TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 565
TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
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TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria per proprietario non esecutore

    Il proprietario è legittimamente chiamato a rispondere dell'abuso e soggetto a sanzioni, salvo dimostrare completa estraneità o attivazione per impedirlo. La società non ha provato la propria estraneità né un'attivazione nei confronti dell'esecutore.

  • Rigettato
    Mancanza di accesso agli atti e genericità degli abusi contestati

    L'istruttoria è completa e precisa, con corretta individuazione degli abusi, della loro entità, ampiezza e misure, corredata da planimetria.

  • Improcedibile
    Impossibilità di ripristino entro 90 giorni per esigenze tecnico-agronomiche

    Viste le numerose proroghe concesse dal Comune, non vi è più interesse alla decisione su questo punto.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei procedimenti diretti all'emissione di ordinanze di ripristino a fronte di abusi edilizi, trattandosi di attività vincolata.

  • Rigettato
    Non identificabilità delle zone degli abusi e erronea individuazione degli stessi

    L'istruttoria è completa e precisa, con corretta individuazione degli abusi, della loro entità, ampiezza e misure, corredata da planimetria. Il criterio amministrativo del 'più probabile che non' è stato raggiunto, a differenza del criterio penalistico.

  • Rigettato
    Assenza di ampliamento stradale e qualificazione degli interventi come manutenzione ordinaria

    L'istruttoria è completa e precisa, con corretta individuazione degli abusi, della loro entità, ampiezza e misure, corredata da planimetria. Il criterio amministrativo del 'più probabile che non' è stato raggiunto, a differenza del criterio penalistico.

  • Rigettato
    Impossibilità di ripristino per genericità prescrizione e mancanza di titolo di proprietà

    Gli abusi consistono nell'estirpazione di essenze per ampliamento stradale; il ripristino consiste nella ripiantumazione delle essenze rimosse con esemplari adulti della medesima specie. La mancanza di titolo di detenzione non è ostativa all'esecuzione dell'ordine, poiché il titolo legittimante è l'ordinanza stessa, diretta anche all'esecutore.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dell'ordinanza di proroga

    Essendosi acclarata la legittimità dell'ordinanza di ripristino, anche gli atti di proroga sono esenti dai vizi sollevati.

  • Rigettato
    Legittimità avviso acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria

    Il proprietario è legittimamente chiamato a rispondere dell'abuso e soggetto a sanzioni, salvo dimostrare completa estraneità o attivazione per impedirlo. La società non ha provato la propria estraneità né un'attivazione nei confronti dell'esecutore.

  • Rigettato
    Insufficienza dell'istruttoria e genericità degli abusi

    L'istruttoria è completa e precisa, con corretta individuazione degli abusi, della loro entità, ampiezza e misure, corredata da planimetria. Il criterio amministrativo del 'più probabile che non' è stato raggiunto, a differenza del criterio penalistico.

  • Rigettato
    Efficacia ostativa del sequestro penale sull'area

    Il Comune ha riconosciuto la temporanea inefficacia dell'ordine di demolizione sino a quando permane il vincolo penale, escludendo l'invalidità per nullità del provvedimento comunale.

  • Rigettato
    Mancanza di indicazioni esecutive sull'ordinanza di ripristino

    Gli abusi consistono nell'estirpazione di essenze per ampliamento stradale; il ripristino consiste nella ripiantumazione delle essenze rimosse con esemplari adulti della medesima specie. La mancanza di titolo di detenzione non è ostativa all'esecuzione dell'ordine, poiché il titolo legittimante è l'ordinanza stessa, diretta anche all'esecutore.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti di prolungamento del termine

    Essendosi acclarata la legittimità dell'ordinanza di ripristino, anche gli atti di proroga sono esenti dai vizi sollevati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 565
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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