla data di corresponsione del beneficio;
ciò evidentemente, trattandosi di percezione una tantum, al fine di attribuire all'elargizione un valore, adeguato al costo della vita, pari a quello di € 2.000,00 a punto, all'1/1/2003, indipendentemente dal momento della liquidazione della somma spettante. La normativa relativa alla speciale elargizione già prevista per le vittime del terrorismo, nella sua ultima stesura risultante dall'art. 5 della legge n. 206/2004, è stata successivamente estesa alle vittime della criminalità organizzata, del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti. Infatti, l'art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, prevede che: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”. Quindi, l'estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 della legge n. 206/2004, che già prevedeva l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal decreto- legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, sicché anche per le vittime del dovere e gli equiparati la speciale elargizione negli importi incrementati a € 2.000,00 per punto percentuale o nella misura massima di € 200.000,00, deve essere rivalutata dall'1/1/2003. In altri termini, dalla sequenza della normativa sopra richiamata, si evince che l'intenzione del legislatore, nell'estendere nel 2007 alle vittime del dovere i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, era quella di equiparare tali categorie accordando loro la medesima prestazione una tantum (speciale elargizione). Se, dunque, la finalità della norma è quella di equiparare le diverse categorie in esame (vittime del dovere e vittime
4 del terrorismo), il beneficio va erogato ai nuovi aventi diritto in modo tale da assicurare loro lo stesso trattamento economico di cui ha goduto la categoria già beneficiaria in forza della precedente previsione di legge. Posto che, al momento dell'adozione del decreto di liquidazione, l'elargizione che era stata prevista in favore delle vittime del terrorismo non aveva più il valore stabilito nel 2003 ritenuto congruo dal legislatore, la speciale indennità doveva essere attualizzata e rivalutata dal a decorrere dall'1/1/2003. CP_1 Per quanto fin qui esposto, la domanda merita accoglimento sicché, a fronte della mancata contestazione dei conteggi all'interno della memoria di costituzione, il CP_1 deve essere condannato alla corresponsione dell'importo di Euro 23.200,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data del minore pagamento al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese processuali - da distrarre in favore dei difensori antistatari - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi al minimo in ragione della serialità della questione controversa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1.1.2003 e condanna il alla corresponsione dell'importo di CP_1 Euro 23.200,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data del minore pagamento al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna il resistente alla corresponsione CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.865 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A., c.p.a. e contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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