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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 11/12/2025 18/12/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6864/2023 promossa da: in proprio e in qualità di genitore dei figli minori Parte_1
e , Persona_1 Persona_2 Parte_2 in proprio e in qualità di genitore dei figli minori e
[...] Persona_3
con il patrocinio dell'avv. GRECO ANTONELLA, elettivamente Persona_4 domiciliato in presso il difensore avv. GRECO ANTONELLA
RICORRENTI contro
(C.F. Contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con LEGGE 23 maggio 2025 , n. 74, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
pagina 1 di 6 Per quanto di più immediato e pertinente interesse in questa sede di giustizia, il nuovo testo normativo prevede:
Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
a -bis ) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
pagina 2 di 6 b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 06/06/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea paterna di Persona_5
A sostegno della domanda deducevano che in data 21/09/1957, da genitori brasiliani (
[...]
e , nasceva in Brasile, nella città di Aratiba (Rio Grande do Persona_6 Persona_7
pagina 3 di 6 Sul), cittadino brasiliano, con cittadinanza italiana riconosciuta Persona_5 nell'anno 2017, nel Comune di Pescia (doc. 13).
Il Sig. ebbe due figlie legittime e odierne ricorrenti: Persona_5
I. in 27/10/1983 (doc. 15); Parte_1
II. in 06/09/1985 (doc. 16); Pt_2 Parte_1
I. Parte_1
In data 08/06/2013, contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. Parte_1 [...]
, la quale assumeva così il nome di (doc. 17) e dalla Persona_8 Persona_9
loro unione nascevano, in Brasile, gli odierni ricorrenti minori:
- , nata il [...] (doc. 18); Persona_1
- , nato il [...] (doc. 19); Persona_2
II. Parte_2
In data 22/08/2014, contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. Parte_2 [...]
(doc. 20) e dalla loro unione nascevano, in Brasile gli odierni ricorrenti minori: CP_3
- nato il [...] (doc. 21); Persona_3
- nato il [...] (doc. 22). Persona_4
Dall'albero genealogico della famiglia (doc. 23), così come sopra ricostruito, si Pt_1
evincerebbe che gli odierni ricorrenti sono diretti discendenti del cittadino italiano Sig.
[...]
con cittadinanza italiana che sarebbe stata riconosciuta nell'anno 2017 nel Comune Persona_10
di Pescia, Provincia di Pistoia.
Alla luce di quanto sopra, chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di essi ricorrenti.
Con ordinanza 24/05/2025 si rilevava:
Affermano i ricorrenti che in data 21/09/1957, da genitori brasiliani ( Persona_6
e , nasceva in Brasile, nella città di Aratiba (Rio
[...] Persona_7
Grande do Sul), cittadino brasiliano, al quale sarebbe Persona_5 stata riconosciuta la cittadinanza italiana nell'anno 2017, nel Comune di Pescia.
A prova di tale affermazione, producevano i docc. 13 e 14.
Il doc. 13 è costituito da un estratto dell'atto di nascita n. 177 P. II S. B anno 2017, relativo a rilasciato dal Servizio dello Stato Civilie di Persona_5
Pescia (PT) in data 22/02/2022, che non comprova né il motivo dell'iscrizione dell'atto nel relativo registro del Comune di Pescia né tantomeno l'acquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana al predetto, ben potendo essere molteplici e senza alcuna pagina 4 di 6 attinenza alla cittadinanza italiana i motivi dell'inserimento dell'atto di nascita del cittadino straniero nei registri italiani.
Il doc. 14 è costituito dal certificato negativo di naturalizzazione di Persona_5 rilasciato il 26/04/2023 dal Dipartimento delle Migrazioni – Dipartimento
[...] nazionale di Giustizia e Cittadinanza del Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica della Repubblica Federale del Brasile. Ma detto certificato negativo ancora niente dice sullo status civitatis di nato in [...], da genitori Persona_5 brasiliani il 21/09/1957 e, pertanto, cittadino brasiliano non naturalizzabile se non a seguito di acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana e della rinuncia a quella brasiliana. Manca in definitiva l'unico atto idoneo a provare la cittadinanza italiana di
[...]
vale a dire il provvedimento di acquisto/riconoscimento della Persona_5 cittadinanza italiana emanato dal o in alternativa Controparte_4
dall'Autorità giudiziaria italiana concedendo termine per integrare la documentazione mancante e rinviando a successiva udienza.
Con ordinanza 10/10/2025 si evidenziava: che permane un quadro di incertezza relativamente alla situazione del dante causa
Persona_5
- che infatti si assume che il predetto, cittadino brasiliano, avrebbe avuto riconosciuta la cittadinanza italiana nell'anno 2017, nel Comune di Pescia (docc. 13 e Certificato cumulativo allegato a memoria 03/10/2025);
- che la cittadinanza brasiliana, cui si aggiunge quella italiana asseritamente conseguita nel 2017, non consente di applicare in favore delle ricorrenti l'art. 14 L 91/1992 sulla cittadinanza, giusta il quale “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”, risultando al tempo indicato le figlie e Parte_1 Parte_2
ià maggiorenni e quindi escluse dalla previsione;
[...]
- che diviene quindi assolutamente indispensabile, come già richiesto con la precedente ordinanza 24/05/2025, risalire con certezza al titolo di riconoscimento della cittadinanza italiana di sia per conoscere se si sia trattato di un Persona_5 provvedimento dell'Autorità di Governo concessivo o di riconoscimento iure sanguinis
o ad altro titolo, sia per conoscere l'esatta data dell'acquisto e di giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero di riconoscimento;
pagina 5 di 6 concedendo termine a parte ricorrente per produrre il provvedimento di acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana emanato dell'Autorità di Governo italiana o in alternativa dall'Autorità giudiziaria italiana, nonché l'eventuale attestazione dell'avvenuto giuramento di fedeltà alla Repubblica e rinviando ad altra udienza cartolare, per la quale i ricorrenti non facevano pervenire note scritte.
La causa veniva ulteriormente rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e, all'udienza del 18/12/2025, risultando depositata memoria in cui si insisteva nella domanda, la causa era trattenuta in decisione.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia.
***
Lo status di cittadino italiano può essere concesso dall'Autorità di Governo italiana o riconosciuta dall'Autorità giudiziaria italiana.
Non può essere concessa da altri e neppure da un ente locale quale il Comune di Pescia.
Non risulta in altri termini sufficiente l'attestazione prodotta dai ricorrenti e formata dal Comune di Pescia che nomina l'avo dei ricorrenti come cittadino italiano.
I ricorrenti non hanno prodotto, come già rilevato, l'unico atto idoneo a provare la cittadinanza italiana di per loro stessa dichiarazione cittadino brasiliano nato in Persona_5
Brasile, nella città di Aratiba (Rio Grande do Sul) il 21/09/1957 da genitori brasiliani, vale a dire il provvedimento di acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana emanato dal
[...]
italiano o in alternativa dall'Autorità giudiziaria italiana. CP_1
Non hanno pertanto fornito prova della loro discendenza da cittadino italiano e la domanda da essi proposta deve essere respinta.
Nulla sulle spese nella contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
RIGETTA
La domanda.
Nulla sulle spese.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Si dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 11/12/2025 18/12/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6864/2023 promossa da: in proprio e in qualità di genitore dei figli minori Parte_1
e , Persona_1 Persona_2 Parte_2 in proprio e in qualità di genitore dei figli minori e
[...] Persona_3
con il patrocinio dell'avv. GRECO ANTONELLA, elettivamente Persona_4 domiciliato in presso il difensore avv. GRECO ANTONELLA
RICORRENTI contro
(C.F. Contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con LEGGE 23 maggio 2025 , n. 74, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
pagina 1 di 6 Per quanto di più immediato e pertinente interesse in questa sede di giustizia, il nuovo testo normativo prevede:
Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
a -bis ) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
pagina 2 di 6 b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 06/06/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea paterna di Persona_5
A sostegno della domanda deducevano che in data 21/09/1957, da genitori brasiliani (
[...]
e , nasceva in Brasile, nella città di Aratiba (Rio Grande do Persona_6 Persona_7
pagina 3 di 6 Sul), cittadino brasiliano, con cittadinanza italiana riconosciuta Persona_5 nell'anno 2017, nel Comune di Pescia (doc. 13).
Il Sig. ebbe due figlie legittime e odierne ricorrenti: Persona_5
I. in 27/10/1983 (doc. 15); Parte_1
II. in 06/09/1985 (doc. 16); Pt_2 Parte_1
I. Parte_1
In data 08/06/2013, contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. Parte_1 [...]
, la quale assumeva così il nome di (doc. 17) e dalla Persona_8 Persona_9
loro unione nascevano, in Brasile, gli odierni ricorrenti minori:
- , nata il [...] (doc. 18); Persona_1
- , nato il [...] (doc. 19); Persona_2
II. Parte_2
In data 22/08/2014, contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. Parte_2 [...]
(doc. 20) e dalla loro unione nascevano, in Brasile gli odierni ricorrenti minori: CP_3
- nato il [...] (doc. 21); Persona_3
- nato il [...] (doc. 22). Persona_4
Dall'albero genealogico della famiglia (doc. 23), così come sopra ricostruito, si Pt_1
evincerebbe che gli odierni ricorrenti sono diretti discendenti del cittadino italiano Sig.
[...]
con cittadinanza italiana che sarebbe stata riconosciuta nell'anno 2017 nel Comune Persona_10
di Pescia, Provincia di Pistoia.
Alla luce di quanto sopra, chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di essi ricorrenti.
Con ordinanza 24/05/2025 si rilevava:
Affermano i ricorrenti che in data 21/09/1957, da genitori brasiliani ( Persona_6
e , nasceva in Brasile, nella città di Aratiba (Rio
[...] Persona_7
Grande do Sul), cittadino brasiliano, al quale sarebbe Persona_5 stata riconosciuta la cittadinanza italiana nell'anno 2017, nel Comune di Pescia.
A prova di tale affermazione, producevano i docc. 13 e 14.
Il doc. 13 è costituito da un estratto dell'atto di nascita n. 177 P. II S. B anno 2017, relativo a rilasciato dal Servizio dello Stato Civilie di Persona_5
Pescia (PT) in data 22/02/2022, che non comprova né il motivo dell'iscrizione dell'atto nel relativo registro del Comune di Pescia né tantomeno l'acquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana al predetto, ben potendo essere molteplici e senza alcuna pagina 4 di 6 attinenza alla cittadinanza italiana i motivi dell'inserimento dell'atto di nascita del cittadino straniero nei registri italiani.
Il doc. 14 è costituito dal certificato negativo di naturalizzazione di Persona_5 rilasciato il 26/04/2023 dal Dipartimento delle Migrazioni – Dipartimento
[...] nazionale di Giustizia e Cittadinanza del Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica della Repubblica Federale del Brasile. Ma detto certificato negativo ancora niente dice sullo status civitatis di nato in [...], da genitori Persona_5 brasiliani il 21/09/1957 e, pertanto, cittadino brasiliano non naturalizzabile se non a seguito di acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana e della rinuncia a quella brasiliana. Manca in definitiva l'unico atto idoneo a provare la cittadinanza italiana di
[...]
vale a dire il provvedimento di acquisto/riconoscimento della Persona_5 cittadinanza italiana emanato dal o in alternativa Controparte_4
dall'Autorità giudiziaria italiana concedendo termine per integrare la documentazione mancante e rinviando a successiva udienza.
Con ordinanza 10/10/2025 si evidenziava: che permane un quadro di incertezza relativamente alla situazione del dante causa
Persona_5
- che infatti si assume che il predetto, cittadino brasiliano, avrebbe avuto riconosciuta la cittadinanza italiana nell'anno 2017, nel Comune di Pescia (docc. 13 e Certificato cumulativo allegato a memoria 03/10/2025);
- che la cittadinanza brasiliana, cui si aggiunge quella italiana asseritamente conseguita nel 2017, non consente di applicare in favore delle ricorrenti l'art. 14 L 91/1992 sulla cittadinanza, giusta il quale “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”, risultando al tempo indicato le figlie e Parte_1 Parte_2
ià maggiorenni e quindi escluse dalla previsione;
[...]
- che diviene quindi assolutamente indispensabile, come già richiesto con la precedente ordinanza 24/05/2025, risalire con certezza al titolo di riconoscimento della cittadinanza italiana di sia per conoscere se si sia trattato di un Persona_5 provvedimento dell'Autorità di Governo concessivo o di riconoscimento iure sanguinis
o ad altro titolo, sia per conoscere l'esatta data dell'acquisto e di giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero di riconoscimento;
pagina 5 di 6 concedendo termine a parte ricorrente per produrre il provvedimento di acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana emanato dell'Autorità di Governo italiana o in alternativa dall'Autorità giudiziaria italiana, nonché l'eventuale attestazione dell'avvenuto giuramento di fedeltà alla Repubblica e rinviando ad altra udienza cartolare, per la quale i ricorrenti non facevano pervenire note scritte.
La causa veniva ulteriormente rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e, all'udienza del 18/12/2025, risultando depositata memoria in cui si insisteva nella domanda, la causa era trattenuta in decisione.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia.
***
Lo status di cittadino italiano può essere concesso dall'Autorità di Governo italiana o riconosciuta dall'Autorità giudiziaria italiana.
Non può essere concessa da altri e neppure da un ente locale quale il Comune di Pescia.
Non risulta in altri termini sufficiente l'attestazione prodotta dai ricorrenti e formata dal Comune di Pescia che nomina l'avo dei ricorrenti come cittadino italiano.
I ricorrenti non hanno prodotto, come già rilevato, l'unico atto idoneo a provare la cittadinanza italiana di per loro stessa dichiarazione cittadino brasiliano nato in Persona_5
Brasile, nella città di Aratiba (Rio Grande do Sul) il 21/09/1957 da genitori brasiliani, vale a dire il provvedimento di acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana emanato dal
[...]
italiano o in alternativa dall'Autorità giudiziaria italiana. CP_1
Non hanno pertanto fornito prova della loro discendenza da cittadino italiano e la domanda da essi proposta deve essere respinta.
Nulla sulle spese nella contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
RIGETTA
La domanda.
Nulla sulle spese.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Si dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6