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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 309 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Antonio C.F._2
Scalcione e Francesco Cazzato, come da mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del presidente e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Carbone, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Salvatore Musco, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 29.4.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio la al fine di conseguire ex art. 2051 Controparte_1
c.c. il ristoro dei danni patrimoniali e non accusati nel corso del sinistro verificatosi nella notte tra l'11 ed il 12 agosto 2015 sulla S.P. 113 in direzione
Porto Cesareo, in corrispondenza dell'ingresso della Masseria ”, Pt_3 allorquando il primo, alla guida del veicolo Fiat Punto tg. AF 038VE di proprietà del secondo, “… perdeva il controllo del veicolo a causa della strada sdrucciolevole per le forti piogge dei giorni precedenti e collideva violentemente contro un albero di alto fusto, un pino, posto nella banchina laterale a pochi centimetri dalla carreggiata”. Con comparsa depositata in data 04.9.2018 si costituiva in giudizio la al Controparte_1 fine di contestare l'addebito, e chiedendo di essere autorizzata a fini di manleva
a chiamare in causa , proprietario dell'albero su cui Controparte_2 Pt_1 si era schiantato, il quale il 17.12.2018 si costituiva eccependo il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 567 del 1.3.2022 ha rigettato la domanda risarcitoria di e Parte_1 [...]
e ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_2 della;
ha, altresì, condannato quest'ultima al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore del terzo chiamato in causa . Controparte_2
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: pag. 2/17 - ha, innanzitutto, evidenziato che dalla visione delle foto prodotte dalla
Provincia di non è emersa “alcuna anomalia/disomogeneità del fondo CP_1 stradale che possa aver provocato la perdita di aderenza dell'auto”;
- ha, poi, chiarito che “non risulta provata l'eccezionalità delle piogge asseritamente precipitate nelle ore precedenti al sinistro” circostanza questa denunciata dagli attori nel proprio atto di citazione e da subito contestata dalla e mai documentata dai CP_1 Pt_1
- ha poi affermato che “l'omessa adozione da parte della proprietaria della strada di cautele volte a prevenire il rischio di danni integra un titolo di colpa, generica o specifica, che non può fondare un addebito ex art. 2051 c.c. ma solo
2043 c.c. nel caso di specie mai formulato dagli attori”
- ha, poi in ogni caso, escluso una possibile responsabilità ascrivibile alla anche ex art. 2043 c.c. in difetto di “un fattore causale esterno, diverso CP_1 ed ulteriore rispetto alla disattenzione della vittima, che potesse aver fatto assumere alla cosa la pericolosità di cui era intrinsecamente priva”;
- ha, da ultimo, concluso che “nel caso di specie, non solo dalle foto in atti non emerge la presenza di alcun “…filare d'alberi posto a ridosso della carreggiata” che avrebbe potuto ingenerare nei conducenti di notte, su una strada poco illuminata, errate percezioni del percorso, ma la presenza del fusto di un albero secolare - a prescindere dall'ubicazione all'interno o no della proprietà privata del - non necessitava di essere segnalata né CP protetta, poiché in una “normale interazione” con un veicolo che provenga dal lungo rettilineo quale quello ritratto nell'ultimo fotogramma estratto da Google
Maps allegato dalla convenuta, in totale assenza di curve e/o di ostacoli alla visibilità, pure in orario notturno, non avrebbe costituito alcun pericolo per
l'utente della strada, salvo che, inesperto poiché neopatentato, la percorresse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi ed all'ora tarda (riscontrata dalla serietà dei danni), e con un grave impedimento all'esecuzione di manovre
d'emergenza (ingessatura alla mano destra), di fatto neanche tentate (“…non venivano rilevati segni di frenata”)”.
§ 2 pag. 3/17 Avverso la sentenza n. 567/2022 del tribunale di Lecce hanno proposto appello e ed hanno chiesto che, in totale riforma di tale Parte_1 Parte_2 provvedimento, fosse accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., della e/o di nella Controparte_1 Controparte_2 causazione del sinistro, con condanna di questi ultimi al pagamento: - in favore di della somma complessiva di € 2.081.135,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria sino al soddisfo, per i danni da lui subiti (per come meglio articolati nell'atto di appello); - in favore di della Parte_2 somma complessiva di € 2.500,00 a titolo di danno materiale (per la distruzione dell'autovettura) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Gli appellanti hanno, da ultimo, insistito nelle richieste istruttorie già avanzate (e non ammesse) in primo grado e in particolare hanno chiesto che fosse espletata una
CTU tecnica al fine di accertare “lo stato della carreggiata in questione e delle sue pertinenze” (cfr. atto di appello e , il tutto con Parte_1 Pt_2 vittoria di spese e competenze del doppio grado.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame con vittoria di spese e competenze. Ha, altresì, spiegato appello incidentale con riferimento al capo delle spese, contestando la statuizione in forza della quale il tribunale aveva condannato la stessa alla refusione delle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa , liquidate in Controparte_2
€ 12.000,00 oltre accessori.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_2 con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 5.6.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 – Appello principale
L'appello principale si articola in due motivi strettamente connessi tra loro: pag. 4/17 -Con il primo motivo d'impugnazione e Parte_1 Parte_2 hanno denunciato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
ad avviso degli appellanti, il tribunale avrebbe dapprima correttamente enunciato i principi fissati dalla suprema corte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per poi però disattenderli e non farne corretta applicazione, nella vicenda in esame;
gli appellanti hanno, inoltre, lamentato di non essere stati messi nelle condizioni di poter assolvere appieno al loro onere probatorio: questo perché il tribunale, non ammettendo le richieste istruttorie - ascolto dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente e CTU tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi - formulate in primo grado, avrebbe di fatto impedito loro di dimostrare la presenza di anomalie del fondo stradale, che in presenza di eccezionali piogge avrebbero causato la perdita di aderenza dell'autovettura condotta da Tali approfondimenti istruttori avrebbero permesso Parte_1 di accertare la responsabilità ex art. 2051 in capo alla in Controparte_1 qualità di proprietario e custode della S.P. 113;
-Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale - dopo aver escluso la responsabilità a carico della ex art. 2051 c.c. - a negare anche il risarcimento del danno ex art. 2043 CP_1
c.c.
In merito a tale aspetto, hanno affermato che il D.M. 223 del 1992, con riferimento all'obbligo a carico dell'Ente di provvedere o meno all'istallazione di barriere di sicurezza stradali, subordina tale scelta alla valutazione di una serie di elementi tecnico-scientifici, valutazione questa che non risulta essere stata effettuata né dalla per tempo, né dal tribunale nel corso del processo di CP_1 primo grado.
Gli appellanti, in proposito, hanno sostenuto che “sarebbe stato necessario al fine di escludere la obbligatorietà delle misure di sicurezza stradale la nomina di un CTU e, solo per l'ipotesi in cui si fosse accertata l'insussistenza dei relativi presupposti, il Tribunale avrebbe potuto rigettare la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.”.
pag. 5/17 Gli appellanti hanno poi contestato la veridicità di una serie di elementi di cui il giudice di prime cure ha dato atto in sentenza, in particolare: hanno negato che il conducente fosse alla guida con “un grave impedimento Parte_1 all'esecuzione di manovre di emergenza (ingessatura alla mano destra)”; hanno contestato l'affermazione del tribunale secondo cui non avrebbe Parte_1 effettuato alcuna manovra d'emergenza, segnalando la presenza di segni di frenata rinvenibili dalla foto pubblicata sul sito “Lecce Prima” con codice “IMG
20150812 WA005” versata in atti;
hanno, inoltre, contrastato l'affermazione del tribunale relativa “all'assenza di un filare di alberi a ridosso della carreggiata che avrebbe potuto ingenerare nei conducenti di notte, su una strada poco illuminata, errate percezioni del percorso”, circostanza questa che, a loro avviso, sarebbe smentita dalla stessa produzione documentale della CP_1
(Nota del prot. 3791, All. 16 fasc. 1° grado, in cui si fa Controparte_3 riferimento ad un “viale alberato” di cui farebbe parte il pino su cui è avvenuto l'impatto di . Parte_1
Gli appellanti hanno, infine, evidenziato che dalle foto pubblicate sulla testata online “Lecce Prima” – prodotte anche queste dall'avversa difesa – emergerebbe con chiarezza che “la striscia bianca al margine della carreggiata, in prossimità dell'accesso al viale alberato, era del tutto invisibile perché gravemente usurata
e non mantenuta”. Assenza di illuminazione, insufficiente visibilità, stato dell'asfalto inidoneo e invisibilità della striscia bianca di margine sarebbero, dunque, nella prospettazione attorea, le cause all'origine dell'uscita fuori strada di il quale, prima di riuscire a rientrare in carreggiata avrebbe poi Parte_1 impattato “contro il pino posto in una posizione pericolosissima, la cui assenza avrebbe determinato tutt'altre conseguenze”.
I motivi sono infondati.
Sulle censure mosse al corretto esercizio dei poteri istruttori da parte del tribunale, occorre rilevare che la suprema corte ha, più volte, avuto modo di affermare che “la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la pag. 6/17 mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito”
(principio enunciato dalla cassazione civile con sentenza n. 6155 del 13.03.2009
e ribadito da ultimo con l'ord. del 25 agosto 2022, n. 25354 dalla VI sezione civile).
Non vige, pertanto, nel nostro ordinamento un obbligo di ammissione della consulenza tecnica ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.
Spetta al giudice valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se siano necessari degli approfondimenti istruttori mediante l'ausilio di tecnici appositamente delegati, oppure se il materiale probatorio offerto sia sufficiente per accertare la fondatezza o meno delle domande avanzate dalle parti in causa.
Nella vicenda in esame, il tribunale ha compiuto questa valutazione e ha ritenuto che le richieste istruttorie formulate (inclusa la CTU invocata dai non Pt_1 dovessero essere ammesse stante la loro “irrilevanza ai fini del decidere” (cfr. ord. del Tribunale di Lecce del 2.10.2019).
Il giudice di prime cure ha, dunque, ritenuto che il quadro probatorio offerto dalle parti in causa fosse esaustivo e non necessitasse di ulteriori approfondimenti.
A tal proposito, occorre rammentare che il sinistro per cui è causa è avvenuto di notte, su una strada provinciale, (dunque fuori dal centro abitato) sulla quale in quel momento non transitava nessun'altro. Anche era solo Parte_1 sull'autovettura da lui condotta. Non vi sono, pertanto, testimoni oculari in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. L'unica fonte da cui poter attingere informazioni ai fini della ricostruzione dell'accaduto
è rappresentata dalla “Relazione incidente stradale” redatta dai Carabinieri del
Norm, versata in atti già in primo grado dalla Provincia (cfr. All.1 fasc. 1°grado
Provincia di . Tale relazione rappresenta il documento più attendibile e CP_1 genuino vista la provenienza e la tempistica con cui fu immediatamente redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
In tale relazione sono state annotate schematicamente le seguenti informazioni:
“TIPO DI STRADA: Una carreggiata a doppio senso. SEGNALETICA: Assente.
FONDO STRADALE. Bagnato per umidità in atto. ILLUMINAZIONE: pag. 7/17 Inesistente. PARTICOLARITA' STRADA. . PAVIMENTAZIONE: CP_4
Asfaltata. CONDIZIONI METEREOLOGICHE: Nuvoloso. CONDIZIONI DEL
TRAFFICO: Normale. VISIBILITA': Insufficiente.”
I verbalizzanti hanno inoltre dato atto che “Fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Al suolo, bagnato dall'umidità in atto, non erano visibili tracce di frenata”; ed ancora, che “dagli accertamenti svolti si può desumere la seguente dinamica: alle 00.30 odierne alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata Parte_1
AF038VE percorreva la SP 113 direzione Porto Cesareo giunto nei pressi del km2+2 perdeva il controllo dell'autovettura e collideva violentemente contro un albero di pino sito al fianco della colonna d'ingresso nella strada sterrata e non denominata che conduce alla Masseria La Zanzara. veniva Parte_1 estratto dalle lamiere dell'autovettura da personale dei Vigili del fuoco di CP_1
e trasportato in ambulanza del 118 in CODICE ROSSO presso l'Ospedale Vito
Fazzi di Sul luogo del sinistro non venivano rilevati segni di frenata CP_1 elementi che potessero far presupporre il coinvolgimento di terzi nel sinistro.
Vista la dinamica del sinistro presso il suddetto nosocomio veniva fatta richiesta di accertamenti urgenti sulla persona. L'accertamento dava esito negativo”.
L'appellante nella sua narrazione dei fatti ha, invece, affermato che mentre
“percorreva la SP113 caratterizzata da numerose curve (…) perdeva il controllo del veicolo a causa della strada sdrucciolevole per le forti piogge dei giorni precedenti e collideva violentemente contro un albero di alto fusto, un pino, posto nella banchina laterale a pochi centimetri dalla carreggiata” (cfr. atto di appello e . Parte_1 Pt_2
Appare evidente che la ricostruzione fornita dagli odierni appellanti contenga degli aspetti incompatibili con quella che, invece, emerge dalla lettura della
Relazione delle FF.OO.
I militari intervenuti nell'immediato non hanno riscontrato alcun difetto di manutenzione del manto stradale né anomalie dello stesso. Nel rapporto dei
Carabinieri non si fa, poi, alcun riferimento alle “forti piogge” occorse nei giorni pag. 8/17 precedenti come sostenuto dagli appellanti ma solo al fatto che l'asfalto fosse bagnato per “umidità in atto” (verosimilmente normale umidità notturna).
Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. All.2 fasc. 1°grado
Provincia di emerge chiaramente che, al contrario di quanto sostenuto CP_1 dagli odierni appellanti, la strada ove è avvenuto il sinistro non fosse caratterizzata da “numerose curve”.
È stato, infatti, provato documentalmente che dal Km 0 al Km 2+2 (punto in cui
è avvenuto il sinistro) la strada presenta un andamento rettilineo.
Quanto poi alla descrizione della dinamica offerta dagli appellanti appare opportuno rammentare che la prova del nesso causale tra l'evento dannoso
(perdita di controllo della vettura e uscita di strada con conseguente impatto contro un albero) e l'asserito difetto di manutenzione del manto stradale incombeva sugli attori.
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto, in quanto risulta meramente allegato che l'asfalto fosse divenuto sdrucciolevole a causa delle “forti piogge” dei giorni precedenti. Tuttavia, tali episodi metereologici, come detto, non hanno trovato riscontro né nella relazione redatta nell'immediatezza dei fatti dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, né sono stati in alcun modo documentati da parte attrice/appellante.
La narrazione dell'accaduto fornita da e è Parte_1 Parte_2 apparsa, dunque, inconciliabile con quanto documentato dall'avversa difesa. Non essendo emersa alcuna anomalia o disomogeneità del manto stradale in questione, non essendo stata provata l'eccezionalità delle piogge e considerata la totale assenza di curve, il tribunale ha ritenuto irrilevante l'espletamento di una
Ctu tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi, ed ha concluso che la causa del sinistro fosse esclusivamente riconducibile alla condotta di guida tenuta dal danneggiato.
A fronte di tale statuizione, i sono tornati ad evidenziare in appello la Pt_1 mancanza di guard-rail e l'eccessiva vicinanza del pino al margine della carreggiata.
pag. 9/17 Quanto alla denunciata assenza di guard rail, la suprema corte ha avuto modo di chiarire che “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere,
l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (cfr. cass. civ. Sez.
III. - Sent. del 18.07.2011, n. 15723).
In ogni caso: “la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)” (Cass.
n. 10916/2017);
Come correttamente enunciato dal tribunale in sentenza, per tale tratto stradale non era previsto l'obbligo di installazione del guard-rail. Il tratto di strada teatro del sinistro si presentava, infatti, asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, senza alcuna anomalia e con un andamento rettilineo: la mancanza di guard-rail non può ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa, tanto più che il D.M. n. 223 del 1992, pure invocato dalla difesa attorea, si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi oppure ancora in caso di tratti stradali con elementi di pericolo significativi (come ad esempio a ridosso di ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata).
L'insussistenza di un obbligo di posizionare delle barriere stradali sulla strada risulta ribadito, inoltre, dalla direttiva del 25 agosto 2004 n. 3065, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominata “Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni pag. 10/17 stradali”, la quale conferma la non obbligatoria applicazione del D.M. n. 293 del
1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento.
Nessun obbligo di legge imponeva, dunque, l'istallazione di un guard-rail lungo la strada teatro del sinistro.
Vero è che l'obbligo di apporre il guard-rail non deve necessariamente discendere da un obbligo di legge, ma può discendere anche da valutazioni di buon senso e opportunità, pertanto, la necessità di collocare un guard-rail va valutata in concreto e dipende dalle caratteristiche intrinseche del tratto di strada e dall'utilità che tale strumento potrebbe avere.
Nel caso di specie, proprio le caratteristiche del tratto in esame ne escludono la
“pericolosità” tale da giustificare la necessità della previsione di barriere di contenimento trattandosi di strada rettilinea, con una buona visuale, asfaltata e in buono stato manutentivo, priva di insidie.
Si può, pertanto, affermare che, l'ente preposto alla manutenzione della strada non solo non era tenuto per legge all'installazione di un guard-rail nel punto in cui si è verificato il sinistro, ma nemmeno ragioni di buon senso ed opportunità ne avrebbero resa necessaria l'installazione.
Quanto poi alla denunciata pericolosità oggettiva dello stato dei luoghi, per la presenza, a distanza non regolamentare dalla strada, dell'albero contro cui è avvenuto lo schianto, la corte osserva che, trattandosi di un pino secolare (per come documentato nella perizia allegata alla comparsa di 1°grado di CP
, non possono trovare applicazione le disposizioni (art. 26 regolamento di
[...] attuazione al c.d.s.) dettate per la (nuova) piantumazione degli alberi al margine della carreggiata.
Per definire una vicenda analoga a quella oggetto di causa, la corte di cassazione ha statuito che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pag. 11/17 in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h)”.
(cass.civ.sez.III, ord. 31.5.2023 n. 15447).
Nella specie, non v'è dubbio che la perdita di controllo del veicolo condotto da sia da ascrivere ad una sua condotta di guida gravemente Parte_1 imprudente, data dalla accertata menomazione funzionale della sua mano destra, in uno con la eccessiva velocità, deducibile dalla violenza dello schianto e dalla enorme entità dei danni subiti dal veicolo e dal conducente al suo interno.
La responsabilità esclusiva del danneggiato ex art. 1227 c.c. configura l'ipotesi del caso fortuito, che recide ogni nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento dannoso.
Occorre a questo punto chiarire che l'affermazione del tribunale secondo cui al momento del sinistro stesse guidando con la mano destra Parte_1 ingessata è imprecisa e va rettificata;
tanto il tribunale aveva affermato, basandosi sulla documentazione medica del pronto soccorso (prodotta come all.8 al fascicolo di parte attrice denominato “copia cartella clinica del 12.8.2015 n.
20405 di Anestesia, Rianimazione e terapia Iperbarica”, laddove nel paragrafo
“ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA” il medico che ebbe a prendere in carico il paziente al suo arrivo in P.S. diede atto che “ circa 10 gg fa frattura V dito mano dx → gesso”.
Una più compiuta analisi della documentazione medica in atti, ed in particolare della certificazione prodotta, come allegato n. 38 alle note ex art. 183 comma 6
n. 2 di parte attrice nel fascicolo di primo grado, consente di affermare più precisamente che, già in data 27.7.2015, il gesso era stato rimosso e dunque non poteva essere presente al momento del sinistro per cui è causa, verificatosi in data 12.8.2015; dalla stessa certificazione del 27.7.2015, si evince tuttavia che le pag. 12/17 condizioni dell'arto (con evidente rigidità da immobilizzazione) avrebbero richiesto un congruo periodo di riabilitazione (indicato in 20 giorni).
Quanto alla presenza di segni di frenata documentata dagli attori in primo grado mediante foto pubblicate sulla stampa la mattina successiva al sinistro, non è possibile datare, con certezza, il momento in cui tale foto è stata scattata e collegare i segni documentati al sinistro in esame.
Si deve, invece, senz'altro, attribuire preminenza a quanto affermato dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nella loro relazione, dotata di fede privilegiata, i quali hanno evidenziato “l'assenza di segni di frenata” riconducibili all'auto protagonista dell'impatto. Rileva peraltro la corte che un'eventuale manovra di frenata da parte del danneggiato prima dell'impatto contro l'albero darebbe atto di una velocità ancora maggiore di quella, residua, dopo la frenata, che pure condusse alle conseguenze gravissime – sia per l'auto, che per il danneggiato – che emergono dalla documentazione in atti. Né, del resto, risulta che la perdita di controllo del mezzo sul quale il danneggiato viaggiava e che determinò l'uscita di strada e l'impatto contro l'albero sia stata causata da circostanze estranee alla condotta di guida del imputabili a Pt_1 terzi (fatti questi neanche allegati dagli appellanti) ovvero, più specificamente, alla provincia. Deve, dunque, conclusivamente affermarsi che causa esclusiva del sinistro sia stata la condotta di guida del e, in primo luogo, la velocità Pt_1 eccessiva alla quale viaggiava, velocità da valutarsi alla luce delle condizioni di tempo (i fatti si sono verificati in orario notturno, su strada fuori dall'abitato e priva di illuminazione) e di luogo (le ridotte dimensioni della carreggiata che – come risulta dalle rilevazioni dei C.C. – misurava appena m.5,80, con una banchina transitabile praticamente inesistente).
Alla luce di quanto chiarito, si può, pertanto, concludere che l'ipotesi ricostruttiva di parte attrice/appellante, secondo cui la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata all'Ente proprietario della strada non è idonea a confutare il ragionamento decisorio seguito dal tribunale ed è rimasta sfornita di prova sia con riguardo alla domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., sia alla ipotesi di responsabilità aquiliana, che gli attori non hanno espressamente pag. 13/17 invocato in citazione, ma che per completezza il tribunale ha correttamente escluso, per mancanza di prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'istituto giuridico.
§ 4 – Appello incidentale della Controparte_1
Con un unico motivo di impugnazione la ha dedotto che Controparte_1 avrebbe errato il giudice di prime cure a condannarla al pagamento delle spese di lite del terzo chiamato in causa . In proposito la ha Controparte_2 CP_1 affermato che tali spese dovevano essere poste a carico degli attori in primo grado, stante il rigetto in toto delle pretese risarcitorie dagli stessi formulate e l'accertata esclusione di responsabilità dell'ente pubblico nella causazione del sinistro occorso.
In proposito, la ha richiamato quanto già sostenuto in primo grado, CP_1
“L'integrale infondatezza della domanda attorea non esime la deducente
dall'instare per l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. CP_1 [...]
, residente in , Località Zanzara s.n.c., stante l'inveritiera CP CP_3 circostanza, riportata in citazione, della collocazione dell'albero di pino contro cui è impattata l'auto del su una "pertinenza" della sede stradale. In Pt_1 realtà, come già diffusamente specificato innanzi, l'albero de quo insisteva sulla proprietà privata del , il quale ha difatti proceduto al relativo taglio. CP
Sicché, ove mai l'avversa domanda fosse accolta, l'unico soggetto da potersi ritenere responsabile dei danni lamentati dai sigg.ri rimane il predetto Pt_1 privato, proprietario dell'albero e del fondo ove esso era piantumato, effettivo
"custode" della cosa ex adverso ascritta a causa del sinistro nonché a cagione dell'asserita distanza non regolamentare tra l'albero di pino di sua proprietà e la sede stradale e della pretesa pericolosità del medesimo albero, secondo quanto lagnato in citazione” (cfr. appello incidentale p. 43). Controparte_1
Il motivo è infondato.
La suprema corte ha avuto modo di chiarire che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la pag. 14/17 chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. cass. civ. II sez. ord. del 7.3.2024 n. 6144).
Con riferimento alla chiamata del terzo, prevista dall'art. 106 del c.p.c. occorre rammentare che essa si verifica quando una delle parti chiama in causa un terzo con lo scopo di riversare su quest'ultimo gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio. Di norma, ciò avviene qualora il terzo sia tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli sulla base di un rapporto sostanziale nascente da un contratto o dalla legge.
Nel caso in esame, come è evidente, non esisteva alcun rapporto di garanzia, né legale né convenzionale tra la e il chiamato in causa. CP_1
La , a ben vedere, ha coinvolto nel giudizio con l'intento di CP_1 CP addossare sullo stesso l'intera responsabilità eventualmente accertata dal tribunale. La stessa, infatti, si è dichiarata testualmente “priva di legittimatio ad causam e ad processum”.
Questo perché, secondo la sua ricostruzione, essendo l'albero su cui è avvenuto lo schianto di proprietà del privato, “l'unico soggetto da potersi ritenere responsabile dei danni lamentati dai sigg.ri rimane il predetto privato” Pt_1
(cfr. comparsa in primo grado e appello incidentale ). Controparte_1
Tale assunto è del tutto infondato. Il sinistro è, infatti, avvenuto mentre Pt_1 percorreva la SP 113 e non già mentre si trovava sic et simpliciter nella
[...] proprietà . Proprietaria e custode della strada in questione è CP esclusivamente la . E', infatti, quest'ultima ad aver l'obbligo Controparte_1 di manutenere la strada e di accertarsi che non vi siano insidie o non vi siano elementi, anche nelle relative pertinenze a ridosso della carreggiata, che possano arrecare disturbo alla circolazione e alla viabilità. Nel caso di specie, infatti, il rimprovero mosso alla dagli attori in primo grado era quello di non CP_1
pag. 15/17 aver manutenuto correttamente l'asfalto asseritamente sdrucciolevole e di non aver provveduto ad istallare le misure di sicurezza volte ad impedire un'eventuale fuoriuscita di strada dei guidatori. È evidente, dunque, che la manutenzione del fondo stradale e l'istallazione del guard-rail non possono essere in alcun modo attività di competenza del privato proprietario del fondo attiguo alla carreggiata.
Seppure poi all'esito del giudizio di primo grado, non sia stata accertata alcuna responsabilità in capo alla , la chiamata in causa di , appare, CP_1 CP in ogni caso, un atto non necessario, in base alla prospettazione dei fatti operata in citazione degli attori.
Le conseguenze in termini di spese sostenute dal chiamato in causa devono pertanto gravare sulla parte che a tale superflua chiamata ha dato origine.
La sentenza impugnata è dunque immune da vizi, e deve essere confermata anche con riferimento al capo che ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
§ 5 – spese
Le spese del giudizio di appello, in ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale devono essere compensate tra e Parte_1 [...]
(da un lato) e la (dall'altro) nella misura di un terzo, Pt_2 Controparte_1 mentre per i restanti due terzi devono essere poste a carico dei in Pt_1 ragione della differenza di valore tra le rispettive domande disattese;
le spese processuali sostenute da (nei confronti del quale i Controparte_2 Pt_1 hanno esteso, in appello, seppure in via alternativa, la loro infondata pretesa risarcitoria) devono essere poste a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, in solido, in ossequio al principio di soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello principale di e Parte_1 Parte_2
pag. 16/17 rigetta, altresì, l'appello incidentale della;
Controparte_1 condanna e in solido al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 della di due terzi delle spese processuali del giudizio Controparte_1
d'appello che liquida, nell'intero, in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le stesse parti le spese processuali nella restante misura di un terzo;
condanna e in solido, con la Parte_1 Parte_2 CP_1 al pagamento, in favore di delle spese processuali del
[...] Controparte_2 giudizio di appello che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, e della dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 309 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Antonio C.F._2
Scalcione e Francesco Cazzato, come da mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del presidente e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Carbone, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Salvatore Musco, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 29.4.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio la al fine di conseguire ex art. 2051 Controparte_1
c.c. il ristoro dei danni patrimoniali e non accusati nel corso del sinistro verificatosi nella notte tra l'11 ed il 12 agosto 2015 sulla S.P. 113 in direzione
Porto Cesareo, in corrispondenza dell'ingresso della Masseria ”, Pt_3 allorquando il primo, alla guida del veicolo Fiat Punto tg. AF 038VE di proprietà del secondo, “… perdeva il controllo del veicolo a causa della strada sdrucciolevole per le forti piogge dei giorni precedenti e collideva violentemente contro un albero di alto fusto, un pino, posto nella banchina laterale a pochi centimetri dalla carreggiata”. Con comparsa depositata in data 04.9.2018 si costituiva in giudizio la al Controparte_1 fine di contestare l'addebito, e chiedendo di essere autorizzata a fini di manleva
a chiamare in causa , proprietario dell'albero su cui Controparte_2 Pt_1 si era schiantato, il quale il 17.12.2018 si costituiva eccependo il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 567 del 1.3.2022 ha rigettato la domanda risarcitoria di e Parte_1 [...]
e ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_2 della;
ha, altresì, condannato quest'ultima al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore del terzo chiamato in causa . Controparte_2
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: pag. 2/17 - ha, innanzitutto, evidenziato che dalla visione delle foto prodotte dalla
Provincia di non è emersa “alcuna anomalia/disomogeneità del fondo CP_1 stradale che possa aver provocato la perdita di aderenza dell'auto”;
- ha, poi, chiarito che “non risulta provata l'eccezionalità delle piogge asseritamente precipitate nelle ore precedenti al sinistro” circostanza questa denunciata dagli attori nel proprio atto di citazione e da subito contestata dalla e mai documentata dai CP_1 Pt_1
- ha poi affermato che “l'omessa adozione da parte della proprietaria della strada di cautele volte a prevenire il rischio di danni integra un titolo di colpa, generica o specifica, che non può fondare un addebito ex art. 2051 c.c. ma solo
2043 c.c. nel caso di specie mai formulato dagli attori”
- ha, poi in ogni caso, escluso una possibile responsabilità ascrivibile alla anche ex art. 2043 c.c. in difetto di “un fattore causale esterno, diverso CP_1 ed ulteriore rispetto alla disattenzione della vittima, che potesse aver fatto assumere alla cosa la pericolosità di cui era intrinsecamente priva”;
- ha, da ultimo, concluso che “nel caso di specie, non solo dalle foto in atti non emerge la presenza di alcun “…filare d'alberi posto a ridosso della carreggiata” che avrebbe potuto ingenerare nei conducenti di notte, su una strada poco illuminata, errate percezioni del percorso, ma la presenza del fusto di un albero secolare - a prescindere dall'ubicazione all'interno o no della proprietà privata del - non necessitava di essere segnalata né CP protetta, poiché in una “normale interazione” con un veicolo che provenga dal lungo rettilineo quale quello ritratto nell'ultimo fotogramma estratto da Google
Maps allegato dalla convenuta, in totale assenza di curve e/o di ostacoli alla visibilità, pure in orario notturno, non avrebbe costituito alcun pericolo per
l'utente della strada, salvo che, inesperto poiché neopatentato, la percorresse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi ed all'ora tarda (riscontrata dalla serietà dei danni), e con un grave impedimento all'esecuzione di manovre
d'emergenza (ingessatura alla mano destra), di fatto neanche tentate (“…non venivano rilevati segni di frenata”)”.
§ 2 pag. 3/17 Avverso la sentenza n. 567/2022 del tribunale di Lecce hanno proposto appello e ed hanno chiesto che, in totale riforma di tale Parte_1 Parte_2 provvedimento, fosse accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., della e/o di nella Controparte_1 Controparte_2 causazione del sinistro, con condanna di questi ultimi al pagamento: - in favore di della somma complessiva di € 2.081.135,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria sino al soddisfo, per i danni da lui subiti (per come meglio articolati nell'atto di appello); - in favore di della Parte_2 somma complessiva di € 2.500,00 a titolo di danno materiale (per la distruzione dell'autovettura) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Gli appellanti hanno, da ultimo, insistito nelle richieste istruttorie già avanzate (e non ammesse) in primo grado e in particolare hanno chiesto che fosse espletata una
CTU tecnica al fine di accertare “lo stato della carreggiata in questione e delle sue pertinenze” (cfr. atto di appello e , il tutto con Parte_1 Pt_2 vittoria di spese e competenze del doppio grado.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame con vittoria di spese e competenze. Ha, altresì, spiegato appello incidentale con riferimento al capo delle spese, contestando la statuizione in forza della quale il tribunale aveva condannato la stessa alla refusione delle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa , liquidate in Controparte_2
€ 12.000,00 oltre accessori.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_2 con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 5.6.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 – Appello principale
L'appello principale si articola in due motivi strettamente connessi tra loro: pag. 4/17 -Con il primo motivo d'impugnazione e Parte_1 Parte_2 hanno denunciato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
ad avviso degli appellanti, il tribunale avrebbe dapprima correttamente enunciato i principi fissati dalla suprema corte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per poi però disattenderli e non farne corretta applicazione, nella vicenda in esame;
gli appellanti hanno, inoltre, lamentato di non essere stati messi nelle condizioni di poter assolvere appieno al loro onere probatorio: questo perché il tribunale, non ammettendo le richieste istruttorie - ascolto dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente e CTU tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi - formulate in primo grado, avrebbe di fatto impedito loro di dimostrare la presenza di anomalie del fondo stradale, che in presenza di eccezionali piogge avrebbero causato la perdita di aderenza dell'autovettura condotta da Tali approfondimenti istruttori avrebbero permesso Parte_1 di accertare la responsabilità ex art. 2051 in capo alla in Controparte_1 qualità di proprietario e custode della S.P. 113;
-Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale - dopo aver escluso la responsabilità a carico della ex art. 2051 c.c. - a negare anche il risarcimento del danno ex art. 2043 CP_1
c.c.
In merito a tale aspetto, hanno affermato che il D.M. 223 del 1992, con riferimento all'obbligo a carico dell'Ente di provvedere o meno all'istallazione di barriere di sicurezza stradali, subordina tale scelta alla valutazione di una serie di elementi tecnico-scientifici, valutazione questa che non risulta essere stata effettuata né dalla per tempo, né dal tribunale nel corso del processo di CP_1 primo grado.
Gli appellanti, in proposito, hanno sostenuto che “sarebbe stato necessario al fine di escludere la obbligatorietà delle misure di sicurezza stradale la nomina di un CTU e, solo per l'ipotesi in cui si fosse accertata l'insussistenza dei relativi presupposti, il Tribunale avrebbe potuto rigettare la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.”.
pag. 5/17 Gli appellanti hanno poi contestato la veridicità di una serie di elementi di cui il giudice di prime cure ha dato atto in sentenza, in particolare: hanno negato che il conducente fosse alla guida con “un grave impedimento Parte_1 all'esecuzione di manovre di emergenza (ingessatura alla mano destra)”; hanno contestato l'affermazione del tribunale secondo cui non avrebbe Parte_1 effettuato alcuna manovra d'emergenza, segnalando la presenza di segni di frenata rinvenibili dalla foto pubblicata sul sito “Lecce Prima” con codice “IMG
20150812 WA005” versata in atti;
hanno, inoltre, contrastato l'affermazione del tribunale relativa “all'assenza di un filare di alberi a ridosso della carreggiata che avrebbe potuto ingenerare nei conducenti di notte, su una strada poco illuminata, errate percezioni del percorso”, circostanza questa che, a loro avviso, sarebbe smentita dalla stessa produzione documentale della CP_1
(Nota del prot. 3791, All. 16 fasc. 1° grado, in cui si fa Controparte_3 riferimento ad un “viale alberato” di cui farebbe parte il pino su cui è avvenuto l'impatto di . Parte_1
Gli appellanti hanno, infine, evidenziato che dalle foto pubblicate sulla testata online “Lecce Prima” – prodotte anche queste dall'avversa difesa – emergerebbe con chiarezza che “la striscia bianca al margine della carreggiata, in prossimità dell'accesso al viale alberato, era del tutto invisibile perché gravemente usurata
e non mantenuta”. Assenza di illuminazione, insufficiente visibilità, stato dell'asfalto inidoneo e invisibilità della striscia bianca di margine sarebbero, dunque, nella prospettazione attorea, le cause all'origine dell'uscita fuori strada di il quale, prima di riuscire a rientrare in carreggiata avrebbe poi Parte_1 impattato “contro il pino posto in una posizione pericolosissima, la cui assenza avrebbe determinato tutt'altre conseguenze”.
I motivi sono infondati.
Sulle censure mosse al corretto esercizio dei poteri istruttori da parte del tribunale, occorre rilevare che la suprema corte ha, più volte, avuto modo di affermare che “la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la pag. 6/17 mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito”
(principio enunciato dalla cassazione civile con sentenza n. 6155 del 13.03.2009
e ribadito da ultimo con l'ord. del 25 agosto 2022, n. 25354 dalla VI sezione civile).
Non vige, pertanto, nel nostro ordinamento un obbligo di ammissione della consulenza tecnica ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.
Spetta al giudice valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se siano necessari degli approfondimenti istruttori mediante l'ausilio di tecnici appositamente delegati, oppure se il materiale probatorio offerto sia sufficiente per accertare la fondatezza o meno delle domande avanzate dalle parti in causa.
Nella vicenda in esame, il tribunale ha compiuto questa valutazione e ha ritenuto che le richieste istruttorie formulate (inclusa la CTU invocata dai non Pt_1 dovessero essere ammesse stante la loro “irrilevanza ai fini del decidere” (cfr. ord. del Tribunale di Lecce del 2.10.2019).
Il giudice di prime cure ha, dunque, ritenuto che il quadro probatorio offerto dalle parti in causa fosse esaustivo e non necessitasse di ulteriori approfondimenti.
A tal proposito, occorre rammentare che il sinistro per cui è causa è avvenuto di notte, su una strada provinciale, (dunque fuori dal centro abitato) sulla quale in quel momento non transitava nessun'altro. Anche era solo Parte_1 sull'autovettura da lui condotta. Non vi sono, pertanto, testimoni oculari in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. L'unica fonte da cui poter attingere informazioni ai fini della ricostruzione dell'accaduto
è rappresentata dalla “Relazione incidente stradale” redatta dai Carabinieri del
Norm, versata in atti già in primo grado dalla Provincia (cfr. All.1 fasc. 1°grado
Provincia di . Tale relazione rappresenta il documento più attendibile e CP_1 genuino vista la provenienza e la tempistica con cui fu immediatamente redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
In tale relazione sono state annotate schematicamente le seguenti informazioni:
“TIPO DI STRADA: Una carreggiata a doppio senso. SEGNALETICA: Assente.
FONDO STRADALE. Bagnato per umidità in atto. ILLUMINAZIONE: pag. 7/17 Inesistente. PARTICOLARITA' STRADA. . PAVIMENTAZIONE: CP_4
Asfaltata. CONDIZIONI METEREOLOGICHE: Nuvoloso. CONDIZIONI DEL
TRAFFICO: Normale. VISIBILITA': Insufficiente.”
I verbalizzanti hanno inoltre dato atto che “Fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Al suolo, bagnato dall'umidità in atto, non erano visibili tracce di frenata”; ed ancora, che “dagli accertamenti svolti si può desumere la seguente dinamica: alle 00.30 odierne alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata Parte_1
AF038VE percorreva la SP 113 direzione Porto Cesareo giunto nei pressi del km2+2 perdeva il controllo dell'autovettura e collideva violentemente contro un albero di pino sito al fianco della colonna d'ingresso nella strada sterrata e non denominata che conduce alla Masseria La Zanzara. veniva Parte_1 estratto dalle lamiere dell'autovettura da personale dei Vigili del fuoco di CP_1
e trasportato in ambulanza del 118 in CODICE ROSSO presso l'Ospedale Vito
Fazzi di Sul luogo del sinistro non venivano rilevati segni di frenata CP_1 elementi che potessero far presupporre il coinvolgimento di terzi nel sinistro.
Vista la dinamica del sinistro presso il suddetto nosocomio veniva fatta richiesta di accertamenti urgenti sulla persona. L'accertamento dava esito negativo”.
L'appellante nella sua narrazione dei fatti ha, invece, affermato che mentre
“percorreva la SP113 caratterizzata da numerose curve (…) perdeva il controllo del veicolo a causa della strada sdrucciolevole per le forti piogge dei giorni precedenti e collideva violentemente contro un albero di alto fusto, un pino, posto nella banchina laterale a pochi centimetri dalla carreggiata” (cfr. atto di appello e . Parte_1 Pt_2
Appare evidente che la ricostruzione fornita dagli odierni appellanti contenga degli aspetti incompatibili con quella che, invece, emerge dalla lettura della
Relazione delle FF.OO.
I militari intervenuti nell'immediato non hanno riscontrato alcun difetto di manutenzione del manto stradale né anomalie dello stesso. Nel rapporto dei
Carabinieri non si fa, poi, alcun riferimento alle “forti piogge” occorse nei giorni pag. 8/17 precedenti come sostenuto dagli appellanti ma solo al fatto che l'asfalto fosse bagnato per “umidità in atto” (verosimilmente normale umidità notturna).
Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. All.2 fasc. 1°grado
Provincia di emerge chiaramente che, al contrario di quanto sostenuto CP_1 dagli odierni appellanti, la strada ove è avvenuto il sinistro non fosse caratterizzata da “numerose curve”.
È stato, infatti, provato documentalmente che dal Km 0 al Km 2+2 (punto in cui
è avvenuto il sinistro) la strada presenta un andamento rettilineo.
Quanto poi alla descrizione della dinamica offerta dagli appellanti appare opportuno rammentare che la prova del nesso causale tra l'evento dannoso
(perdita di controllo della vettura e uscita di strada con conseguente impatto contro un albero) e l'asserito difetto di manutenzione del manto stradale incombeva sugli attori.
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto, in quanto risulta meramente allegato che l'asfalto fosse divenuto sdrucciolevole a causa delle “forti piogge” dei giorni precedenti. Tuttavia, tali episodi metereologici, come detto, non hanno trovato riscontro né nella relazione redatta nell'immediatezza dei fatti dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, né sono stati in alcun modo documentati da parte attrice/appellante.
La narrazione dell'accaduto fornita da e è Parte_1 Parte_2 apparsa, dunque, inconciliabile con quanto documentato dall'avversa difesa. Non essendo emersa alcuna anomalia o disomogeneità del manto stradale in questione, non essendo stata provata l'eccezionalità delle piogge e considerata la totale assenza di curve, il tribunale ha ritenuto irrilevante l'espletamento di una
Ctu tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi, ed ha concluso che la causa del sinistro fosse esclusivamente riconducibile alla condotta di guida tenuta dal danneggiato.
A fronte di tale statuizione, i sono tornati ad evidenziare in appello la Pt_1 mancanza di guard-rail e l'eccessiva vicinanza del pino al margine della carreggiata.
pag. 9/17 Quanto alla denunciata assenza di guard rail, la suprema corte ha avuto modo di chiarire che “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere,
l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (cfr. cass. civ. Sez.
III. - Sent. del 18.07.2011, n. 15723).
In ogni caso: “la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)” (Cass.
n. 10916/2017);
Come correttamente enunciato dal tribunale in sentenza, per tale tratto stradale non era previsto l'obbligo di installazione del guard-rail. Il tratto di strada teatro del sinistro si presentava, infatti, asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, senza alcuna anomalia e con un andamento rettilineo: la mancanza di guard-rail non può ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa, tanto più che il D.M. n. 223 del 1992, pure invocato dalla difesa attorea, si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi oppure ancora in caso di tratti stradali con elementi di pericolo significativi (come ad esempio a ridosso di ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata).
L'insussistenza di un obbligo di posizionare delle barriere stradali sulla strada risulta ribadito, inoltre, dalla direttiva del 25 agosto 2004 n. 3065, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominata “Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni pag. 10/17 stradali”, la quale conferma la non obbligatoria applicazione del D.M. n. 293 del
1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento.
Nessun obbligo di legge imponeva, dunque, l'istallazione di un guard-rail lungo la strada teatro del sinistro.
Vero è che l'obbligo di apporre il guard-rail non deve necessariamente discendere da un obbligo di legge, ma può discendere anche da valutazioni di buon senso e opportunità, pertanto, la necessità di collocare un guard-rail va valutata in concreto e dipende dalle caratteristiche intrinseche del tratto di strada e dall'utilità che tale strumento potrebbe avere.
Nel caso di specie, proprio le caratteristiche del tratto in esame ne escludono la
“pericolosità” tale da giustificare la necessità della previsione di barriere di contenimento trattandosi di strada rettilinea, con una buona visuale, asfaltata e in buono stato manutentivo, priva di insidie.
Si può, pertanto, affermare che, l'ente preposto alla manutenzione della strada non solo non era tenuto per legge all'installazione di un guard-rail nel punto in cui si è verificato il sinistro, ma nemmeno ragioni di buon senso ed opportunità ne avrebbero resa necessaria l'installazione.
Quanto poi alla denunciata pericolosità oggettiva dello stato dei luoghi, per la presenza, a distanza non regolamentare dalla strada, dell'albero contro cui è avvenuto lo schianto, la corte osserva che, trattandosi di un pino secolare (per come documentato nella perizia allegata alla comparsa di 1°grado di CP
, non possono trovare applicazione le disposizioni (art. 26 regolamento di
[...] attuazione al c.d.s.) dettate per la (nuova) piantumazione degli alberi al margine della carreggiata.
Per definire una vicenda analoga a quella oggetto di causa, la corte di cassazione ha statuito che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pag. 11/17 in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h)”.
(cass.civ.sez.III, ord. 31.5.2023 n. 15447).
Nella specie, non v'è dubbio che la perdita di controllo del veicolo condotto da sia da ascrivere ad una sua condotta di guida gravemente Parte_1 imprudente, data dalla accertata menomazione funzionale della sua mano destra, in uno con la eccessiva velocità, deducibile dalla violenza dello schianto e dalla enorme entità dei danni subiti dal veicolo e dal conducente al suo interno.
La responsabilità esclusiva del danneggiato ex art. 1227 c.c. configura l'ipotesi del caso fortuito, che recide ogni nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento dannoso.
Occorre a questo punto chiarire che l'affermazione del tribunale secondo cui al momento del sinistro stesse guidando con la mano destra Parte_1 ingessata è imprecisa e va rettificata;
tanto il tribunale aveva affermato, basandosi sulla documentazione medica del pronto soccorso (prodotta come all.8 al fascicolo di parte attrice denominato “copia cartella clinica del 12.8.2015 n.
20405 di Anestesia, Rianimazione e terapia Iperbarica”, laddove nel paragrafo
“ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA” il medico che ebbe a prendere in carico il paziente al suo arrivo in P.S. diede atto che “ circa 10 gg fa frattura V dito mano dx → gesso”.
Una più compiuta analisi della documentazione medica in atti, ed in particolare della certificazione prodotta, come allegato n. 38 alle note ex art. 183 comma 6
n. 2 di parte attrice nel fascicolo di primo grado, consente di affermare più precisamente che, già in data 27.7.2015, il gesso era stato rimosso e dunque non poteva essere presente al momento del sinistro per cui è causa, verificatosi in data 12.8.2015; dalla stessa certificazione del 27.7.2015, si evince tuttavia che le pag. 12/17 condizioni dell'arto (con evidente rigidità da immobilizzazione) avrebbero richiesto un congruo periodo di riabilitazione (indicato in 20 giorni).
Quanto alla presenza di segni di frenata documentata dagli attori in primo grado mediante foto pubblicate sulla stampa la mattina successiva al sinistro, non è possibile datare, con certezza, il momento in cui tale foto è stata scattata e collegare i segni documentati al sinistro in esame.
Si deve, invece, senz'altro, attribuire preminenza a quanto affermato dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nella loro relazione, dotata di fede privilegiata, i quali hanno evidenziato “l'assenza di segni di frenata” riconducibili all'auto protagonista dell'impatto. Rileva peraltro la corte che un'eventuale manovra di frenata da parte del danneggiato prima dell'impatto contro l'albero darebbe atto di una velocità ancora maggiore di quella, residua, dopo la frenata, che pure condusse alle conseguenze gravissime – sia per l'auto, che per il danneggiato – che emergono dalla documentazione in atti. Né, del resto, risulta che la perdita di controllo del mezzo sul quale il danneggiato viaggiava e che determinò l'uscita di strada e l'impatto contro l'albero sia stata causata da circostanze estranee alla condotta di guida del imputabili a Pt_1 terzi (fatti questi neanche allegati dagli appellanti) ovvero, più specificamente, alla provincia. Deve, dunque, conclusivamente affermarsi che causa esclusiva del sinistro sia stata la condotta di guida del e, in primo luogo, la velocità Pt_1 eccessiva alla quale viaggiava, velocità da valutarsi alla luce delle condizioni di tempo (i fatti si sono verificati in orario notturno, su strada fuori dall'abitato e priva di illuminazione) e di luogo (le ridotte dimensioni della carreggiata che – come risulta dalle rilevazioni dei C.C. – misurava appena m.5,80, con una banchina transitabile praticamente inesistente).
Alla luce di quanto chiarito, si può, pertanto, concludere che l'ipotesi ricostruttiva di parte attrice/appellante, secondo cui la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata all'Ente proprietario della strada non è idonea a confutare il ragionamento decisorio seguito dal tribunale ed è rimasta sfornita di prova sia con riguardo alla domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., sia alla ipotesi di responsabilità aquiliana, che gli attori non hanno espressamente pag. 13/17 invocato in citazione, ma che per completezza il tribunale ha correttamente escluso, per mancanza di prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'istituto giuridico.
§ 4 – Appello incidentale della Controparte_1
Con un unico motivo di impugnazione la ha dedotto che Controparte_1 avrebbe errato il giudice di prime cure a condannarla al pagamento delle spese di lite del terzo chiamato in causa . In proposito la ha Controparte_2 CP_1 affermato che tali spese dovevano essere poste a carico degli attori in primo grado, stante il rigetto in toto delle pretese risarcitorie dagli stessi formulate e l'accertata esclusione di responsabilità dell'ente pubblico nella causazione del sinistro occorso.
In proposito, la ha richiamato quanto già sostenuto in primo grado, CP_1
“L'integrale infondatezza della domanda attorea non esime la deducente
dall'instare per l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. CP_1 [...]
, residente in , Località Zanzara s.n.c., stante l'inveritiera CP CP_3 circostanza, riportata in citazione, della collocazione dell'albero di pino contro cui è impattata l'auto del su una "pertinenza" della sede stradale. In Pt_1 realtà, come già diffusamente specificato innanzi, l'albero de quo insisteva sulla proprietà privata del , il quale ha difatti proceduto al relativo taglio. CP
Sicché, ove mai l'avversa domanda fosse accolta, l'unico soggetto da potersi ritenere responsabile dei danni lamentati dai sigg.ri rimane il predetto Pt_1 privato, proprietario dell'albero e del fondo ove esso era piantumato, effettivo
"custode" della cosa ex adverso ascritta a causa del sinistro nonché a cagione dell'asserita distanza non regolamentare tra l'albero di pino di sua proprietà e la sede stradale e della pretesa pericolosità del medesimo albero, secondo quanto lagnato in citazione” (cfr. appello incidentale p. 43). Controparte_1
Il motivo è infondato.
La suprema corte ha avuto modo di chiarire che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la pag. 14/17 chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. cass. civ. II sez. ord. del 7.3.2024 n. 6144).
Con riferimento alla chiamata del terzo, prevista dall'art. 106 del c.p.c. occorre rammentare che essa si verifica quando una delle parti chiama in causa un terzo con lo scopo di riversare su quest'ultimo gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio. Di norma, ciò avviene qualora il terzo sia tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli sulla base di un rapporto sostanziale nascente da un contratto o dalla legge.
Nel caso in esame, come è evidente, non esisteva alcun rapporto di garanzia, né legale né convenzionale tra la e il chiamato in causa. CP_1
La , a ben vedere, ha coinvolto nel giudizio con l'intento di CP_1 CP addossare sullo stesso l'intera responsabilità eventualmente accertata dal tribunale. La stessa, infatti, si è dichiarata testualmente “priva di legittimatio ad causam e ad processum”.
Questo perché, secondo la sua ricostruzione, essendo l'albero su cui è avvenuto lo schianto di proprietà del privato, “l'unico soggetto da potersi ritenere responsabile dei danni lamentati dai sigg.ri rimane il predetto privato” Pt_1
(cfr. comparsa in primo grado e appello incidentale ). Controparte_1
Tale assunto è del tutto infondato. Il sinistro è, infatti, avvenuto mentre Pt_1 percorreva la SP 113 e non già mentre si trovava sic et simpliciter nella
[...] proprietà . Proprietaria e custode della strada in questione è CP esclusivamente la . E', infatti, quest'ultima ad aver l'obbligo Controparte_1 di manutenere la strada e di accertarsi che non vi siano insidie o non vi siano elementi, anche nelle relative pertinenze a ridosso della carreggiata, che possano arrecare disturbo alla circolazione e alla viabilità. Nel caso di specie, infatti, il rimprovero mosso alla dagli attori in primo grado era quello di non CP_1
pag. 15/17 aver manutenuto correttamente l'asfalto asseritamente sdrucciolevole e di non aver provveduto ad istallare le misure di sicurezza volte ad impedire un'eventuale fuoriuscita di strada dei guidatori. È evidente, dunque, che la manutenzione del fondo stradale e l'istallazione del guard-rail non possono essere in alcun modo attività di competenza del privato proprietario del fondo attiguo alla carreggiata.
Seppure poi all'esito del giudizio di primo grado, non sia stata accertata alcuna responsabilità in capo alla , la chiamata in causa di , appare, CP_1 CP in ogni caso, un atto non necessario, in base alla prospettazione dei fatti operata in citazione degli attori.
Le conseguenze in termini di spese sostenute dal chiamato in causa devono pertanto gravare sulla parte che a tale superflua chiamata ha dato origine.
La sentenza impugnata è dunque immune da vizi, e deve essere confermata anche con riferimento al capo che ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
§ 5 – spese
Le spese del giudizio di appello, in ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale devono essere compensate tra e Parte_1 [...]
(da un lato) e la (dall'altro) nella misura di un terzo, Pt_2 Controparte_1 mentre per i restanti due terzi devono essere poste a carico dei in Pt_1 ragione della differenza di valore tra le rispettive domande disattese;
le spese processuali sostenute da (nei confronti del quale i Controparte_2 Pt_1 hanno esteso, in appello, seppure in via alternativa, la loro infondata pretesa risarcitoria) devono essere poste a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, in solido, in ossequio al principio di soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello principale di e Parte_1 Parte_2
pag. 16/17 rigetta, altresì, l'appello incidentale della;
Controparte_1 condanna e in solido al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 della di due terzi delle spese processuali del giudizio Controparte_1
d'appello che liquida, nell'intero, in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le stesse parti le spese processuali nella restante misura di un terzo;
condanna e in solido, con la Parte_1 Parte_2 CP_1 al pagamento, in favore di delle spese processuali del
[...] Controparte_2 giudizio di appello che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, e della dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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