Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2021 REG.RIC.
N. 01210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Nocentini e Andrea Vichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sovicille, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Stazione di Siena, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Iacomini e Anna Lipponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sovicille, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-., -OMISSIS-, Regione Carabinieri Forestali Toscana - Stazione Siena, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso -OMISSIS-92 del 2021,
per quanto riguarda l’atto introduttivo:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS- del 16 giugno 2021 avente ad oggetto « Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, Loc. Poggio di Siena Vecchia, Canton del Prugnolo »; con la quale è stato disposto nei confronti della società ricorrente e di altri soggetti di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza con avvertimento che in difetto l'area oggetto delle contestate opere sarebbe stata acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 196 comma 3 della Legge regionale n. 64/2015; degli atti tutti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi o conseguenziali ivi compresi in particolare:
- le comunicazioni ex art. 27 D.P.R. 380/2001 in data 23 giugno 2020 prot. -OMISSIS- del 3 agosto 2020 della Regione Carabinieri Forestale “Toscana”- Stazione di Siena;
- la richiesta di documentazione istruttoria prot. 6914 del 01.04.2021 del Responsabile del procedimento;
- la successiva nota/ documentazione acquisita in data 29 aprile 2021 al prot. 8814;
con motivi aggiunti depositati in data 05 gennaio 2022:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 29 settembre 2021, notificata il 1° ottobre 2021, avente ad oggetto « proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16.06.2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. Poggo di Siena Vecchia / Canton del Prugnolo »; nonché degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13 giugno 2022:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille -OMISSIS- del 29 marzo 2022, avente ad oggetto « ulteriore proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16/06/2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. Poggo di Siena Vecchia / Canton del Prugnolo »; degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali tra cui la relazione istruttoria in data 29 marzo 2022 del responsabile del procedimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23 febbraio 2023:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 23 novembre 2022, avente ad oggetto « terza ulteriore proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16/06/2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. Poggo di Siena Vecchia / Canton del Prugnolo »; degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali tra cui la relazione istruttoria in data 18 novembre 2022 del responsabile del procedimento;
quanto al ricorso n. 1210 del 2021:
per l'annullamento
per quanto riguarda l’atto introduttivo:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico /Edilizia/ Urbanistico /LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS- del 16 giugno 2021 notificata in data 28 giugno 2021 avente ad oggetto: « ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco Comune di Sovicille n.8, Loc. Poggio di Siena Vecchia, Canton del Prugnolo » con la quale è stato disposto nei confronti della società ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, con avvertimento che in difetto l'area oggetto delle contestate opere sarà acquistata di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 196, comma 3, della Legge regionale n. 64/2015;
- degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, come connessi o consequenziali;
- di ogni atto presupposto o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2021:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico/Edilizia/Urbanistico/Lavori Pubblici del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 29 settembre 2021 avente ad oggetto: « proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco Comune di Sovicille-OMISSIS-, Loc. Poggio di Siena Vecchia, Canton del Prugnolo »;
-degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, connessi o consequenziali;
-di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2022:
-dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico/Edilizia/Urbanistico/Lavori Pubblici del Comune di Sovicille -OMISSIS- del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: « ulteriore proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille Loc. Poggio di Siena Vecchia/Canton del Prugnolo »;
- degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, come connessi o consequenziali;
- di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27 febbraio 2023:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico /Edilizia/ Urbanistico /Lavori Pubblici del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 13 novembre 2022 comunicata a mezzo PEC in data 6 dicembre 2022 avente ad oggetto: « terza proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille Loc. Poggio di Siena Vecchia/ Canton del Prugnolo »;
- degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, come connessi o consequenziali;
- di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, nel ricorso 992/2021, del Comune di Sovicille, del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Stazione di Siena e, nel ricorso 1210/2021, del Comune di Sovicille, del Ministero della Difesa, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa US PI e uditi i difensori delle società ricorrenti e del Comune di Sovicille, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- è proprietaria di 638 ettari di superfici boscate, censiti in catasto terreni al foglio -OMISSIS- ricomprese in una superficie complessiva della proprietà pari a 957 ettari, oltre a terreni agricoli, tutti ubicati in Comune di Sovicille (SI), in località Rosia.
1.1. La -OMISSIS- era invece affittuaria di un terreno agricolo e boscato, di proprietà della società -OMISSIS-, censito in catasto terreni al foglio -OMISSIS-, per una superficie complessiva di 125 ettari, ubicati in Comune di Sovicille. La durata del contratto di affitto era convenuta fino al 31 maggio 2020, ma ne era previsto il rinnovo tacito in difetto di disdetta da almeno una delle parti.
In virtù dell’ulteriore contratto di affitto stipulato il 17 gennaio 2015 la medesima -OMISSIS- diveniva affittuaria, per sette anni e dunque fino al 31 dicembre 2022, anche dei terreni boscati della complessiva superficie di 91 ettari di proprietà dei signori -OMISSIS-, ubicati in Comune di Sovicille, censiti in catasto terreni al foglio -OMISSIS-.
2. Con ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Sovicille dava atto che il 23 giugno 2020 era pervenuta all’Amministrazione una comunicazione ex art. 27 D.P.R. 380/2001, successivamente integrata con ulteriore comunicazione ex art. 27 cit. in data 3 agosto 2020, inoltrate dalla Regione Carabinieri Forestale “Toscana” – Stazione di Siena e concernenti il rilevato ampliamento di alcune strade forestali, con alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante trasformazione di bosco, in assenza di titolo edilizio e paesaggistico. A seguito dell’acquisizione di documentazione in sede istruttoria, venivano identificati i seguenti abusi, che rilevano nei giudizi qui in esame.
Nel tratto stradale contraddistinto con il nome di “strada A”, Loc. Canton del Prugnolo, tratto da Loc. Il Terminone fino a Loc. Il Cerbaione, che occupava il foglio 104 particelle 1 e 2 e il foglio 117 particella 29, venivano evidenziati: « Lavori di allargamento della strada preesistente effettuati tramite esecuzione di movimenti di terra (livellamento, risagomatura e allargamento) ed estirpazione, lungo il confine tra il bosco ceduo e la strada, di n. 75 ceppaie di specie Castagno e n°29 di Corbezzolo, costituenti il soprassuolo boschivo, con conseguente trasformazione di bosco. Le dimensioni originali della strada forestale erano riconducibili ad una larghezza media di metri 3,70, le dimensioni medie dell’allargamento sono pari a circa 2,13 metri per un totale di 5,83 m di larghezza media attuale » (Foglio 104 Part. 2, e Foglio 117 Part. 29); nonché « Realizzazione di un piazzale (imposto) di superficie di 3000 mq (mt 40 x mt 75) mediante taglio a raso di essenze arboree ad alto fusto (n. 43 piante di pino marittimo, n. 259 di Corbezzolo e n. 76 di castagno) » (Foglio 104 Part. 2), e infine « Realizzazione di un secondo piazzale (imposto) di superficie di 1000 mq mediante taglio a raso di essenze arboree ad alto fusto (n. 13 piante di pino marittimo,-OMISSIS-6 di Corbezzolo e n. 25 di castagno) ».
Con riferimento all’ulteriore tratto stradale denominato “strada 1”, strada forestale situata in loc. Canton del Prugnolo tra “il Cerbaione” e “l’Insoglio del Nespolo”, che occupava il Foglio 104 particelle 1 e 2, il Foglio 105 particella 16 e il foglio 117 particella 9, era indicata la presenza di: « Ampliamento strada forestale: larghezza media attuale circa 3,22 m per una lunghezza di circa 1.200 m » (F. 104 P. 2 e F. 117 P. 9), e « Realizzazione di un piazzale (imposto) di 990 Mq (30mt x 33 mt) tramite l’esecuzione di lavori di taglio raso del bosco d’alto fusto (abbattimento di n. 13 piante di pino marittimo, n.86 piante di corbezzolo e n.25 di castagno) » (F. 117 P. 9).
Nella “strada 2”, sita in località Canton del Prugnolo, nel tratto che si estende dal “Mortirolo” fino alla “Fornace di Stigliano”, che occupava le particelle censite in catasto al foglio 117 particella 29 e 118 particelle 3, 4, 49 e 50, era denunciato: « Ampliamento strada forestale: la strada forestale è stata oggetto di movimento di terreno con mezzi meccanici che ne ha livellato la sede e allargato in alcuni punti l’originario percorso. Larghezza media attuale della strada di circa 4,90 m per una lunghezza di circa 950 m. Inoltre la strada nel tratto dal punto “5” al punto “6” (rif. Relazione Forestale, pag. 5) è stata oggetto di allargamento interessando un’area boscata di circa 250mq con sradicamento di-OMISSIS- ceppaie di castagno e n.4 ceppaie di corbezzolo ».
Quanto infine alla “strada 3”, consistente nel tratto di strada forestale che collega l’area d’esbosco situata in località Canton del Prugnolo alla piazzola situata sulla SP 99 (Pian di Rosia, di fronte la ditta GSK), che occupava il foglio 117 particelle nn. 2, 4, 9, 10, 12 e 29, era stato accertato: « Ampliamento strada forestale: la larghezza media attuale della strada è pari a circa 4,22 m per una lunghezza di circa 1.400 m ».
L’ordinanza dava atto altresì della sussistenza, sull’area oggetto di segnalazione, dei seguenti vincoli: « (-) Vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 ex art. 136 istituito con D.M.30/04/1973 (G.U.153-1973dec) sulle particelle: F. 104 P.1 (in parte), 2, F.118 P.3,4, 49, 50. F. 117 P. 2,4, 9, 10, 12, 29; (-) Vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi sulle particelle: F. 104 P.1, 2; F.118 P.3, 4, 49, 50; F. 117 P. 2, 4, 9, 10, 12, 29; (-) Vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. m) zone di interesse archeologico sulle particelle: F. 104 P.1, 2; F.118 P.3, 4 (in parte), 49 (in parte), 50 (in parte); F. 117 P. 2 (in parte), 9, 10 (in parte), 29 “Zona comprendente gli abitati di altura di Monteacuto, Siena Vecchia e Rigomorto” Codice SI02 », e che la relativa destinazione urbanistica era la seguente: « PRG vigente (Variante alla disciplina del Territorio Aperto): Zona Val di Merse (Tav.3) PN- Ambito di protezione naturalistica; Piano Operativo adottato: territorio rurale TAV PO.18 Collina boscata della Val di Merse (V4.1); - Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione ZSC(ex SIC): “Alta Val di Merse” Cod.IT5190006, istituita con DM 22.12.2016 su tutte le particelle coinvolte - Vincolo Idrogeologico L.R. 39/2000 su tutte le particelle coinvolte ».
Gli interventi: « abusivamente realizzati e sopra descritti consistono in: Interventi di trasformazione del bosco, come definiti dall’art. 41 c.1 della L.R. 39/2000 Legge forestale della Toscana, finalizzati alla realizzazione di opere permanenti connesse al taglio dei boschi (art. 45 del regolamento 8 agosto 2003 n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana). Ai sensi dell’art. 45 c.3 del d.p.g.r. 48/R/2003 la realizzazione di opere permanenti connesse al taglio dei boschi è soggetta alle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). In particolare gli interventi effettuati ricadono fra quelli soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 c.1 lett. c e d della L.R.65/2014 in quanto costituiscono trasformazione in via permanente di suolo inedificato. L’intervento abusivamente realizzato si configura pertanto come intervento eseguito in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 196 della L.R.65/2014. L’intervento inoltre è stato effettuato anche in assenza dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.L.gs 42/2004 ».
La responsabilità per gli indicati abusi era individuata in capo ai proprietari, e dunque alla-OMISSIS- S.r.l. per le rispettive particelle, e in capo alla società -OMISSIS- S.r.l., in quanto soggetto esecutore degli interventi sanzionati.
In conseguenza di tutto quanto precede, si ordinava ai soggetti individuati quali responsabili, tra i quali le due società odierne ricorrenti, « di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, al ripristino dello stato dei luoghi mediante la ripiantumazione delle essenze abbattute con esemplari adulti della stessa specie, ed ogni altro accorgimento atto alla rinnovazione delle superfici boscate preesistenti (strade e piazzali) », in virtù dei richiamati art. 31 comma 2 D.P.R. 380/2001, art. 193 comma 2 L.R. 65/2014, art. 27 D.P.R. 380/2001 e art. 193 e 196 L.R. 65/2014, nonché art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, che al comma 1 prescrive che « in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese » .
Era inoltre dato avviso che, inutilmente decorso il termine per l’adempimento, « (-) il bene e l’area di sedime evidenziati nelle planimetrie allegate saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, secondo quanto disposto dall’art. 196 c.3 della L.R.T. n.65/2014; (-) ai sensi dell’art. 196 c.4-bis L.R.65/2014, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000 euro».
L’Amministrazione precisava infine che: « l’area da acquisire al patrimonio del comune in caso di inottemperanza, evidenziata nelle planimetrie allegate sono state definite sulla base delle seguenti considerazioni: (-) trattandosi di modifiche di strade esistenti ed in particolare di allargamenti delle stesse si ritiene opportuno acquisire tutto il tratto di strada nella sua larghezza effettiva attuale –oltre ai piazzali abusivamente realizzati- così come rilevata; (-) si ritiene opportuno acquisire l’intero tracciato delle strade abusivamente modificate in modo che le stesse possano costituire un’estensione organica della esistente viabilità pubblica extraurbana (si veda “Elenco della Viabilità Pubblica Extraurbana” approvato con Delibera C.C. n° 43/2003); in particolare i tratti denominati “strada 2” e “strada 3” hanno inizio a partire dalla strada vicinale d’uso pubblico n°67 Di Campalfi mentre i tratti denominati “strada A” e “strada 1” hanno inizio a partire dalla strada vicinale d’uso pubblico n°63 Di Siena Vecchia ».
3. Con il ricorso introduttivo della causa R.G. 992/2021, la società-OMISSIS- S.r.l. impugnava l’ordinanza de qua chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, con il primo motivo rilevava l’illegittimità dell’avviso relativo all’acquisizione gratuita di aree della società-OMISSIS- S.r.l., e alla sanzione pecuniaria di €. 20.000, posto che la società ricorrente non era il soggetto esecutore né il responsabile degli abusi, ma unicamente il soggetto proprietario, dacché tutte le attività indicate nel verbale erano state eseguite dalla società -OMISSIS- S.r.l. Nel secondo motivo-OMISSIS- evidenziava che non aveva avuto accesso agli atti presupposti, dunque non poteva ben comprendere la reale ed effettiva entità degli abusi contestati, anche perché gli tali abusi non erano individuati con misure specifiche, ma sono in termini illegittimamente generici e indeterminati. Attraverso il terzo motivo, la società ricorrente osservava che l’ordine di ripiantumazione entro 90 giorni era avulso dalla realtà, poiché avrebbe significato imporre il reimpianto di macchia mediterranea in pieno periodo estivo, e le piante messe a dimora in tale periodo sarebbero tutte state destinate alla morte, dovendosi invece attendere per il ripristino quanto meno il successivo inverno, per comprensibili ragioni tecnico-agronomiche.
3.1. Anche la società -OMISSIS- S.r.l. impugnava la suddetta ordinanza chiedendone l’annullamento con l’atto introduttivo della causa R.G. 1210/2021, sulla base dei seguenti argomenti di censura.
Con il primo motivo di gravame si contestava la violazione dell’art. 7 L. 241/1990, non essendo stato comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento; con il secondo la parte ricorrente evidenziava la non identificabilità delle zone nelle quali sarebbero stati posti in essere gli abusi; con il terzo rilevava che non era stato realizzato alcun ampliamento della sede stradale, e che il Comune lo aveva individuato a causa dei criteri errati che aveva utilizzato per la misurazione della larghezza del tracciato prima e dopo l’esecuzione dei lavori. La ricorrente osservava altresì (quarto motivo) che le strade descritte nell’ordinanza erano abitualmente utilizzate per l’esbosco della legna e il conseguente transito di mezzi pesanti, e che la parziale rimozione della vegetazione si rendeva necessaria per evitarne la chiusura; tale attività avrebbe costituito semplice manutenzione ordinaria, e come tale non avrebbe richiesto alcun preventivo titolo autorizzativo; per la strada indicata al numero 3 dell’ordinanza, invece, dovendo porre in essere opere di manutenzione straordinaria, la società -OMISSIS- S.r.l. aveva chiesto specifica autorizzazione. Da ultimo (quinto e sesto motivo) la società evidenziava l’impossibilità di porre in essere il ripristino ordinato dal Comune, in relazione alla genericità della prescrizione relativa alla messa a dimora di “piante adulte”, e alla circostanza che la società non era proprietaria del terreno.
4. Si costituivano in giudizio, nel ricorso n. 992/2021, il Comune di Sovicille, il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la Regione Carabinieri Forestale Toscana Stazione di Siena, chiedendo la reiezione del ricorso.
4.1. Nel ricorso n. 1210/2021 si costituivano in giudizio il Comune di Sovicille, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, resistendo al ricorso.
5. La domanda cautelare proposta da-OMISSIS- S.r.l., trattata alla camera di consiglio del 9 settembre 2021, veniva respinta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-.
6. A fronte della richiesta di proroga dei termini presentata (anche) dalla società-OMISSIS- S.r.l., con ordinanza-OMISSIS-del 29 settembre 2021 il Comune confermava il contenuto dell’ordinanza-OMISSIS-/2021, assegnando però per l’esecuzione il termine prolungato di 180 giorni, decorrenti dal 30 settembre 2021.
7. La società-OMISSIS- S.r.l. impugnava tale ordinanza di proroga con il ricorso per motivi aggiunti (nel ricorso n. 992/2021) depositato il 5 gennaio 2022; deduceva l’illegittimità derivata del nuovo provvedimento, in relazione ai vizi già denunciati rispetto all’originaria ordinanza-OMISSIS-/2021 (primo motivo aggiunto); evidenziava ulteriormente l’illegittima introduzione dell’avviso di acquisizione gratuita e di quello afferente alla possibile applicazione della sanzione pecuniaria di €. 20.000 (secondo motivo aggiunto); affermava (terzo motivo aggiunto) l’insussistenza degli abusi indicati dal Comune.
7.1. Anche la -OMISSIS-, con i motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2021 (nel ricorso 1210/2021), impugnava l’ordinanza n. -OMISSIS-, sostenendone l’illegittimità in quanto (primo motivo aggiunto), essendo intervenuto il sequestro in sede penale dell’area, il ripristino non avrebbe potuto essere materialmente realizzato; deduceva inoltre (secondo motivo aggiunto) la genericità del contenuto dell’ordinanza, anche con riferimento alle modalità del ripristino, e l’illegittimità derivata della nuova ordinanza (terzo motivo aggiunto).
8. Il Comune di Sovicille, con ordinanza -OMISSIS- del 29 marzo 2022 prorogava ulteriormente i termini per l’adempimento, quantificati in 210 giorni dal 29 marzo 2022.
9. Anche tale nuovo provvedimento veniva impugnato dalla-OMISSIS- S.r.l., con i motivi aggiunti depositati il 13 giugno 2022 (nel ricorso 992/2021), evidenziando l’illegittimità derivata del nuovo atto e degli avvisi afferenti all’acquisizione gratuita e alla sanzione pecuniaria ivi riproposti (primo e secondo dei secondi motivi aggiunti), e rilevava come l’ordinanza non consentisse di comprendere la reale portata degli abusi, e che tale ricostruzione non era possibile nemmeno a fronte della relazione del responsabile del procedimento, medio tempore prodotta.
9.1. Anche la società -OMISSIS- S.r.l. proponeva motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2022 (secondi motivi aggiunti nel ricorso 1210/2021) con i quali chiedeva l’annullamento della nuova ordinanza di proroga -OMISSIS-/2022, riproponendo le doglianze già svolte nel primo ricorso per motivi aggiunti.
10. Il Comune di Sovicille, con ordinanza-OMISSIS-del 23 novembre 2022 prorogava ulteriormente il termine di adempimento, fissandolo in 120 giorni dal 25 ottobre 2022.
11. La società-OMISSIS- S.r.l. impugnava la nuova ordinanza di proroga con ulteriore ricorso ex art. 43 c.p.a. (terzi motivi aggiunti nel ricorso 992/2022) depositati il 23 febbraio 2023, riproponendo le stesse doglianze contenute nei secondi motivi aggiunti.
Del pari la società -OMISSIS- S.r.l. impugnava il succitato provvedimento, per gli stessi motivi sollevati nei precedenti ricorsi ex art. 43 c.p.a., con il ricorso per motivi aggiunti (terzi motivi aggiunti nel ricorso 1210/2021) versato nel fascicolo di causa il 27 febbraio 2023.
12. Le Amministrazioni costituite si opponevano all’accoglimento di tutti i gravami presentati.
13. Nel ricorso n. 1210/2021, all’esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la Sezione rinviava la causa con ordinanza n. -OMISSIS-, ordinando alla società -OMISSIS- S.r.l. di produrre la sentenza di assoluzione in sede penale del proprio legale rappresentante, pronunciata dal Tribunale di Siena, e alle amministrazioni resistenti di produrre il provvedimento conclusivo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società -OMISSIS-, altra destinataria dell’ordinanza comunale-OMISSIS-/2021 e degli ulteriori atti qui impugnati, per chiedere l’annullamento degli atti stessi.
Le parti provvedevano a depositare la documentazione richiesta.
13.1. Quanto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lo stesso veniva definito con decreto del Capo dello Stato del 28 ottobre 2025, sulla base del parere n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, che rigettava il gravame.
13.2. Per quanto concerne invece la sentenza penale di assoluzione, la stessa era motivata come segue: « All’esito dell’istruttoria dibattimentale, non è stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza dei fatti contestati agli imputati in concorso. Non vi è certezza circa le misurazioni effettuate dalla PG in sede di sopralluogo, anche alla luce della contraddizione con le misurazioni riportate dal CTP difesa nella propria relazione. Come argomentato dalle difese degli imputati, sussiste un ragionevole dubbio circa la validità dei criteri con cui i Carabinieri Forestali hanno proceduto a calcolare l’ampiezza dei quattro tratti di strada di cui ai capi di imputazione. […] Anche se la consulenza tecnica del prof. La Marca non convince pienamente questo Giudice, deve evidenziarsi che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un perito al fine di accertare se la strada fosse stata effettivamente allargata e quali fossero i dati corretti tra quelli indicati dal CT difesa e quelli riportati dalla PG. Tuttavia, qualora il Giudice avesse optato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, per la nomina di un perito, il processo si sarebbe prescritto prima ancora che l’ausiliario del Giudice potesse depositare il proprio elaborato peritale nei termini previsti per legge (il termine massimo di prescrizione sarebbe, infatti, decorso alla fine del mese di aprile 2025). Pertanto, per ragioni di economia processuale, non è stato conferito un incarico peritale da parte del Tribunale. Quanto, poi, all’assenza di autorizzazioni, il dubbio permane in relazione alla documentazione depositata dall’Avv. Cesaretti all’udienza del 29.01.205 e sopra richiamata. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la pro-va degli elementi costitutivi oggettivi delle contravvenzioni ascritte agli imputati e che, conseguentemente, gli stessi devono essere assolti ex art. 530, comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste ».
13.3. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il ricorso n. 992/2021 e il ricorso n. 1210/2021 venivano trattenuti in decisione.
14. Il Collegio provvede, in primo luogo, alla riunione dei ricorsi n. 992/2021 e 1210/2021, che sono tra loro connessi oggettivamente, in quanto proposti avverso gli stessi provvedimenti amministrativi.
15. Si prende in esame il ricorso n. 992/2021, proposto dalla società-OMISSIS- S.r.l.
15.1. Il ricorso principale proposto dalla società è destituito di fondamento.
15.1.1. Diversamente da quanto dedotto nel primo motivo, invero, il proprietario del bene sul quale viene posto in essere un abuso è legittimamente chiamato a rispondere dello stesso, ed è soggetto anche alla sanzione pecuniaria e all’acquisizione gratuita del bene da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 196 commi 3 e 4-bis della Legge Regionale n. 65/2014, salvo che abbia dimostrato la propria completa estraneità al compimento dell’opera o che, essendone venuto a conoscenza, si sia attivato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento. In tal senso: « La sanzione edilizia dell'opera abusiva, avendo carattere reale, può essere rivolta anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dell'abuso; affinché quest'ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento; pertanto, l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario » (Consiglio di Stato, V, 30 ottobre 2025-OMISSIS-422). Nel caso di specie, non risulta dimostrata l’estraneità della-OMISSIS- S.r.l. alla realizzazione degli illeciti, non rinvenendosi, tra l’altro, alcuna prova circa un’eventuale attivazione della società nei confronti del soggetto che risulti aver materialmente eseguito gli illeciti contestati dal Comune. Del resto, anche il Consiglio di Stato, nel parere n. -OMISSIS-, aveva affermato che: « In argomento, la giurisprudenza ha contribuito a chiarire che vale ad escludere la responsabilità del soggetto proprietario non autore dell’abuso “la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa. Se, per ipotesi, la proprietà potesse dissociarsi soltanto con mere dichiarazioni o affermazioni di dissociazione o con manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l'abuso (risoluzione iniziata giudiziariamente per inadempimento contrattuale, diffide ad eliminare l'abuso, attività materiali), la tutela dagli abusi rimarrebbe inefficace nei casi di locazione» (così, T.A.R. Napoli, n. 1768/2020). Segue che del tutto legittimamente l'Ente locale, in caso di perdurante inottemperanza all'ordine di demolizione, potrà dare corso all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree nella titolarità della ricorrente. 19.2. Al riguardo, va osservato — in accordo con la risalente e mai smentita giurisprudenza del Consiglio di Stato - che l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune costituisce una sanzione a se stante rispetto all'ordine di demolizione, derivante non dalla commissione dell'abuso, ma soprattutto dalla mancata ottemperanza all'ordine monitorio impartito dall'amministrazione per rimuoverlo "L'acquisizione non dà luogo ad un'espropriazione senza indennizzo, in contrasto con l'art. 42 della Cost., tenuto conto che la stessa costituisce sanzione non solo dell'abuso consumato, ma anche dell'inadempimento all'ingiunzione di demolizione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.1.1991 n.66). 19.3. D'altro canto, la sanzione ablatoria, come quella demolitoria, non ha carattere personale ma reale, essendo adottata «in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all'inerzia conseguente all'ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio. (cfr., sul punto, Cons. St., VI, 15 aprile 2015 n. 1927). La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., VI, 13 maggio 2016, n.1951) ha avuto, peraltro, modo di affermare che tale sistema non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali; poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area necessaria per opere analoghe), qualora il proprietario abbia avuto conoscenza dell'abuso ed abbia avuto modo di collaborare con l'Amministrazione per ripristinare la legalità violata» (così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 11/9/2017, n. 4346; negli stessi termini, fra molte, Cons. Stato, sez. VI, 20/10/2016, n. 4400) ».
15.1.2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento, come emerge con chiarezza dal parere del Consiglio di Stato, che ha accertato la completezza e la precisione dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, evidenziando che: « 21. Prive di pregio sono le doglianze relative alla carenza di istruttoria sottesa all’ordine di demolizione, dovendosi al contrario rilevare che l'ente locale ha correttamente individuato sia l'identità degli abusi commessi, descrivendoli in modo puntuale analitico, che la loro precisa entità, individuandone l'ampiezza e le misure, addirittura premurandosi di allegare al provvedimento una planimetria grafica » (Parere n. -OMISSIS-).
15.1.3. Con riferimento al terzo motivo, afferente all’incompatibilità del termine assegnato per il ripristino con le esigenze vitali delle essenze da piantumare, viste le numerose ordinanze con le quali il Comune ha prorogato il suddetto termine, non può che ritenersi che, rispetto allo stesso, non vi sia più interesse alla decisione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità, in parte qua , del ricorso.
15.1.4. In definitiva il ricorso introduttivo va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
15.2. Si passa ora alla disamina dei tre ricorsi per motivi aggiunti, che si esaminano congiuntamente in quanto contenenti le medesime doglianze.
15.2.1. Il primo motivo aggiunto, afferente all’illegittimità derivata, è infondato, attesa l’infondatezza del ricorso principale.
15.2.2. Sull’infondatezza del secondo motivo, relativo alla legittima previsione dell’avviso afferente all’acquisizione gratuita del bene da parte dell’Amministrazione, e della sanzione pecuniaria, per il caso di inosservanza dell’ordine di ripristino, si rinvia a quanto diffusamente esposto al precedente punto 15.1.1.
15.2.3. Sul terzo ordine di censure aggiunte, riguardante l’insufficienza dell’istruttoria, si rimanda invece alle deduzioni svolte al precedente punto 15.1.2.
15.2.4. I tre ricorsi per motivi aggiunti vanno dunque respinti.
16. Si esamina ora il ricorso n. 1210/2021, proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l.
16.1. Si procede innanzi tutto con lo scrutinio del ricorso introduttivo.
16.1.1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, non è fondato, in quanto tale incombente non è dovuto nei procedimenti diretti all’emissione di ordinanze di ripristino a fronte di abusi. In tal senso è invero granitica la posizione della giurisprudenza: « L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento » (Consiglio di Stato, VII, 10 dicembre 2025 -OMISSIS-714; cfr.: ibidem, V; 3 novembre 2025-OMISSIS-537; III, 27 ottobre 2025-OMISSIS-315).
16.1.2. Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, relativi alla dedotta insufficienza dell’istruttoria e alla sostenuta erronea individuazione degli abusi, sono destituiti di fondamento, sulla base delle argomentazioni già dedotte al precedente punto 15.1.2., cui per brevità si rinvia.
Non potrebbe deporre in senso contrario la pronuncia del giudice penale, come riportata al precedente punto 13.3, in quanto la stessa si rapporta al criterio penalistico di accertamento della responsabilità, costituito dall’“ oltre ogni ragionevole dubbio ”; mentre in sede amministrativa il criterio di riferimento è quello, molto più attenuato, del “ più probabile che non ” (Consiglio di Stato, VI, 7 novembre 2023 -OMISSIS-583; cfr.: TAR Puglia, I, 16 settembre 2021 n. 1367), che deve qui ritenersi raggiunto, come acclarato dal Consiglio di Stato.
16.1.3. Nemmeno il quinto e il sesto motivo di impugnazione hanno fondamento, non potendosi ravvisare alcuna impossibilità di esecuzione dell’ordinanza in relazione alla carenza di indicazioni specifiche o del titolo di proprietà.
Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che, essendo consistiti gli abusi nell’estirpazione di essenze finalizzata all’ampliamento di diverse sedi stradali, e avendo disposto l’ordinanza impugnata il ripristino dello status quo ante ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 196 L.R. 65/2014, le attività da porre in essere consistevano necessariamente nella ripiantumazione delle essenze illegittimamente rimosse con esemplari adulti della medesima specie, oltre a tutte le opere accessorie necessarie a condurre a buon fine (rinnovazione della vegetazione dell’area) l’intervento. Non vi sono dunque dubbi di sorta sulla condotta ordinata dal Comune.
Riguardo al secondo aspetto, non può non rilevarsi come la mancanza di un titolo di detenzione del bene non fosse in alcun modo ostativo, per la società, all’esecuzione degli interventi di ripristino, in quanto il titolo che ne legittimava la realizzazione era da rinvenirsi nella stessa ordinanza qui gravata. Le norme richiamate nel provvedimento prevedono infatti espressamente che l’ordine di ripristino sia diretto all’esecutore dell’abuso, anche ove non coincidente con il proprietario, e a prescindere dalla sussistenza di un titolo che ne consenta la disponibilità dell’area. Del resto anche al proprietario è ingiunta la ricostituzione dello stato dei luoghi preesistente all’illegittima alterazione.
16.1.4. Il ricorso principale è dunque in toto destituito di fondamento.
16.2. Si scrutinano ora i tre ricorsi proposti ai sensi dell’art. 43 c.p.a., che si esaminano congiuntamente in quanto presentano contenuto pressoché identico.
16.2.1. Il primo motivo, riguardante la dedotta efficacia ostativa del sequestro penale, medio tempore apposto sull’area, non è fondato, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel succitato parere n. -OMISSIS-. In tale sede, il Consiglio di Stato ha infatti affermato che: « 20. Altrettanto infondata è l'ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che assume la nullità dell'ordine di demolizione e del successivo provvedimento di proroga ai sensi dell'articolo 21 septies della legge 241/1990 per carenza di un presupposto di legge, ovvero dell'esigibilità della pretesa demolitoria a causa del vincolo cautelare reale imposto sull'area per effetto del sequestro penale. 20.1. Infatti, richiamando la pregevole disamina giurisprudenziale effettuata dalla difesa dell'Ente locale sul tema del rapporto tra l'ordine di demolizione e il vincolo esterno derivante dal sequestro penale, si ritiene che il Comune di Sovicille abbia fatto buon governo dei più recenti arresti della giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4393 del 8.6.2021), riconoscendo la temporanea inefficacia dell'ordine di demolizione sino a quando permane il predetto vincolo penale. 20.2. Il che esclude l'invalidità per nullità del provvedimento comunale lamentata dalla ricorrente ».
Per tali ragioni il motivo è destituito di fondamento.
16.2.2. Anche il secondo motivo aggiunto, relativo alla dedotta mancanza di indicazioni esecutive, è infondato per le deduzioni già svolte al precedente punto 16.1.3, cui sul punto si rinvia.
16.2.3. Parimenti infondato è il terzo motivo aggiunto, ove si deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti di prolungamento del termine: essendosi acclarata la legittimità dell’ordinanza di ripristino, è evidente che anche gli atti di proroga vanno esenti dai sollevati profili vizianti.
16.2.4. In conclusione, anche i tre ricorsi per motivi aggiunti erano infondati.
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi:
- si riuniscono i ricorsi n. 992/2021 e 1210/2021;
- quanto al ricorso n. 992/2021, il ricorso introduttivo in parte deve essere respinto, siccome infondato, e in parte va dichiarato improcedibile; i tre ricorsi per motivi aggiunti vano respinti siccome destituiti di fondamento;
- quanto al ricorso n. 1210/2021, il ricorso introduttivo e i tre ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti, siccome infondati.
18. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 992/2021 e 1210/2021, come in epigrafe proposti e integrati da motivi aggiunti, li riunisce e dispone quanto segue.
Il ricorso introduttivo n. 992/2021 viene in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile; i tre ricorsi per motivi aggiunti vengono respinti.
Il ricorso introduttivo n. 1210/2021, e i tre ricorsi per motivi aggiunti, vengono respinti, in quanto infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AR, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
US PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US PI | ND AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.