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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1795/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1595/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5081/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4042400000235 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 757/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone appello avverso la sentenza di cui in oggetto emessa dalla CGT di Caserta nel giudizio R.G.R. 4226/2024 avente ad oggetto opposizione ad AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
4042400000235 IMU 2019 emesso dalla concessionaria Publiservizi s.r.l, reiterando l'illegittimità dell'atto di accertamento a mezzo del quale l'Ufficio non aveva applicato la riduzione prevista ex lege in ragione della locazione a canone concordato e l'esenzione IMU prevista per la prima casa.
Risulta costituita la società concessionaria, che nel giudizio di primo grado non si era costituita, la quale, nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art 10 quater e quinques Legge 212/2000 ha ritenuto, in corso di causa, meritevole di accoglimento le eccezioni cosi come dedotte dal contribuente provvedendo all'annullamento dell'accertamento di cui in oggetto, come da documentazione in atti con la quale le parti chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto del provvedimento di annullamento dell'atto impugnato e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio, formulata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 del D.Lgs. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1595/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5081/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4042400000235 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 757/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone appello avverso la sentenza di cui in oggetto emessa dalla CGT di Caserta nel giudizio R.G.R. 4226/2024 avente ad oggetto opposizione ad AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
4042400000235 IMU 2019 emesso dalla concessionaria Publiservizi s.r.l, reiterando l'illegittimità dell'atto di accertamento a mezzo del quale l'Ufficio non aveva applicato la riduzione prevista ex lege in ragione della locazione a canone concordato e l'esenzione IMU prevista per la prima casa.
Risulta costituita la società concessionaria, che nel giudizio di primo grado non si era costituita, la quale, nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art 10 quater e quinques Legge 212/2000 ha ritenuto, in corso di causa, meritevole di accoglimento le eccezioni cosi come dedotte dal contribuente provvedendo all'annullamento dell'accertamento di cui in oggetto, come da documentazione in atti con la quale le parti chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto del provvedimento di annullamento dell'atto impugnato e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio, formulata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 del D.Lgs. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.