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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2101/2022 promossa da:
(CF: ), mandante di NToparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(CF: con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO POGGIALI (CF: P.IVA_2
C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio NToparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. ALESSANDRO FONTANA (CF ), dell'Avv. MASSIMO C.F._2
MARTINELLI (CF e dell'Avv. ALESSANDRO TAVARINI (CF C.F._3
) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 2757/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
4/10/2022
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza oggi appellata, per le motivazioni esposte nel presente atto:
➢ In via preliminare, accertare e dichiarare la piena legittimazione attiva in capo alla società appellante;
➢ In via preliminare – in ipotesi: ordinare/autorizzare la chiamata in causa anche ex art. 107 c.p.c. di (in cui a seguito di fusione per NToparte_3 incorporazione del 1 luglio 2017 è confluita la NToparte_4
) con sede in Via IV Novembre, 108 – 51039 - Quarrata (PT) – PEC:
[...]
, in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore, affinché possa prendere posizione e confermare la domanda di accertamento incidentale dell'avvenuta risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con eventuale remissione degli atti al Giudice di Primo Grado.
➢ Nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione ex adverso proposta. Con condanna di competenze e spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
➢ In denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria del procedimento oltre interessi sul capitale come domandato nel ricorso monitorio. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio e con compensazione integrale delle stesse quanto al giudizio di primo grado e ciò in appello e riforma della sentenza impugnata anche quanto a tale capo.
Per la parte appellata:
Respingere l'appello, e confermare integralmente la sentenza n. 2757/2022 del Tribunale di Firenze;
pagina 2 di 22 in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, parte appellata chiede di accogliere le seguenti domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello avversario: in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale di Firenze;
in via preliminare subordinata, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale di Firenze, e dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2020 del Tribunale di Firenze;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte appellata, e per l'effetto revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2020 del
Tribunale di Firenze;
rideterminare l'importo della somma rivendicata, e determinare l'esatto dare/avere tra le parti;
con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore dei difensori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2757/2022 pubblicata il 4/10/2022, il Tribunale di Firenze “ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita”, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di parte attrice e per NToparte_1 essa in favore dei procuratori antistatari avv.ti Alessandro Fontana, Massimo
Martinelli e Alessandro Tavarini, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 27.000,00 per compensi, € 870,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dalla
[...] al D.I. 4513/2020, emesso dal Tribunale di Firenze, in data NToparte_2
4512/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.773.864,75 oltre interessi ed accessori.
pagina 3 di 22 Il Tribunale ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, con riferimento alla domanda incidentale di intervenuta risoluzione per inadempimento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dalla con NToparte_2 la banca cedente il 14.05.2014.
Nello specifico, aveva agito in sede monitoria vantando il NToparte_1 diritto di credito di € 1.773.864,75, oltre interessi, che avrebbe tratto origine dal contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato a Pistoia il 16.02.2010 tra la società ingiunta e la banca di credito cooperativo , garantito da CP_4 ipoteca volontaria iscritta in data 19.02.2010, per la somma complessiva di €
1.500.000, nonché da due ulteriori contratti di apertura di credito in conto corrente, stipulati rispettivamente tra la predetta società e la banca, il primo in data 26.04.2006 e regolato sul c/c n. 000/181573/86 ed il secondo in data
19.11.2014 e regolato sul c/c n. e n. 000/183515.
La società ingiunta nel giudizio di opposizione aveva, dal canto proprio, eccepito:
- l'incompetenza del Tribunale di Firenze, adducendo che fosse competente il
Tribunale di Pistoia ai sensi dell'articolo 15 dei contratti stipulati;
- la carenza di legittimazione attiva del creditore o NToparte_5 della sua mandataria per mancata produzione del contratto di CP_6 cessione del credito, difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, violazione dell'articolo 58/2 TUB per omessa iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese, violazione dell'articolo 106 TUB per mancata iscrizione del cessionario nel registro degli intermediari finanziari;
- il difetto di prova del credito per mancata produzione serie integrale degli estratti conto;
- la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi debitori;
- la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale in pagina 4 di 22 quanto non approvata specificamente per iscritto;
- la nullità della capitalizzazione post 2014;
- la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione sull'accordato per indeterminatezza dell'oggetto mancanza o illiceità della causa o per mancanza di accordo tra le parti;
- l'inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche;
- il superamento del tasso soglia usura per gli interessi debitori in violazione della L. n. 108/1996;
- la nullità della commissione e degli interessi debitori applicati sull'extra-fido in quanto non pattuiti per iscritto (art. 117, comma 3 TUB);
- l'avvenuta transazione della controversia, per avere le parti originarie stipulato in data 14.05.2014 un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis L.F. con cui il credito era stato determinato in € 801.951,44 per la parte garantita da ipoteca ed in € 71.128,68 per la parte in chirografo.
Si era costituita in giudizio la banca opposta la quale aveva in particolare allegato che non fosse stata prodotta alcuna prova in merito alla effettiva omologa del presunto accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e di avere già dato prova dell'avvenuta risoluzione - da parte della banca cedente - dell'accordo stesso con la lettera di messa in mora del 20.11.2017, (cfr. doc. 9), stante l'inadempimento della società debitrice come ammesso dalla stessa.
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione e della conseguente revoca del D.I. opposto, con atto di citazione, regolarmente notificato, NToparte_1
NT (di seguito solo o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito NToparte_2 solo o o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso CP_2 CP_7 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 5 di 22 1) Erronea e insufficiente motivazione in punto di pronuncia di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna appellante (capo 2 e 5 della sentenza impugnata);
2) Erronea valutazione circa la tempestività della richiesta di chiamata in causa della cedente formulata da parte opposta nonché della domanda di accertamento del credito all'esito dell'istruttoria in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto (capo 3 e 4-5 della sentenza impugnata);
3) Sul presunto accordo transattivo tra le parti;
4) Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (capo 6 della sentenza).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 22 Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE lamenta l'erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta carenza della propria legittimazione attiva alla formulazione di domanda/eccezione riconvenzionale di risoluzione dell'accordo transattivo ex art. 182 bis L.F. ed impugna, al riguardo, i capi 2 e 5 della sentenza di prime cure, la quale ha sostanzialmente statuito che:
• il cessionario non acquista la titolarità dei rimedi convenzionali (ad es., clausola risolutiva espressa) o legali per risolvere, annullare o rescindere il contratto da cui origina il credito oggetto di cessione, in quanto tali rimedi sono posti dall'ordinamento a tutela della parte contrattuale e non già del mero cessionario del diritto di credito;
NT
• l'assunto di secondo cui l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. sarebbe stato già risolto dalla Banca cedente con missiva del
25.09.2017 (doc. 14 opposta), è infondato in quanto la risoluzione non è affatto pacifica, avendo l'opponente eccepito l'inadempimento della predetta creditrice alle obbligazioni previste dall'art. 5 della scrittura, evidenziando che fosse imputabile all'istituto di credito il ritardo nell'esecuzione dell'accordo;
• la cessionaria del credito risulta privo di legittimazione attiva anche in ordine alla richiesta di accertamento incidentale dell'intervenuta risoluzione (di diritto) dell'accordo transattivo, atteso che l'eccezione di risoluzione, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto che il giudice non può rilevare d'ufficio (Cass. 17463/2021), neppure nell'ipotesi di diffida ad adempiere (Cass. 4535/1987) o di clausola risolutiva espressa (Cass. 11864/2015; Cass. 16993/2007; Cass. 10935/2003), tanto più nel caso in cui - come nella fattispecie - si renderebbe necessario un accertamento costitutivo;
• l'accordo transattivo non contiene alcuna clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) apparendo generica l'indicazione contenuta a pag. 8 dello stesso (doc.
pagina 7 di 22 8 opponente), né la missiva inviata sembra assumere i connotati della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), atteso che la Banca invoca l'effetto immediato della risoluzione e non vi è invece l'avvertimento che, decorso il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto (Cass. 276/1981).
Il rilievo critico in commento si articola nei seguenti profili:
- non sarebbe ravvisabile, in primo luogo, alcuna eccezione della controparte, di difetto di legittimazione attiva sulla proposizione della propria eccezione/domanda riconvenzionale di intervenuta risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., in quanto nell'atto di CP_2 opposizione e nei successivi scritti difensivi, si sarebbe limitata a proporre un'eccezione (infondata) di inadempimento dell'accordo di ristrutturazione, nei confronti della banca cedente;
- il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato i principi della
Suprema Corte richiamati nelle sentenze citate - in forza dei quali il cessionario non acquista la titolarità dei rimedi convenzionali o legali per risolvere, annullare o rescindere il contratto dal quale origini il credito oggetto di cessione, essendo essi posti dall'ordinamento a tutela della sola parte contrattuale e non già del mero titolare del diritto di credito – in quanto la fattispecie concreta sarebbe difforme rispetto a quella vagliata dalla Corte regolatrice nell'elaborare i medesimi principi di diritto, in quanto l'azione di risoluzione paventata dalla cedente
[...]
(che aveva incorporato per fusione la ingiungente) sarebbe CP_3 qualificabile come un'azione a tutela del credito (oggetto di cessione a vantaggio dell'APPELLANTE) mentre, al contrario, i casi sottoposti alla Corte di Cassazione, nei quali è stato riconosciuto il difetto di legittimazione attiva del cessionario del credito, sarebbero stati relativi a crediti derivanti da contratti di appalto risolti;
- il giudice di primo grado avrebbe, altresì, errato nel ritenere che l'accordo transattivo di cui all'art. 182 bis L.F., intercorso tra le parti e rimasto pagina 8 di 22 inadempiuto, fosse ancora efficace e vincolante e che la cessionaria del credito non avesse legittimazione attiva per chiedere, in via incidentale, l'accertamento della sua risoluzione (avendo, inoltre, erroneamente qualificato la domanda proposta alla stregua di un'azione di risoluzione del contratto dal quale era scaturito il credito ceduto);
- non sarebbe stata ulteriormente valorizzata la dichiarazione resa dall'attestatore del piano di ristrutturazione, nella quale sarebbe stata evidenziata l'incompletezza del piano di ristrutturazione dei debiti oggetto di omologa, ritenuto non eseguibile senza ulteriori iniezioni di liquidità, fatto dal quale sarebbe dovuta discendere, potenzialmente, la nullità dell'accordo stesso;
- alla luce del principio per il quale il cessionario acquista soltanto i diritti derivati dal contratto che siano esclusivamente volti alla realizzazione del credito ceduto (ovvero le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione), sarebbe stato possibile ricomprendere in tale categoria anche l'azione di risoluzione di una transazione idonea a pregiudicare il diritto di credito ceduto;
- il giudice di primo grado avrebbe poi erroneamente ritenuto contestata l'intervenuta risoluzione dell'accordo, mentre invece, l'opponente non avrebbe in alcun modo mosso una simile contestazione;
- non sarebbe stata qualificata come clausola risolutiva espressa quella a pagina 8 dell'accordo di ristrutturazione;
- non sarebbero stati riconosciuti i connotati di diffida ad adempire, invero ricorrenti, alla missiva inviata di cui al doc. 14 del fascicolo di primo grado.
replica, sul punto, deducendo di aver – contrariamente a quanto CP_2
NT sostenuto da - eccepito la carenza di legittimazione attiva della medesima e che, in ogni caso, tale eccezione sarebbe suscettibile di essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, affermando, quindi, la correttezza della sentenza pagina 9 di 22 impugnata, per avere la richiesto il decreto ingiuntivo in base ai contratti CP_3 di finanziamento e di conto corrente anteriori rispetto all'accordo transattivo.
Ad avviso del Collegio, la censura non coglie nel segno.
Dal momento che la cessione dei crediti per cui è lite è avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, per espressa asserzione di NT
, in data 7.12.2018 e, quindi, dopo l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., concluso in data 14.05.2014, tra la e la cedente CP_8 [...]
NT
, la stessa è estranea a tale accordo, risultando cessionaria dei soli CP_9 crediti derivanti dai contratti azionati in sede monitoria, evidentemente ceduti sul presupposto dell'intervenuta risoluzione del medesimo accordo ex art. 182 bis
L.F., che ha determinato, in via transattiva, l'ammontare del debito di CP_2 in € 801.951,44 in relazione alla parte garantita da ipoteca ed in € 71.128,68 in relazione alla porzione residua, a fronte dell'importo ingiunto pari ad €
1.773.864,75.
NT Per questo, ha eccepito l'intervenuta risoluzione di tale accordo transattivo criticando la pronuncia di prime cure che non l'ha ritenuta legittimata al riguardo.
Rileva la Corte, in primo luogo, che l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. non può ritenersi risolto sul piano privatistico, ove si consideri che lo stesso, quale strumento procedimentale di regolazione della crisi di impresa alternativo al fallimento, rientra tra le procedure concorsuali e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato (Così
Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 9087 del 12/04/2018).
Ne consegue che la sua risoluzione avrebbe dovuto essere chiesta in applicazione analogica dell'art. 186 L.F. (norma relativa all'ipotesi di inadempimento di un concordato preventivo omologato) in sede concorsuale, avendo potuto il creditore persino proporre l'istanza di fallimento della “omisso medio”, ovvero CP_7
pagina 10 di 22 senza necessità una pregiudiziale pronunzia di risoluzione dell'accordo, ove si consideri che la transazione de qua non è qualificabile come novativa, per quanto di seguito argomentato e non avrebbe ostato, quindi, il divieto di cui all'art. 1976
c.c.
Inoltre, ad avviso del Collegio, correttamente il giudice di prime cure non ha NT ritenuto legittimata ad eccepire l'intervenuta risoluzione del predetto accordo transattivo, avendo la Corte di legittimità avuto modo di ribadire, anche di recente, che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)” (Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
pagina 11 di 22 NT Ad ogni modo, anche a voler ritenere legittimata ad eccepire la risoluzione del predetto accordo transattivo, ai soli fini di riaffermare la vigenza e la piena efficacia della cessione del credito effettata a suo favore, con l'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non può ritenersi pacifica la invocata risoluzione dell'accordo transattivo de quo, per il fatto che l'odierna APPELLATA, originaria convenuta opposta aveva eccepito l'inadempimento della controparte NT ed ha in questa sede riproposto tale eccezione, non avendo provveduto a rimuovere le ipoteche gravanti sugli immobili, non consentendo, quindi,
l'alienazione di questi ultimi, in conformità all'accordo di ristrutturazione sopra indicato.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato quanto eccepito dalla opponente a pagina 19 dell'atto di opposizione, circa la mancanza del diritto in capo all'odierna
APPELLANTE di risolvere l'accordo transattivo ed essere, quindi, questo ancora valido ed efficace tra le parti, posto che un simile passaggio assertivo non può che essere inteso nel senso della contestazione da parte di della CP_2
NT legittimazione attiva della stessa , quale parte estranea rispetto all'accordo transattivo intercorso.
In secondo luogo, l'invocata risoluzione non risulta neppure provata, non essendo presente nell'accordo transattivo ex art. 182 bis L.F., una clausola risolutiva espressa, recando lo stesso soltanto la seguente dicitura: “In difetto anche di una sola delle condizioni sopra poste, la Banca sarà svincolata da ogni obbligo/impegno di cui al presente accordo”, inidonea a configurare siffatta clausola.
Infine, neppure la comunicazione di cui al doc. 14 presenta i requisiti formali di una diffida ad adempiere, non essendo in essa riscontrabile l'individuazione di un termine congruo entro il quale il debitore avrebbe dovuto adempiere, essendosi,
pagina 12 di 22 invece, la in tale atto, limitata ad invocare l'immediata risoluzione CP_3 dell'accordo intercorso.
Infatti, in data 25.09.2017 la banca cedente per il tramite di una società di recupero crediti, aveva comunicato alla SOCIETÀ (doc. 14) l'immediata risoluzione, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. omologato dal Tribunale di Pistoia il 22.10.2014, per “l'oggettivo venir meno dei presupposti giudico/economici del Piano asseverato oggetto di omologa” e denunciato altresì il vizio genetico sia tale accordo, che del provvedimento di omologa, a fronte dell'inadeguatezza originaria delle risorse economiche destinate alla finitura del complesso immobiliare e comunque l'inadempimento del medesimo e segnatamente degli obblighi di commercializzazione di alcuni immobili, con conseguente inattendibilità dell'originaria attestazione.
Con lettera del 20.11.2017 (doc. 9) la che aveva incorporato NToparte_3 per fusione la banca cedente, aveva poi scritto alla stessa quanto CP_2 segue:
Va pertanto ribadita l'inidoneità di tali atti a valere come diffide ad adempiere.
pagina 13 di 22 Occorre, dunque, verificare se il corretto riconoscimento della perdurante vigenza dell'accordo transattivo de quo abbia inciso sul trasferimento del credito per cui è NT lite a favore di .
Al riguardo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'accordo transattivo de quo non fosse novativo, “in quanto non vi è una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti possano ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti essendosi le parti limitate a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni. (Cass. 32655/2021; Cass. 2530/2015;
Cass. 15980/2010)”.
Tale statuizione deve ritenersi coperta da giudicato interno avendo la stessa
APPELLANTE fatto leva sulla natura non novativa della transazione de qua e non avendo interposto appello incidentale sul punto. CP_2
L'accordo di ristrutturazione dei debiti in argomento non può, dunque, aver comportato l'estinzione del contratto di cessione del credito (al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, abbiano stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.) ed è valso, per contro, a ridurre la pretesa della banca cedente la quale, quindi, non avrebbe potuto cedere l'intero credito, essendo state disciplinate nell'accordo anche le relative modalità esecutive.
Infatti, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, da un lato, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), rivivano le pattuizioni originarie.
pagina 14 di 22 La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata seppure in parte fondata è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.
NT Con il secondo motivo d'appello, lamenta, in via subordinata, l'errata valutazione operata dal primo Giudice in ordine alla tempestività da un lato, della istanza, da essa convenuta opposta formulata in primo grado, di chiamata in causa del terzo cedente e dall'altro, della domanda di accertamento del credito, all'esito dell'istruttoria, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'APPELLANTE, in particolare, confuta siffatta statuizione, deducendo, sul punto, di aver chiesto la chiamata in causa della nella prima difesa NToparte_3 utile conseguente al rilievo d'ufficio della carenza della propria legittimazione attiva alla eccezione/domanda di risoluzione dell'accordo transattivo ex art. 182 bis L.F., non essendo possibile ravvisare la necessità di formulare tale istanza in conseguenza dell'eccezione di , promossa in sede di opposizione al CP_2
D.I., con la quale sarebbe stata genericamente negata la sussistenza del diritto di risolvere l'accordo in capo a sé.
NT In subordine, nel medesimo motivo d'appello, critica la medesima pronuncia per avere il Tribunale ritenuto tardiva la propria domanda di accertamento del credito, all'esito dell'istruttoria, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale domanda, al contrario, sarebbe rinvenibile nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Come evidenziato da , ritiene il Collegio che debba essere considerata CP_2
NT tardiva l'istanza di chiamata in causa di , da parte di , in NToparte_3 quanto l'eccezione di carenza di legittimazione alla proposizione di eccezione/domanda di risoluzione dell'accordo transattivo è rinvenibile dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
pagina 15 di 22 Il Tribunale sul punto si è così espresso: “la convenuta opposta, nelle note scritte depositate in data 20.09.2022, ha chiesto qualora l'accordo transattivo non venga ritenuto risolto, l'assegnazione di un termine per l'avvio dell'azione di risoluzione con sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero ha chiesto di autorizzare o disporre la chiamata in causa, anche ex art. 107 c.p.c., della NToparte_3
affinché possa confermare la domanda di accertamento incidentale
[...] dell'avvenuta risoluzione dell'accordo di ristrutturazione”.
Siccome non è contestato che la chiamata in causa del terzo cedente sia stata sollecitata nelle note conclusive scritte depositate in data 20.09.2022, appare evidente che, oltre che non necessaria, la sollecitazione del potere officioso di chiamata in causa di ex art. 107 c.p.c., sia stata oltremodo NToparte_3 tardiva.
Quanto invece, alla domanda di accertamento del credito (rectius: di condanna) per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta tardiva dal Tribunale, NT ritiene la Corte che la censura mossa da pur essendo stata tale domanda tempestivamente proposta, sia comunque inidonea a scalfire la sentenza impugnata.
Il Tribunale sul punto, al paragrafo 4 per quanto qui di interesse, si è così espresso: “In via subordinata, la convenuta opposta ha chiesto, in ogni caso, che parte opponente sia condannata al pagamento della somma oggetto dell'accordo transattivo. Anche tale domanda è inammissibile sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, la domanda di adempimento coattivo della transazione è diversa rispetto a quella azionata in via monitoria che presuppone, invece, la risoluzione dell'accordo transattivo. Trattandosi di diritti eterodeterminati, la diversità di causa petendi rende inammissibile la domanda tardivamente proposta”.
La invece, in comparsa di costituzione e risposta di primo grado aveva CP_3 concluso al fine di sentir “in denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto
pagina 16 di 22 opposto, CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria del procedimento oltre interessi sul capitale come domandato nel ricorso monitorio;
ed oltre le spese legali della fase monitoria e con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Tuttavia, poiché tale domanda risulta fondata sugli originali titoli allegati nel ricorso monitorio deve ritenersi inammissibile sotto altro profilo.
Infatti, è stata eccepita da l'esistenza di un accordo transattivo, CP_2 seppure soltanto modificativo del credito originario, accordo in riferimento al quale non è ammissibile, né un'azione di accertamento, né tantomeno un'azione di condanna, trattandosi come detto di un accordo ex art. 182 bis L.F. suscettibile di mera esecuzione - avendo esso specificato anche le modalità specifiche in cui questa sarebbe dovuta avvenire - o semmai di rituale risoluzione.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata, seppure sulla base della differente motivazione sopra riportata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
NT Con il terzo motivo d'appello, critica sostanzialmente la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure - pur sul presupposto della ritenuta validità dell'accordo transattivo - ha ritenuto inammissibile la domanda di adempimento coattivo della transazione ovvero di condanna della al pagamento della CP_7 somma oggetto dell'accordo transattivo, poiché nuova in quanto diversa rispetto a quella azionata in via monitoria, che presupponeva, invece, la risoluzione dell'accordo transattivo.
Nello specifico l'APPELLANTE deduce che dalla perdurante validità dell'accordo stipulato discenderebbe la condanna di al versamento degli importi di CP_2
pagina 17 di 22 cui la stessa si era riconosciuta debitrice, avendo il Tribunale errato nel ritenere che il credito oggetto della transazione non potesse ritenersi pacifico tra le parti.
L'APPELLATA replica sostenendo la correttezza della sentenza impugnata per NT avere agito in sede monitoria in base ai contratti di finanziamento e ai contratti di conto corrente e non sulla base dell'accordo transattivo.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che quando le parti dell'accordo transattivo – come nella fattispecie - si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con il precedente contratto, la transazione si atteggia come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice) e nella fattispecie con riguardo alla qualificazione dell'accordo de quo come non novativo come detto si è formato il giudicato interno.
Tale fatto modificativo è stato introdotto in giudizio dalla stessa CP_2
NT laddove ha eccepito la carenza di legittimazione di a sollevare l'eccezione di risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ed ha, da un lato, asserito che - non essendo stato risolto giudizialmente - l'accordo transattivo de quo sarebbe ancora valido ed efficace, e dall'altro, eccepito l'inadempimento della creditrice, che non avrebbe provveduto a rimuovere le ipoteche gravanti sugli immobili, non consentendone, quindi, l'alienazione in conformità all'accordo di ristrutturazione sopra indicato.
Tuttavia, avuto riguardo al thema decidendum rappresentato dai fatti costitutivi del credito e cioè dai contratti allegati dalla in sede monitoria nonché dal CP_3 fatto modificativo del credito posto a fondamento dell'eccezione di carenza di NT legittimazione attiva di , sollevata dalla originaria opponente, odierna
APPELLATA, quest'ultima non può essere condannata al pagamento a favore di NT
della minor somma consacrata nell'accordo transattivo de quo.
pagina 18 di 22 Infatti, anche se l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. seppure non novativo non è stato risolto, avendo esso comportato una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni gravanti su e CP_2
NT disciplinato le proprie modalità di esecuzione, non avrebbe potuto formulare alcuna domanda conseguenziale a tale fatto modificativo, anche perché
l'originaria azione monitoria – qui riproposta in via principale - era stata proposta sul presupposto della risoluzione dell'accordo stesso.
Infatti, come detto, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, da un lato, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie e dall'altro, come nel caso in esame, prevalga, invece,
l'accordo transattivo, in quanto successivo alla originaria pattuizione ed anteriore alla cessione del credito.
Peraltro, l'art. 183 comma 5 c.p.c. previgente prevedeva che nell'udienza di trattazione avrebbero dovuto essere proposte le domande e le eccezioni conseguenziali alla domanda riconvenzionale ed alle eccezioni sollevate dal convenuto, mentre invece nella fattispecie, soltanto nella prima memoria ex art. NT 183 c.p.c. ha chiesto l'emissione (soltanto) delle ordinanze ex artt. 186 bis e/o ter c.p.c., “quantomeno per le somme indicate a titolo di solo capitale insoluto pari ad euro 1.769.374,47 o, in alternativa, per gli importi indicati nell'accordo transattivo”.
Ad ogni modo anche la domanda subordinata di condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore “delle somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria del procedimento oltre interessi sul capitale come domandato nel ricorso monitorio” riformulata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e qui riproposta in via subordinata – come pagina 19 di 22 già evidenziato - deve ritenersi inammissibile, non potendo trovare ingresso in questa sede una domanda di accertamento, né tantomeno una domanda di condanna, in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato in corso di esecuzione e non risolto.
A ciò si aggiunga che proprio per paralizzare l'eventuale domanda di CP_2 pagamento del credito oggetto di accodo transattivo ha eccepito l'inadempimento della banca cedente all'obbligo di liberazione della garanzia ipotecaria nei termini previsti dall'accordo de quo e che tuttavia, anche a voler ritenere tale eccezione non idonea a paralizzare la domanda di adempimento dell'accordo transattivo - poiché avente ad oggetto un'obbligazione insorgente successivamente al previo pagamento della somma di € 801.951,44 (pari al 100%) per la parte garantita da ipoteca - resta il fatto che la predetta domanda di adempimento, per quanto sopra detto, non è ammissibile in questa sede.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo d'appello l'APPELLANTE contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
NT
deduce, sul punto, che nel giudizio di primo grado, vi sarebbe stata soccombenza reciproca e sarebbe intervenuta una decisione preliminare su una questione di diritto rilevata ex officio, di talché il primo giudice, di conseguenza, avrebbe dovuto prevedere la totale compensazione delle spese o, quantomeno, una liquidazione delle stesse in misura minimale.
Al riguardo, in applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale si è così espresso: “I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e
pagina 20 di 22 decisoria tenuto conto della natura documentale della lite e delle modalità semplificate di definizione del procedimento (valore della controversia pari ad €
1.773.864,75). Va disposto il pagamento, in solido, in favore degli avv.ti
Alessandro Fontana, Massimo Martinelli e Alessandro Tavarini, che si sono dichiarati antistatari”.
Condivide il Collegio tale passaggio motivazionale posto che a prescindere dal NT rilievo officioso della carenza di legittimazione attiva di in ordine alla eccezione/domanda di risoluzione dell'accordo transattivo di cui trattasi, rilievo peraltro preceduto da eccezione di parte, l'APPELLANTE è di fatto risultata soccombente nel giudizio, con conseguente corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Né le questioni trattate avrebbero potuto ritenersi di scarsa complessità, ragion per cui risulta giustificata anche l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva. Lo stesso Tribunale ha peraltro applicato i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
Infine, il consistente importo liquidato è dipeso essenzialmente dall'elevato valore della causa (disputandum) pari ad € 1.773.864,75.
Anche sul punto, quindi, la pronuncia impugnata merita piena conferma.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali del CP_2
NT presente grado del giudizio devono essere poste a carico di ed a favore dei procuratori alle liti di che hanno dichiarato di averle anticipate, nella CP_2 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di NToparte_1 NToparte_2 avverso la sentenza n. 2757/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
4/10/2022, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dei procuratori alle liti dell'appellata che si sono dichiarati antistatari, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 24.064,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2101/2022 promossa da:
(CF: ), mandante di NToparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(CF: con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO POGGIALI (CF: P.IVA_2
C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio NToparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. ALESSANDRO FONTANA (CF ), dell'Avv. MASSIMO C.F._2
MARTINELLI (CF e dell'Avv. ALESSANDRO TAVARINI (CF C.F._3
) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 2757/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
4/10/2022
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza oggi appellata, per le motivazioni esposte nel presente atto:
➢ In via preliminare, accertare e dichiarare la piena legittimazione attiva in capo alla società appellante;
➢ In via preliminare – in ipotesi: ordinare/autorizzare la chiamata in causa anche ex art. 107 c.p.c. di (in cui a seguito di fusione per NToparte_3 incorporazione del 1 luglio 2017 è confluita la NToparte_4
) con sede in Via IV Novembre, 108 – 51039 - Quarrata (PT) – PEC:
[...]
, in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore, affinché possa prendere posizione e confermare la domanda di accertamento incidentale dell'avvenuta risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con eventuale remissione degli atti al Giudice di Primo Grado.
➢ Nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione ex adverso proposta. Con condanna di competenze e spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
➢ In denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria del procedimento oltre interessi sul capitale come domandato nel ricorso monitorio. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio e con compensazione integrale delle stesse quanto al giudizio di primo grado e ciò in appello e riforma della sentenza impugnata anche quanto a tale capo.
Per la parte appellata:
Respingere l'appello, e confermare integralmente la sentenza n. 2757/2022 del Tribunale di Firenze;
pagina 2 di 22 in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, parte appellata chiede di accogliere le seguenti domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello avversario: in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale di Firenze;
in via preliminare subordinata, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale di Firenze, e dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2020 del Tribunale di Firenze;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte appellata, e per l'effetto revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2020 del
Tribunale di Firenze;
rideterminare l'importo della somma rivendicata, e determinare l'esatto dare/avere tra le parti;
con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore dei difensori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2757/2022 pubblicata il 4/10/2022, il Tribunale di Firenze “ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita”, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di parte attrice e per NToparte_1 essa in favore dei procuratori antistatari avv.ti Alessandro Fontana, Massimo
Martinelli e Alessandro Tavarini, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 27.000,00 per compensi, € 870,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dalla
[...] al D.I. 4513/2020, emesso dal Tribunale di Firenze, in data NToparte_2
4512/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.773.864,75 oltre interessi ed accessori.
pagina 3 di 22 Il Tribunale ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, con riferimento alla domanda incidentale di intervenuta risoluzione per inadempimento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dalla con NToparte_2 la banca cedente il 14.05.2014.
Nello specifico, aveva agito in sede monitoria vantando il NToparte_1 diritto di credito di € 1.773.864,75, oltre interessi, che avrebbe tratto origine dal contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato a Pistoia il 16.02.2010 tra la società ingiunta e la banca di credito cooperativo , garantito da CP_4 ipoteca volontaria iscritta in data 19.02.2010, per la somma complessiva di €
1.500.000, nonché da due ulteriori contratti di apertura di credito in conto corrente, stipulati rispettivamente tra la predetta società e la banca, il primo in data 26.04.2006 e regolato sul c/c n. 000/181573/86 ed il secondo in data
19.11.2014 e regolato sul c/c n. e n. 000/183515.
La società ingiunta nel giudizio di opposizione aveva, dal canto proprio, eccepito:
- l'incompetenza del Tribunale di Firenze, adducendo che fosse competente il
Tribunale di Pistoia ai sensi dell'articolo 15 dei contratti stipulati;
- la carenza di legittimazione attiva del creditore o NToparte_5 della sua mandataria per mancata produzione del contratto di CP_6 cessione del credito, difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, violazione dell'articolo 58/2 TUB per omessa iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese, violazione dell'articolo 106 TUB per mancata iscrizione del cessionario nel registro degli intermediari finanziari;
- il difetto di prova del credito per mancata produzione serie integrale degli estratti conto;
- la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi debitori;
- la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale in pagina 4 di 22 quanto non approvata specificamente per iscritto;
- la nullità della capitalizzazione post 2014;
- la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione sull'accordato per indeterminatezza dell'oggetto mancanza o illiceità della causa o per mancanza di accordo tra le parti;
- l'inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche;
- il superamento del tasso soglia usura per gli interessi debitori in violazione della L. n. 108/1996;
- la nullità della commissione e degli interessi debitori applicati sull'extra-fido in quanto non pattuiti per iscritto (art. 117, comma 3 TUB);
- l'avvenuta transazione della controversia, per avere le parti originarie stipulato in data 14.05.2014 un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis L.F. con cui il credito era stato determinato in € 801.951,44 per la parte garantita da ipoteca ed in € 71.128,68 per la parte in chirografo.
Si era costituita in giudizio la banca opposta la quale aveva in particolare allegato che non fosse stata prodotta alcuna prova in merito alla effettiva omologa del presunto accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e di avere già dato prova dell'avvenuta risoluzione - da parte della banca cedente - dell'accordo stesso con la lettera di messa in mora del 20.11.2017, (cfr. doc. 9), stante l'inadempimento della società debitrice come ammesso dalla stessa.
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione e della conseguente revoca del D.I. opposto, con atto di citazione, regolarmente notificato, NToparte_1
NT (di seguito solo o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito NToparte_2 solo o o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso CP_2 CP_7 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 5 di 22 1) Erronea e insufficiente motivazione in punto di pronuncia di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna appellante (capo 2 e 5 della sentenza impugnata);
2) Erronea valutazione circa la tempestività della richiesta di chiamata in causa della cedente formulata da parte opposta nonché della domanda di accertamento del credito all'esito dell'istruttoria in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto (capo 3 e 4-5 della sentenza impugnata);
3) Sul presunto accordo transattivo tra le parti;
4) Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (capo 6 della sentenza).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 22 Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE lamenta l'erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta carenza della propria legittimazione attiva alla formulazione di domanda/eccezione riconvenzionale di risoluzione dell'accordo transattivo ex art. 182 bis L.F. ed impugna, al riguardo, i capi 2 e 5 della sentenza di prime cure, la quale ha sostanzialmente statuito che:
• il cessionario non acquista la titolarità dei rimedi convenzionali (ad es., clausola risolutiva espressa) o legali per risolvere, annullare o rescindere il contratto da cui origina il credito oggetto di cessione, in quanto tali rimedi sono posti dall'ordinamento a tutela della parte contrattuale e non già del mero cessionario del diritto di credito;
NT
• l'assunto di secondo cui l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. sarebbe stato già risolto dalla Banca cedente con missiva del
25.09.2017 (doc. 14 opposta), è infondato in quanto la risoluzione non è affatto pacifica, avendo l'opponente eccepito l'inadempimento della predetta creditrice alle obbligazioni previste dall'art. 5 della scrittura, evidenziando che fosse imputabile all'istituto di credito il ritardo nell'esecuzione dell'accordo;
• la cessionaria del credito risulta privo di legittimazione attiva anche in ordine alla richiesta di accertamento incidentale dell'intervenuta risoluzione (di diritto) dell'accordo transattivo, atteso che l'eccezione di risoluzione, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto che il giudice non può rilevare d'ufficio (Cass. 17463/2021), neppure nell'ipotesi di diffida ad adempiere (Cass. 4535/1987) o di clausola risolutiva espressa (Cass. 11864/2015; Cass. 16993/2007; Cass. 10935/2003), tanto più nel caso in cui - come nella fattispecie - si renderebbe necessario un accertamento costitutivo;
• l'accordo transattivo non contiene alcuna clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) apparendo generica l'indicazione contenuta a pag. 8 dello stesso (doc.
pagina 7 di 22 8 opponente), né la missiva inviata sembra assumere i connotati della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), atteso che la Banca invoca l'effetto immediato della risoluzione e non vi è invece l'avvertimento che, decorso il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto (Cass. 276/1981).
Il rilievo critico in commento si articola nei seguenti profili:
- non sarebbe ravvisabile, in primo luogo, alcuna eccezione della controparte, di difetto di legittimazione attiva sulla proposizione della propria eccezione/domanda riconvenzionale di intervenuta risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., in quanto nell'atto di CP_2 opposizione e nei successivi scritti difensivi, si sarebbe limitata a proporre un'eccezione (infondata) di inadempimento dell'accordo di ristrutturazione, nei confronti della banca cedente;
- il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato i principi della
Suprema Corte richiamati nelle sentenze citate - in forza dei quali il cessionario non acquista la titolarità dei rimedi convenzionali o legali per risolvere, annullare o rescindere il contratto dal quale origini il credito oggetto di cessione, essendo essi posti dall'ordinamento a tutela della sola parte contrattuale e non già del mero titolare del diritto di credito – in quanto la fattispecie concreta sarebbe difforme rispetto a quella vagliata dalla Corte regolatrice nell'elaborare i medesimi principi di diritto, in quanto l'azione di risoluzione paventata dalla cedente
[...]
(che aveva incorporato per fusione la ingiungente) sarebbe CP_3 qualificabile come un'azione a tutela del credito (oggetto di cessione a vantaggio dell'APPELLANTE) mentre, al contrario, i casi sottoposti alla Corte di Cassazione, nei quali è stato riconosciuto il difetto di legittimazione attiva del cessionario del credito, sarebbero stati relativi a crediti derivanti da contratti di appalto risolti;
- il giudice di primo grado avrebbe, altresì, errato nel ritenere che l'accordo transattivo di cui all'art. 182 bis L.F., intercorso tra le parti e rimasto pagina 8 di 22 inadempiuto, fosse ancora efficace e vincolante e che la cessionaria del credito non avesse legittimazione attiva per chiedere, in via incidentale, l'accertamento della sua risoluzione (avendo, inoltre, erroneamente qualificato la domanda proposta alla stregua di un'azione di risoluzione del contratto dal quale era scaturito il credito ceduto);
- non sarebbe stata ulteriormente valorizzata la dichiarazione resa dall'attestatore del piano di ristrutturazione, nella quale sarebbe stata evidenziata l'incompletezza del piano di ristrutturazione dei debiti oggetto di omologa, ritenuto non eseguibile senza ulteriori iniezioni di liquidità, fatto dal quale sarebbe dovuta discendere, potenzialmente, la nullità dell'accordo stesso;
- alla luce del principio per il quale il cessionario acquista soltanto i diritti derivati dal contratto che siano esclusivamente volti alla realizzazione del credito ceduto (ovvero le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione), sarebbe stato possibile ricomprendere in tale categoria anche l'azione di risoluzione di una transazione idonea a pregiudicare il diritto di credito ceduto;
- il giudice di primo grado avrebbe poi erroneamente ritenuto contestata l'intervenuta risoluzione dell'accordo, mentre invece, l'opponente non avrebbe in alcun modo mosso una simile contestazione;
- non sarebbe stata qualificata come clausola risolutiva espressa quella a pagina 8 dell'accordo di ristrutturazione;
- non sarebbero stati riconosciuti i connotati di diffida ad adempire, invero ricorrenti, alla missiva inviata di cui al doc. 14 del fascicolo di primo grado.
replica, sul punto, deducendo di aver – contrariamente a quanto CP_2
NT sostenuto da - eccepito la carenza di legittimazione attiva della medesima e che, in ogni caso, tale eccezione sarebbe suscettibile di essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, affermando, quindi, la correttezza della sentenza pagina 9 di 22 impugnata, per avere la richiesto il decreto ingiuntivo in base ai contratti CP_3 di finanziamento e di conto corrente anteriori rispetto all'accordo transattivo.
Ad avviso del Collegio, la censura non coglie nel segno.
Dal momento che la cessione dei crediti per cui è lite è avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, per espressa asserzione di NT
, in data 7.12.2018 e, quindi, dopo l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., concluso in data 14.05.2014, tra la e la cedente CP_8 [...]
NT
, la stessa è estranea a tale accordo, risultando cessionaria dei soli CP_9 crediti derivanti dai contratti azionati in sede monitoria, evidentemente ceduti sul presupposto dell'intervenuta risoluzione del medesimo accordo ex art. 182 bis
L.F., che ha determinato, in via transattiva, l'ammontare del debito di CP_2 in € 801.951,44 in relazione alla parte garantita da ipoteca ed in € 71.128,68 in relazione alla porzione residua, a fronte dell'importo ingiunto pari ad €
1.773.864,75.
NT Per questo, ha eccepito l'intervenuta risoluzione di tale accordo transattivo criticando la pronuncia di prime cure che non l'ha ritenuta legittimata al riguardo.
Rileva la Corte, in primo luogo, che l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. non può ritenersi risolto sul piano privatistico, ove si consideri che lo stesso, quale strumento procedimentale di regolazione della crisi di impresa alternativo al fallimento, rientra tra le procedure concorsuali e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato (Così
Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 9087 del 12/04/2018).
Ne consegue che la sua risoluzione avrebbe dovuto essere chiesta in applicazione analogica dell'art. 186 L.F. (norma relativa all'ipotesi di inadempimento di un concordato preventivo omologato) in sede concorsuale, avendo potuto il creditore persino proporre l'istanza di fallimento della “omisso medio”, ovvero CP_7
pagina 10 di 22 senza necessità una pregiudiziale pronunzia di risoluzione dell'accordo, ove si consideri che la transazione de qua non è qualificabile come novativa, per quanto di seguito argomentato e non avrebbe ostato, quindi, il divieto di cui all'art. 1976
c.c.
Inoltre, ad avviso del Collegio, correttamente il giudice di prime cure non ha NT ritenuto legittimata ad eccepire l'intervenuta risoluzione del predetto accordo transattivo, avendo la Corte di legittimità avuto modo di ribadire, anche di recente, che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)” (Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
pagina 11 di 22 NT Ad ogni modo, anche a voler ritenere legittimata ad eccepire la risoluzione del predetto accordo transattivo, ai soli fini di riaffermare la vigenza e la piena efficacia della cessione del credito effettata a suo favore, con l'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non può ritenersi pacifica la invocata risoluzione dell'accordo transattivo de quo, per il fatto che l'odierna APPELLATA, originaria convenuta opposta aveva eccepito l'inadempimento della controparte NT ed ha in questa sede riproposto tale eccezione, non avendo provveduto a rimuovere le ipoteche gravanti sugli immobili, non consentendo, quindi,
l'alienazione di questi ultimi, in conformità all'accordo di ristrutturazione sopra indicato.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato quanto eccepito dalla opponente a pagina 19 dell'atto di opposizione, circa la mancanza del diritto in capo all'odierna
APPELLANTE di risolvere l'accordo transattivo ed essere, quindi, questo ancora valido ed efficace tra le parti, posto che un simile passaggio assertivo non può che essere inteso nel senso della contestazione da parte di della CP_2
NT legittimazione attiva della stessa , quale parte estranea rispetto all'accordo transattivo intercorso.
In secondo luogo, l'invocata risoluzione non risulta neppure provata, non essendo presente nell'accordo transattivo ex art. 182 bis L.F., una clausola risolutiva espressa, recando lo stesso soltanto la seguente dicitura: “In difetto anche di una sola delle condizioni sopra poste, la Banca sarà svincolata da ogni obbligo/impegno di cui al presente accordo”, inidonea a configurare siffatta clausola.
Infine, neppure la comunicazione di cui al doc. 14 presenta i requisiti formali di una diffida ad adempiere, non essendo in essa riscontrabile l'individuazione di un termine congruo entro il quale il debitore avrebbe dovuto adempiere, essendosi,
pagina 12 di 22 invece, la in tale atto, limitata ad invocare l'immediata risoluzione CP_3 dell'accordo intercorso.
Infatti, in data 25.09.2017 la banca cedente per il tramite di una società di recupero crediti, aveva comunicato alla SOCIETÀ (doc. 14) l'immediata risoluzione, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. omologato dal Tribunale di Pistoia il 22.10.2014, per “l'oggettivo venir meno dei presupposti giudico/economici del Piano asseverato oggetto di omologa” e denunciato altresì il vizio genetico sia tale accordo, che del provvedimento di omologa, a fronte dell'inadeguatezza originaria delle risorse economiche destinate alla finitura del complesso immobiliare e comunque l'inadempimento del medesimo e segnatamente degli obblighi di commercializzazione di alcuni immobili, con conseguente inattendibilità dell'originaria attestazione.
Con lettera del 20.11.2017 (doc. 9) la che aveva incorporato NToparte_3 per fusione la banca cedente, aveva poi scritto alla stessa quanto CP_2 segue:
Va pertanto ribadita l'inidoneità di tali atti a valere come diffide ad adempiere.
pagina 13 di 22 Occorre, dunque, verificare se il corretto riconoscimento della perdurante vigenza dell'accordo transattivo de quo abbia inciso sul trasferimento del credito per cui è NT lite a favore di .
Al riguardo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'accordo transattivo de quo non fosse novativo, “in quanto non vi è una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti possano ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti essendosi le parti limitate a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni. (Cass. 32655/2021; Cass. 2530/2015;
Cass. 15980/2010)”.
Tale statuizione deve ritenersi coperta da giudicato interno avendo la stessa
APPELLANTE fatto leva sulla natura non novativa della transazione de qua e non avendo interposto appello incidentale sul punto. CP_2
L'accordo di ristrutturazione dei debiti in argomento non può, dunque, aver comportato l'estinzione del contratto di cessione del credito (al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, abbiano stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.) ed è valso, per contro, a ridurre la pretesa della banca cedente la quale, quindi, non avrebbe potuto cedere l'intero credito, essendo state disciplinate nell'accordo anche le relative modalità esecutive.
Infatti, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, da un lato, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), rivivano le pattuizioni originarie.
pagina 14 di 22 La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata seppure in parte fondata è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.
NT Con il secondo motivo d'appello, lamenta, in via subordinata, l'errata valutazione operata dal primo Giudice in ordine alla tempestività da un lato, della istanza, da essa convenuta opposta formulata in primo grado, di chiamata in causa del terzo cedente e dall'altro, della domanda di accertamento del credito, all'esito dell'istruttoria, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'APPELLANTE, in particolare, confuta siffatta statuizione, deducendo, sul punto, di aver chiesto la chiamata in causa della nella prima difesa NToparte_3 utile conseguente al rilievo d'ufficio della carenza della propria legittimazione attiva alla eccezione/domanda di risoluzione dell'accordo transattivo ex art. 182 bis L.F., non essendo possibile ravvisare la necessità di formulare tale istanza in conseguenza dell'eccezione di , promossa in sede di opposizione al CP_2
D.I., con la quale sarebbe stata genericamente negata la sussistenza del diritto di risolvere l'accordo in capo a sé.
NT In subordine, nel medesimo motivo d'appello, critica la medesima pronuncia per avere il Tribunale ritenuto tardiva la propria domanda di accertamento del credito, all'esito dell'istruttoria, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale domanda, al contrario, sarebbe rinvenibile nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Come evidenziato da , ritiene il Collegio che debba essere considerata CP_2
NT tardiva l'istanza di chiamata in causa di , da parte di , in NToparte_3 quanto l'eccezione di carenza di legittimazione alla proposizione di eccezione/domanda di risoluzione dell'accordo transattivo è rinvenibile dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
pagina 15 di 22 Il Tribunale sul punto si è così espresso: “la convenuta opposta, nelle note scritte depositate in data 20.09.2022, ha chiesto qualora l'accordo transattivo non venga ritenuto risolto, l'assegnazione di un termine per l'avvio dell'azione di risoluzione con sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero ha chiesto di autorizzare o disporre la chiamata in causa, anche ex art. 107 c.p.c., della NToparte_3
affinché possa confermare la domanda di accertamento incidentale
[...] dell'avvenuta risoluzione dell'accordo di ristrutturazione”.
Siccome non è contestato che la chiamata in causa del terzo cedente sia stata sollecitata nelle note conclusive scritte depositate in data 20.09.2022, appare evidente che, oltre che non necessaria, la sollecitazione del potere officioso di chiamata in causa di ex art. 107 c.p.c., sia stata oltremodo NToparte_3 tardiva.
Quanto invece, alla domanda di accertamento del credito (rectius: di condanna) per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta tardiva dal Tribunale, NT ritiene la Corte che la censura mossa da pur essendo stata tale domanda tempestivamente proposta, sia comunque inidonea a scalfire la sentenza impugnata.
Il Tribunale sul punto, al paragrafo 4 per quanto qui di interesse, si è così espresso: “In via subordinata, la convenuta opposta ha chiesto, in ogni caso, che parte opponente sia condannata al pagamento della somma oggetto dell'accordo transattivo. Anche tale domanda è inammissibile sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, la domanda di adempimento coattivo della transazione è diversa rispetto a quella azionata in via monitoria che presuppone, invece, la risoluzione dell'accordo transattivo. Trattandosi di diritti eterodeterminati, la diversità di causa petendi rende inammissibile la domanda tardivamente proposta”.
La invece, in comparsa di costituzione e risposta di primo grado aveva CP_3 concluso al fine di sentir “in denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto
pagina 16 di 22 opposto, CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria del procedimento oltre interessi sul capitale come domandato nel ricorso monitorio;
ed oltre le spese legali della fase monitoria e con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Tuttavia, poiché tale domanda risulta fondata sugli originali titoli allegati nel ricorso monitorio deve ritenersi inammissibile sotto altro profilo.
Infatti, è stata eccepita da l'esistenza di un accordo transattivo, CP_2 seppure soltanto modificativo del credito originario, accordo in riferimento al quale non è ammissibile, né un'azione di accertamento, né tantomeno un'azione di condanna, trattandosi come detto di un accordo ex art. 182 bis L.F. suscettibile di mera esecuzione - avendo esso specificato anche le modalità specifiche in cui questa sarebbe dovuta avvenire - o semmai di rituale risoluzione.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata, seppure sulla base della differente motivazione sopra riportata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
NT Con il terzo motivo d'appello, critica sostanzialmente la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure - pur sul presupposto della ritenuta validità dell'accordo transattivo - ha ritenuto inammissibile la domanda di adempimento coattivo della transazione ovvero di condanna della al pagamento della CP_7 somma oggetto dell'accordo transattivo, poiché nuova in quanto diversa rispetto a quella azionata in via monitoria, che presupponeva, invece, la risoluzione dell'accordo transattivo.
Nello specifico l'APPELLANTE deduce che dalla perdurante validità dell'accordo stipulato discenderebbe la condanna di al versamento degli importi di CP_2
pagina 17 di 22 cui la stessa si era riconosciuta debitrice, avendo il Tribunale errato nel ritenere che il credito oggetto della transazione non potesse ritenersi pacifico tra le parti.
L'APPELLATA replica sostenendo la correttezza della sentenza impugnata per NT avere agito in sede monitoria in base ai contratti di finanziamento e ai contratti di conto corrente e non sulla base dell'accordo transattivo.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che quando le parti dell'accordo transattivo – come nella fattispecie - si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con il precedente contratto, la transazione si atteggia come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice) e nella fattispecie con riguardo alla qualificazione dell'accordo de quo come non novativo come detto si è formato il giudicato interno.
Tale fatto modificativo è stato introdotto in giudizio dalla stessa CP_2
NT laddove ha eccepito la carenza di legittimazione di a sollevare l'eccezione di risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ed ha, da un lato, asserito che - non essendo stato risolto giudizialmente - l'accordo transattivo de quo sarebbe ancora valido ed efficace, e dall'altro, eccepito l'inadempimento della creditrice, che non avrebbe provveduto a rimuovere le ipoteche gravanti sugli immobili, non consentendone, quindi, l'alienazione in conformità all'accordo di ristrutturazione sopra indicato.
Tuttavia, avuto riguardo al thema decidendum rappresentato dai fatti costitutivi del credito e cioè dai contratti allegati dalla in sede monitoria nonché dal CP_3 fatto modificativo del credito posto a fondamento dell'eccezione di carenza di NT legittimazione attiva di , sollevata dalla originaria opponente, odierna
APPELLATA, quest'ultima non può essere condannata al pagamento a favore di NT
della minor somma consacrata nell'accordo transattivo de quo.
pagina 18 di 22 Infatti, anche se l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. seppure non novativo non è stato risolto, avendo esso comportato una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni gravanti su e CP_2
NT disciplinato le proprie modalità di esecuzione, non avrebbe potuto formulare alcuna domanda conseguenziale a tale fatto modificativo, anche perché
l'originaria azione monitoria – qui riproposta in via principale - era stata proposta sul presupposto della risoluzione dell'accordo stesso.
Infatti, come detto, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, da un lato, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie e dall'altro, come nel caso in esame, prevalga, invece,
l'accordo transattivo, in quanto successivo alla originaria pattuizione ed anteriore alla cessione del credito.
Peraltro, l'art. 183 comma 5 c.p.c. previgente prevedeva che nell'udienza di trattazione avrebbero dovuto essere proposte le domande e le eccezioni conseguenziali alla domanda riconvenzionale ed alle eccezioni sollevate dal convenuto, mentre invece nella fattispecie, soltanto nella prima memoria ex art. NT 183 c.p.c. ha chiesto l'emissione (soltanto) delle ordinanze ex artt. 186 bis e/o ter c.p.c., “quantomeno per le somme indicate a titolo di solo capitale insoluto pari ad euro 1.769.374,47 o, in alternativa, per gli importi indicati nell'accordo transattivo”.
Ad ogni modo anche la domanda subordinata di condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore “delle somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria del procedimento oltre interessi sul capitale come domandato nel ricorso monitorio” riformulata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e qui riproposta in via subordinata – come pagina 19 di 22 già evidenziato - deve ritenersi inammissibile, non potendo trovare ingresso in questa sede una domanda di accertamento, né tantomeno una domanda di condanna, in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato in corso di esecuzione e non risolto.
A ciò si aggiunga che proprio per paralizzare l'eventuale domanda di CP_2 pagamento del credito oggetto di accodo transattivo ha eccepito l'inadempimento della banca cedente all'obbligo di liberazione della garanzia ipotecaria nei termini previsti dall'accordo de quo e che tuttavia, anche a voler ritenere tale eccezione non idonea a paralizzare la domanda di adempimento dell'accordo transattivo - poiché avente ad oggetto un'obbligazione insorgente successivamente al previo pagamento della somma di € 801.951,44 (pari al 100%) per la parte garantita da ipoteca - resta il fatto che la predetta domanda di adempimento, per quanto sopra detto, non è ammissibile in questa sede.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo d'appello l'APPELLANTE contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
NT
deduce, sul punto, che nel giudizio di primo grado, vi sarebbe stata soccombenza reciproca e sarebbe intervenuta una decisione preliminare su una questione di diritto rilevata ex officio, di talché il primo giudice, di conseguenza, avrebbe dovuto prevedere la totale compensazione delle spese o, quantomeno, una liquidazione delle stesse in misura minimale.
Al riguardo, in applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale si è così espresso: “I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e
pagina 20 di 22 decisoria tenuto conto della natura documentale della lite e delle modalità semplificate di definizione del procedimento (valore della controversia pari ad €
1.773.864,75). Va disposto il pagamento, in solido, in favore degli avv.ti
Alessandro Fontana, Massimo Martinelli e Alessandro Tavarini, che si sono dichiarati antistatari”.
Condivide il Collegio tale passaggio motivazionale posto che a prescindere dal NT rilievo officioso della carenza di legittimazione attiva di in ordine alla eccezione/domanda di risoluzione dell'accordo transattivo di cui trattasi, rilievo peraltro preceduto da eccezione di parte, l'APPELLANTE è di fatto risultata soccombente nel giudizio, con conseguente corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Né le questioni trattate avrebbero potuto ritenersi di scarsa complessità, ragion per cui risulta giustificata anche l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva. Lo stesso Tribunale ha peraltro applicato i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
Infine, il consistente importo liquidato è dipeso essenzialmente dall'elevato valore della causa (disputandum) pari ad € 1.773.864,75.
Anche sul punto, quindi, la pronuncia impugnata merita piena conferma.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali del CP_2
NT presente grado del giudizio devono essere poste a carico di ed a favore dei procuratori alle liti di che hanno dichiarato di averle anticipate, nella CP_2 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di NToparte_1 NToparte_2 avverso la sentenza n. 2757/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
4/10/2022, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dei procuratori alle liti dell'appellata che si sono dichiarati antistatari, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 24.064,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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