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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.12.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Andrea Sirianni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
pagina 1 di 7 2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Andrea Sirianni presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- SI ESPOSTI: C.F.: , nata a [...], il Pt_2 C.F._3
05.02.2009, cittadina italiana;
- C.F.: , nato a [...], il CP_2 C.F._4
12.12.2012, cittadino italiano;
- C.F.: , nato a [...], il [...], cittadino CP_3 C.F._5
italiano;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024 ed integrato in data 24.2.2025 con l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti:
CONDIZIONI
1. affidare i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. I figli avranno la residenza abituale presso la casa familiare sita in Segrate, alla via Morandi, 44, dove continueranno a vivere con la madre e, quindi, con collocamento prevalente presso la stessa.
3. Il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli la somma Controparte_1 complessiva di € 750,00 mensili (€ 250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra
[...]
sulle seguenti coordinate bancarie [...]. Parte_1
4. A partire dal mese di novembre 2027, il IG. corrisponderà a titolo di Controparte_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di € 900,00 mensili (€ 300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese sul conto pagina 2 di 7 corrente intestato alla IG.ra sulle seguenti coordinate bancarie Parte_1
[...].
5. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito al 100% dalla IG.ra , senza Parte_1
necessità di ulteriore consenso da parte del IG. che si dichiara sin da ora Controparte_1
disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
6. Ciascun genitore concorrerà al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i minori secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, purché coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di Istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
pagina 3 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento patente guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto di proprietà dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche a mezzo mail, messaggio telefonico whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o via whatsapp o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
7. frequenta attualmente il secondo anno di liceo, presso l'Istituto Scolastico Parte_3
Pasolini, sito in Milano, alla Via Leonardi Bistolfi, n. 15, dalle ore 8 alle ore 13/14, a seconda dei giorni.
8. frequenta attualmente la terza elementare, presso l'Istituto Scolastico Enrico CP_3
Fermi, sito in Segrate (MI), alla Via A. Modigliani, 63, a tempo pieno, dalle ore 8.25 alle 16.30, inclusa la mensa scolastica. Gioca a Calcio presso il Cimiano Calcio, Via Don Giovanni Calabria, 16 Milano, il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle ore 19.
9. frequenta attualmente la prima media, presso l'Istituto Scolastico Giacomo CP_2
Leopardi, sito in Via San Rocco, 5, Segrate, dalle ore 7.55 alle ore 13.45.
10. Entrambi i genitori si impegnano a favorire la partecipazione dei minori alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica.
11. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, che saranno collocati presso la madre ed il padre potrà vedere i medesimi infrasettimanalmente e nel fine settimana quando lo desideri, previo accordo con la IG.ra e compatibilmente con gli impegni dei Parte_1
primi e della moglie.
Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano 2024 con la madre;
la vigilia di Capodanno, il primo dell'anno e l'Epifania 2024 con il padre e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori.
pagina 4 di 7 E' facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con i figli durante le vacanze
Natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima.
Anche in occasione delle festività Pasquali, i minori staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con il Padre e pasquetta 2025 con la madre. Per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative.
Rimane ferma la facoltà di sentire telefonicamente i figli almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza degli stessi presso l'altro genitore;
I genitori si impegnano a favorire la partecipazione dei minori alle tradizioni familiari di entrambi i rami parentali.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13. Le parti si danno reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
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Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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