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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.809 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 65 08013 BOSA, presso lo studio dell'Avv.
CAMPUS ALESSANDRO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
RENNES (FRANCIA), il 16/06/1965
Resistente - contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente:
“1.- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. ordinando Pt_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verona, ove è stato trascritto il matrimonio, competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Pagina 1 2.- Con vittoria di spese nel caso di opposizione di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra la stessa e Controparte_1
I sigg.ri e hanno contratto matrimonio civile in Parigi (Francia) il Pt_1 CP_1
28.08.2001, il cui atto risulta trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Verona, distinto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 379/p. 2/S.C/ VOL. 1/2008
Dall'unione non sono nati figli.
In data 10.05.2022 i coniugi sono comparsi innanzi al Collegio del Tribunale Civile di Oristano il quale ha omologato la separazione tra loro alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. I coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita.
3. prende atto che il domicilio coniugale sito in Bosa (Or) alla Via Carmine n. 9 e n. 11 verrà lasciato in utilizzo alla sig.ra Parte_1
4. prende atto che il sig. si impegna a cedere ed a trasferire, con successivo atto, alla CP_1
sig.ra , che si impegna ad accettare e si obbliga ad acquistare, la quota pari a ½ Parte_1
di proprietà dei fabbricati siti nel Comune di Bosa alla Via Carmine n. 9 e n. 11 così descritti:
Fabbricato ad uso di civile abitazione corrente in Bosa (Or) alla Via Carmine n. 11 distinto al
NCEU di detto Comune al foglio 37, mappale 578 sub. 8; Fabbricato ad uso di civile corrente in Bosa (Or) alla Via Carmine n. 9 distinto al NCEU di detto Comune al mappale 578 sub. 9 e mappale 579 sub. 4; prende atto che entrambi richiedono sin da ora l'esenzione di imposta confermando che l'accordo patrimoniale è parte integrante ed essenziale della separazione;
5. prende atto che in conseguenza della futura cessione di cui al punto 4, che avverrà senza spirito di liberalità, la sig.ra iverrà esclusiva proprietaria del suddetto immobile;
Pt_1
6. prende atto che la quota immobiliare di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
7. prende atto che i coniugi si sono accordati sulla divisione degli arredi contenuti nella casa coniugale”.
Pagina 2 Nel ricorso, la ha dato atto che i coniugi a seguito della separazione non hanno più Pt_1
ripreso la convivenza, continuando a vivere separati, e che hanno risolto tutte le questioni in sede di separazione, di talché nessuna questione di natura economica è rimasta in sospeso tra loro.
A fronte della regolarità della notifica non si è costituito il resistente, il quale è stato pertanto dichiarato contumace.
La ricorrente è comparsa innanzi al Giudice delegato all'udienza del 3.2.2025; in tale sede, ella ha dichiarato: “io e mio marito ci siamo accordati in sede di separazione nel 2022 nei termini descritti in ricorso. Ora io vivo sempre a Bosa, in via Carmine n. 9, mentre lui vive in FRANCIA, è partito qualche mese dopo la separazione, ad agosto. Non è mai più tornato, non è mai ripresa la convivenza. Ci siamo anche sentiti e lui non si oppone al divorzio. Non abbiamo nessuna pretesa economica uno nei confronti dell'altro. Chiedo solamente la pronuncia di divorzio”.
In ragione della mancata costituzione del resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. In ragione dell'assenza di qualsiasi domanda ulteriore rispetto a quella sullo status, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio.
La ricorrente ha provato, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data dell'omologa in sede di separazione
(10.5.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (01.10.2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e . Controparte_1
Nessun'altra domanda è stata proposta, di talché non residuano altre questioni in ordine alle quali provvedere.
Pagina 3 Poiché la stessa ricorrente ha domandato il riconoscimento delle spese di lite solo in caso di opposizione, la mancata costituzione del resistente e la conseguente oggettiva mancanza di formale opposizione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Parigi (Francia) il 28.08.2001 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Verona, distinto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 379/p. 2/S.C/ VOL. 1/2008, tra nata a [...] il Parte_1
12/07/1964 e nato a [...] il Controparte_1
16/06/1965 , mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
03/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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