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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/10/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da nato a [...] il [...] (C.F. e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Gianfelice con studio in Rieti alla Via Picerli n.40, presso il cui domicilio eleggono domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 18.12.1993 in Parte_1 Parte_2
AN (RI) trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, Serie
A, anno 1993).
Dall'unione coniugale sono nati e oggi entrambi maggiorenni;
è Per_1 Persona_2 Per_1 economicamente autosufficiente e vive per conto proprio, è studente universitario al terzo Per_2 anno di Ingegneria informatica presso l'Università degli Studi di L'Aquila; la dimora coniugale è stata fissata a Rieti in Via Picerli n.40, di proprietà della . Parte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e deducendo di essere entrambi pensionati, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
1
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Rieti, Via Silverio Picerli n. 40 di proprietà della
Sig.ra , viene assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi che la compongono. Parte_2
3. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
4. La Sig.ra in quanto percettrice di un reddito maggiore rispetto a quello del marito, Parte_2 si farà carico di provvedere in via esclusiva al mantenimento e al pagamento delle spese universitarie e del figlio fino al raggiungimento della maturità economica del ragazzo. Per_2
Alla udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
L'accordo è congruo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 18.12.1993 in AN (RI), trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 1993);
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da nato a [...] il [...] (C.F. e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Gianfelice con studio in Rieti alla Via Picerli n.40, presso il cui domicilio eleggono domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 18.12.1993 in Parte_1 Parte_2
AN (RI) trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, Serie
A, anno 1993).
Dall'unione coniugale sono nati e oggi entrambi maggiorenni;
è Per_1 Persona_2 Per_1 economicamente autosufficiente e vive per conto proprio, è studente universitario al terzo Per_2 anno di Ingegneria informatica presso l'Università degli Studi di L'Aquila; la dimora coniugale è stata fissata a Rieti in Via Picerli n.40, di proprietà della . Parte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e deducendo di essere entrambi pensionati, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
1
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Rieti, Via Silverio Picerli n. 40 di proprietà della
Sig.ra , viene assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi che la compongono. Parte_2
3. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
4. La Sig.ra in quanto percettrice di un reddito maggiore rispetto a quello del marito, Parte_2 si farà carico di provvedere in via esclusiva al mantenimento e al pagamento delle spese universitarie e del figlio fino al raggiungimento della maturità economica del ragazzo. Per_2
Alla udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
L'accordo è congruo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 18.12.1993 in AN (RI), trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 1993);
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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