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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25040/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Gambara (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv. MARCHETTO GLORIA e Avv. MARCHETTO PAOLO che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Gambara (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio degli Avv. MARCHETTO GLORIA e Avv. MARCHETTO PAOLO che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto.
2 ) I coniugi convengono che la casa coniugale, condotta in locazione dalla signora sita in Parte_1
Verolavecchia (BS), Via Bachelet n.27, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, la quale vi risiederà con i figli minorenni e Il signor trasferirà la propria residenza, entro e non Per_1 Per_2 Parte_2
1 oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, presso altra abitazione, sita nel medesimo Comune
o in un Comune limitrofo;
3 ) I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i quali, nutrendo reciproco rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei medesimi, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonchè rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il padre potrà frequentare i figli minorenni e secondo le più ampie modalità da Per_1 Per_2
concordarsi con la signora purché con preavviso ed in conformità alle esigenze degli stessi Parte_1
e, comunque, secondo il seguente calendario:
- il fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 18,00.
- nella settimana in cui il weekend i bambini rimarranno con la madre, il padre potrà frequentarli nei giorni di martedì dalle 18,00 alle 21,00 ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando si recherà a prenderli e li riporterà presso l'abitazione materna.
- nella settimana in cui il weekend i bambini rimarranno con il padre, quest'ultimo potrà frequentarli il martedì dalle 18,00 alle 21,00, provvedendo ad andarli a prendere ed a riportarli presso l'abitazione materna.
Il padre trascorrerà, inoltre, con i figli la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali ovvero il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e Santo Stefano, di Capodanno, la
Santa Pasqua e il giorno dell'Angelo.
Ogni altra principale festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre durante il periodo estivo potrà altresì tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno per esigenze di prenotazione.
Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori.
Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli chiamando quando lo riterrà opportuno (escluse le ore notturne) presso l'abitazione della madre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, mettendo loro a disposizione la propria o altra utenza telefonica.
5) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli. Le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
2 6) Considerata l'età dei bambini, i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti dei figli, qualora i medesimi manifestino la volontà di non soggiornare con l'uno o con l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo delle vacanze estive.
7) I coniugi si impegnano ed obbligano, inoltre, a concedere, in caso di incolpevole impedimento di uno dei due alla frequentazione dei figli, negli orari o nei giorni concordati, il recupero dell'ora o del giorno perso, purchè sia compatibile con le esigenze e la volontà dei figli.
8) Il signor si obbliga a versare alla moglie, signora a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minorenni e la somma mensile di €.800,00 (ottocento/00), Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, finché quest'ultimi non saranno economicamente autosufficienti.
Detta somma verrà versata dal signor entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico sulle Parte_2
già note coordinate bancarie della signora Parte_1
Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50%, come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese straordinarie, sottoscritto dal Tribunale di Brescia
e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in data 14 luglio 2016 come di seguito dettagliate:
Spese per la salute
a ) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b ) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate da strutture private
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa scolastica;
b ) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
3 III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
9) L'assegno unico spettante per il nucleo familiare verrà percipito nella misura del 100% dalla signora
Parte_1
10) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento della signora godendo di reddito e di risorse Parte_1
patrimoniali proprie;
nulla a titolo di concorso nel mantenimento del signor godendo di Parte_2
reddito e di risorse patrimoniali proprie.
11) I coniugi dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, anche di natura risarcitoria, dipendente dal matrimonio.
12) I coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni e Per_1 Per_2
4 13) Si dà atto che la signora avendone i requisiti di legge, è stata ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato, come da decreto che si produce.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Verolavecchia (BS) in data 4.9.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VEROLAVECCHIA al n.1, parte II, serie A, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 15.7.2011 e il 18.5.2015. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25040/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Gambara (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv. MARCHETTO GLORIA e Avv. MARCHETTO PAOLO che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Gambara (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio degli Avv. MARCHETTO GLORIA e Avv. MARCHETTO PAOLO che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto.
2 ) I coniugi convengono che la casa coniugale, condotta in locazione dalla signora sita in Parte_1
Verolavecchia (BS), Via Bachelet n.27, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, la quale vi risiederà con i figli minorenni e Il signor trasferirà la propria residenza, entro e non Per_1 Per_2 Parte_2
1 oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, presso altra abitazione, sita nel medesimo Comune
o in un Comune limitrofo;
3 ) I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i quali, nutrendo reciproco rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei medesimi, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonchè rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il padre potrà frequentare i figli minorenni e secondo le più ampie modalità da Per_1 Per_2
concordarsi con la signora purché con preavviso ed in conformità alle esigenze degli stessi Parte_1
e, comunque, secondo il seguente calendario:
- il fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 18,00.
- nella settimana in cui il weekend i bambini rimarranno con la madre, il padre potrà frequentarli nei giorni di martedì dalle 18,00 alle 21,00 ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando si recherà a prenderli e li riporterà presso l'abitazione materna.
- nella settimana in cui il weekend i bambini rimarranno con il padre, quest'ultimo potrà frequentarli il martedì dalle 18,00 alle 21,00, provvedendo ad andarli a prendere ed a riportarli presso l'abitazione materna.
Il padre trascorrerà, inoltre, con i figli la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali ovvero il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e Santo Stefano, di Capodanno, la
Santa Pasqua e il giorno dell'Angelo.
Ogni altra principale festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre durante il periodo estivo potrà altresì tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno per esigenze di prenotazione.
Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori.
Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli chiamando quando lo riterrà opportuno (escluse le ore notturne) presso l'abitazione della madre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, mettendo loro a disposizione la propria o altra utenza telefonica.
5) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli. Le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
2 6) Considerata l'età dei bambini, i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti dei figli, qualora i medesimi manifestino la volontà di non soggiornare con l'uno o con l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo delle vacanze estive.
7) I coniugi si impegnano ed obbligano, inoltre, a concedere, in caso di incolpevole impedimento di uno dei due alla frequentazione dei figli, negli orari o nei giorni concordati, il recupero dell'ora o del giorno perso, purchè sia compatibile con le esigenze e la volontà dei figli.
8) Il signor si obbliga a versare alla moglie, signora a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minorenni e la somma mensile di €.800,00 (ottocento/00), Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, finché quest'ultimi non saranno economicamente autosufficienti.
Detta somma verrà versata dal signor entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico sulle Parte_2
già note coordinate bancarie della signora Parte_1
Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50%, come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese straordinarie, sottoscritto dal Tribunale di Brescia
e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in data 14 luglio 2016 come di seguito dettagliate:
Spese per la salute
a ) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b ) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate da strutture private
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa scolastica;
b ) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
3 III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
9) L'assegno unico spettante per il nucleo familiare verrà percipito nella misura del 100% dalla signora
Parte_1
10) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento della signora godendo di reddito e di risorse Parte_1
patrimoniali proprie;
nulla a titolo di concorso nel mantenimento del signor godendo di Parte_2
reddito e di risorse patrimoniali proprie.
11) I coniugi dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, anche di natura risarcitoria, dipendente dal matrimonio.
12) I coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni e Per_1 Per_2
4 13) Si dà atto che la signora avendone i requisiti di legge, è stata ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato, come da decreto che si produce.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Verolavecchia (BS) in data 4.9.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VEROLAVECCHIA al n.1, parte II, serie A, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 15.7.2011 e il 18.5.2015. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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