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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NG, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5483/2024
TRA
, c.f. , n.q. di genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
c.f. rappresentate e difese dall'Avv. Angela Paladina, giusta
[...] C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 19 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di aver presentato, in data 19 maggio 2023, domanda affinché la figlia minore Persona_1 potesse essere sottoposta ad accertamento sanitario per l'accertamento dei benefici assistenziali in favore degli invalidi civili;
- sottoposta a visita presso la competente Commissione , la minore era stata riconosciuta CP_1
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.
118/71 L. 289/90) indennità di frequenza”;
- aveva, dunque, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della figlia minore e, il ctu nominato nel procedimento, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente non aveva svolto una compiuta valutazione della concreta incidenza che le patologie da cui la minore era affetta Persona_1 spiegavano sulla vita della stessa e del suo nucleo familiare.
Evidenziava che il consulente non aveva messo in luce né valutato che le crisi che colpivano la minore non erano assolutamente prevedibili e che le stesse comportavano una totale perdita di coscienza della minore, che se non saputa aiutare potevano senz'altro avere ben più gravi conseguenze.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che la minore possedeva i Persona_1 requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa o, comunque, dalla data che determinata nel corso del presente procedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, tenuto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 10 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di verificare la sussistenza in capo alla minore del requisito utile al conseguimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 6569/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva escluso il requisito sanitario richiesto e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede il riconoscimento in capo alla minore Per_1 del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
[...]
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il ctu, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la minore è affetta da Persona_1
“Epilessia focale con crisi tonico-cloniche con perdita di coscienza a frequenza plurimensile in trattamento farmacologico, in soggetto con pattern comportamentale oppositivo-provocatorio e facile distraibilità”.
In particolare, il ctu ha rilevato che “La perizianda è affetta da Epilessia Focale;
si tratta di una forma di epilessia in cui le crisi iniziano in una specifica limitata area del cervello (focolaio). Questi casi si manifestano in modo diverso a seconda della zona del cervello in cui hanno origine sintomi motori, sensoriali o percettivi, disturbi della coscienza, automatismi. Nel caso in questione, la minore presenta scosse tonico-cloniche ai quattro arti, perdita di coscienza, automatismi (clonie palpebrali), ocuulogiroversione, respiro stertoroso, morsus linguale, rilascio degli sfinteri. Queste crisi epilettiche si presentano sempre al risveglio, spesso si risolvono spontaneamente, e sono seguite da sonnolenza post-critica, astenia e stordimento, nonostante la ragazza assuma regolarmente la terapia farmacologica. presenta inoltre facile irritabilità, crisi di rbbia soprattutto in Per_1 ambiente familiare e un comportamento oppositivo-provocatorio a scuola associato a difficoltà attentive (per questo frequenta la scuola con l'ausilio del PDP). La perizianda è consapevole delle sue limitazioni relative alla vita quotidiana, per questo è spesso immusonita e angosciata soprattutto per l'impossibilità di vivere delle situazioni tipiche dell'adolescenza (dormire a casa di compagne di scuola, partecipare a gite scolastiche, allontanarsi da casa con le amiche per qualche ora…). Proprio per questo non frequenta piu' il campo scout, poiché a seguito di una crisi convulsiva, il Per_1 personale non ha saputo gestire l'evento, e la ragazza è stata condotta in ospedale. Infatti, la minore ha sempre bisogno di un adulto della sua famiglia, sia vicino a lei nell'eventualità (imprevista) si verificasse una crisi comiziale e prestare subito l'assistenza necessaria.”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo “che la minore , al Persona_1 Parte_2 beneficio dell'Indennità di Accompagnamento, a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che la minore si trova nelle Persona_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che la minore si trova nelle condizioni sanitarie utili per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella CP_1 somma di € 2.695,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NG, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5483/2024
TRA
, c.f. , n.q. di genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
c.f. rappresentate e difese dall'Avv. Angela Paladina, giusta
[...] C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 19 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di aver presentato, in data 19 maggio 2023, domanda affinché la figlia minore Persona_1 potesse essere sottoposta ad accertamento sanitario per l'accertamento dei benefici assistenziali in favore degli invalidi civili;
- sottoposta a visita presso la competente Commissione , la minore era stata riconosciuta CP_1
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.
118/71 L. 289/90) indennità di frequenza”;
- aveva, dunque, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della figlia minore e, il ctu nominato nel procedimento, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente non aveva svolto una compiuta valutazione della concreta incidenza che le patologie da cui la minore era affetta Persona_1 spiegavano sulla vita della stessa e del suo nucleo familiare.
Evidenziava che il consulente non aveva messo in luce né valutato che le crisi che colpivano la minore non erano assolutamente prevedibili e che le stesse comportavano una totale perdita di coscienza della minore, che se non saputa aiutare potevano senz'altro avere ben più gravi conseguenze.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che la minore possedeva i Persona_1 requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa o, comunque, dalla data che determinata nel corso del presente procedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, tenuto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 10 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di verificare la sussistenza in capo alla minore del requisito utile al conseguimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 6569/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva escluso il requisito sanitario richiesto e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede il riconoscimento in capo alla minore Per_1 del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
[...]
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il ctu, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la minore è affetta da Persona_1
“Epilessia focale con crisi tonico-cloniche con perdita di coscienza a frequenza plurimensile in trattamento farmacologico, in soggetto con pattern comportamentale oppositivo-provocatorio e facile distraibilità”.
In particolare, il ctu ha rilevato che “La perizianda è affetta da Epilessia Focale;
si tratta di una forma di epilessia in cui le crisi iniziano in una specifica limitata area del cervello (focolaio). Questi casi si manifestano in modo diverso a seconda della zona del cervello in cui hanno origine sintomi motori, sensoriali o percettivi, disturbi della coscienza, automatismi. Nel caso in questione, la minore presenta scosse tonico-cloniche ai quattro arti, perdita di coscienza, automatismi (clonie palpebrali), ocuulogiroversione, respiro stertoroso, morsus linguale, rilascio degli sfinteri. Queste crisi epilettiche si presentano sempre al risveglio, spesso si risolvono spontaneamente, e sono seguite da sonnolenza post-critica, astenia e stordimento, nonostante la ragazza assuma regolarmente la terapia farmacologica. presenta inoltre facile irritabilità, crisi di rbbia soprattutto in Per_1 ambiente familiare e un comportamento oppositivo-provocatorio a scuola associato a difficoltà attentive (per questo frequenta la scuola con l'ausilio del PDP). La perizianda è consapevole delle sue limitazioni relative alla vita quotidiana, per questo è spesso immusonita e angosciata soprattutto per l'impossibilità di vivere delle situazioni tipiche dell'adolescenza (dormire a casa di compagne di scuola, partecipare a gite scolastiche, allontanarsi da casa con le amiche per qualche ora…). Proprio per questo non frequenta piu' il campo scout, poiché a seguito di una crisi convulsiva, il Per_1 personale non ha saputo gestire l'evento, e la ragazza è stata condotta in ospedale. Infatti, la minore ha sempre bisogno di un adulto della sua famiglia, sia vicino a lei nell'eventualità (imprevista) si verificasse una crisi comiziale e prestare subito l'assistenza necessaria.”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo “che la minore , al Persona_1 Parte_2 beneficio dell'Indennità di Accompagnamento, a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che la minore si trova nelle Persona_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che la minore si trova nelle condizioni sanitarie utili per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella CP_1 somma di € 2.695,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NG