Art. 2.
Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono trasferite come segue:
1. Al Ministero degli affari esteri:
a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;
b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;
c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ;
d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;
e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737 ;
f) la conservazione dell'Archivio storico.
2. Al Ministero dell'interno:
a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;
b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 , concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;
c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.
3. Al Ministero delle finanze:
a) i servizi e l'Azienda relativi al monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085 , e successive modificazioni.
4. Al Ministero del tesoro:
a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonche' le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 , e successive modificazioni.
5. Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477 , e successive norme integrative, nonche' al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59 .
I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674 , sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
6. Al Ministero della difesa:
a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello stato militarizzati, gia in servizio o di stanza nei territori di sovranita' italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;
b) il servizio stralcio militare.
Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono trasferite come segue:
1. Al Ministero degli affari esteri:
a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;
b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;
c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ;
d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;
e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737 ;
f) la conservazione dell'Archivio storico.
2. Al Ministero dell'interno:
a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;
b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 , concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;
c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.
3. Al Ministero delle finanze:
a) i servizi e l'Azienda relativi al monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085 , e successive modificazioni.
4. Al Ministero del tesoro:
a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonche' le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 , e successive modificazioni.
5. Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477 , e successive norme integrative, nonche' al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59 .
I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674 , sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
6. Al Ministero della difesa:
a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello stato militarizzati, gia in servizio o di stanza nei territori di sovranita' italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;
b) il servizio stralcio militare.