TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2024, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4878 /2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato in [...] il [...] con l'Avv. GIANLUCA MADONNA CP_1
e
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MONIA RIBOLI CP_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, formulando ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51, domanda contestuale di divorzio congiunto.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
04/03/2005 in Senegal e trascritto in Italia, dalla cui unione sono nati i figli (il Persona_1
15.12.2005 a Ourossogui - Senegal) - maggiorenne, ma non economicamente indipendente -
[...]
(l'08.12.2009 in Ponte San Pietro - BG), (il 06.06.2014 in Bergamo) e Per_2 Persona_3
(il 18.02.2016 a Bergamo). Persona_4
All'udienza del 28/11/2024, entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi. Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Come detto, col ricorso introduttivo, i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pattuite per la separazione e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data di udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5 c.p.c., e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate in ricorso anche con riferimento alla domanda di divorzio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come precisate all'udienza del 28/11/2024, ciò a tutti gli effetti di legge;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di ALMENNO SAN EO (Atto
n. 15 Parte II Serie C Anno 2005 ).
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello;
• spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 05/12/2024
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato in [...] il [...] con l'Avv. GIANLUCA MADONNA CP_1
e
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MONIA RIBOLI CP_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, formulando ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51, domanda contestuale di divorzio congiunto.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
04/03/2005 in Senegal e trascritto in Italia, dalla cui unione sono nati i figli (il Persona_1
15.12.2005 a Ourossogui - Senegal) - maggiorenne, ma non economicamente indipendente -
[...]
(l'08.12.2009 in Ponte San Pietro - BG), (il 06.06.2014 in Bergamo) e Per_2 Persona_3
(il 18.02.2016 a Bergamo). Persona_4
All'udienza del 28/11/2024, entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi. Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Come detto, col ricorso introduttivo, i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pattuite per la separazione e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data di udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5 c.p.c., e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate in ricorso anche con riferimento alla domanda di divorzio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come precisate all'udienza del 28/11/2024, ciò a tutti gli effetti di legge;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di ALMENNO SAN EO (Atto
n. 15 Parte II Serie C Anno 2005 ).
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello;
• spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 05/12/2024
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello