Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6409 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09687/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9687 del 2023, proposto da
Tuscolana Ambiente S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diritto al risarcimento dei danni causati dalla determinazione n. 3361 del 12.8.2009 del Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti della Regione Lazio, annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6888/22, con la quale era stata negata la proroga del termine per l'effettuazione dei lavori di una discarica di II^ categoria di tipo B per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Palestrina – Zona Castellaccio, nonché per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. CE LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, dopo aver adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, ha formalmente dichiarato, con memoria depositata in data 15.1.2026, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Preso atto che all’udienza pubblica dell’11.3.3026 l’amministrazione resistente ha aderito alle riportate richieste;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
CE LE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LE | RI IA |
IL SEGRETARIO