Versione
1 gennaio 2003
1 gennaio 2003
Art. 6. (Concordato preventivo) 1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui a periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili. rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Commentari • 8
- 1. Lo Statuto e i condoni 2003https://www.fiscooggi.it/ · 6.5871105
[…] articolo 15 della legge n. 289/2002) la soddisfazione dei debiti tributari già esecutivi (definizione delle somme iscritte a ruolo, articolo 12 della legge n. 289/2002) l'archiviazione dei ricorsi mediante la parziale soddisfazione delle somme contestate dal Fisco (chiusura delle liti fiscali pendenti, articolo 16 della legge n. 289/2002) la definizione di redditi futuri, ponendosi al riparo dalla attività di accertamento (concordato preventivo ex articolo 6 della legge n. 289/2002).
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Giurisprudenza • 21
- 1. Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XIV, sentenza 02/12/2004, n. 85Provvedimento: […] nel senso che, in questo tipo di provvedimento, e' assente qualsiasi procedura valutativa, tale da richiedere l'emissione dell'avviso di accertamento di maggior valore". dal canto suo la Piccola Opera della Divina Provvidenza di don Orione, nella controdeduzione, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonche' la trattazione della causa in pubblica udienza. Lo stesso contribuente, pero', in data 23 marzo 2004, ha prodotto copia di tre istanze di definizione di lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 289/2002 e, conseguentemente, questa Commissione regionale, con l'ordinanza n. 4/14/02 del 21 aprile 2004, ha chiesto all'UfficioLeggi di più...
- maggiore ampiezza possibile·
- art. 16·
- interpretazione·
- ammissibilita'·
- accertamento·
- espressione "ogni altro atto di imposizione"·
- l 289 del 2002·
- condono e amnistia