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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11521/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 VALENTINO SIMONA IRENE;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
all'udienza del 13/11/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1 percezione dell'indennità di disoccupazione agricola dell'anno 2014 – non può essere accolta.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ventennale ed ormai assolutamente consolidato, ha condivisibilmente illustrato che: “Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità
1 di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994). Correttamente il ricorrente nel ricorso introduttivo proponeva una domanda di riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi ed una domanda diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione;
il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 6229/2019).
In ragione di quanto innanzi, laddove come nella presente fattispecie, sia pacifica l'insussistenza dell'iscrizione all'interno dell'elenco dei braccianti agricoli, la richiesta giudiziale di accertamento del diritto all'iscrizione all'interno dei medesimi elenchi deve essere reputata come ineludibile presupposto per la richiesta giudiziale di condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola.
A fronte di questo va osservato che nella presente fattispecie non solo è pacifico che la parte ricorrente sia stata cancellata dagli elenchi ma è parimenti pacifico che la medesima parte non abbia proceduto alla tempestiva introduzione del giudizio volto alla re-iscrizione negli elenchi nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993.
All'iscrizione all'interno dell'elenco nominativo (allo stato quindi impossibile in ragione dell'intervenuta decadenza) non è consentito ovviare né attraverso l'aggiornamento da parte dell' di registri interni né CP_1 attraverso l'esame della lettera dell'11.09.2024 che, CP_1 ad ogni buon conto, non può rappresentare neanche un riconoscimento di debito in quanto in essa l'ente previdenziale riporta la debenza, a titolo di indennità per l'anno 2014, di Euro zero.
2 La complessità dell'accertamento in fatto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 VALENTINO SIMONA IRENE;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
all'udienza del 13/11/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1 percezione dell'indennità di disoccupazione agricola dell'anno 2014 – non può essere accolta.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ventennale ed ormai assolutamente consolidato, ha condivisibilmente illustrato che: “Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità
1 di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994). Correttamente il ricorrente nel ricorso introduttivo proponeva una domanda di riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi ed una domanda diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione;
il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 6229/2019).
In ragione di quanto innanzi, laddove come nella presente fattispecie, sia pacifica l'insussistenza dell'iscrizione all'interno dell'elenco dei braccianti agricoli, la richiesta giudiziale di accertamento del diritto all'iscrizione all'interno dei medesimi elenchi deve essere reputata come ineludibile presupposto per la richiesta giudiziale di condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola.
A fronte di questo va osservato che nella presente fattispecie non solo è pacifico che la parte ricorrente sia stata cancellata dagli elenchi ma è parimenti pacifico che la medesima parte non abbia proceduto alla tempestiva introduzione del giudizio volto alla re-iscrizione negli elenchi nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993.
All'iscrizione all'interno dell'elenco nominativo (allo stato quindi impossibile in ragione dell'intervenuta decadenza) non è consentito ovviare né attraverso l'aggiornamento da parte dell' di registri interni né CP_1 attraverso l'esame della lettera dell'11.09.2024 che, CP_1 ad ogni buon conto, non può rappresentare neanche un riconoscimento di debito in quanto in essa l'ente previdenziale riporta la debenza, a titolo di indennità per l'anno 2014, di Euro zero.
2 La complessità dell'accertamento in fatto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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