Articolo 1 della Legge 16 aprile 1953, n. 409
Articolo 2
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18 giugno 1953
Art. 1.
L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) istituito con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 48 , e' posto in liquidazione.
La liquidazione dovra' essere espletata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' nominato un commissario liquidatore dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti del predetto Istituto restera' in carica fino al termine della liquidazione.
L'I.R.C.E. in liquidazione potra' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Entrata in vigore il 18 giugno 1953