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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1070/2023
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
DECRETO
nella causa civile d'appello avverso il provvedimento emesso dal
Tribunale di Imperia il 22/11/2023 nella causa avente R.G.V.G. n.
1518/2023
promossa da
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Fallico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanremo, via Feraldi 6 come da procura allegata in separato foglio
Parte RECLAMANTE
Contro
Controparte_1 Parte CONVENUTA CONTUMACE
E
- rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Controparte_2
Fallico
INTERVENUTA
e
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
nell'interesse di padre del minore dell'intervenuta Parte_1
adre del minore: CP_3
“Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello adita, modificare ovvero revocare il provvedimento di rigetto notificato il 23/11/2023 n. RG n. 1518/2023
Giudice estensore dott. Fabio Favalli, emesso dal Tribunale di Imperia nell'interesse del ricorrente nato in [...] il [...] Parte_1
per i motivi tutti in narrativa emanando il provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia ovvero accertare l'illegittimità del rifiuto del CP_1
a ricevere la dichiarazione di riconoscimento tardivo del minore
[...]
nato a [...] [...] da parte del Persona_1 CP_1
reclamante per i motivi in narrativa e, conseguentemente, ordinare al di di ricevere la dichiarazione di riconoscimento CP_1 CP_1
tardivo del neonato nato a [...] Persona_1 CP_1
21.10.2022 da parte del reclamante e della parte intervenuta CP_3
in forza del passaporto che ne permette la identificazione”.
[...]
In via istruttoria: si insiste per l'escussione dei testi in narrativa dott.ssa dott.ssa dott.ssa , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 dott.ssa e dott.ssa nonché per Testimone_4 Testimone_5
l'ammissione di CTU medico legale/test DNA per accertare paternità e maternità del reclamante nei confronti del minore . Per_1
Per il P.G.: Dichiara di intervenire nel procedimento, riservando le conclusioni all'esito dell'attività istruttoria che la Corte vorrà eventualmente disporre.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 95 c.c. e 95 D.P.R. n. 396/2000 agiva Parte_1
davanti al Tribunale di Imperia rgvg n. 1518/2023 in relazione al rifiuto del Comune di di ricevere la dichiarazione tardiva di nascita del CP_1
figlio minore nato a [...] [...]. Per_1 CP_1
Nel ricorso si puntualizzava che:
• veniva richiesto appuntamento al Comune di dal ricorrente per CP_1
il riconoscimento tardivo del neonato, in seguito alla disponibilità fornita dal tutore provvisorio del minore avv. Elena Martini, nominato Per_1
dal Tribunale per i Minorenni di Genova nella procedura rg n. 46-47-
48/2022 ADS;
• risultava pendente procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Genova rg n. 46-47-48/2022 ADS con richiesta di proroga formulata dal difensore in ordine al termine per procedere al riconoscimento del neonato, essendosi opposti i genitori alla dichiarazione di adottabilità;
• il difensore dei genitori con richiesta di proroga nel provvedimento datato 17/05/2023 del Tribunale per i Minorenni di Genova alla pagina
2: “[...] insisteva, altresì, per l'ampliamento del “termine” di un mese per l'effettuazione della dichiarazione di nascita assegnato all'udienza ex art. 12 l. adozioni;
• il ricorrente solo in data 04/09/2023 entrava in possesso del passaporto tramite la propria ambasciata a Roma posto che, in precedenza, un incendio aveva distrutto in Italia tutti i suoi effetti personali come emergeva dalla denuncia depositata in atti;
• la moglie del ricorrente al momento del parto per incomprensioni linguistiche e a causa del proprio stato di prostrazione non aveva effettuato il riconoscimento del neonato Geodge;
• successivamente tale riconoscimento del figlio poteva essere effettuato solo esibendo un documento di identità;
• prima del 04/09/2023, data in cui il ricorrente riusciva a ottenere il passaporto, nè nè erano in possesso di Parte_1 CP_3
qualsivoglia documento di identità sul Territorio Nazionale;
• l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di in data 11/11/2023 CP_1
in ordine alla richiesta di appuntamento per il riconoscimento del minore così rispondeva: “come già comunicatoLe in data 11-01-2023, l'Ufficio ha provveduto il 24-12-2022 a segnalare alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Imperia l'omessa dichiarazione di nascita, pertanto, ai sensi dell'art.32 dell'Ordinamento di Stato Civile n.396/2000, l'ufficio non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, l'atto di nascita potrà essere formato soltanto in base a decreto”;
• peraltro, non veniva formulato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10- bis L. 241/90 che prevede l'assegnazione di un termine di 10 gg. per memorie e produzione documenti;
• dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova emergeva la necessità di procedere al riconoscimento del minore al fine di Per_1
sviluppare una progettualità a favore del nucleo che includa anche
l'ultimo nato (pagina 5 del provvedimento 17/05/2023 n. 46- 47-48
ADS); • in precedenza, il ricorrente, unitamente alla moglie e madre del neonato nata in [...] il [...] anch'ella senza documenti CP_3
sul Territorio nazionale per il medesimo motivo, aveva già chiesto al
Comune di di poter riconoscere il minore mediante testimoni CP_1
fidefacienti e aveva ricevuto un rifiuto;
• in ordine all'integrazione sul Territorio nazionale e sulla volontà di regolarizzare la propria posizione, dal 15/05/2023 il ricorrente nonché la moglie (con provvedimento di accoglimento nel CP_3
fascicolo rgvg 1186/2022, ottenevano dal Tribunale per i Minorenni di
Genova l'autorizzazione a permanere in Italia per assistenza minori ex art 31 TUI;
- tuttavia con provvedimento del 22/11/2023 il Tribunale di Imperia rigettava il ricorso proposto da . Parte_1
2.- ha proposto reclamo contro il provvedimento del Tribunale Parte_1
di Imperia, lamentando quanto segue:
2.1- ERRONEA VALUTAZIONE IN PUNTO FATTO- CARENZA
E ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPUGNATO
Il reclamante, censura la statuizione del Tribunale di Imperia laddove si legge: “[...] Il presente ricorso è il terzo presentato dall'ordierno istante;
i precedenti 2 sono stati proposti unitamente alla propria moglie, e tutti sono volti ad ottenere il riconoscimento Parte_2
della maternità e della paternità –nella fattispecie soltanto di quest'ultima – del minore Al riguardo si prende Persona_1
atto che il ricorrente è riuscito a venire in possesso d'un documento
d'identità, nella fattispecie il passaporto (all. f). Ciò premesso, si rileva preliminarmente che il rifiuto del d'accettare il Controparte_1
riconoscimento tardivo del riconoscimento di genitorialità operato da entrambi ricorrenti è stato legittimamente motivato con la sopravvenuta impossibilità di raccogliere la relativa dichiarazione, essendo il riconoscimento stato effettuato dopo il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30, comma 4, d.p.r. 396/2000, tant'è che dagli atti risulta il
ha dichiarato d'aver trasmesso gli atti al P.M. ai fini Controparte_1
del promovimento del procedimento di rettificazione ex art. 32
d.p.r.396/2000. Ciò premesso, il ricorso va rigettato. La ragione risiede nel fatto che il non ha fornito alcun elemento concreto dal quale Pt_1
desumere che egli sia il padre del piccolo Sul punto nulla Per_1
provano i provvedimenti in atti del Tribunale per i Minorenni di Genova
(all. g, h), i quali ineriscono esclusivamente al diritto del e della Pt_1
d'ottenere il permesso di soggiorno. Per_1
Dalle pronunce in questione emerge soltanto che i 2 sarebbero effettivamente sposati, il che è elemento rilevante ai soli fini della presunzione di paternità disciplinata nell'ordinamento italiano dall'art.
233c.c..Ai fini dell'accoglimento della domanda, invece sarebbe stato necessario in primo luogo che il ricorrente producesse, come prescritto dall'art. 30 d.pr., commi 1-3, 396/2000, un'attestazione di avvenuta nascita -anche rilasciata in originale dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto - contenente le generalità della nonché le Per_1
indicazioni del Comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuto il parto oppure, qualora la madre non sia stata assistita da personale sanitario, una dichiarazione sostitutiva ex art. 2 L. 15/1968.
In alternativa, posto che si controverte in via giudiziale del rifiuto del
d'annotare la dichiarazione di riconoscimento, il Controparte_1
avrebbe dovuto dimostare la propria paternità tramite altri mezzi Pt_1
di prova di natura documentale o testimoniale (test del dna;
deposito di documentazione comprovante il ricovero in ospedale della madre e del giorno della nascita del bambino;
richiesta d'escussione a testi dei ginecologi e/o degli infermieri, ecc.). Nulla di ciò, tuttavia, è stato prodotto e/o dedotto al riguardo, dovendosi, inoltre rilevare che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione circa il suo, e da parte madre, del mancato immediato (oppure entro il termine di10 giorni) riconoscimento del proprio figlio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Imperia 22-
11-2023 [...]”;
Il reclamante assume che il precedente ricorso a cui fa riferimento il
Giudice del Tribunale di Imperia riguarderebbe un diverso ed antecedente rifiuto del Comune di di ricevere la dichiarazione di CP_1
nascita del neonato, a causa dell'iniziale assenza di documenti identificativi sul territorio nazionale.
Il reclamante avrebbe ottenuto il passaporto solo in data 04/09/2023 tramite la propria ambasciata a Roma posto che, in precedenza, un incendio aveva distrutto in Italia tutti i suoi effetti personali.
Il reclamante deduce che il rifiuto del del 11/11/2023 Controparte_1
di procedere all'adempimento della dichiarazione di nascita tardiva avrebbe vanificato il percorso positivo in corso, attivato su impulso del Contro Tribunale per i Minorenni di Genova n. 46-47-48/2022 contribuendo alla emarginazione del nucleo familiare.
Inoltre, , insieme alla moglie, starebbero seguendo un percorso Parte_1
in modo positivo con il Centro di Salute Mentale e con i Servizi Sociali di Camporosso.
Il reclamante richiede, in via istruttoria, che vengano sentiti quali persone informate, ovvero testi:
• la ginecologa presente al momento del parto della reclamante nell'ospedale di dott.ssa CP_3 CP_1 Tes_1
• l'ostetrica il cui nome compare nell'attestazione di nascita dott.ssa
; Testimone_2 • l'assistente sociale dott.ssa il cui nome emerge dalle Testimone_3
comunicazioni;
• dott.ssa e dott.ssa i cui nomi emergono Testimone_4 Testimone_5
dalle comunicazioni.
Inoltre, il reclamante richiede l'espletamento di CTU medica/test DNA volta ad accertare la maternità e la paternità dei reclamanti nei confronti del neonato Per_2
Il reclamante assume che avrebbe tentato di procedere al riconoscimento del neonato Geodge ma, pur avendo avuto l'accoglimento del ricorso nella procedura ex art. 31 TUI da parte del Tribunale per i Minorenni rgvg n 1186/2022 del 15/05/2023, nonché in data 20/11/2023
l'accoglimento del ricorso da parte del Tribunale di Genova R.G.
7655/2023 attestante il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per assistenza minori anche in assenza del passaporto è rimasto senza documenti fino al 04/09/2023.
Solo il 04/09/2023, infatti, il reclamante avrebbe reperito il passaporto tramite la propria Ambasciata a Roma e, nonostante ciò, l'11/11/2023 il si sarebbe rifiutato di procedere all'incombente Controparte_1
richiesto e concordato con il curatore speciale avv. Elena Martini.
A parere del reclamante, la richiesta di procedere alla raccolta della dichiarazione di riconoscimento tardiva sarebbe stata ingiustamente rifiutata dal di . CP_1 CP_1
3.- All'udienza del 10.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale moglie del reclamante. Controparte_2
4. interveniva nel presente procedimento aderendo alle Controparte_2
motivazioni e conclusioni formulate dal reclamante ed insistendo per l'escussione dei testi indicati da questi e l'ammissione di CTU medico- legale per effettuare il test del Dna e accertare la paternità e maternità del reclamante e della reclamata nei confronti del minore Per_1
5. All'udienza del 05.06.2024, la Corte disponeva la CTU genetica per accertare solo la paternità di , non avendo proposto Parte_1 CP_3
in primo grado alcuna domanda per l'accertamento della sua
[...]
maternità con riguardo al predetto minore, dovendo eventualmente indirizzare le proprie istanze al Tribunale.
6. Veniva depositata la relazione datata 14.11.2024 del CTU Dott.
il quale, esaminato il materiale biologico Persona_3
prelevato per accertare il rapporto di filiazione tra il reclamante ed il minore, concludeva in tal senso: “…risulta estremamente più probabile assumere che sia il padre biologico del minore di nome Parte_1
in confronto all'ipotesi alternativa secondo cui il padre dello Per_1
stesso sarebbe un uomo preso a caso dalla popolazione.
Il valore complessivo ottenuto corrisponde, nello specifico, ad una probabilità di paternità (P) superiore al 99.99%.
Visti i risultati ottenuti, compiuti gli opportuni accertamenti di laboratorio ed effettuata la comparazione tra i patrimoni genetici delle parti, si può affermare che il minore di nome presenti Per_1
caratteristiche genetiche compatibili con quelle del Sig. , tali Parte_1
da far ritenere che quest'ultimo sia padre biologico del suddetto reclamante.”
7. All'esito dell'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, letta la nota depositata dal difensore di Corte Parte_3
ammetteva le istanze istruttorie di prova testimoniale delle testi Tes_1
e , rinviando all'udienza in data 22.01.2025, nel
[...] Testimone_2
corso della quale sono state assunte le deposizioni di dette testimoni. La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 19.03.2025 per la discussione.
8. – In seguito all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, lette le note scritte depositate dal difensore del reclamante e della intervenuta
La Corte Osserva
Alla luce di tali chiare e convergenti risultanze istruttorie questa Corte ritiene possa ritenersi accertato che il minore nato ad , Per_1 CP_1
nell'Ospedale S. Agata, il giorno 21.10.2022, sia figlio di , nato Parte_1
in Nigeria il 1.01.1984.
Il reclamante ha chiarito le difficoltà incontrate per effettuare il riconoscimento tardivo del figlio, dovute al rilascio del passaporto solo in data 4.09.2023.
Il dal canto suo ha attivato la procedura prevista dalla Controparte_5
D.P.R. n. 396 del 2000.
L'art. 30 di detto D.P.R. disciplina le modalità della dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile e prevede che :
“1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
: 4. “ La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita…”
L'art. 31 del predetto D.P.R. n. 396 del 2000, dispone che :
“1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.
L'art. 32 del suddetto D.P.R. dispone: “L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della
Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto”. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale di
Imperia nel provvedimento impugnato, l'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di è stato nell'impossibilità di raccogliere la CP_1
dichiarazione di nascita, avendo il sig. effettuato il Parte_1
riconoscimento del figlio nato il [...], dopo il termine di 10 giorni dalla nascita ( v. pag. 1 provv.to impugnato).
E' poi lo stesso reclamante ad affermare che egli è stato in Parte_1
grado di effettuare tale riconoscimento solo dopo il rilascio del suo passaporto, avvenuto in data 4.09.2023, quindi dopo quasi un anno dalla nascita del minore ( v. passaporto in atti). Ciò in quanto prima di tale data lui e la moglie erano privi di documento di identità ( v. pagg. 2 e 3 del reclamo ).
Il Tribunale di Imperia ha poi correttamente evidenziato - in quel grado del giudizio - che non aveva “fornito alcun elemento concreto Parte_1
dal quale desumere che egli sia il padre del piccolo , avendo il Per_1
ricorrente prodotto i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di
Genova, “i quali ineriscono esclusivamente al diritto del e della Pt_1
d'ottenere il permesso di soggiorno” ( v. pag. 2 provv.to Per_1
impugnato) . Il Tribunale di Imperia ha poi giustamente affermato che occorreva invece che il ricorrente producesse, come prescritto dall'art. 30
d.p.r. , commi 1-3, n. 396/2000, “un'attestazione di avvenuta nascita” con tutte le indicazioni prescritte in detta disposizione, nonché un test del
DNA e l'audizione di testimoni atti a dimostrare la paternità del ricorrente con riguardo al minore Per_1
Nel reclamo proposto dinanzi a questa Corte il reclamante ha Parte_1
chiarito che l'attestazione di nascita è stata reperita medio tempore dal suo difensore ed è stata prodotta poi ( sub. Doc. O), nonché ha chiesto l'escussione di alcuni testi tra cui l'ostetrica presente al parto il cui nome figura nella menzionata attestazione di nascita ( v. pag. 7 del reclamo) e
“l'ammissione di CTU medico/legale test DNA per accertare la paternità del reclamante nei confronti del minore ( v. pag. 13 del Per_1
reclamo).
Tanto premesso
Non può dunque ritenersi illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di di ricevere il riconoscimento tardivo del CP_1
piccolo da parte di , difettando la documentazione Per_1 Parte_1
prevista per legge e/ o comunque la prova della paternità del nei Pt_1
confronti del minore come anche rilevato dal Tribunale di Per_1
Imperia.
Tuttavia nella presente fase del giudizio ha fornito Parte_1
l'Attestazione di nascita del minore e sono state espletate le prove richieste su sua istanza .
Dall'istruttoria svolta è risultata dimostrata la paternità del sig. Parte_1
con riguardo al figlio minore Per_1
Il Consulente tecnico d'ufficio con relazione precisa, congruamente motivata e immune da vizi, che quindi si ritiene condivisibile, ha accertato che “il minore di nome presenti caratteristiche Per_1
genetiche compatibili con quelle del Sig. , tali da far ritenere Parte_1
che quest'ultimo sia padre biologico del suddetto reclamante.”
Risulta prodotto in atti sia il passaporto del reclamante rilasciato in data
4.09.2023, sia l'attestazione di nascita del minore in questione, rilasciata dalla ASL 1 della Regione Liguria firmato dall'ostetrica Tes_2
, (contenente le generalità della puerpera, l' ospedale, ove è
[...] avvenuta la nascita, il giorno e dell'ora della nascita e il sesso del bambino).
Questa Corte rileva inoltre che , sentita come teste Testimone_2
all'udienza del 22.01.2025, ha dichiarato in particolare quanto segue :
Alla luce della completa istruttoria svolta ritiene la Corte di accogliere parzialmente il reclamo, limitatamente alla parte in cui chiede di emanare il provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia e di ordinare (col presente
Decreto), all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di di CP_1
ricevere la dichiarazione di riconoscimento del minore nato a Per_1
il 21.10.2022 da parte del reclamante . CP_1 Parte_1
Non è invece accoglibile l'analoga istanza della moglie del reclamante, perché diversamente da quest'ultimo, non ha proposto in CP_3
primo grado la domanda per l'accertamento della sua maternità (con riguardo al predetto minore) nella procedura definita col provvedimento oggi reclamato (dovendo eventualmente indirizzare le proprie istanze in primo luogo al Tribunale).
Attesa la natura della causa e delle parti coinvolte si ritiene di compensare integralmente tra esse le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di CTU, come già liquidate devono esser poste definitivamente a carico dell'Erario, essendo stata svolta la Ctu nell'interesse del reclamante ammesso al GPSS.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: - In parziale accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CP_1
di ricevere la dichiarazione di riconoscimento tardivo del neonato nato a [...] [...], da parte di Per_1 CP_1 Pt_1
, nato in Nigeria il [...], in [...] passaporto
[...]
rilasciato in data 4.09.2023 che ne permette l'identificazione, nonché dell' attestazione di nascita del minore rilasciata Per_1
dalla ASL 1 della Regione Liguria, firmata dall'ostetrica
[...]
che l'ha confermata ed ha riconosciuto la propria Tes_2
firma appostavi, e degli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio suindicata;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
Pone le spese di CTU, come già liquidate definitivamente a carico dell'Erario,
Genova, 20.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Rossella Atzeni