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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12288 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
PROCURATORE DI SÉ MEDESIMO CON STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA DEI Controparte_1
GRECI 36 CF IL QUALE DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE C.F._1
COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: Email_1
IT;
[...] Email_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
NATO A NAPOLI IL 28/8/1992 - CF , IN Controparte_2 C.F._2
QUALITÀ DI TITOLARE DELLA IMPRESA GS GROUP LAVORI EDILI E MANUTENZIONI, P. IVA
- CON SEDE IN CASORIA ALLA VIA CASTAGNA 50, PER IL QUALE VI È DELIBERA P.IVA_1
PROT. 2931/2022 DEL
25/05/2022 DEL COA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, DI AMMISSIONE IN VIA ANTICIPATA E
PROVVISORIA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO RAPPRESENTATO E DIFESO, CP_3
IN CALCE AI RICORSO PER DI, DALL'AVV. ETTORE SANTUCCI CF
[...]
p. 1 DEL FORO DI NAPOLI, CON STUDIO IN CASORIA ALLA VIA V. C.F._3
EMANUELE 49, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con decreto ingiuntivo n. 9156/2022, emesso nella procedura R.G. 28256/2022 e notificato a mezzo PEC il 3 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli ha ingiunto a CP_1
di pagare alla la somma di € 11.740,23, in
[...] Controparte_4 relazione a lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile sito in Napoli, via Salvator
Rosa n. 345, secondo il computo metrico e il verbale di consegna richiamante il contratto di appalto del 29 febbraio 2016.
La parte opposta ha dedotto che i lavori furono concordati “per il prezzo di € 21.655,93 oltre IVA” e ultimati il 13 ottobre 2016, che l'opponente ha versato acconti per complessivi € 14.680,00 e che residuerebbe il pagamento della differenza, invano sollecitata con diffida del 13 novembre 2018 e invito alla negoziazione assistita ex D.L.
n. 132/2014.
Con atto di opposizione, notificato il 2 febbraio 2023, ha impugnato il titolo CP_1
monitorio, deducendo l'inadempimento dell'appaltatore e la cattiva esecuzione delle opere, già contestata con raccomandata del 12 gennaio 2017, nella quale si denunciava
“la cattiva esecuzione delle opere e la non conclusione dei lavori come espressamente pattuito”, con ritardi dovuti alle “continue assenze degli operai dal cantiere”, nonché gravi difformità sotto vari profili: “incompleta rifazione dell'impianto elettrico, la mancanza di certificazione degli impianti, mancato allaccio del gas e dunque relativo collaudo della caldaia, mancata pitturazione approssimativa delle pareti, Fuori piombo della parete del bagno dove risulta evidente nel montaggio dei rivestimenti del box doccia bagno n°1, errato montaggio delle porte con coprifilo mancante, errato montaggio dell'anta box doccia montata completamente al contrario di come doveva essere montata, mancata pitturazione dietro i termosifoni, battiscopa con mancata stuccatura e infine il mancato recapito in fogna dei sanatrix di tre bagni”.
p. 2 L'opponente ha inoltre contestato l'importo e l'aliquota IVA, affermando che “il contratto di appalto all'art 4 indica l'importo convenuto di euro 20.000 ventimila […]
Inoltre anche l'iva pattuita per le ristrutturazioni è pari al 10% e non al 22%”, nonché la violazione del termine di consegna al 30 aprile 2016 con penale di € 100 per ogni giorno di ritardo.
A sostegno, ha richiamato giurisprudenza sulla garanzia ex art. 1669 c.c., evidenziando che i “gravi difetti di costruzione […] possono consistere […] in tutte le alterazioni che
[…] incidono sulla struttura e sulla funzionalità globale menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera”.
Si è costituita la GS UP, eccependo la legittimità del decreto per la prova scritta del credito e per la non incidenza sul sinallagma delle formalità che si assumono violate
(SCIA, DURC). La parte opposta ha affermato che la prestazione è stata eseguita a regola d'arte e ha chiesto la conferma del decreto impugnato.
All'udienza del 23 settembre 2024 è stato nominato C.T.U. l'ing. , Persona_1
che ha dato inizio alle operazioni peritali il 19 febbraio 2025, effettuando rilievi metrici e fotografici e rispondendo ai quesiti.
Dalla relazione peritale emerge che i lavori eseguiti corrispondono al computo metrico agli atti, comprendendo demolizioni, nuove tramezzature, massetti, pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, opere igienico-sanitarie e tinteggiature, oltre a controsoffitti e soppalco nel bagno.
Il C.T.U. ha rilevato che le lavorazioni “risultavano terminate e lo stesso [immobile] era utilizzato a scopo ricettivo”, che in merito alle contestazioni sull'esecuzione di posa, finiture e porte “non si rilevavano le lamentate difformità”, fatta eccezione per la mancata pitturazione “dietro ai termosifoni”.
Quanto al “mancato recapito in fogna”, il C.T.U. ha acquisito un preventivo di terzi per lavori di riparazione e allaccio, senza tuttavia rinvenire fattura correlata;
ha rilevato l'acquisto di nuove mattonelle nella zona sala da pranzo e disimpegno e ha stimato il costo dell'eventuale intervento di attacco in fogna sulla base del prezzario
Controparte_5
p. 3 La quantificazione finale ha individuato € 220,00 per la sistemazione della tinteggiatura e € 3.469,94 oltre IVA per l'attacco in fogna.
In ordine ai corrispettivi contrattuali, il C.T.U. ha dato atto che il “pagava alla CP_1
GS UP € 14.680,00 a fronte della somma di € 20.000 oltre IVA al 10% (= 22.000 euro totali) come riportato dal contratto di appalto all'art. 4”, proponendo, in via conciliativa, il pagamento di € 2.000,00 a carico del in favore della GS UP, CP_1
oltre il compenso della C.T.U., con spese di lite compensate.
Ebbene, va anzitutto ricostruito il quadro giuridico dell'appalto privato e del rapporto sinallagmatico sotteso.
La pretesa monitoria dell'appaltatore presuppone, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., prova scritta del credito liquido ed esigibile, correlata all'esecuzione delle opere e alla pattuizione del corrispettivo.
L'opposizione del committente consente un accertamento pieno sulla regolare esecuzione “a regola d'arte”, sulla sussistenza di vizi e difformità e sui rimedi esperibili ex artt. 1667 e 1669 c.c., oltre che sull'eventuale operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In tale contesto, la giurisprudenza riconosce che i
“gravi difetti” rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. possono riguardare anche alterazioni che incidano sulla funzionalità complessiva dell'immobile, menomando il godimento dell'opera, e non si riducono ai soli profili di staticità o conservazione;
tuttavia, la relativa qualificazione richiede un riscontro oggettivo e non può essere affermata in base a mere allegazioni, specie a distanza di tempo dall'esecuzione e in presenza di interventi successivi di terzi. Tale impostazione trova, nel caso di specie, un riscontro nella compiuta istruttoria tecnica.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute attendibili dal Tribunale perché condotte con metodo, completezza di rilievi e coerenza argomentativa, consentono di circoscrivere il thema decidendum.
Il C.T.U. ha verificato che le lavorazioni oggetto di contratto risultano eseguite e completate e che l'immobile è attualmente destinato a struttura ricettiva;
non ha riscontrato le difformità di posa e finitura lamentate dall'opponente, ad eccezione della p. 4 mancata tinteggiatura dietro i termosifoni, di modesta entità e agevolmente ripristinabile.
In relazione al presunto mancato allaccio in fogna, il C.T.U. ha rilevato tracce documentali di un preventivo per lavori di ripristino e allaccio eseguiti da terzi, senza riscontro contabile della loro effettiva esecuzione, e ha quindi fornito una stima tecnica del costo dell'intervento ove ritenuto necessario.
Tali accertamenti, unitamente alla constatata utilizzazione dell'immobile come B&B, inducono a escludere la sussistenza di vizi gravi tali da menomare la funzionalità globale in termini compatibili con la garanzia ex art. 1669 c.c., non essendo emersi riscontri oggettivi di difetti strutturali o funzionali attuali;
la sola incompletezza della pitturazione dietro i termosifoni non ha incidenza sul godimento dell'immobile, mentre l'allaccio in fogna, se pure non contemplato espressamente nel computo metrico, attiene a un profilo tecnico che, per essere affermato come inadempimento dell'appaltatore, richiederebbe prova dell'omissione originaria e dell'effettivo completamento a cura di terzi.
La perizia, sul punto, non consente di attribuire con certezza a GS UP la responsabilità di lavori poi eseguiti da altri, sicché la relativa voce può essere stimata solo in via eventuale.
Sul piano economico, occorre distinguere tra l'importo dell'appalto e l'aliquota IVA. Il
C.T.U. ha accertato, sulla base del contratto di appalto, che l'importo pattuito è “€
20.000 oltre IVA al 10% (= 22.000 euro totali)” e che gli acconti corrisposti ammontano a € 14.680,00; ne deriverebbe un residuo pari a € 7.320,00. Tale ricostruzione, aderente al titolo negoziale, prevale sulle diverse quantificazioni richiamate dall'opposto, fondate sul computo metrico con importo “€ 21.655,93 oltre IVA”, poiché il rapporto obbligatorio si determina in base alla pattuizione contrattuale, salvo specifica prova di varianti o extra lavori autorizzati, che nel caso in esame non è stata fornita in modo dirimente.
Ne segue che il credito dell'appaltatore va rideterminato sulla base del prezzo contrattuale, detratto quanto già corrisposto e tenuto conto delle opere di ripristino necessarie e imputabili all'appaltatore.
p. 5 Per la tinteggiatura incompleta dietro ai termosifoni, la quantificazione tecnica è di €
220,00; per l'eventuale attacco in fogna, la quantificazione è di € 3.469,94 oltre IVA, ma, come precisato, difetta la prova della riferibilità dell'inadempimento all'appaltatore.
Alla luce delle risultanze peritali e del principio di corrispettività, la detrazione certa e provata si limita alla spesa per la tinteggiatura;
la voce di allaccio in fogna, pur stimata, non può essere accolta come automatica riduzione del corrispettivo in mancanza di prova dell'originaria omissione e della sua esecuzione sostitutiva.
Pertanto, sul residuo di € 7.320,00, va operata la riduzione di € 220,00, con conseguente credito in favore dell'appaltatore pari a € 7.100,00.
Va esaminata la domanda subordinata dell'opponente relativa all'applicazione della penale contrattuale prevista dall'art. 11, comma 2, del contratto di appalto, secondo cui “l'appaltatore accetta che per ogni giorno di ritardo ingiustificato […] viene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo”. L'opponente quantifica il ritardo in circa sei mesi, dal termine pattuito (30 aprile 2016) alla data di ritiro delle attrezzature (13 ottobre 2016), deducendo che tale protrazione abbia inciso sulla possibilità di avviare l'attività ricettiva e abbia generato un danno “re ipsa”.
Sul punto, occorre rilevare che la penale, quale clausola di liquidazione preventiva del danno, presuppone la prova del ritardo imputabile all'appaltatore e della sua ingiustificatezza.
Nel caso di specie, la CTU ha accertato che le opere risultano completate e che Parte l'immobile è attualmente utilizzato come ma non ha potuto ricostruire le cause del ritardo né verificare se esso sia stato determinato da condotte imputabili esclusivamente all'appaltatore.
La documentazione agli atti (comunicazione di sospensione lavori da parte del direttore dei lavori, fatture di terzi) non consente di affermare con certezza che il ritardo sia stato integralmente ascrivibile alla GS UP, né che sia stato contestato in corso d'opera con richiesta di applicazione della penale. Pertanto, la domanda non può essere accolta in assenza di prova rigorosa, dovendo il giudice attenersi al principio di cui all'art. 2697 c.c. e alla giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 13533/2001), secondo cui è il creditore che deve dimostrare l'inadempimento e la sua gravità.
p. 6 In ragione del seppur parziale accoglimento dell'opposizione in punto quantificazione, le spese di lite vanno compensate, mentre le spese di CTU sono poste a carico dell'opponente, in ragione della sostanziale prevalentemente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla quantificazione della somma ingiunta e, per l'effetto, ridetermina il credito della nella misura di € CP_4 Controparte_2
7.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− rigetta nel resto le doglianze dell'opponente relative ai pretesi gravi difetti dell'opera e all'asserito mancato allaccio in fogna;
− rigetta la domanda dell'opponente di applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 11 del contratto di appalto, per difetto di prova del ritardo ingiustificato imputabile all'appaltatore;
− compensa le spese di causa tra le parti;
− pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Così deciso, in Napoli il 27/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
PROCURATORE DI SÉ MEDESIMO CON STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA DEI Controparte_1
GRECI 36 CF IL QUALE DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE C.F._1
COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: Email_1
IT;
[...] Email_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
NATO A NAPOLI IL 28/8/1992 - CF , IN Controparte_2 C.F._2
QUALITÀ DI TITOLARE DELLA IMPRESA GS GROUP LAVORI EDILI E MANUTENZIONI, P. IVA
- CON SEDE IN CASORIA ALLA VIA CASTAGNA 50, PER IL QUALE VI È DELIBERA P.IVA_1
PROT. 2931/2022 DEL
25/05/2022 DEL COA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, DI AMMISSIONE IN VIA ANTICIPATA E
PROVVISORIA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO RAPPRESENTATO E DIFESO, CP_3
IN CALCE AI RICORSO PER DI, DALL'AVV. ETTORE SANTUCCI CF
[...]
p. 1 DEL FORO DI NAPOLI, CON STUDIO IN CASORIA ALLA VIA V. C.F._3
EMANUELE 49, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con decreto ingiuntivo n. 9156/2022, emesso nella procedura R.G. 28256/2022 e notificato a mezzo PEC il 3 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli ha ingiunto a CP_1
di pagare alla la somma di € 11.740,23, in
[...] Controparte_4 relazione a lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile sito in Napoli, via Salvator
Rosa n. 345, secondo il computo metrico e il verbale di consegna richiamante il contratto di appalto del 29 febbraio 2016.
La parte opposta ha dedotto che i lavori furono concordati “per il prezzo di € 21.655,93 oltre IVA” e ultimati il 13 ottobre 2016, che l'opponente ha versato acconti per complessivi € 14.680,00 e che residuerebbe il pagamento della differenza, invano sollecitata con diffida del 13 novembre 2018 e invito alla negoziazione assistita ex D.L.
n. 132/2014.
Con atto di opposizione, notificato il 2 febbraio 2023, ha impugnato il titolo CP_1
monitorio, deducendo l'inadempimento dell'appaltatore e la cattiva esecuzione delle opere, già contestata con raccomandata del 12 gennaio 2017, nella quale si denunciava
“la cattiva esecuzione delle opere e la non conclusione dei lavori come espressamente pattuito”, con ritardi dovuti alle “continue assenze degli operai dal cantiere”, nonché gravi difformità sotto vari profili: “incompleta rifazione dell'impianto elettrico, la mancanza di certificazione degli impianti, mancato allaccio del gas e dunque relativo collaudo della caldaia, mancata pitturazione approssimativa delle pareti, Fuori piombo della parete del bagno dove risulta evidente nel montaggio dei rivestimenti del box doccia bagno n°1, errato montaggio delle porte con coprifilo mancante, errato montaggio dell'anta box doccia montata completamente al contrario di come doveva essere montata, mancata pitturazione dietro i termosifoni, battiscopa con mancata stuccatura e infine il mancato recapito in fogna dei sanatrix di tre bagni”.
p. 2 L'opponente ha inoltre contestato l'importo e l'aliquota IVA, affermando che “il contratto di appalto all'art 4 indica l'importo convenuto di euro 20.000 ventimila […]
Inoltre anche l'iva pattuita per le ristrutturazioni è pari al 10% e non al 22%”, nonché la violazione del termine di consegna al 30 aprile 2016 con penale di € 100 per ogni giorno di ritardo.
A sostegno, ha richiamato giurisprudenza sulla garanzia ex art. 1669 c.c., evidenziando che i “gravi difetti di costruzione […] possono consistere […] in tutte le alterazioni che
[…] incidono sulla struttura e sulla funzionalità globale menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera”.
Si è costituita la GS UP, eccependo la legittimità del decreto per la prova scritta del credito e per la non incidenza sul sinallagma delle formalità che si assumono violate
(SCIA, DURC). La parte opposta ha affermato che la prestazione è stata eseguita a regola d'arte e ha chiesto la conferma del decreto impugnato.
All'udienza del 23 settembre 2024 è stato nominato C.T.U. l'ing. , Persona_1
che ha dato inizio alle operazioni peritali il 19 febbraio 2025, effettuando rilievi metrici e fotografici e rispondendo ai quesiti.
Dalla relazione peritale emerge che i lavori eseguiti corrispondono al computo metrico agli atti, comprendendo demolizioni, nuove tramezzature, massetti, pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, opere igienico-sanitarie e tinteggiature, oltre a controsoffitti e soppalco nel bagno.
Il C.T.U. ha rilevato che le lavorazioni “risultavano terminate e lo stesso [immobile] era utilizzato a scopo ricettivo”, che in merito alle contestazioni sull'esecuzione di posa, finiture e porte “non si rilevavano le lamentate difformità”, fatta eccezione per la mancata pitturazione “dietro ai termosifoni”.
Quanto al “mancato recapito in fogna”, il C.T.U. ha acquisito un preventivo di terzi per lavori di riparazione e allaccio, senza tuttavia rinvenire fattura correlata;
ha rilevato l'acquisto di nuove mattonelle nella zona sala da pranzo e disimpegno e ha stimato il costo dell'eventuale intervento di attacco in fogna sulla base del prezzario
Controparte_5
p. 3 La quantificazione finale ha individuato € 220,00 per la sistemazione della tinteggiatura e € 3.469,94 oltre IVA per l'attacco in fogna.
In ordine ai corrispettivi contrattuali, il C.T.U. ha dato atto che il “pagava alla CP_1
GS UP € 14.680,00 a fronte della somma di € 20.000 oltre IVA al 10% (= 22.000 euro totali) come riportato dal contratto di appalto all'art. 4”, proponendo, in via conciliativa, il pagamento di € 2.000,00 a carico del in favore della GS UP, CP_1
oltre il compenso della C.T.U., con spese di lite compensate.
Ebbene, va anzitutto ricostruito il quadro giuridico dell'appalto privato e del rapporto sinallagmatico sotteso.
La pretesa monitoria dell'appaltatore presuppone, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., prova scritta del credito liquido ed esigibile, correlata all'esecuzione delle opere e alla pattuizione del corrispettivo.
L'opposizione del committente consente un accertamento pieno sulla regolare esecuzione “a regola d'arte”, sulla sussistenza di vizi e difformità e sui rimedi esperibili ex artt. 1667 e 1669 c.c., oltre che sull'eventuale operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In tale contesto, la giurisprudenza riconosce che i
“gravi difetti” rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. possono riguardare anche alterazioni che incidano sulla funzionalità complessiva dell'immobile, menomando il godimento dell'opera, e non si riducono ai soli profili di staticità o conservazione;
tuttavia, la relativa qualificazione richiede un riscontro oggettivo e non può essere affermata in base a mere allegazioni, specie a distanza di tempo dall'esecuzione e in presenza di interventi successivi di terzi. Tale impostazione trova, nel caso di specie, un riscontro nella compiuta istruttoria tecnica.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute attendibili dal Tribunale perché condotte con metodo, completezza di rilievi e coerenza argomentativa, consentono di circoscrivere il thema decidendum.
Il C.T.U. ha verificato che le lavorazioni oggetto di contratto risultano eseguite e completate e che l'immobile è attualmente destinato a struttura ricettiva;
non ha riscontrato le difformità di posa e finitura lamentate dall'opponente, ad eccezione della p. 4 mancata tinteggiatura dietro i termosifoni, di modesta entità e agevolmente ripristinabile.
In relazione al presunto mancato allaccio in fogna, il C.T.U. ha rilevato tracce documentali di un preventivo per lavori di ripristino e allaccio eseguiti da terzi, senza riscontro contabile della loro effettiva esecuzione, e ha quindi fornito una stima tecnica del costo dell'intervento ove ritenuto necessario.
Tali accertamenti, unitamente alla constatata utilizzazione dell'immobile come B&B, inducono a escludere la sussistenza di vizi gravi tali da menomare la funzionalità globale in termini compatibili con la garanzia ex art. 1669 c.c., non essendo emersi riscontri oggettivi di difetti strutturali o funzionali attuali;
la sola incompletezza della pitturazione dietro i termosifoni non ha incidenza sul godimento dell'immobile, mentre l'allaccio in fogna, se pure non contemplato espressamente nel computo metrico, attiene a un profilo tecnico che, per essere affermato come inadempimento dell'appaltatore, richiederebbe prova dell'omissione originaria e dell'effettivo completamento a cura di terzi.
La perizia, sul punto, non consente di attribuire con certezza a GS UP la responsabilità di lavori poi eseguiti da altri, sicché la relativa voce può essere stimata solo in via eventuale.
Sul piano economico, occorre distinguere tra l'importo dell'appalto e l'aliquota IVA. Il
C.T.U. ha accertato, sulla base del contratto di appalto, che l'importo pattuito è “€
20.000 oltre IVA al 10% (= 22.000 euro totali)” e che gli acconti corrisposti ammontano a € 14.680,00; ne deriverebbe un residuo pari a € 7.320,00. Tale ricostruzione, aderente al titolo negoziale, prevale sulle diverse quantificazioni richiamate dall'opposto, fondate sul computo metrico con importo “€ 21.655,93 oltre IVA”, poiché il rapporto obbligatorio si determina in base alla pattuizione contrattuale, salvo specifica prova di varianti o extra lavori autorizzati, che nel caso in esame non è stata fornita in modo dirimente.
Ne segue che il credito dell'appaltatore va rideterminato sulla base del prezzo contrattuale, detratto quanto già corrisposto e tenuto conto delle opere di ripristino necessarie e imputabili all'appaltatore.
p. 5 Per la tinteggiatura incompleta dietro ai termosifoni, la quantificazione tecnica è di €
220,00; per l'eventuale attacco in fogna, la quantificazione è di € 3.469,94 oltre IVA, ma, come precisato, difetta la prova della riferibilità dell'inadempimento all'appaltatore.
Alla luce delle risultanze peritali e del principio di corrispettività, la detrazione certa e provata si limita alla spesa per la tinteggiatura;
la voce di allaccio in fogna, pur stimata, non può essere accolta come automatica riduzione del corrispettivo in mancanza di prova dell'originaria omissione e della sua esecuzione sostitutiva.
Pertanto, sul residuo di € 7.320,00, va operata la riduzione di € 220,00, con conseguente credito in favore dell'appaltatore pari a € 7.100,00.
Va esaminata la domanda subordinata dell'opponente relativa all'applicazione della penale contrattuale prevista dall'art. 11, comma 2, del contratto di appalto, secondo cui “l'appaltatore accetta che per ogni giorno di ritardo ingiustificato […] viene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo”. L'opponente quantifica il ritardo in circa sei mesi, dal termine pattuito (30 aprile 2016) alla data di ritiro delle attrezzature (13 ottobre 2016), deducendo che tale protrazione abbia inciso sulla possibilità di avviare l'attività ricettiva e abbia generato un danno “re ipsa”.
Sul punto, occorre rilevare che la penale, quale clausola di liquidazione preventiva del danno, presuppone la prova del ritardo imputabile all'appaltatore e della sua ingiustificatezza.
Nel caso di specie, la CTU ha accertato che le opere risultano completate e che Parte l'immobile è attualmente utilizzato come ma non ha potuto ricostruire le cause del ritardo né verificare se esso sia stato determinato da condotte imputabili esclusivamente all'appaltatore.
La documentazione agli atti (comunicazione di sospensione lavori da parte del direttore dei lavori, fatture di terzi) non consente di affermare con certezza che il ritardo sia stato integralmente ascrivibile alla GS UP, né che sia stato contestato in corso d'opera con richiesta di applicazione della penale. Pertanto, la domanda non può essere accolta in assenza di prova rigorosa, dovendo il giudice attenersi al principio di cui all'art. 2697 c.c. e alla giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 13533/2001), secondo cui è il creditore che deve dimostrare l'inadempimento e la sua gravità.
p. 6 In ragione del seppur parziale accoglimento dell'opposizione in punto quantificazione, le spese di lite vanno compensate, mentre le spese di CTU sono poste a carico dell'opponente, in ragione della sostanziale prevalentemente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla quantificazione della somma ingiunta e, per l'effetto, ridetermina il credito della nella misura di € CP_4 Controparte_2
7.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− rigetta nel resto le doglianze dell'opponente relative ai pretesi gravi difetti dell'opera e all'asserito mancato allaccio in fogna;
− rigetta la domanda dell'opponente di applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 11 del contratto di appalto, per difetto di prova del ritardo ingiustificato imputabile all'appaltatore;
− compensa le spese di causa tra le parti;
− pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Così deciso, in Napoli il 27/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 7