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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 7694/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROTTENSTEINER Pt_1 Parte_2
EWALD
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to NISTRI MASSIMO Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha evocato in giudizio innanzi Pt_1 Parte_2
a questo Tribunale hiedendone la condanna alla restituzione della Controparte_1 somma di € 50.380,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente ha esposto che ha acquistato un'autovettura al prezzo di € 229.000,00 (prezzo netto per export) e versato ulteriori € 50.380,00 quale deposito cauzionale IVA.
Ha precisato che il deposito cauzionale era condizionato, ai sensi delle condizioni generali di vendita, dalla trasmissione di copia del libretto di circolazione dell'autovettura entro 15 giorni dall'avvenuta consegna (28 febbraio 2023), a prova dell'avvenuta immatricolazione e dell'assolvimento del pagamento dell'IVA prevista. Nonostante la ricorrente abbia provveduto tempestivamente ad inviare il 6 Marzo 2023 copia del libretto di circolazione dell'auto, immatricolata in Austria, la società venditrice non ha restituito il deposito cauzionale.
1 Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente ha evidenziato che il deposito cauzionale IVA è previsto al fine di evitare attività di cd. dumping ed evasione fiscale, ossia attività di vendita e acquisto transfrontalieri in frode alla legge, per cui vengono acquistati beni a prezzi inferiori in Stati Membri dell'Unione Europea per poi rivenderli in Stati in cui il prezzo di acquisto sarebbe maggiore.
In secondo luogo, parte resistente ha replicato che, già in risposta alla richiesta stragiudiziale di restituzione del deposito cauzionale, era stato precisato che dovevano essere soddisfatte le condizioni della permanenza del veicolo in territorio dell'Unione Europea per almeno 181 giorni e dell'avvenuta percorrenza di almeno 1500 km (prova da fornirsi anche tramite fotografia del contakilometri).
Ha, inoltre, aggiunto che il soddisfacimento di tali requisiti è necessario per procedere allo svincolo della cauzione versata e che tali circostanze sono state inserite con clausola contrattuale nel contratto di vendita, oltre che ripetute nell'addendum consegnato al cliente.
Parte resistente ha pure sottolineato che manca la prova dell'effettivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Austria.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate in atti.
*****
È circostanza pacifica tra le parti che la società ricorrente, di diritto austriaco, aveva acquistato da un veicolo marca Bentley per il prezzo netto export di euro Controparte_1
229.000 e che contestualmente aveva versato un importo pari ad euro 50.380,00 come deposito cauzionale iva, per la complessiva somma di euro 279,380.
Parte resistente ha rappresentato che già in fase stragiudiziale aveva richiesto, ai fini della restituzione del deposito cauzionale trattenuto, la prova della permanenza del veicolo in paese UE al 181° giorno dall'immatricolazione sempre in paese UE e previa documentazione fotografica dell'avvenuta percorrenza minima di 1.500 km in tale lasso di tempo (pec del 30 Maggio 2023, all. 3b fascicolo di parte resistente).
Parte resistente ha dedotto nei propri atti difensivi che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento poiché quest'ultimo non avrebbe provato l'avvenuto pagamento dell'Iva, per come essa sia denominata, in Austria, paese di sua sede;
eventuali cause di esenzione dal pagamento dell'Iva austriaca;
la permanenza del veicolo su suolo europeo per almeno 180 giorni dopo la sua immatricolazione;
la percorrenza, in detti 180 giorni, di almeno 1.500 chilometri.
2 Invero, nel contratto l'art. 6 delle condizioni generali testualmente recita: «Il Cliente che propone l'acquisto di una vettura nuova acquistata “netto per export” dichiara espressamente di essere a conoscenza che la vettura dovrà essere utilizzata in territorio UE per un minimo di 180 gg dalla data della messa a disposizione e si obbliga ad utilizzarla esclusivamente e tassativamente in tale ambito. Il cliente si obbliga altresì entro 15 gg dalla data di messa a disposizione della vettura ad inviare a CP_1 copia del libretto di circolazione in quanto prova dall'avvenuta immatricolazione. In caso di
[...] inadempimento ai suddetti obblighi, la si riserva di richiedere al Cliente una speciale penale a CP_1 titolo di danno pari al 30 % del valore della vettura acquistata che dovrà essere corrisposta entro e non oltre 15 gg dalla richiesta.».
Pertanto, l'odierna convenuta, società concessionaria di automobili, aveva accettato la conclusione di una operazione commerciale cd. netto export proposta dalla società ricorrente, a fronte di un corrispettivo minore, in relazione al quale parte alienante aveva richiesto la corresponsione di una somma, pari al 22% del corrispettivo, a titolo di deposito cauzionale Iva, premurandosi in tal modo del rischio che, ove non fossero adempiuti determinati obblighi dall'acquirente, l'operazione divenisse una cessione imponibile Iva in territorio italiano e, pertanto, quale soggetto passivo Iva, vi era tenuta anche la società alienante.
Tali obblighi si rinvengono nella pattuizione all'art. 6 sopra menzionato, ovvero l'immatricolazione in paese UE entro 15 gg dalla messa a disposizione ad opera dell'alienante e la permanenza del veicolo in territorio UE per un periodo minimo di 180 gg, ovvero 6 mesi.
Che in tale modo debba essere ricostruita la volontà pattizia si ricava dall'ulteriore previsione contenuta nel medesimo articolo, si noti bene in condizioni generali predisposte unilateralmente dalla stessa società resistente, ove si prevede che, a fronte dell'inadempimento di tali obblighi, le parti avevano pattiziamente determinato, con lo strumento della clausola penale, il risarcimento del danno in via forfettaria, pari al 30% del corrispettivo, così riequilibrandosi l'intera operazione al valore del corrispettivo che la concessionaria avrebbe praticato se non si fosse trattato di operazione netto export.
Pertanto, il deposito cauzionale Iva ha natura di parte di corrispettivo che parte resistente può trattenere a tale titolo ove si configuri l'inadempimento degli obblighi pattiziamente previsti all'art. 6.
Pertanto, le parti avevano pattuito in capo a parte acquirente l'obbligo di utilizzare il veicolo soltanto in territorio UE per un minimo di 180 gg dalla data di messa a disposizione e avevano altresì stabilito, a titolo di risarcimento forfettario in caso di inadempimento a tale obbligo, una penale pari al 30% del valore della vettura, che è superiore a quanto trattenuto in sede di stipula a titolo di deposito cauzionale Iva (22%).
Quanto all'ulteriore requisito cd chilometrico, non emerge alcuna pattuizione in tale senso, parte resistente ha prodotto un documento, denominato “deposito cauzionale”,
3 contestato da ricorrente in quanto non integrante parte del contratto, che non reca alcuna sottoscrizione di nessuna delle due parti, né è richiamato dal contratto.
Ora, quanto agli altri obblighi di cui all'art. 6, parte ricorrente ha prodotto documentazione in lingua tedesca atta a dimostrarli.
Parte resistente si è limitata a contestare i documenti sotto il profilo della rilevanza e dell'efficacia probatoria in quanto documenti in lingua straniera non corredati da traduzione giurata.
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 5200/2025)
I documenti prodotti dalle parti, redatti in lingua tedesca e inglese, devono pertanto ritenersi acquisiti e utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto.
Ora, emerge dal cd. Zulassung Teil, la data di prima immatricolazione in data 06.03.2023 (sotto la voce erstmalige Zulassung).
Il termine di 180 gg dalla messa a disposizione, che potrebbe anche retrodatarsi al momento della consegna ma che le parti del giudizio situano al momento dell'immatricolazione nel paese Ue, ovvero in data certamente successiva, scadeva in data 2 settembre 2023.
A prova della permanenza del veicolo in territorio Ue parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di società terza circa l'identificazione del mezzo nella città di Amburgo in data 7 settembre 2023 ed è parimenti confermato dalla cd. bill of landing for ocean transport or multimodal transport , polizza di carico emessa dal vettore , da cui si evince che la CP_2 vettura in oggetto era stata presa in carico in data 6 ottobre 2023 nel porto di Amburgo per essere trasportata nel porto di Tianjin in Repubblica popolare cinese.
Ulteriore aspetto da scandagliare è quello relativo alle difese della resistente secondo cui in ogni caso parte ricorrente non avrebbe diritto alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, non avendo la stessa provato l'effettivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto in Austria. 4 Tale tesi non appare condivisibile. La stessa parte resistente aveva vagliato in sede negoziale il profilo di rischio di tale operazione commerciale e aveva deciso imponendo alla controparte negoziale gli obblighi di cui si è discorso in precedenza.
Obblighi che inerivano all'immatricolazione in territorio Ue e la permanenza del veicolo per un periodo minimo di 180 gg e del cui adempimento parte ricorrente ha dato prova in giudizio.
Perciò, non vi è alcuna previsione contrattuale giustificativa del perdurante trattenimento di denaro pari a € 50.380,00, essendo il corrispettivo del prezzo di acquisto stato versato integralmente (€ 229.000,00 € come pacificamente indicato da entrambe le parti) in un'operazione di cessione di intracomunitaria “netto per export” (in cui l'assolvimento dell'Iva è previsto nel Paese UE di destinazione del bene).
Parte resistente non ha eccepito un fatto impeditivo e/o estintivo, quale l'assolvimento degli obblighi impositivi in relazione a tale operazione commerciale o un accertamento inerente alla medesima operazione ad opera della Amministrazione fiscale italiana, ma ha paventato un rischio che, come sopra già evidenziato, aveva già ben calcolato con le previsioni di cui all'art. 6 al momento della stipula del contratto.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si ritiene di accogliere la domanda di restituzione della somma di € 50.380,00 promossa da parte ricorrente, non sussistendo alcuna giustificazione causale del trattenimento di tale somma da parte della resistente.
Trattasi di debito di valuta e in quanto tale non è soggetto a rivalutazione monetaria.
Su tale somma decorrono interessi legali dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto della esigua complessità della controversia e della circostanza che non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
ACCOGLIE la domanda formulata da parte ricorrente . nei Pt_1 Parte_2 confronti di parte resistente e, per l'effetto, condanna parte Controparte_1 resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma di euro 50.380,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre rimborso
5 forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 545,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Firenze, 17 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 7694/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROTTENSTEINER Pt_1 Parte_2
EWALD
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to NISTRI MASSIMO Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha evocato in giudizio innanzi Pt_1 Parte_2
a questo Tribunale hiedendone la condanna alla restituzione della Controparte_1 somma di € 50.380,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente ha esposto che ha acquistato un'autovettura al prezzo di € 229.000,00 (prezzo netto per export) e versato ulteriori € 50.380,00 quale deposito cauzionale IVA.
Ha precisato che il deposito cauzionale era condizionato, ai sensi delle condizioni generali di vendita, dalla trasmissione di copia del libretto di circolazione dell'autovettura entro 15 giorni dall'avvenuta consegna (28 febbraio 2023), a prova dell'avvenuta immatricolazione e dell'assolvimento del pagamento dell'IVA prevista. Nonostante la ricorrente abbia provveduto tempestivamente ad inviare il 6 Marzo 2023 copia del libretto di circolazione dell'auto, immatricolata in Austria, la società venditrice non ha restituito il deposito cauzionale.
1 Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente ha evidenziato che il deposito cauzionale IVA è previsto al fine di evitare attività di cd. dumping ed evasione fiscale, ossia attività di vendita e acquisto transfrontalieri in frode alla legge, per cui vengono acquistati beni a prezzi inferiori in Stati Membri dell'Unione Europea per poi rivenderli in Stati in cui il prezzo di acquisto sarebbe maggiore.
In secondo luogo, parte resistente ha replicato che, già in risposta alla richiesta stragiudiziale di restituzione del deposito cauzionale, era stato precisato che dovevano essere soddisfatte le condizioni della permanenza del veicolo in territorio dell'Unione Europea per almeno 181 giorni e dell'avvenuta percorrenza di almeno 1500 km (prova da fornirsi anche tramite fotografia del contakilometri).
Ha, inoltre, aggiunto che il soddisfacimento di tali requisiti è necessario per procedere allo svincolo della cauzione versata e che tali circostanze sono state inserite con clausola contrattuale nel contratto di vendita, oltre che ripetute nell'addendum consegnato al cliente.
Parte resistente ha pure sottolineato che manca la prova dell'effettivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Austria.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate in atti.
*****
È circostanza pacifica tra le parti che la società ricorrente, di diritto austriaco, aveva acquistato da un veicolo marca Bentley per il prezzo netto export di euro Controparte_1
229.000 e che contestualmente aveva versato un importo pari ad euro 50.380,00 come deposito cauzionale iva, per la complessiva somma di euro 279,380.
Parte resistente ha rappresentato che già in fase stragiudiziale aveva richiesto, ai fini della restituzione del deposito cauzionale trattenuto, la prova della permanenza del veicolo in paese UE al 181° giorno dall'immatricolazione sempre in paese UE e previa documentazione fotografica dell'avvenuta percorrenza minima di 1.500 km in tale lasso di tempo (pec del 30 Maggio 2023, all. 3b fascicolo di parte resistente).
Parte resistente ha dedotto nei propri atti difensivi che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento poiché quest'ultimo non avrebbe provato l'avvenuto pagamento dell'Iva, per come essa sia denominata, in Austria, paese di sua sede;
eventuali cause di esenzione dal pagamento dell'Iva austriaca;
la permanenza del veicolo su suolo europeo per almeno 180 giorni dopo la sua immatricolazione;
la percorrenza, in detti 180 giorni, di almeno 1.500 chilometri.
2 Invero, nel contratto l'art. 6 delle condizioni generali testualmente recita: «Il Cliente che propone l'acquisto di una vettura nuova acquistata “netto per export” dichiara espressamente di essere a conoscenza che la vettura dovrà essere utilizzata in territorio UE per un minimo di 180 gg dalla data della messa a disposizione e si obbliga ad utilizzarla esclusivamente e tassativamente in tale ambito. Il cliente si obbliga altresì entro 15 gg dalla data di messa a disposizione della vettura ad inviare a CP_1 copia del libretto di circolazione in quanto prova dall'avvenuta immatricolazione. In caso di
[...] inadempimento ai suddetti obblighi, la si riserva di richiedere al Cliente una speciale penale a CP_1 titolo di danno pari al 30 % del valore della vettura acquistata che dovrà essere corrisposta entro e non oltre 15 gg dalla richiesta.».
Pertanto, l'odierna convenuta, società concessionaria di automobili, aveva accettato la conclusione di una operazione commerciale cd. netto export proposta dalla società ricorrente, a fronte di un corrispettivo minore, in relazione al quale parte alienante aveva richiesto la corresponsione di una somma, pari al 22% del corrispettivo, a titolo di deposito cauzionale Iva, premurandosi in tal modo del rischio che, ove non fossero adempiuti determinati obblighi dall'acquirente, l'operazione divenisse una cessione imponibile Iva in territorio italiano e, pertanto, quale soggetto passivo Iva, vi era tenuta anche la società alienante.
Tali obblighi si rinvengono nella pattuizione all'art. 6 sopra menzionato, ovvero l'immatricolazione in paese UE entro 15 gg dalla messa a disposizione ad opera dell'alienante e la permanenza del veicolo in territorio UE per un periodo minimo di 180 gg, ovvero 6 mesi.
Che in tale modo debba essere ricostruita la volontà pattizia si ricava dall'ulteriore previsione contenuta nel medesimo articolo, si noti bene in condizioni generali predisposte unilateralmente dalla stessa società resistente, ove si prevede che, a fronte dell'inadempimento di tali obblighi, le parti avevano pattiziamente determinato, con lo strumento della clausola penale, il risarcimento del danno in via forfettaria, pari al 30% del corrispettivo, così riequilibrandosi l'intera operazione al valore del corrispettivo che la concessionaria avrebbe praticato se non si fosse trattato di operazione netto export.
Pertanto, il deposito cauzionale Iva ha natura di parte di corrispettivo che parte resistente può trattenere a tale titolo ove si configuri l'inadempimento degli obblighi pattiziamente previsti all'art. 6.
Pertanto, le parti avevano pattuito in capo a parte acquirente l'obbligo di utilizzare il veicolo soltanto in territorio UE per un minimo di 180 gg dalla data di messa a disposizione e avevano altresì stabilito, a titolo di risarcimento forfettario in caso di inadempimento a tale obbligo, una penale pari al 30% del valore della vettura, che è superiore a quanto trattenuto in sede di stipula a titolo di deposito cauzionale Iva (22%).
Quanto all'ulteriore requisito cd chilometrico, non emerge alcuna pattuizione in tale senso, parte resistente ha prodotto un documento, denominato “deposito cauzionale”,
3 contestato da ricorrente in quanto non integrante parte del contratto, che non reca alcuna sottoscrizione di nessuna delle due parti, né è richiamato dal contratto.
Ora, quanto agli altri obblighi di cui all'art. 6, parte ricorrente ha prodotto documentazione in lingua tedesca atta a dimostrarli.
Parte resistente si è limitata a contestare i documenti sotto il profilo della rilevanza e dell'efficacia probatoria in quanto documenti in lingua straniera non corredati da traduzione giurata.
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 5200/2025)
I documenti prodotti dalle parti, redatti in lingua tedesca e inglese, devono pertanto ritenersi acquisiti e utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto.
Ora, emerge dal cd. Zulassung Teil, la data di prima immatricolazione in data 06.03.2023 (sotto la voce erstmalige Zulassung).
Il termine di 180 gg dalla messa a disposizione, che potrebbe anche retrodatarsi al momento della consegna ma che le parti del giudizio situano al momento dell'immatricolazione nel paese Ue, ovvero in data certamente successiva, scadeva in data 2 settembre 2023.
A prova della permanenza del veicolo in territorio Ue parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di società terza circa l'identificazione del mezzo nella città di Amburgo in data 7 settembre 2023 ed è parimenti confermato dalla cd. bill of landing for ocean transport or multimodal transport , polizza di carico emessa dal vettore , da cui si evince che la CP_2 vettura in oggetto era stata presa in carico in data 6 ottobre 2023 nel porto di Amburgo per essere trasportata nel porto di Tianjin in Repubblica popolare cinese.
Ulteriore aspetto da scandagliare è quello relativo alle difese della resistente secondo cui in ogni caso parte ricorrente non avrebbe diritto alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, non avendo la stessa provato l'effettivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto in Austria. 4 Tale tesi non appare condivisibile. La stessa parte resistente aveva vagliato in sede negoziale il profilo di rischio di tale operazione commerciale e aveva deciso imponendo alla controparte negoziale gli obblighi di cui si è discorso in precedenza.
Obblighi che inerivano all'immatricolazione in territorio Ue e la permanenza del veicolo per un periodo minimo di 180 gg e del cui adempimento parte ricorrente ha dato prova in giudizio.
Perciò, non vi è alcuna previsione contrattuale giustificativa del perdurante trattenimento di denaro pari a € 50.380,00, essendo il corrispettivo del prezzo di acquisto stato versato integralmente (€ 229.000,00 € come pacificamente indicato da entrambe le parti) in un'operazione di cessione di intracomunitaria “netto per export” (in cui l'assolvimento dell'Iva è previsto nel Paese UE di destinazione del bene).
Parte resistente non ha eccepito un fatto impeditivo e/o estintivo, quale l'assolvimento degli obblighi impositivi in relazione a tale operazione commerciale o un accertamento inerente alla medesima operazione ad opera della Amministrazione fiscale italiana, ma ha paventato un rischio che, come sopra già evidenziato, aveva già ben calcolato con le previsioni di cui all'art. 6 al momento della stipula del contratto.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si ritiene di accogliere la domanda di restituzione della somma di € 50.380,00 promossa da parte ricorrente, non sussistendo alcuna giustificazione causale del trattenimento di tale somma da parte della resistente.
Trattasi di debito di valuta e in quanto tale non è soggetto a rivalutazione monetaria.
Su tale somma decorrono interessi legali dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto della esigua complessità della controversia e della circostanza che non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
ACCOGLIE la domanda formulata da parte ricorrente . nei Pt_1 Parte_2 confronti di parte resistente e, per l'effetto, condanna parte Controparte_1 resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma di euro 50.380,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre rimborso
5 forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 545,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Firenze, 17 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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